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ASSENZA PER MALATTIA. Scuola

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Academic year: 2022

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Scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via L’Ua Bianca, 8 – Tel/Fax 079/684042 – 07030 BADESI (OT)

C.F 91015280901- e-mail: ssic80800g@istruzione.it - Pec: ssic80800g@pec.istruzione.it - sito web: www.icbadesi.gov.it Codice IPA: istsc_ssic80800g - Codice Univoco: UFEB0V

IBAN Banco Sardegna: IT76H0101587680000000012221 – IBAN Banca d’Italia: IT23Z0100003245522300316684

ASSENZA PER MALATTIA

Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, derivano dal combinato disposto del CCNL Comparto Scuola e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/08/2008 e come modificato dai relativi articoli del D. Lgs n. 150/2009, dal combinato del D.M. 18/12/2009 n. 206 dal D. L. n. 98 del 2011 capo III art. 16 convertito nella Legge 111/2011, legge , e, delle apposite circolari esplicative richiamate nella Circolare della funzione Pubblica del 19/07/2010 n 8 relativa alle Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti”, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni della normativa succitata. In particolare essa prevede due distinte discipline in materia di assenze per malattia del personale scolastico che si differenziano in base alla tipologia di contratto. In particolare, la materia è diversamente regolata a seconda se abbiamo assenza per malattia di personale a tempo indeterminato e, assenza per malattia di personale a tempo determinato.

Per le assenze dovute a gravi patologie, infortunio sul lavoro, causa di servizio, cure per gli invalidi e termali o assenze per esami e visite specialistiche le regole sono uguali per entrambi le tipologie di personale suddette

ART. 17 – ASSENZE PER MALATTIA

Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8:

MOTIVO RETRIBUZIONE MODALITA’ DI

COMUNICAZIONE DOCUMENTAZIO

NE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

18 mesi nel triennio precedente

all’ultimo episodio morboso, di cui:

9 mesi 3 mesi 6 mesi

Vedasi art. 71, commi 1-2 decreto legislativo 112/ 25 giugno 08

assegni al 100%*

ridotta al 90 % ridotta al 50 %

L’assenza deve essere comunicata con tempestività e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica precisando contestualmente l’indirizzo di reperibilità

La circolare INPS 60 del 16 aprile 2010 prevede la

trasmissione on line dei certificati medici da parte del medico curante

Altri 18 mesi in casi particolarmente gravi

senza retribuzione

La Retribuzione intera per i primi 9 mesi, è comprensiva della retribuzione professionale docenti e dl compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. Nell’ ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo

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Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

La retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato supplenza breve e saltuaria, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto a 30 giorni di malattia per anno scolastico, decorso tale termine viene licenziato e non può assumere servizio per tutta la durata dell’anno scolastico

Assenze che rientrano nel computo del periodo di comporto. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, ivi comprese le assenze dovute a:

Þ infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, cit. CCNL);

Þ i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;

Þ visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza dell’intera giornata sia imputata a

“malattia”.

Assenze escluse dal computo del periodo di comporto. Non vengono computate nel periodo di comporto le tipologie di assenza espressamente individuate dalle norme contrattuali o da specifiche disposizioni di legge, dovute a:

Þ gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit.

CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”). In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;

Þ infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, cit. CCNL): non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art.

17;

Þ i 30 gg. di congedo per cure per invalidi (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011): durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia previsto dal cit. art. 17 commi 1 e 2.

Þ malattia determinata da gravidanza (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008): non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza anche in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione

Modalità di fruizione della malattia (tutti i casi) I primi 18 mesi di malattia possono essere fruiti in un’unica soluzione oppure in maniera frazionata, in giorni o mesi.

Þ Unico evento di malattia Si considera unico evento di malattia quello che scaturisce da prognosi (anche diverse) attestate da uno o più certificati medici, purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità. Þ Sabato, domenica, festivi e settimana corta Le giornate di sabato e domenica (o festivi) sono ovviamente automaticamente ricompresi quando rientrano nella certificazione medica (es. malattia da lunedì direttamente al lunedì successivo).

