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La responsabilità per danno da cosa in custodia la responsabilità per danno da circolazione dei veicoli La responsabilità del produttore

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(1)

 La responsabilità per danno da cosa in custodia

 la responsabilità per danno da circolazione dei veicoli

 La responsabilità del

produttore

(2)

Si intendono speciali le ipotesi di responsabilità extraconttrattuale che derogano al modello generale rappresentato dall’art. 2043.

Ratio: rispondere alla proliferazione delle fonti di rischio ed alla massificazione dei danni.

Tipo di deroga:

• criterio di imputazione del fatto (responsabilità oggettiva);

• Ripartizione dell’onere probatorio rispetto all’elemento

soggettivo (responsabilità aggravata per colpa presunta).

(3)

Rimane tratto essenziale: violazione del dovere generico di non recar danno agli interessi altrui meritevoli di tutela nella vita di relazione (neminem laedere).

Applicazione della disciplina generale dell’illecito aquiliano, in quanto compatibile:

• nesso di causalità;

• concorso di colpa del danneggiato;

• responsabilità solidale;

• risarcimento del danno;

• inibitoria.

(4)

Responsabilità extracontrattuale:

Norma generale: art. 2043 c.c.

Responsabilità Responsabilità aggravata: oggettiva:

- genitori; Responsabilità mista: - preponenti;

- insegnanti; - produttore; - danni nucleari;

- sorveglianti; - circolazione - danni a terzi in - esercizio attività pericolose; veicoli; superficie.

- danni da cose in custodia; - rovina di edifici;

- danni da animali;

(5)

Nelle ipotesi di responsabilità aggravata:

• La colpa, rimane elemento costitutivo dell’illecito,

• Essa è presunta: sarà il danneggiante a dover fornire la prova liberatoria relativa alla propria diligenza.

Ratio:

• Presenza di fonti di rischio (beni o attività) la cui pericolosità è normalmente neutralizzata dall’agire diligente del loro controllore.

• Lo stesso prodursi del danno è, dunque, indice di carenza di diligenza e ciò giustifica la presunzione di colpa.

(6)

Art. 2051: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.»

La norma si può scomporre in due proposizioni:

A. descrizione del fatto di danno, con la formula di responsabilità:

«ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia»;

B. Indicazione di una prova liberatoria: «salvo che provi il caso fortuito».

Prove liberatorie:

1) Non aver potuto impedire il fatto: artt. 2047 e 2048.

2) Aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: art. 2050.

3) Caso fortuito: artt. 2051 e 2052;

4) Aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: art. 2054, comma 1.

(7)

Nella responsabilità oggettiva:

la colpa del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie del fatto illecito.

Essa è irrilevante ai fini della soggezione ai rimedi predisposti dall’ordinamento.

Ratio duplice: la responsabilità oggettiva è la scelta operata dal legislatore in presenza di:

1) fonti di rischio (beni o attività) la cui pericolosità non è neutralizzata neppure dall’agire diligente del controllore della stessa.

2) appropriazione dell’altrui attività nell’esercizio della propria impresa.

(8)

Art. 2049 c.c.: «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.»

È assente l’inciso relativo alla prova

liberatoria.

(9)

Per le altre concezioni della responsabilità extracontrattuale le ipotesi di responsabilità speciali, non costituiscono deroga al modello generale, ma sono ipotesi a loro volta generali, la cui portata ridimensiona la centralità dell’art. 2043 c.c..

Concezione ecclettica: (Trimarchi) esistono due criteri generali di imputazione del danno: la colpa ed il rischio. Il rischio rappresenta il criterio di imputazione del danno nell’attività d’impresa e, di conseguenza, per essa la responsabilità oggettiva è la regola.

Concezione tecnicistica: (Comporti) la responsabilità è l’istituto giuridico di allocazione dei danni e prescinde completamente dall’antigiuridicità della condotta. La regola è la responsabilità oggettiva. Non esistono ipotesi di responsabilità aggravata, poiché il caso fortuito è l’evento esterno interruttivo del nesso e non un’esimente da responsabilità.

(10)

Caso fortuito è la circostanza imprevedibile.

1) Il caso fortuito non è in grado di interrompere il nesso di causalità, poiché non è causa da sé sola idonea a determinare l’evento.

