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Regione Siciliana Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento Attività Produttive Servizio 1S Commercio

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(1)

D.D.G. n. 1423 Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento Attività Produttive

Servizio 1S – Commercio

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

VISTA la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e s.m.i. “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il D.P.Reg. n. 2812 del 19/06/2020, con il quale il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale n. 272 del 14/06/2020, ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott.

Frittitta Carmelo;

VISTO il D.D.G. n.917 del 14/06/2021 con il quale è stato conferito, con decorrenza 11/06/2021, al dr. Vincenzo Guella l'incarico di Dirigente del Servizio 1

“Commercio”;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021, Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i. concernente “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;, VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006, (G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006),

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Reg.

(CE) n. 1783/99;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006, (G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006), recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 del 08/12/2006, (G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006), che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo di Sviluppo Regionale;

(2)

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998 del 15/12/2006, (G.U.U.E. n. L 379 del 28/12/2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;

VISTO il Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O.

F.E.S.R. Sicilia 2007-2013), approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2011) 9028 e adottato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 19/01/2012;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R.

Sicilia 2007- 2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 70 del 09/03/2016 ed in particolare la scheda relativa all’obiettivo operativo 5.1.3, linea d’intervento 5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni) “Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell’ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture”;

VISTO l’articolo 62 comma 1 della L-R. n. 32/2000 e s.m.i., “Aiuti ai consorzi e alle P.M.I.

insediate nei centri commerciali naturali”, che autorizza l’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca (ora Assessorato delle Attività Produttive) “… ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con Decisione (2007) 4249 del 07/09/2007 e s.m.i., regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti “de minimis” dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri”;

VISTO il decreto assessoriale n. 422 del 02/08/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive in data 17/08/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/10/2011 al Reg. 6 Foglio n. 149, (G.U.R.S. n. 50 del 02/12/2011), con il quale sono state approvate le direttive concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., e dal P.O.

F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.3, in favore dei Centri Commerciali Naturali;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 5900 del 19/12/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive in data 19/12/2011, (G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011), con il quale è stato approvato il bando pubblico per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della l.r. n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore del Centri Commerciali Naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri, in ultimo, modificato con decreto del Dirigente Generale n. 567 del 19/03/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive in data 24/03/2015;

(3)

VISTO il D.D.G. n. 504 del 13/03/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive in data 19/03/2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/04/2013 al Reg. n. 1 Foglio n. 242, (G.U.R.S. n. 21 del 03/05/2013), con il quale è stata approvata la graduatoria dei Centri Commerciali Naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

VISTO in particolare l'allegato n. 4 al predetto D.D.G. n. 504 del 13/03/2013, “Elenco delle iniziative escluse”, tra le quali vi è quella dell'impresa “Kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s.” con sede in Piazza Sant'Alfio, 74 TRECASTAGNI (CT) - P.

IVA 04716210879 che, di conseguenza, non è stata inserita nella graduatoria degli interventi ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della l.r. n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, approvata con il citato D.D.G. n. 504/2013;

VISTO il Decreto n. 181 del 19/04/2016 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha accolto il ricorso straordinario proposto dall'impresa “Kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s.” con sede in Piazza Sant'Alfio, 74 TRECASTAGNI (CT) - P.

IVA 04716210879 contro il D.D.G. n. 504 del 13/03/2013, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del proprio progetto dalla graduatoria degli interventi ammissibili e, per l'effetto, incarica il Dip.to delle Attività Produttive dell'esecuzione del medesimo decreto presidenziale;

PRESO ATTO della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che ha accolto il ricorso proposto dalla Ditta “Kalida di Nicotra Vincenzo & C.

