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IL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA DISCIPLINA GENERALE

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INFORMATIVA N. 284 – 04 OTTOBRE 2017

TERZO SETTORE

IL CODICE DEL TERZO SETTORE:

LA DISCIPLINA GENERALE

• Legge n. 106/2016

• D.Lgs. n. 117/2017

• Informativa SEAC 30.6.2016, n. 200

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello specifico Decreto è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore (CTS) emanato in attuazione dei principi contenuti nella Legge delega della “Riforma del Terzo Settore”.

Con il Codice il Legislatore:

− ha previsto un quadro normativo unitario nonché la revisione del regime fiscale “di favore” per gli Enti del Terzo Settore (ETS);

− ha istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RTS) la cui iscrizione consente agli ETS di fruire delle specifiche agevolazioni previste in materia fiscale. In particolare ogni Ente (iscritto) dovrà provvedere al deposito del bilancio d’esercizio.

Di seguito si propone l’esame della disciplina generale degli Enti del Terzo settore. Una prossima Informativa sarà dedicata al regime fiscale / obblighi contabili introdotti dal CTS.

Merita evidenziare che l’operatività della nuova disciplina richiede comunque l’emanazione di una serie di specifici Decreti attuativi.

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Con la Legge n. 106/2016 è stata conferita la delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, al fine di

“sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”.

L’art. 1 della citata Legge specifica che il “Terzo settore” è rappresentato da

“il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Da detto ambito sono esclusi

“le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”.

In particolare, il comma 2 del citato art. 1 prevede:

• la revisione del Titolo II, Libro I, C.c., in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, con / senza personalità giuridica;

• il riordino / revisione organica della disciplina speciale / altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore sopra individuati, compresa la disciplina tributaria applicabile agli stessi, mediante la predisposizione di un apposito Codice del Terzo Settore;

• la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

La revisione della disciplina dell’impresa sociale è stata attuata con il D.Lgs. n. 112/2017, pubblicato sulla G.U. 19.7.2017, n. 167, in vigore dal 20.7.2017.

Con il recente D.Lgs. n. 117/2017, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 43/L alla G.U. 2.8.2017, n. 179, in vigore dal 3.8.2017, è stato istituito il “Codice del Terzo Settore” (CTS) che, sostituendo le varie discipline relative alle singole categorie di enti del settore, prevede un riordino e una revisione organica dell’intero comparto. Il Codice si compone di 104 articoli, raggruppati nei seguenti 12 Titoli.

Titolo I Disposizioni generali

Titolo II Enti del Terzo settore in generale Titolo III Volontario e attività di volontariato

Titolo IV Associazioni e Fondazioni del Terzo settore Titolo V Particolari categorie di Enti del Terzo settore Titolo VI Registro unico nazionale del Terzo settore Titolo VII Rapporti con gli Enti Pubblici

Titolo VIII Promozione e sostegno degli Enti del Terzo settore

Titolo IX Solidarietà degli Enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale Titolo X Regime fiscale degli Enti del Terzo settore

Titolo XI Controlli e coordinamento Titolo XII Disposizioni transitorie e finali

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Il Codice del Terzo Settore si pone l’obiettivo di dare piena attuazione ai principi costituzionali (artt.

2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, Costituzione) volti a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a:

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• perseguire il bene comune;

• elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;

• valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Come previsto dall’art. 2 del Decreto in esame, con il Codice del Terzo Settore viene:

• riconosciuto il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

• promosso il relativo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia;

• favorito il relativo apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le disposizioni contenute nel CTS si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di Enti del Terzo settore che hanno una disciplina specifica. Per quanto, invece, non previsto dal Codice, sono applicabili le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

ENTI DEL TERZO SETTORE

L’art. 4 del Decreto in esame specifica che sono Enti del Terzo settore (iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore):

• le organizzazioni di volontariato;

• le associazioni di promozione sociale;

• gli enti filantropici;

• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

• le reti associative;

• le società di mutuo soccorso;

• le associazioni, riconosciute e non;

• le fondazioni;

• gli altri enti di carattere privato;

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni / servizi, o di mutualità o di produzione / scambio di beni o servizi.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Sono costituite in forma di associazione (riconosciuta e non) da un numero non inferiore a 7 persone fisiche / 3 organizzazioni di volontariato per svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale avvalendosi in prevalenza dei volontari associati.