Casus = non culpa – la prevedibilità si riferisce all’imputazione soggettiva.

2) Superfluità dell’indicazione della prova liberatoria.

(11)

Art. 2051 c.c.: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

(12)

I presupposti di questa particolare ipotesi di responsabilità speciale sono 2:

A. La custodia.

B. La derivazione del danno dalla cosa.

(13)

È responsabile del danno cagionato dalla cosa chi ne abbia la custodia.

Per custodia s’intende il «rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa» (Cass. n°13881 del 2010).

Essa si sostanzia in tre elementi (Cass., sentenza n°7403 del 2007):

1) il potere di controllare la cosa;

2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;

3) Il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza

sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.

(14)

Sono custodi tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione legittima o anche abusiva della cosa:

• Il proprietario, nel caso di comproprietà i comproprietari sono tutti custodi;

• Il Conduttore;

• Il Concessionario;

• Il possessore;

• Il detentore nell'interesse altrui, anche se per ragioni di ospitalità o di servizio, ad eccezione solamente del caso in cui la detenzione della cosa sia momentanea e sotto la direzione ed il controllo altrui (il lavoratore subordinato);

Non confondere con l’obbligazione di custodire la cosa!

(15)

Principale onere probatorio in capo al danneggiato.

Attinente al nesso di causalità nel danno da

cose in custodia.

(16)

Evoluzione giurisprudenziale:

• Intrinseca pericolosità del bene;

• Distinzione cose inerti/cose dotate di dinamismo;

esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa, per l’effetto di:

A) una sua connaturale forza dinamica

B) concause umane o naturali.

(17)

• Tra gli eventi dannosi derivanti dalla cosa in forza di concause rientra l’incendio.

• L’apporto causale umano o naturale non deve essere eziologicamente assorbente, altrimenti si esce fuori dall’art. 2051 c.c.; per esempio non si ha a che fare con danno da cosa in custodia nel caso in cui:

A. la cosa sia utilizzata quale mero strumento materiale di danno;

B. la cosa operi sospinta da una forza naturale esterna invincibile.

• distinzione con l’art. 2050 c.c..

(18)

Per Bianca - 2051c.c.: responsabilità aggravata per colpa presunta.

Il caso fortuito è una circostanza esimente soggettiva che prova l’assenza di colpa (casus=non culpa N.

Coviello.):

• Opera come una concausa;

• Non assorbe il nesso eziologico;

• Ma esclude la colpa del custode.

Concorde: Cass., n°3651 del 2006.

(19)

Per la giurisprudenza – 2051: responsabilità oggettiva.

Il semplice prodursi del danno dalla cosa determina l’obbligo del custode di risarcirlo.

Caso fortuito:

Concausa da sé sola idonea alla produzione del danno;

• Consistente in:

A. fatto naturale;

B. fatto del terzo;

C. fatto del danneggiato.

Sentenza Cass., sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2480:

Ricerca di un bilanciamento di interessi che possa

mitigare la rigidità della regola di responsabilità

oggettiva.

(20)

Fatto naturale o del terzo:

• connotati da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata);

Le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo. – divengono nuove

intrinseche condizioni della cosa.

(21)

Condotta del danneggiato:

• è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;

• si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento (1227 o nesso eziologico);

deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

Interruzione del nesso: quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

(22)

Il bilanciamento operato rende più vantaggiosa la posizione del danneggiante rispetto alla qualificazione in termini di

responsabilità aggravata:

1) Sul piano sostanziale si riconosce rilevanza interruttiva anche alle condotte del danneggiato che siano prevedibili!

2) Più favorevole riparto dell’onere probatorio per il custode:

A. Le concause incidono dapprima sul piano della derivazione eziologica del danno dalla cosa;

B. Dunque esse rilevano in tema di prova in capo al

danneggiato: (Cass. 6592 del 2011, confermata Cass., n.

15761 del 2016, e da 2480 del 2018)

integra una semplice difesa,

deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice,

Rientrando tra le opportune indagini sull'eventuale sussistenza

dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato.

(23)

La P.A. è stata più volte oggetto del giudizio di responsabilità per danno da cosa in custodia, specie per danni attinenti allo stato della rete stradale.