s.a.s.” per l’annullamento dei seguenti atti:

a) il decreto n. 504 del 13.03.2013, pubblicato sulla GURS del 03.05.2013 n. 21, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria per l’attribuzione delle agevolazioni di cui al regime di aiuti previsti dall’art. 62 della l.r. n, 32/2000 in favore di piccole e medie imprese commerciali (P.M.I.), artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri (in base al regolamento CE del 15.12.1998 n. 1998) - PO FESR Sicilia 2007/2013, linea d’Intervento 5.1.3.A (ex 5.1.3.3) – nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del progetto della società ricorrente;

b) l’allegato numero 4 del predetto decreto del 13.03.2013 nella parte in cui riporta tra le iniziative escluse quella del ricorrente;

c) il provvedimento del 23.04.2013 prot. n. 22613, in forza del quale è stata respinta l’istanza di riesame dell’esclusione già disposta, presentata dalla ricorrente.

TENUTO CONTO che i progetti inclusi nella graduatoria degli interventi ammissibili alle agevolazioni del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, approvata con il D.D.G. n. 504/2013, sono stati già tutti finanziati, e che per l'inserimento del suddetto progetto, essendo ininfluente un eventuale diverso posizionamento del “Consorzio Centro Commerciale Naturale Trecastagni in Centro” di Trecastagni (CT), non si rende necessaria la rettifica del punteggio già attribuito al citato consorzio né l'invio del presente provvedimento alla Corte dei Conti;

(4)

PRESO ATTO che con D.D.G. n. 2166 del 27.09.2017, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 02.10.2017 al n. 807, si è data esecuzione al D.P. n.181/2016 procedendo alla modifica della graduatoria approvata con D.D.G. n. 504 del 13/03/2013 e dei relativi allegati al fine di includervi il progetto proposto dall'impresa “Kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s.” con sede in Piazza Sant'Alfio, 74 TRECASTAGNI (CT) - P. IVA 04716210879 (in breve, d’ora in poi, KALIDA s.a.s.) – che riporta investimenti da realizzare per un totale di €. 32.152,93 e una richiesta di contributo per €. 16.842,01, da ridurre a €. 16.076,47 ovvero alla misura massima consentita dalle norme agevolative (50% degli investimenti proposti);

CONSIDERATO altresì, che la copertura finanziaria delle agevolazioni da accantonare per il progetto deve essere posta interamente a carico del bilancio regionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 art. 73 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni – per cui è prioritario determinare il debito “certo, liquido ed esigibile” nei confronti della “Kalida”, e cioè i tre specifici requisiti del debito, necessari per attivare la procedura suddetta;

CONSIDERATO quindi, che solo successivamente alla conclusione dei lavori e alla rendicontazione degli stessi con la necessaria documentazione probatoria, così come previsto dalle direttive e dal bando oltre che dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché al conseguente riscontro fisico- documentale da parte dell’Amministrazione, si potrà determinare il debito “certo, liquido ed esigibile” nei confronti della KALIDA s.a.s.;

PRESO ATTO che la domanda di ammissione alle agevolazioni acquisita in data 19.3.2012 al protocollo dipartimentale n. 18388, è stata successivamente integrata in data 11.7.2012, 20.9.2012, 8.10.2012 e 30.5.2013 nonché da ultimo in data 9.12.2016 (comunicazione di riacquisto del requisito di accesso alle agevolazioni, previsto dall'art. 1 del bando approvato con D.D.G. n. 5900/2011 - “casella pec attiva”);

PRESO ATTO che, già con la richiesta di esecuzione del giudicato di cui al citato D.P. n.

181/2016, acquisita al prot. n. 59420 del 23/11/2016, ma anche con tutta l'intercorsa corrispondenza, l'impresa KALIDA s.a.s. ha confermato di avere un interesse attuale alla realizzazione del progetto presentato nel 2012 (prot. n.

