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APPROVATA LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 (1 A PARTE)

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(1)

Fiscale

APPROVATA LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 (1

A

PARTE)

 Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio 2015

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. prot.

4790/2015 del 15 gennaio 2015, ha approvato la nuova Certificazione Unica “CU 2015” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali, con le relative istruzioni di compilazione.

Di seguito si riepilogano le novità di maggiore rilievo che interessano la Certificazione Unica, nonché le relative istruzioni di compilazione.

(2)

Come noto, al fine di consentire la (pre)compilazione del Mod. 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d Decreto Semplificazioni fiscali) ha introdotto l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta di inviare all’Agenzia la certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per consentire l’invio di tutti i dati necessari alla predisposizione del Mod. 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario predisporre una nuova certificazione che va a sostituire la precedente Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (Mod. CUD).

A tal fine è stata approvata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. prot.

4790/2015 del 15 gennaio 2015, la nuova Certificazione Unica “CU 2015”, che a partire dal periodo d’imposta 2014, il sostituto d’imposta utilizzerà per certificare:

 i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché, per la prima volta,

 i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Quest’ultima tipologia di redditi è la prima volta che viene certificata con un apposito modello approvato dall’Agenzia delle entrate: fino ad ora la certificazione era redatta in forma libera.

TERMINI DI CONSEGNA E DI INVIO DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA

Il sostituto d’imposta è tenuto:

 alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi, entro il 28 febbraio, nonché

 per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo,

dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Con riferimento al 2015, preme evidenziare che il 28 febbraio ed il 7 marzo cadono di sabato, di conseguenza le scadenze degli adempimenti sono così aggiornate:

 2 marzo 2015: termine per la consegna della Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

 9 marzo 2015: termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni.

La Certificazione Unica 2015 dovrà essere consegnata al percipiente ed inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche qualora allo stesso, a fronte di una cessazione avvenuta nel corso dell’anno 2014, sia già stato rilasciato un modello CUD 2014.

La Certificazione Unica 2015 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2015 fino all’approvazione di una nuova certificazione.

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TRASMISSIONE TELEMATICA

Soggetti obbligati

Le istruzioni alla compilazione precisano che sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n. 600/1973.

 art. 23 (“Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”);

 art. 24 (“Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”);

 art. 25 (“Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”);

 art. 25-bis (“Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari”);

 art. 25-ter (“Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”);

 art. 29 (“Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”);

Sono, inoltre, tenuti all’invio coloro i quali nel 2014 hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.

Il nuovo adempimento non riveste carattere dichiarativo, ma solo di comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Pertanto, l’obbligo di invio telematico della certificazione unica non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d’imposta) necessaria all’Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell’anno.

Composizione del flusso telematico

Le istruzioni alla compilazione specificano che il flusso telematico da inviare all’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato, si compone di:

 Frontespizio;

 Quadro CT - Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

 Certificazione Unica 2015 con i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e i dati fiscali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo e redditi diversi.

Il sostituto d’imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio ed eventualmente al Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

(4)

FRONTESPIZIO

Il frontespizio è una sezione nuova rispetto al modello CUD, propedeutica all’invio telematico. Si compone dei seguenti riquadri:

 tipo di comunicazione, costituita dalla casella:

 annullamento, da barrare nel caso in cui il sostituto, prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo 2015) intenda annullare una certificazione già presentata;

 sostituzione, da barrare nel caso in cui il sostituto intenda, prima del termine di presentazione (9 marzo 2015) sostituire una certificazione già presentata;

 dati relativi al sostituto;

 dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;

 firma della comunicazione;

 impegno alla trasmissione telematica.

Nel caso in cui il sostituto debba rilasciare una nuova certificazione unica dopo il 9 marzo 2015, è tenuto a comunicare al percipiente, tramite un’apposita annotazione (codice CF) che, se quest’ultimo intende avvalersi della dichiarazione precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

(5)

QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730/4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come ormai noto, il CAF/professionista abilitato che svolge l’attività di assistenza fiscale è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, anziché direttamente al sostituto d’imposta, il risultato contabile della dichiarazione, Mod. 730-4, la quale provvederà poi a comunicare i medesimi risultati al sostituto d’imposta.

Al fine di rendere possibile il passaggio di dati tra Agenzia e sostituto d’imposta, questi ultimi sono tenuti a comunicare l’utenza telematica ovvero l’intermediario presso il quale l’Agenzia deve inviare i Modd. 730-4, utilizzando un modello appositamente predisposto.

Fino allo scorso anno, i sostituti d’imposta hanno effettuato la predetta comunicazione utilizzando il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”

(Modello CSO).

Ora, i sostituti d’imposta che

 non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la

“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e

 trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato,

sono tenuti ad inviare, entro il 9 marzo 2015, il Quadro CT “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.