La posizione giurisprudenziale:

• Esclusione della P.A. dalla soggezione ai rimedi civilistici predisposti dall’ordinamento;

• Estensione alla P.A. delle norme sulla responsabilità civile nei casi in cui agisca iure privatorum, ma esclusione dell’art. 2051 c.c.;

• Insidia e trabocchetto: elementi sintomatici della colpa della PA:

onere della prova in capo al danneggiato;

• Estensione alla P.A. dell’art. 2051 c.c., nei soli casi di custodia di beni che consentano un’effettiva vigilanza. Si tende ad escludere per la rete stradale, in quanto l’uso generalizzato e frequente e l’estensione della stessa non permettono la ricorrenza di una custodia effettiva.

(24)

1) introduzione.

La circolazione dei veicoli rappresenta, oggi, la maggiore fonte di rischio socialmente apprezzabile.

L’ordinamento giuridico gestisce questo rischio attraverso:

A. l’inserimento di regole di condotta specifiche: il codice della strada (D.Lgs n°238 del 1992 e s.m.);

B. L’individuazione di ipotesi di responsabilità speciale (art.

2054 c.c., e le figure penalistiche: circostanze aggravanti e reati specifici, come artt. 589-bis e ss.);

C. L’assicurazione obbligatoria (artt. 122 e ss, D. Lgs. n°209

del 2005 e s.m.).

(25)

Art. 2054: «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.»

(26)

• Competenza del Giudice di Pace fino a 20.000 Euro;

• Prescrizione dell’azione in 2 anni;

• Nozione di veicolo;

• Nozione di circolazione;

• Derivazione del danno dalla circolazione.

(27)

Veicolo: Art 46 codice della strada:

tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Ad esclusione:

a) le macchine per uso di bambini;

b) le macchine per uso di invalidi»

Esclusione dei veicoli con guida di rotaie.

Circolazione:

il movimento, la fermata e la sosta di veicoli, pedoni e animali sulle strade pubbliche e sulle altre aree a queste equiparabili.

La circolazione termia con il ritiro del veicolo in luogo privato.

Strade pubbliche o equiparabili: aperte alla circolazione di un numero indeterminato di veicoli o persone.

È il dato della pericolosità che giustifica il regime speciale di responsabilità.

(28)

La norma individua 2 soggetti responsabili:

a. Il conducente:

• ha i comandi di manovra anche se non li esercita al momento (sosta).

• Non è più tale se cede i comandi.

possibilità di compiere tutte le manovre necessarie.

b. Il proprietario: - equiparati:

• l’usufruttuario;

• l’acquirente con patto di riservato dominio;

l’utilizzatore nel contratto di leasing automobilistico. (l’art. 91, comma 2 del codice della strada)

Il dato comune a questi soggetti è il potere esercitato sul veicolo in forza della sua disponibilità materiale, quale potere di vietarne l’uso.

(29)

«Aver fatto tutto il possibile per evitare il danno»:

aver adottato tutti gli accorgimenti necessari rientranti nella diligenza del conducente;

non aver violato regole positivizzate di condotta, presenti nel codice della strada.

la prova della ricorrenza di un evento imprevedibile ed inevitabile alla stregua della normale diligenza richiesta nella conduzione di un veicolo.

Non si ritengono scusanti, poiché prevedibili:

modifiche prevedibili intervenute sull’ambiente di guida:

slittamento su strada bagnata, ghiacciata, sdrucciolevole, colpo di vento (non ciclonico);

circostanze di tempo e di situazione della guida: abbagliamento da fari o solare;

Alterazioni tecniche del veicolo: bloccaggio volante, «grippaggio»

del motore, distacco di una sospensione, scoppio pneumatico;

Condizioni personali del conducente: stanchezza fisica, sonno fisiologico, stato di ubriachezza, patologie pregresse.

(30)

Responsabilità aggravata sia per Bianca che per la giurisprudenza.

Posizioni particolari:

De Cupis, Messineo: la norma amplia il contenuto della diligenza richiesta fino a sanzionare la “colpa lievissima”;

Rodotà, Visintini: La colpa non è elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità, ma la non colpa (cioè la diligenza) è elemento impeditivo.