18388 del 19.3.2012);

VISTO il D.D.G. n. 2928 del 21/12/2017, vistato dalla competente Ragioneria Centrale in data 22/12/2017, n. 1345, con il quale, per tutte le motivazioni rappresentate nello stesso decreto, è stato autorizzato l'avvio dei lavori nonché è stata debitamente informata l'impresa in merito agli adempimenti da porre in essere, evidenziando che, comunque, la concessione del contributo eventualmente spettante sarebbe dipeso dal positivo esito dei controlli fisici e documentali di rito;

VISTA la nota prot. n. 16776 del 29/03/2018, notificata con pec di pari data, con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla KALIDA s.a.s. informazioni in merito ai tempi di conclusione degli investimenti, alla loro rendicontazione ed alle successive procedure di reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, oltre alla opportunità di avere informazioni sullo stato di attuazione dei medesimi, rimasta,

(5)

VISTA la nota prot. n. 16809 del 08/03/2019, notificata con pec di pari data, con la quale l’Amministrazione, in conseguenza del mancato riscontro e per i motivi rappresentati nella stessa nota, ha comunicato alla KALIDA s.a.s. l'avvio del procedimento di esclusione dai benefici;

VISTA la rendicontazione finale inviata dalla KALIDA s.a.s., acquisita al prot. n. 18609 del 14/03/2019;

VISTO il verbale di controllo in loco svolto dalla U.M.C. di questo Dipartimento, relativo agli investimenti realizzati dalla KALIDA s.a.s., acquisito al prot. n. 41390 del 24/06/2019, successivamente integrato con nota prot. n. 23376 del 04/06/2020;

ACCERTATO da una verifica eseguita sul sito “Euroinfosicilia.it” che l'impresa KALIDA s.a.s.

ha ottenuto nel 2012 il contributo di €. 23.997,14 richiesto in data 01/07/2010 e concesso in via provvisoria con D.D.G. n. 1023 del 14/03/2011, beneficio previsto dalla linea di intervento 5.1.3.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/13 (procedura a sportello), per un programma di investimento realizzato nell'unità locale sita in Piazza Sant'Alfio, 74 Trecastagni (CT) (sede dell'impresa);

CONSIDERATO che l'impresa “kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s.”, nella domanda di agevolazione 5.1.3.3 ha dichiarato di non avere mai presentato altre domande o ricevuto agevolazioni per la stessa unità locale o per le stesse tipologie di intervento, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 2, punto 4, del DDG n.

5900/2011 (Bando) che così recita:

“...All'atto della presentazione della domanda, l'impresa richiedente deve altresì:

impegnarsi a rispettare le norme sul cumulo delle agevolazioni sugli investimenti;

dichiarare se, in relazione alla stessa unità locale oggetto del programma, siano state presentate altre domande di agevolazioni, a valere su risorse sia regionali che nazionali che comunitarie”;

VISTA la relazione istruttoria prot n. 33175 del 06/08/2020, con la quale a conclusione delle verifiche di rito, e per quanto ampiamente rappresentato nella stessa, si accertano i fatti che impediscono alla KALIDA s.a.s. di accedere alle agevolazioni richieste;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di diniego delle agevolazioni richieste, formalizzata alla KALIDA s.a.s. con nota prot. n. 33297 del 07/08/2020, notificata con pec di pari data, nella quale sono state dettagliatamente rappresentate le motivazioni a supporto della conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che tali motivazioni afferiscono al divieto di accesso alle agevolazioni, sia per quanto espressamente disposto dalla lettera P delle direttive (D.A. n. 422/2011), nella quale è chiaramente stabilito che l'accesso ai benefici è precluso alle imprese che abbiano già fruito di altri contributi relativi alla stessa tipologia di intervento, sia per la sanzione della revoca prevista dall'art. 6 del bando (DDG n.

5900/2011) in caso di violazione del disposto di cui all'art. 2 del medesimo bando;

(6)

VISTO il riscontro alla predetta nota n. 33297/2020 reso dalla KALIDA s.a.s. con pec del 17/08/2020, acquisita al prot. n. 33234 del 18/08/2020, nella quale comunica di avere ottenuto il contributo pubblico della linea d'intervento 5.1.3.1 del P.O.