Nell’atto costitutivo può essere prevista l’ammissione, quali associati, di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che non siano più del 50%.

Nella denominazione sociale va riportata l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo ODV.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Sono costituite in forma di associazione (riconosciuta e non) da un numero non inferiore a 7 persone fisiche / 3 associazioni di promozione sociale per svolgere in favore di associati / familiari degli associati / terzi una o più attività di interesse generale, avvalendosi in prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati.

Nell’atto costitutivo può essere prevista l’ammissione, quali associati, di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che non siano più del 50% (tale possibilità non opera per gli enti

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di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano almeno 500 associazioni di promozione sociale).

Nella denominazione sociale va riportata l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo APS.

ENTI FILANTROPICI

Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta / fondazione per erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate / attività di interesse generale.

Nella denominazione sociale va riportata l’indicazione di “Ente Filantropico”.

IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

Sono Enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Sono escluse:

• le società a socio unico persona fisica;

• le Amministrazioni Pubbliche;

• gli enti i cui atti costitutivi limitano l’erogazione dei beni / servizi in favore dei soli soci / associati.

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Imprese Sociali.

RETI ASSOCIATIVE

Sono costituite in forma di associazione (riconosciuta e non) che:

• associano un numero non inferiore a 100 Enti del Terzo settore / 20 Fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali / operative sono presenti in almeno 5 Regioni / Province autonome;

• svolgono attività di coordinamento / tutela / rappresentanza / promozione / supporto degli Enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale anche per accrescerne / promuoverne la rappresentatività presso soggetti istituzionali.

Le Reti Associative Nazionali:

• associano un numero non inferiore a 500 Enti del Terzo settore / 100 Fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali / operative sono presenti in almeno 10 Regioni / Province autonome;

• oltre alle proprie attività statutarie, monitorano / promuovono / sviluppano l’attività degli Enti ad esse associati.

Tali Enti possono promuovere partenariati / protocolli d’intesa con le Pubbliche Amministrazioni.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Sono società che perseguono finalità di interesse generale, tramite l’esclusivo svolgimento in favore dei soci / loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

• erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari in caso di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea / permanente;

• erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

• erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

• erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovano in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

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Come previsto dall’art. 43 del Decreto in esame, le società di mutuo soccorso, esistenti alla data del 3.8.2017, che nei successivi 3 anni si trasformano in associazioni del Terzo settore / APS, mantengono il proprio patrimonio.

Merita evidenziare che le società di mutuo soccorso non sono soggette:

• al versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali;

• all’obbligo di iscrizione nella Sezione delle imprese sociali presso il Registro delle Imprese, con contributi associativi annui non superiori a € 50.000 e non gestiscano Fondi sanitari integrativi.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dal Terzo settore i seguenti soggetti:

• Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;

• formazioni e associazioni politiche;

• sindacati;

• associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

• associazioni di datori di lavoro;

• enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Merita evidenziare che agli Enti religiosi civilmente riconosciuti la disciplina prevista dal Decreto in esame è applicabile “limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 [attività di interesse generale], a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del … Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili”.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Sono attività di interesse generale quelle che gli Enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività in esame riguardano, in particolare:

• interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, Legge n. 328/2000, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/92 e alla Legge n. 112/2016;

• interventi e prestazioni sanitarie;

• prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14.2.2001;

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta / riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

• formazione universitaria e post-universitaria;

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

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• radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 16, comma 5, Legge n. 223/90;

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

• servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70%

da Enti del Terzo settore;

• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014;

• attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

• servizi finalizzati all’inserimento / reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. contenente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), Legge n. 106/2016;

• alloggio sociale, ai sensi del DM 22.4.2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

• agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2, Legge n. 141/2015;

• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n.