Franzoni, Scognamiglio: occorre comunque l’indicazione del fatto esterno positivo dal quale derivi il sinistro: fatto del terzo, del danneggiato, caso fortuito in senso stretto. – responsabilità oggettiva.

Giurisprudenza: responsabilità aggravata – affermazione

indiretta riscontrata in varie pronunce (Cass., n. 1736 del 2011;

cass., n. 200 del 2002).

(31)

La norma prevede a favore del proprietario una prova liberatoria: «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà».

Non è sufficiente che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino);

è necessario che essa sia avvenuta violando il divieto espresso o tacito dello stesso (prohibente domino).

In altre parole, il proprietario deve fornire la prova di aver diligentemente adottato tutte le misure necessarie per impedire la circolazione di terzi con la propria vettura. (neanche il furto è circostanza per sé idonea ad escludere la responsabilità del proprietario).

Nei rapporti contrattuali che determinano spossessamento si deve valutare:

Se essi implicano la circolazione (es: noleggio), nel qual caso il proprietario sarà responsabile;

Se non implicano spostamento (es: riparazione in officina), nel qual caso si avrà riguardo alla garanzia di serietà del titolare.

(32)

Si può fare riferimento a diverse teorie sulla qualificazione della responsabilità del proprietario:

Per alcuni si tratta di responsabilità per fatto proprio (diretta) dovuta essenzialmente a colpa; si fa riferimento ai concetti di:

omessa vigilanza;

incauto affidamento;

culpa in custodiendo vel in vigilando.

In Giurisprudenza si veda: Cass., n. 20373 del 2015 – presunzione di colpa.

Per Bianca, si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, per fatto altrui, poiché il proprietario:

è terzo rispetto alla circolazione (salva l’ipotesi che sia lui a condurre il veicolo).

non ha un generale dovere di impedire l’altrui circolazione con il mezzo: la sua posizione non è neppure antigiuridica.

la prova liberatoria non riguarda la diligenza cui è tenuto il proprietario nella vita di relazione per evitare il danno agli altrui beni giuridicamente tutelati.

(33)

Art. 2054, comma 4, c.c.: «In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo».

Norma di chiusura: imputa giuridicamente gli eventi rimasti fuori dai precedenti commi:

• Vizio di costruzione;

• Difetto di manutenzione.

Tali fatti si caratterizzano per essere fatti umani riconducibili alla sfera del produttore del veicolo e del proprietario dello stesso.

Nell’ottica di fornire la più ampia tutela possibile, la norma li imputa sia al conducente che al proprietario.

(34)

Il proprietario ha il dovere giuridico di mantenere la vettura in buono stato di manutenzione.

Il prodursi del danno per difetto di manutenzione, dunque, è un fatto illecito imputabile direttamente al proprietario.

Bianca: la prova dell’assenza di difetto di manutenzione equivale a quella di aver diligentemente curato la manutenzione del veicolo.

Per questa ragione: responsabilità aggravata.

Giurisprudenza:

Posizione pregressa: responsabilità aggravata Cass., n°2465 del 1971;

Posizione attuale: responsabilità oggettiva Cass., n°17240 del 2015.

(35)

CAUSA DEL SINISTRO SOGGETTI RESPONSABILI/

QUALIFICAZIONE GIURIDICA.

Condotta del conducente nella circolazione del veicolo.

Conducente/responsabilità aggravata.

Proprietario/responsabilità oggettiva.

Vizio di costruzione del veicolo. Conducente/responsabilità oggettiva.

Proprietario/responsabilità oggettiva.

Difetto di manutenzione. Conducente/responsabilità oggettiva.

Proprietario/responsabilità aggravata.

N.B.: questo schema riassume le posizioni del proprietario e del conducente nei rapporti esterni (con i terzi danneggiati). Essi, infatti, sono responsabili solidali ex art. 2055 c.c. e, pertanto, ripartiranno il peso nei rapporti interni in base ai criteri specificati dai commi 2 e 3 di detto articolo.

(36)

Nel caso in cui il danno si sia originato a causa di un vizio di costruzione, sia il proprietario che il conducente rispondono per il fatto illecito di un terzo: il produttore; questi potrà essere chiamato a rispondere per il danno cagionato in solido con loro?