FESR Sicilia 2007/2013 per la stessa unità locale oggetto del programma di cui alla linea d'intervento 5.1.3.A(c);

VISTE le osservazioni formulate dalla KALIDA s.a.s. nella stessa pec del 17/08/2020, secondo le quali i due programmi sono diversi perché riguardano beni diversi;

RITENUTO tuttavia che tali osservazioni non sono accoglibili poiché non sanano le violazioni contestate alla KALIDA s.a.s.;

TENUTO CONTO che alla predetta impresa, in data 23/09/2020, è stato consentito l'accesso agli atti, le cui risultanze sono riportate nella nota prot. n. 38903 consegnata al legale rappresentante della citata società, unitamente agli atti richiesti;

CONSIDERATO infine, che la KALIDA s.a.s. con pec del 16/03/2021, acquisita al prot. n.

12878 del 17/03/2021, ha rappresentato di avere effettuato l'intervento di cui alla linea 5.1.3.A(c) “...nella massima buona fede..”, senza fare pervenire alcuna ulteriore documentazione relativa alle motivate contestazioni di cui alla nota di preavviso prot. n. 33297 del 07/08/2020;

RITENUTO tuttavia, che, nonostante tale recente dichiarazione, permane la violazione del chiaro disposto del predetto art. 2 del bando (DDG n. 5900/2011), in quanto la KALIDA sas, prima di presentare la domanda di accesso alle agevolazioni della linea 5.1.3.A(c) aveva già presentato nel 2010 e, poi, anche ottenuto il 14/03/2012 il contributo a fondo perduto della linea 5.1.3.1 per la propria (unica) unità locale, cioè, la sede;

RITENUTO quindi, che si debba applicare la sanzione stabilita dall'art. 6 del bando (DDG n.

5900/2011) in caso di violazione del disposto di cui all'art. 2 del medesimo bando, cioè dell'obbligo di dichiarare eventuali altri finanziamenti richiesti per la stessa unità locale;

CONSIDERATO inoltre, che nel caso in questione, per quanto prima evidenziato, non sono state concesso le agevolazioni richieste e, perciò, la sanzione da applicare per la violazione dell'art. 2 del bando (DDG n. 5900/2011) è il diniego, i cui effetti giuridici risultano pari a quelli della revoca (letteralmente prevista dalla norma);

RIBADITO che il divieto di accesso alle agevolazioni consegue a quanto disposto sia dalla lettera P delle direttive (D.A. n. 422/2011) sia alla violazione degli obblighi previsti dall'art. 2 del bando (DDG n. 5900/2011);

VISTA la relazione istruttoria prot n. 15197 del 29/03/2021, con la quale è stata confermata la conclusione del procedimento con la proposta di adozione del decreto di diniego dei benefici richiesti;

RITENUTO per tutto quanto sopra rappresentato, di dovere adottare nei confronti dell'impresa

“kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s.” il provvedimento di diniego dei benefici relativi alla linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3 del P.O.F.E.S.R. SICILIA 2007-2013;

(7)

D E C R E T A

Articolo 1

Per tutto quanto rappresentato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, all'impresa “Kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s.” con sede in Piazza Sant'Alfio, 74 TRECASTAGNI (CT) - P. IVA 04716210879 è negato l'accesso ai benefici di cui alla linea di intervento 5.1.3.A(c) - ex 5.1.3.3 - del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013. richiesti con la domanda di ammissione alle agevolazioni acquisita in data 19.3.2012 al prot. dipartimentale n. 18388, successivamente integrata in data 11.7.2012, 20.9.2012, 8.10.2012 e 30.5.2013 nonché da ultimo in data 9.12.2016.

Articolo 2

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 ed altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 68, c.5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., che prevede la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana.

Articolo 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. o al Presidente della Regione siciliana entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Palermo, 18 agosto 2021

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE Carmelo Frittitta

F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Vincenzo Guella

F.to

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO Augusto Chines

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