166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27, Legge n. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, Legge n. 244/2007;

• cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge n. 184/83;

• protezione civile ai sensi della Legge n. 225/92;

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con un apposito DPCM.

ATTIVITÀ DIVERSE

In base a quanto disposto dall’art. 6 del Decreto in esame sono attività diverse quelle che gli Enti del Terzo settore possono esercitare in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF, a condizione che siano previste dallo statuto / atto costitutivo.

RACCOLTA FONDI

Come precisato dall’art. 7 del Decreto in esame, per raccolta fondi si intende l’insieme delle attività

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ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo settore per finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva richiesti a terzi.

Nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori / pubblico, gli Enti del Terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi, impiegando risorse proprie e di terzi (inclusi volontari e dipendenti), anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico / attraverso cessione / erogazione di beni / servizi di modico valore.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio degli Enti del Terzo settore deve essere impiegato per l’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ne consegue il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili / avanzi di gestione / fondi / riserve comunque denominate a:

• fondatori;

• associati;

• lavoratori / collaboratori;

• amministratori;

• altri componenti degli organi sociali.

Il divieto opera anche in caso di recesso / scioglimento individuale del rapporto associativo.

Va evidenziato che è considerata comunque distribuzione indiretta di utili:

• la corresponsione ad amministratori / sindaci / altre cariche sociali di compensi individuali non commisurati all’attività svolta, alla responsabilità assunta, alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti analoghi;

• la corresponsione a lavoratori subordinati / autonomi di retribuzioni / compensi superiori del 40%

rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche;

• l’acquisto di beni / servizi per corrispettivi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche;

• le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soggetti coinvolti a vario titolo nell’Ente (ad esempio, soci, fondatori, amministratori, ecc.);

• la corresponsione a soggetti diversi dalle banche / intermediari finanziari, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione / scioglimento il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto disposto dallo statuto o dall’organo sociale competente, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Gli Enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica, iscritti nel Registro delle Imprese, possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, come previsto dall’art. 2447-bis, C.c..

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Nell’ambito della Riforma assume particolare rilevanza l’introduzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RTS) con il quale il Legislatore intende “superare” i vari Registri attualmente esistenti.

A carico degli enti che esercitano l’attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale è previsto l’obbligo di iscrizione anche al Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese sociali. Queste ultime, con l’iscrizione nell’apposita Sezione del Registro delle

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Imprese, soddisfano l’onere di iscrizione presso il Registro del Terzo Settore.

L’Ente deve riportare negli atti / corrispondenza / comunicazioni al pubblico:

• gli estremi di iscrizione nel RTS;

• l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” oppure l’acronimo ETS, che deve essere contenuta anche nella denominazione sociale (tale indicazione non è richiesta agli Enti religiosi civilmente riconosciuti).

Il Registro del Terzo settore, suddiviso in 7 Sezioni, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e operativamente gestito dalle singole Regioni / Province autonome.

Sezioni del RTS

Organizzazioni di volontariato Associazioni di promozione sociale Enti filantropici

Imprese sociali, incluse le cooperative sociali Reti associative

Società di mutuo soccorso Altri Enti del Terzo settore

Nessun Ente può essere iscritto in 2 o più Sezioni, ad eccezione delle Reti associative.

Come previsto dall’art. 47 del Decreto in esame, ai fini dell’iscrizione nel Registro il rappresentante legale dell’Ente deve presentare un’apposita domanda presso l’Ufficio del Registro in cui ha la propria sede legale, depositando l’atto costitutivo / statuto (con gli eventuali allegati) ed indicando la Sezione nella quale è richiesta l’iscrizione.

Nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l’Ufficio del Registro può:

• iscrivere l’Ente;

• rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;

• invitare l’Ente a completare / rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Alla scadenza dei predetti 60 giorni la domanda si ritiene accolta.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 47

“se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente nel registro stesso”.

Qualora l’iscrizione venga rifiutata, l’Ente interessato potrà impugnare il provvedimento di diniego di iscrizione nel Registro davanti al competente Tribunale Amministrativo.