Le giornate di sabato e domenica (o festivi) intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia (anche se con diagnosi diverse) sono comunque da considerare assenza per malattia, si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi e sono assoggettate al trattamento economico accessorio (Note RGS- IGF prot. 108127 del 15/06/1999; RGSIGOP prot. 126427 del 16/01/2009).

Gli adempimenti del dipendente assente ( art. 17 comma 11 CCNL 2007)

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L’art. 17 comma 11 prevede che il dipendente in caso di assenza per malattia deve comunicare per le vie brevi ( in pratica: telefonata) la presumibile durata della prognosi.

L’assenza per malattia , salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’Istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE NEI TERMINI PREVISTI L’ASSENZA SARA ‘ CONSIDERATA ARBITRARIA.

I Docenti, il Personale ATA, in quanto dipendenti pubblici, non possono interrompere il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal proprio CCNL. L’interruzione del rapporto di lavoro unilaterale da parte di tali dipendenti rappresenta una violazione degli obblighi contrattuali e pertanto si configura come assenza ingiustificata.

Conseguenze immediate dell’assenza ingiustificata, una volta accertata, confortate giuridicamente dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione del Controllo, n. 113 del 18 novembre-11 dicembre 1980, sono:

la perdita della retribuzione nella misura di 1/30 per ogni giorno di assenza riconosciuta ingiustificata;

la non validità del periodo di assenza ingiustificata per nessun effetto (pensionistico, previdenziale, di carriera, ecc.);

l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari che, a seconda dell’entità della mancanza, possono andare fino al licenziamento con preavviso (personale ATA – CCNL 29/11/2007, artt 91-99) e alla decadenza dall’impiego (Personale Docente ed Educativo art. 511, D.P.R. n. 3/1957; art. 127, comma 1, lett c, D.P.R. n 3/1957, con le integrazioni e modifiche apportate dalle disposizioni contenute negli artt. da 55 a 55 octies del D. Lvo 165/2001 per gli effetti degli artt. 69 e 72 del D.Lgs 150/09).

VISITA FISCALE : REPERIBILITA’ E CONTROLLO

L’assenza deve essere comunicata con tempestività e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica precisando contestualmente l’indirizzo di reperibilità

Il D. Lgs n. 165/2001 all’art. 55-septies, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, stabilisce al comma 5 la ratio dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, il nuovo Regolamento approvato ed in vigore dal 13 gennaio 2018 disciplina i controlli delle visite fiscali, e, rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione dei casi per i quali richiedere il controllo sulla malattia, dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. A tal proposito la Funzione Pubblica, con il parere n. 3 del 21 novembre 2011, ha precisato che per giornata “non lavorativa” deve intendersi non solo la domenica o altro giorno festivo, ma anche tutte quelle giornate nelle quali, in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, oppure perché lo stesso ha usufruito di ferie, permessi o congedi, non è stata effettuata la prestazione lavorativa.

Durante la malattia è previsto che il dipendente abbia l’obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all’Amministrazione , anche nei giorni non lavorativi e festivi. A tal fine, il lavoratore deve fornire all’Amministrazione l’esatto domicilio. Qualora il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all’ufficio di segreteria ; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell’assenza è a suo carico, e, determina la condizione di assenza ingiustificata. Considerato che La norma riprende quanto già previsto dai Ccnl del comparto e stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva nei casi in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza dal domicilio per “giustificati motivi”. Per valutare i “giustificati motivi”, l’amministrazione può domandare la documentazione a supporto dell’assenza dal domicilio, che può essere rilasciata anche dalla struttura privata che ha svolto la visita o la prestazione specialistica.

Qualora l’assenza alla visita fiscale sia ritenuta non giustificata dall’amministrazione o ingiustificata, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari a seguito di regolare procedimento, si applica l’art. 5 comma 14 del DL 463/1983 (come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78/1998) che prevede la specifica sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni e nella misura della metà per il periodo successivo.