1. Cass., sent., n°1937 del 1963: esclude la corresponsabilità del produttore;

2. Cass. n°577 del 1973: c’è concorso, ma la responsabilità del fabbricante è per titolo autonomo, come responsabilità contrattuale verso l’acquirente.

3. Cass., n°25023 del 2019: applicazione degli artt. 114 e ss.

cod. cons., in solido ex art. 2055 c.c.

(37)

Il danno da prodotto ha evidenziato

l’inadeguatezza dei modelli di responsabilità tradizionali:

la relatività del contratto;

La colpa nella responsabilità extracontrattuale.

Come attribuire effettiva tutela al danneggiato?

(38)

Alcuni ordinamenti sono andati oltre i limiti dell’approccio contrattuale:

Negli USA: il limite della privity of contract viene

affermato nel caso Winterbottom v. Wright (1842), ma viene ridimensionato dai successivi Haven v. Pender (1893) e Mac Pherson v. Buick Motor Co. (1916). Ma è con

Henningsen v. Bloomfield Motor Co. (1960) che si

realizza “the fall of the citadel”. Questo orientamento filtra nel UCC, Sec. 2-318, e nel Restatement the 2nd torts del 1965, Sec. 402.

In Francia: si è fatta ampia applicazione degli artt. 1645 e 1646 Code Civil relativi alla garantie pour vices con la teoria dell’action directe.

In Germania: viene elaborata la teoria del contratto con

effetti protettivi a favore di terzi.

(39)

In altri ordinamenti la risposta si è acconciata prevalentemente in termini extracontrattuali:

In UK: Lord Atkin nel caso Dongue v. Stevenson introduce il tort of negligence, fondandolo sulla violazione di un generale duty of care che lega ciascun individuo al proprio prossimo mediante il neighbour principle.

Negli USA: nel Restatement 3rd accanto alle general warranties si individuano ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

In Germania: applicazione del § 823 BGB, con

ipotesi di applicazione del § 831 BGB, relativo

al fatto dei dipendenti.

(40)

La responsabilità del produttore è stata ricondotta all’art. 2043 c.c.; ma:

presunzione di responsabilità in capo al produttore qualora il danno sia originato causalmente dal prodotto che, per le

modalità di conservazione e di distribuzione, fosse certo non aver subito alterazioni nella fase di vendita al dettaglio

(caso Saiwa: Cass. n.1270 del 1965).

La dottrina, invece, ha tentato di ricondurre la responsabilità del produttore agli artt. 2049 e 2051 c.c..

(41)

La direttiva introduce la disciplina armonizzata sulla responsabilità del produttore:

si ispira al modello del Restatement 2nd degli USA: è possibile individuare le categorie del difetto in:

Difetto di fabbricazione;

Difetto di progettazione;

Difetto di informazione.

Ratio: eliminare le disparità esistenti tra i singoli modelli nazionali di responsabilità, per finalità:

Concorrenziali;

di libera circolazione delle merci;

di protezione del consumatore.

Attualmente tale disciplina è inserita nel codice del consumo agli artt. 114-127.

(42)

Art. 114: «Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto». Caratteristiche:

Responsabilità extracontrattuale perché si prescinde dall’obbligazione;

Responsabilità oggettiva perché si prescinde dalla colpa.

Ambito di applicazione:

Prodotto: «come qualsiasi bene mobile anche se fa parte di altro bene mobile o immobile» (art. 115);

Produttore: «il fabbricante del prodotto finito o di una componente, il fornitore della materia prima, chiunque vi

apponga i propri segni distintivi, l’importatore ed il fornitore che non si attivi diligentemente per comunicare al danneggiato l’identità del produttore o del suo fornitore» (art. 115);

Danno risarcibile: danno cagionato da morte o lesioni

personali o danno alle cose, diverse dal prodotto, non utilizzate nell’attività professionale del danneggiato (art. 123).

(43)

Nozione centrale nel modello di responsabilità:

Elemento materiale della fattispecie;

Elemento eziologicamente collegato al danno;

Onere probatorio in capo al consumatore (assieme al danno ed al nesso tra difetto e danno).

Definizione (art. 117): la maggiore capacità di arrecare

danni rispetto a quanto i consumatori potrebbero attendersi.