Dal Registro in esame devono risultare necessariamente le seguenti informazioni.

Informazioni contenute nel RTS

Denominazione Forma giuridica

Sede legale ed eventuali sedi secondarie Data di costituzione

Oggetto dell’attività di interesse generale Codice fiscale / partita IVA

Personalità giuridica e patrimonio minimo

Generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale

Generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con l’indicazione di poteri e limitazioni

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Una volta iscritto al Registro, ogni Ente deve comunicare / iscrivere presso lo stesso le seguenti informazioni.

Informazioni successive all’iscrizione

Modifiche dell’atto costitutivo / statuto

Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione

Provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione, o accertano l’estinzione

Generalità dei liquidatori

Altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento

Presso il Registro l’Ente deve depositare:

• entro il 30.6 di ogni anno, il bilancio d’esercizio / sociale e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente;

• entro 30 giorni da ciascuna modifica, le informazioni aggiornate e i relativi atti, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

In caso di mancato / incompleto deposito delle predette informazioni nei termini previsti, l’Ufficio del Registro provvede a diffidare l’Ente, il quale entro 180 giorni deve adempiere agli obblighi previsti.

Decorso tale termine, in caso di inadempimento l’Ente è cancellato dal Registro.

ESTINZIONE / SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

L’Ufficio del Registro può accertare, anche d’ufficio, l’esistenza di una causa di estinzione / scioglimento dell’Ente.

Qualora venga rilevata una delle predette cause, l’Ufficio provvede a darne comunicazione agli amministratori ed al competente Tribunale.

CANCELLAZIONE / MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE L’Ente è cancellato dal Registro a seguito di:

• istanza motivata;

• accertamento d’ufficio;

• scioglimento / cessazione / estinzione;

• carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

L’Ente, qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione in una Sezione ma permangano quelli per l’iscrizione in un’altra sezione, può richiedere la “migrazione”.

FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO

In base a quanto previsto dall’art. 53 del Decreto in esame, l’entrata in vigore del Registro del Terzo Settore segue il seguente iter:

• il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce la procedura per l’iscrizione, la documentazione necessaria e le modalità di deposito degli atti entro il 3.8.2018;

• entro il 30.1.2018 le Regioni / Province autonome devono disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli Enti;

• una volta predisposta la necessaria struttura informatica il Registro sarà operativo entro 6 mesi.

Considerato quanto sopra il Registro dovrebbe essere operativo nei primi mesi del 2019.

In attesa dell’operatività del RTS, è sufficiente che ciascun Ente del Terzo settore sia iscritto presso il relativo registro attualmente esistente per poter usufruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.

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SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

In base a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto in esame, gli Enti del Terzo settore che svolgono, esclusivamente o principalmente, la propria attività in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio, in conformità alla modulistica approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, così composto:

• Stato patrimoniale;

• Rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi / oneri;

• Relazione di missione, la quale deve specificare:

− l’andamento economico / finanziario dell’Ente;

− le poste di bilancio;

− le modalità di perseguimento delle finalità previste dallo statuto.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale nella Relazione al bilancio / Relazione di missione.

Il bilancio:

• va redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 (bilancio ordinario), 2435-bis (bilancio abbreviato) e 2435-ter, C.c. (bilancio per le micro - imprese);

• va depositato presso il Registro delle Imprese. Qualora l’Ente non sia iscritto al Registro delle Imprese, il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro del Terzo Settore.

Gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a € 220.000 possono redigere il bilancio nella forma del Rendiconto finanziario per cassa, in conformità alla predetta modulistica.

BILANCIO SOCIALE

Come previsto dall’art. 14 del Decreto in esame, gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a € 1.000.000 sono tenuti a depositare il bilancio sociale presso il Registro del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a € 100.000 sono altresì tenuti a pubblicizzare annualmente sul sito Internet (proprio o della Rete associativa cui aderiscono) gli emolumenti / compensi / corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai seguenti soggetti:

• componenti organo amministrativo;

• componenti organo di controllo;

• dirigenti;

• associati.