Il nuovo quadro, ispirandosi alla modalità espositiva del Modello CSO, si articola in 3 sezioni:

 DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA RICHIEDENTE;

 SEZIONE A - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all’indirizzo telematico del sostituto;

 SEZIONE B - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico dell’intermediario incaricato.

(6)

Di seguito si riporta una tabella con l’evidenza dei casi in cui va compilato il Quadro CT nonché i casi in cui il Quadro non deve essere compilato .

QUADRO CT

ipotesi di trasmissione ipotesi di non trasmissione I sostituti d’imposta che non hanno

presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato

I sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011:

per le variazioni utilizzare il modello CSO

Se in ipotesi precedente, la comunicazione deve essere compilata per ogni trasmissione in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato

In caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Nella Certificazione Unica 2015 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest’anno, i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

(7)

La Certificazione Unica 2015 è composta dai seguenti prospetti:

 Dati anagrafici del sostituto e del percettore;

 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati;

 Dati previdenziali ed assistenziali;

 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Si tratta dei prospetti che, a seconda del reddito certificato, dovranno essere consegnati al percipiente entro il 28 febbraio, differito al 2 marzo 2015 poiché cadente di sabato, e successivamente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate unitamente al Frontespizio ed al Quadro CT, qualora dovuto, entro il 7 marzo (differito al 9 marzo 2015).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

La Certificazione Unica deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica:

 direttamente, ovvero

 tramite intermediari abilitati

Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla circostanza che successivamente l’Agenzia stessa consideri solo quelle utili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d’imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche.

I sostituti d’imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio telematico:

 ENTRATEL, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti;

 FISCONLINE, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.

Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l’uno o l’altro servizio telematico occorre far riferimento al numero di certificazioni indicate nel riquadro “firma della comunicazione” contenuta nel frontespizio.

(8)

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova è data dalla comunicazione rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file; tuttavia la conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e costituisce prova di presentazione.

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, a condizione che vengano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Il sostituto d’imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Pertanto, il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione effettuando

 un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;

 invii separati.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, individuati dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 sono:

 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

 i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

 gli iscritti negli albi degli avvocati;

 gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992;

 le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997;

 le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

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 i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

 i centri di assistenza fiscale per le imprese;

 gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (Decreto dirigenziale 18.2.99);

 le società di servizi in cui più della metà del capitale sociale sia posseduta da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (Decreto dirigenziale 18.2.99);

 coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

 gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

 i notai iscritti nel ruolo dei notai esercenti nel collegio di cui all’art. 24, Legge n.

89/1913 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012).

Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, quest’ultimo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta.

Pertanto, con le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d’imposta, l’intermediario potrà effettuare

 un unico invio di tutte le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta;

 invii separati.

Resta ferma la possibilità per il sostituto d’imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.

Annullamento e sostituzione di una certificazione

Prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo, per il 2015) è possibile procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta.

È necessario procedere con la predisposizione di un nuovo invio riservato esclusivamente alle sole certificazioni da annullare e/o sostituire.

È possibile inviare contemporaneamente sia certificazioni da annullare che certificazioni da sostituire, in questo caso dovrà risultare barrata sia la casella

“Annullamento” che la casella “Sostituzione”.

Come sopra evidenziato, nel Frontespizio, in corrispondenza della sezione Tipo di comunicazione, è necessario barrare la casella

 annullamento, nel caso in cui il sostituto intenda annullare una certificazione già presentata;

 sostituzione, nel caso in cui il sostituto intenda sostituire una certificazione già

(10)

Quadro CT.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 :

“Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.”

Viene pertanto prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.”

In caso di errata trasmissione, qualora l’invio della corretta certificazione avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la sanzione non si applica.

Come già evidenziato, per l’anno 2015, il termine di trasmissione risulta differito al 9 marzo (il 7 marzo cade di sabato), pertanto i successivi 5 giorni entro i quali è possibile reinviare una comunicazione errata scadono il 14 marzo 2015.

Preme evidenziare che sebbene il 14 marzo 2015 cada di sabato, si ritiene prudenzialmente quest’ultimo termine non ulteriormente differibile al primo giorno lavorativo successivo.

Riassumendo, alla luce di quanto sopra evidenziato, con riferimento al 2015, poiché il 28 febbraio ed il 7 marzo cadono di sabato, le scadenze degli adempimenti sono così aggiornate:

 2 marzo 2015: termine per la consegna del Mod. CU 2015 ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

 9 marzo 2015: termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei Modd.

CU 2015;

 14 marzo 2015: termine per l’eventuale rettifica dei Modd. CU 2015 già inviati.

Impossibilità di beneficiare del cumulo giuridico

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014, la sanzione di euro 100,00 si applica in deroga all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997, ossia senza la possibilità di beneficiare della c.d. “sanzione unica” derivante dal cumulo giuridico.

Di conseguenza, se ad esempio un sostituto d’imposta invia tardivamente 30 comunicazioni, la sanzione applicabile sarà pari ad euro 3.000,00.