Caratteristiche:

non sovrapponibile alla definizione di vizio;

Caratteristica estrinseca, legata alle aspettative dei consumatori;

Secondo alcuni caratteristica priva di realtà propria, ma riferibile ad un insieme di caratteristiche negative

assorbite nella pericolosità e nel danno.

(44)

Criteri di valutazione:

Il modo della messa in circolazione, la presentazione del prodotto, caratteristiche palesi, istruzioni ed avvertenze: richiama il difetto di informazione (Restatement 2°);

L’uso al quale può essere ragionevolmente destinato e comportamenti ragionevolmente prevedibili;

Il momento di messa in circolazione del prodotto: definisce il limite temporale di valutazione del difetto, come chiarito da CGUE

09/02/2006, causa c-127/04 (e da art.117, commi 2 e 3).

Castronovo: mera sintesi linguistica degli epifenomeni dannosi;

Cass. civ., 19 febbraio 2016, n. 3258: esclude che possano dirsi sufficienti per la prova del difetto: la determinazione del danno dall'uso del prodotto, ovvero lo stretto rapporto temporale

intercorrente tra essi

(45)

Art. 118 cod. cons.:

Non aver messo in circolazione il prodotto;

Sopravvenienza del difetto rispetto alla messa in circolazione del profotto;

Non aver fabbricato il prodotto per la vendita, nè nell’esercizio della propria attività professionale;

Difetto dovuto a conformità a norme imperative;

Lo stato delle conoscenze al momento della messa in circolazione non permetteva la conoscenza del difetto;

Difetto dovuto alla concezione del prodotto

unitario e non alla singola componente prodotta.

(46)

Le prove liberatorie elencate alle lettere a), b) ed f) escludono l’efficienza eziologica della condotta del produttore rispetto:

Alla circolazione;

Al difetto.

La fattispecie della responsabilità del produttore si compone, dunque, di:

Condotta del produttore prova in capo nesso eziologico al produttore Difetto del prodotto

nesso eziologico prova in capo Danno al consumatore al danneggiato

(47)

Il riferimento alle norme imperative esclude

dall’eccezione le norme tecniche che fissano valori minimi di sicurezza.

Due possibili letture:

1. La conformità a norme imperative esclude la colpa in senso oggettivo, intesa quale illegalità:

 lo sforzo richiesto al produttore non arriva alla violazione delle norme imperative.

2. La conformità a norme imperative esclude il difetto del prodotto:

 La disiplina normativa incide sulle aspettative dei consumatori;

 Problema: perchè si esclude la disciplina

derogabile?

(48)

Definizione (art. 118, lett. e): «la responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva ancora di considerare il prodotto difettoso»

CGUE (29 maggio 1997, n°300): carenza oggettiva nella comunità scientifica di addentellati teorici, anche minoritari, purché accessibili, circa la pericolosità

delle sostanze, delle componenti impiegate nella

realizzazione del prodotto;

(49)

l’imprevedibilità impedisce la copertura assicurativa.

Castronovo obietta: il rischio imponderabile dovrebbe determinare il divieto dell’attività;

Impedisce la formazione di legittime aspettative da parte dei consumatori. Ma essi non conoscono ogni teoria accessibile;

La carenza di riscontri scientifici esclude la colpa del produttore che ha adottato tenuto il livello di perizia richiesto (Bianca);

Spagna: esclude l’eccezione per i prodotti farmaceutici ed alimentari

(50)

Ipotesi di responsabilità complessa:

Difetto di fabbricazione: responsabilità oggettiva;

 Difetto di progettazione: responsabilità aggravata;

 Difetto di informazione: responsabilità

aggravata.

(51)

Art. 124: «è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti

preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo».

Art. 125: il diritto si prescrive in 3 anni a decorrere dal giorno in cui vi sia conoscenza o conoscibilità del danno, del difetto e

dell’identità del produttore.

Art. 126: al temine di 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto il danneggiato decade dal diritto al risarcimento.

(52)

Art. 127: «le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi».

CGUE C-183/00: la direttiva «[…] non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa», essa esclude « […] la possibilità di mantenere in vigore un regime generale di responsabilità per danno da prodotti

difettosi che non differisca da quello previsto dalla direttiva»

(53)

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