Tali previsioni, in linea con le finalità della Riforma, apportano una maggiore trasparenza all’intero comparto, consentendo a chiunque ne abbia interesse di verificare l’impiego delle risorse di cui l’Ente dispone nei confronti dei vari soggetti ad esso legati.

SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Gli Enti del Terzo settore che esercitano l’attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili ex art. 2214, C.c. (libro giornale e libro degli inventari).

Inoltre, gli Enti devono tenere i seguenti libri sociali:

• libro degli associati / aderenti;

• libro delle adunanze e delle deliberazioni:

− delle assemblee;

− dell’organo di amministrazione;

− dell’organo di controllo;

− degli eventuali altri organi sociali.

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Gli associati / aderenti possono consultare ed esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite nell’atto costitutivo / statuto (tale previsione non opera per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti).

LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

In base a quanto disposto dall’art. 16 del Decreto in esame i soggetti che prestano la propria attività lavorativa all’interno degli Enti del Terzo settore devono avere un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, non possono sussistere disparità retributive superiori al rapporto 1 ad 8, calcolato sulla base della retribuzione lorda annua.

Il rispetto di tale parametro deve essere indicato nel bilancio sociale o, in mancanza, nella Relazione di missione.

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per svolgere le proprie attività gli Enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari. I soggetti che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

L’art. 17 del Decreto in esame, definisce il volontario:

“una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

L’attività del volontario:

• non può essere retribuita dal beneficiario. Tuttavia l’Ente può rimborsare al volontario le spese effettive sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni previsti dall’Ente stesso (il rimborso forfettario è espressamente vietato);

• è incompatibile con qualunque rapporto di lavoro subordinato / autonomo con l’Ente.

L’Ente presso il quale il volontario svolge la propria attività deve provvedere ad assicurarlo contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa costituisce un elemento essenziale delle convenzioni tra Enti del Terzo settore e le Pubbliche Amministrazioni ed i relativi oneri sono a carico della Pubblica Amministrazione con cui viene siglata la convenzione.

Va evidenziato che non è considerato volontario l’associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle relative funzioni.

PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VOLONTARIATO

Al fine di promuovere la cultura del volontariato, specialmente tra i giovani, l’art. 19 del Decreto in esame prevede che le Pubbliche amministrazioni possono intraprendere apposite iniziative da svolgere, con il coinvolgimento di Organizzazioni di Volontariato / altri Enti del Terzo settore, nell’ambito di strutture e attività scolastiche / universitarie / extrauniversitarie.

Merita evidenziare che agli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate presso Organizzazioni di Volontariato / altri Enti del Terzo settore, le Università possono riconoscere crediti formativi rilevanti per il curriculum di studi / crescita professionale.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Alla luce della Riforma, le associazioni / fondazioni risultano soggette ad un maggior numero di controlli rispetto al passato. In particolare all’organo di controllo sono stati assegnati, tra gli altri, i compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente.

(12)

ATTO COSTITUTIVO / STATUTO

L’atto costitutivo / statuto deve contenere i seguenti elementi:

• assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite

• attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale

• sede legale

• patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica

• norme sull’ordinamento / amministrazione / rappresentanza

• diritti e obblighi degli associati, ove presenti

• requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta

• nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, qualora previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

• norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento / estinzione

• durata, se prevista

Lo statuto, anche qualora oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’uno e dell’altro, prevalgono quelle contenute nello statuto.

ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Come previsto dall’art. 22 del Decreto in esame, le associazioni / fondazioni possono, in deroga a quanto disposto dal DPR n. 361/2000, acquisire la personalità giuridica a seguito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore. Sul punto è previsto che

“il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del … Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo … deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente”.

Il patrimonio minimo per acquisire la personalità giuridica è differenziato a seconda che si tratti di associazione o fondazione.

Associazione Fondazione

non inferiore a € 15.000 non inferiore a € 30.000

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro. In tal caso il relativo valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un Revisore legale / società di revisione.