(11)

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Nella Certificazione Unica 2015 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest’anno, i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica 2015 è composta dai seguenti prospetti:

 DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;

 relativamente alla certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale o DATI FISCALI;

o DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI;

 relativamente alla certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE .

 Scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

Analogamente al modello CUD, il sostituto d’imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2015 al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) in duplice copia, unitamente alle informazioni per il contribuente.

Le certificazioni possono essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Analogamente al modello CUD, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.

145 del 21 dicembre 2006, è facoltà del sostituto d’imposta

 trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico,

 purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Le istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica 2015 specificano che la modalità di consegna elettronica

 potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre

 deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Come sopra evidenziato, i dati anagrafici del sostituto e del percipiente, oltre al domicilio fiscale di quest’ultimo, sono stati inseriti in un frontespizio

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Certificazione Unica 2015 composta della sezione Dati Anagrafici e della sola parte relativa ai Dati Fiscali e Previdenziali i riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Viceversa, in presenza di soli redditi di lavoro autonomo si potrà consegnare la Certificazione Unica 2015 composta della sezione Dati Anagrafici e della sola parte relativa ai dati fiscali riguardanti i redditi di lavoro autonomo.

DATI ANAGRAFICI

La Parte “Dati anagrafici” della CU 2015 è suddivisa in quattro sezioni nelle quali devono essere forniti principalmente i dati anagrafici del sostituto d’imposta che rilascia la certificazione nonché quelli del percettore delle somme in essa indicate.

Con riferimento al datore di lavoro che ha erogato le somme evidenziate nella certificazione, sono richiesti, tra gli altri:

 codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA)

 cognome o denominazione,

 nome,

 indirizzo completo (Comune, sigla della Provincia, C.A.P., via, numero civico e frazione), comprensivo del numero di telefono (preceduto dalla lettera T) o di fax (preceduto dalla lettera F) e l’indirizzo di posta elettronica della propria sede al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni;

 il codice attività e il codice sede, quest’ultimo nell’eventualità che il sostituto d’imposta opti per una gestione separata dei lavoratori (ad esempio lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.

Con riferimento, invece, al soggetto al quale sono stati erogati gli emolumenti, vengono richieste le informazioni anagrafiche complete:

 cognome,

 nome,

 codice fiscale,

 sesso,

 data, comune, provincia di nascita.

Laddove il soggetto appartenga a categorie particolari (ad esempio, dipendente all’estero, percettore di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, erede, ex coniuge, ecc.), dovrà essere inserito il relativo codice identificativo desunto dalla Tabella D, presente nell’Appendice alle istruzioni della CU 2105.

In relazione alla sezione in esame, occorre segnalare la presenza del nuovo campo 10

“Casi di esclusione dalla precompilata” da compilare per segnalare casi particolari di presentazione della Certificazione Unica esclusi dall’obbligo della dichiarazione precompilata, indicando nello specifico:

(13)

 il codice 1, nell’ipotesi in cui nella CU siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);

 il codice 2, nell’ipotesi in cui siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali.

La novità più rilevante di questa sezione consiste nell’adeguamento, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs n. 175/2014), della data di riferimento del domicilio fiscale del contribuente ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF. In particolare, l’informazione del domicilio fiscale è richiesta con riferimento:

 al 1° gennaio 2014 (campi 20, 21 e 22);

 al 1° gennaio 2015 (campi 23, 24 e 25).

Come noto, infatti, il Decreto Semplificazioni fiscali, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha sancito l’uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1°

gennaio dell’anno di riferimento con decorrenza dal periodo d’imposta 2014. In precedenza, per la determinazione dell’addizionale regionale occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

Le istruzioni alla compilazione della CU 2015 prevedono espressamente che,

 nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia determinato l’addizionale regionale IRPEF 2014 facendo riferimento ad un domicilio fiscale diverso da quello risultante al 1° gennaio 2014,

 lo stesso deve darne notizia al sostituito,

 evidenziando nelle Annotazioni, tramite il codice GH, la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute.

Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, i campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati nella sola ipotesi di indicazione del codice N nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo e, dunque, nel caso in cui la CU sia utilizzata per certificare indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati

 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

 in relazione a rapporti di cococo di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnico.

Nella parte “Dati Anagrafici” è richiesta, inoltre, l’indicazione del codice fiscale del rappresentante nell’eventualità di contribuenti incapaci (compreso il minore) nonché,

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fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza;

 a campo 41 e 42 va indicato rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

 a campo 43 va evidenziato il codice dello Stato estero di residenza rilevabile dalla Tabella G - Elenco dei paesi e territori esteri di seguito allegata e rilevabile nell’Appendice delle istruzioni alla compilazione della certificazione unica.

Infine, va inserita la data (giorno, mese, anno) di consegna della certificazione unica al percipiente nonché la firma del sostituto d’imposta che l’ha rilasciata.

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