Spetta al Polo Unico dell’Inps effettuare accertamenti diretti - e nella maggior parte dei casi a domicilio - sulla infermità per malattia dei dipendenti disponendo le cosiddette visite fiscali. Per permettere il corretto svolgimento

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degli accertamenti fiscali da parte dei medici incaricati dall’Inps, i lavoratori devono rendersi reperibili in determinate fasce orarie differenti per i dipendenti del settore privato e per quelli del pubblico impiego.

Nel dettaglio, le visite fiscali dei dipendenti pubblici si svolgono nei seguenti orari:

la mattina dalle 09:00 alle 13:00;

il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Questi orari vanno rispettati in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi. È importante sottolineare, però, che per essere reperibili non basta farsi trovare presso l’indirizzo indicato nel certificato medico negli orari delle visite fiscali; da parte sua, infatti, il dipendente non deve impedire in alcun modo che il medico dell’Inps svolga l’accertamento, ecco perché non può rifiutarsi di sottoporsi alla visita fiscale. È bene sottolineare che la violazione dell’obbligo di reperibilità da parte del lavoratore è sanzionata a prescindere dall’effettivo stato di malattia del dipendente; in poche parole anche se il dipendente è veramente malato sarà soggetto ad una sanzione nel caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi.

Qualora il dipendente non si renda reperibile al controllo domiciliare del medico incaricato dall’Inps questo sarà soggetto ad una sanzione di tipo economico che consiste nella decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza.

Inoltre, qualora non ci si presenti alla convocazione per il giorno successivo l’indennità verrà ridotta del 50% per il residuo periodo di malattia.

Inoltre , in caso di recidiva e di ripetuta violazione dell’obbligo di reperibilità il dipendente potrebbe essere licenziato per giusta causa, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24681/2016.

Ci sono dei casi, però, in cui l’assenza negli orari delle visite fiscali può essere giustificata dal lavoratore, nel dettaglio, il dipendente non sarà soggetto a sanzione nel caso in cui la visita fiscale sia stata effettuata in:

• concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici purché sia accertabile il carattere di indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico o l’indispensabilità delle modalità con cui sono attuati;

• situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del dipendente altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i suoi familiari.

Queste sono le uniche due casistiche che giustificano l’assenza alla visita fiscale; quindi, qualora il dipendente non presenti una motivazione valida per il mancato rispetto dell’obbligo di reperibilità non potrà evitare l’insorgere di una sanzione a suo carico.

Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.

Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

• non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);

• mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;

• non funzionamento del citofono o del campanello;

• mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;

• espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

E’ utile sottolineare che:

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

"Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all' ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE

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Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola.

Articolo che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Ne consegue che per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%.

Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità , così come previsto dall’art.

55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

La scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta “Brunetta”.

Alla luce di tali considerazioni, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 dell’art.17 sono dunque:

1. periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);

2. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate

La gravità della patologia deve ESSERE ACCERTATA E CERTIFICATA dalla competente ASL; Il personale interessato al fine di usufruire di tale “ assenza “ deve presentare all’ ufficio di Segreteria COPIA di detta certificazione (ANCHE ONLINE).

Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola (anche in modalità online) deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie salvavita. L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Pertanto nella certificazione che il dipendente deve esibire ogni qual volta si assenta , non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottata.

E’ necessario quindi , che nella certificazione risulta in modo chiaro e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale attività. Non possono addursi in merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy perché come puntualmente evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010 “esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. (...) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

In sintesi

Per le assenze di cui all’art. 17 comma 9 del CCNL/2007 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) le certificazioni, a seconda dei casi, dovranno riportare dei dati ritenuti necessari, ossia:

Assenza per “grave patologia”: Sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto.

Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla “grave patologia”: sarà sufficiente presentare

l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).

Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate

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direttamente dal lavoratore: sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

La Dirigente Scolastica F.to Dott.ssa Alessandra Pinna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.n39/93)

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