Nel caso in cui il patrimonio minimo si riduca di oltre 1/3 a causa di perdite, è necessario deliberare la ricostituzione del patrimonio ovvero la trasformazione / prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione / scioglimento.

Una volta verificata la regolarità formale della documentazione da parte dell’Ufficio del Registro del Terzo Settore, l’Ente viene iscritto.

Analogamente a quanto previsto per le società di capitali, il riconoscimento della personalità giuridica:

• è automatico;

• comporta l’acquisizione di un’autonomia patrimoniale perfetta (per le obbligazioni risponde soltanto l’Ente con il relativo patrimonio).

(13)

PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

L’ammissione di un nuovo associato avviene, come disposto dall’art. 23 del Decreto in esame, con delibera dell’organo di amministrazione previa domanda dell’interessato. La predetta deliberazione viene annotata nel libro degli associati e comunicata all’interessato.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa deliberazione va notificata all’interessato entro 60 giorni. Quest’ultimo può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea / altro organo eletto dalla stessa entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

Quanto sopra evidenziato può essere derogato da specifiche previsioni contenute nell’atto costitutivo / statuto.

Tali disposizioni si applicano anche alle Fondazioni del Terzo settore:

• che dispongono di un organo assembleare / di indirizzo comunque denominato;

• ove non derogate dallo statuto.

ASSEMBLEA

Dalla lettura dell’art. 24 del Decreto in esame si può desumere che l’assemblea di un’associazione del Terzo settore presenta caratteristiche peculiari.

In primo luogo, hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo / statuto.

A ciascun associato è attribuito un voto. L’atto costitutivo / statuto può derogare attribuendo sino ad un massimo di 5 voti, in proporzione al numero degli associati / aderenti. In caso di conflitto di interessi opera quanto disposto dall’art. 2373, C.c. in quanto compatibile (la deliberazione è, quindi, impugnabile).

Inoltre, ciascun associato può essere rappresentato in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, con le seguenti limitazioni.

Tipo di associazione Limite di rappresentanza per ciascun associato

Con un massimo di 499 associati Massimo 3 associati

Con almeno 500 associati Massimo 5 associati

Ferma restando la possibilità di verificare l’identità dell’associato, l’atto costitutivo / statuto può consentire la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza / via elettronica.

Le associazioni con almeno 500 associati possono prevedere nell’atto costitutivo / statuto la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate con riferimento a specifiche materie / particolari categorie di associati / attività in più ambiti territoriali.

Quanto sopra si applica anche alle Fondazioni del Terzo settore:

• che dispongono di un organo assembleare / di indirizzo comunque denominato;

• ove non derogato dallo statuto.

Competenze inderogabili dell’assemblea

L’art. 25, comma 1 del Decreto in esame prevede in capo all’organo assembleare le seguenti competenze:

• nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

• nomina e revoca, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• approvazione del bilancio;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e azione di responsabilità nei loro confronti;

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• delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo / statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo / statuto;

• approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo / statuto alla sua competenza.

L’atto costitutivo / statuto delle associazioni con almeno 500 associati può attribuire le competenze dell’organo assembleare anche in deroga a quanto sopra evidenziato, a condizione che siano rispettati i principi di elettività delle cariche sociali, democraticità, uguaglianza e pari opportunità degli associati.

Anche le Fondazioni possono derogare, all’interno del proprio statuto, alle attribuzioni sopra descritte, prevedendo la costituzione di un organo assembleare / di indirizzo, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura specifica dell’ente e con la volontà del fondatore.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Nelle associazioni (riconosciute e non) del Terzo settore l’assemblea deve provvedere alla nomina di un organo di amministrazione (ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo).

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra gli associati ovvero le persone fisiche indicate dagli Enti giuridici associati al fine di non creare una eccessiva divaricazione tra proprietà e gestione dell’Ente stesso. Ai componenti dell’organo amministrativo è applicabile quanto previsto dall’art.

2382, C.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

L’atto costitutivo / statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore a specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza anche in riferimento a quanto previsto da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

L’atto costitutivo / statuto può prevedere altresì che uno o più amministratori siano:

• scelti tra le diverse categorie di associati, per garantire ai vari stakeholder (volontari, lavoratori, ecc.) una maggiore partecipazione alla gestione dell’Ente;

• nominati in via extra assembleare da soggetti esterni all’Ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata, salvo deroghe, all’organo assembleare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le relative limitazioni non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro del Terzo settore o se non è provato che i terzi ne erano a conoscenza.

Per quanto riguarda la responsabilità e gli eventuali conflitti di interessi degli amministratori sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e, in materia di revisione legale, l’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.

L’obbligatorietà di nomina di un organo di amministrazione è prevista anche per le Fondazioni.

DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Come previsto dall’art. 29 del Decreto in esame, qualora sussista un sospetto fondato che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità, contravvenendo ai loro doveri ed arrecando danno all’Ente, gli associati possono presentare denuncia al competente Tribunale.

Più precisamente, a ciascun associato (ovvero ad almeno 1/10 degli associati nelle associazioni con più di 500 associati) è attribuita la facoltà di denunciare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all’assemblea.

Qualora la denuncia sia fatta da almeno 1/20 degli associati, l’organo di controllo deve agire senza ritardo sui fatti denunciati e, convocando l’assemblea se la denuncia appare fondata, presentare le proprie conclusioni / proposte all’assemblea stessa così come previsto dall’art. 2408, C.c..

(15)

Quanto sopra esaminato non è applicabile agli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

ORGANO DI CONTROLLO

Come disposto dall’art. 30 del Decreto in esame, la nomina dell’organo di controllo interno, anche di carattere monocratico:

• è sempre obbligatoria nelle Fondazioni;

• è richiesta nelle associazioni nel caso in cui siano superati, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti parametri:

Totale attivo dello Stato patrimoniale € 110.000 Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 220.000 Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità L’obbligo cessa qualora per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengano superati.

La nomina dell’organo di controllo è necessaria, inoltre, anche nel caso in cui sia stato costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Relativamente ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell’organo di controllo sono applicabili gli artt. 2397, comma 2 e 2399, C.c. In particolare in presenza:

• di un organo monocratico, il sindaco unico deve essere iscritto al Registro dei revisori legali, oppure all’Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche;

• di un organo collegiale almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.

Funzioni dell’organo di controllo

L’organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

• vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto

• controllo dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento

• vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

• controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell’apposito registro

• monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale soprattutto in merito a quanto previsto dagli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro)

• attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità all’art.14

I singoli componenti dell’organo di controllo possono procedere ad ispezioni / controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

In base a quanto previsto dall’art. 31 del Decreto in esame, è richiesta la nomina di un Revisore legale dei conti / società di revisione iscritti nell’apposito Registro nel caso in cui siano superati, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

Totale attivo dello Stato patrimoniale € 1.100.000 Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 2.200.000 Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 12 unità

L’obbligo viene meno qualora per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengano superati.

(16)

È altresì richiesta la nomina di un Revisore legale dei conti / società di revisione iscritti nell’apposito registro anche nel caso in cui sia stato costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

TITOLI DI SOLIDARIETÀ ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Al fine di incentivare il sostegno delle attività di interesse generale e lo sviluppo degli Enti del Terzo settore non commerciali, il Legislatore concede agli istituti di credito di emettere specifici “Titoli di solidarietà”, su cui non sono applicate le commissioni di collocamento.

Tali strumenti di finanziamento, definiti dall’art. 77, comma 2 del Decreto in esame, sono rappresentati da

“obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili, e non scambiabili e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario”.

L’emittente può erogare ad uno o più Enti del Terzo settore una somma non inferiore allo 0,60%

dell’ammontare nominale a titolo di liberalità.

Tale possibilità è riservata al sostegno di attività di interesse generale ritenute meritevoli, in base a progetti realizzati dall’Ente e valutati dall’emittente attraverso specifici parametri. 

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