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COMUNE DI SIMALA Provincia di Oristano CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

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COMUNE DI SIMALA Provincia di Oristano

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

L’anno duemila_____, addì __________________ del mese di _____________, alle ore nella Casa Comunale,

1) Il Signor _____________________, nato a _______________ il ____________e residente in ________________, Via _________________, che interviene quale Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Simala, codice fiscale 80030370953, in forza di mandato ricevuto con Decreto del Sindaco n.____ del _______ ;

2) Il Signor ____________________________, nato a ______________ il ________________ e residente in _______________ in Via____________, il quale interviene quale Direttore pro-tempore della Banca________________, Codice fiscale _________________, in forza di ________________________________________;

premesso

- che lo schema della Convenzione regolante il rapporto di Tesoreria Comunale da sottoscrivere fra le parti è stato approvato con deliberazione Consiliare n.___ del ______, ai sensi dell’art.210 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.____ del _____________ veniva bandita la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2009-2011;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.____ del _____________ veniva aggiudicato il servizio di cui sopra alla Banca ____________________________;

- che lo schema di convenzione risulta allegato all’offerta presentata in data ______________

per il Servizio di Tesoreria dalla Banca sopracitata;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

La narrativa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1 – OGGETTO E LIMITI DELL’APPALTO

Il servizio di tesoreria comprende l’intera gestione di cassa, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al comune, e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui agli art. 7 ed 8 del D.Lgs. 7.8.1997, n.279 (sistema di Tesoreria Unica) e relative disposizioni integrative ed applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

Il Tesoriere deve curare, inoltre, l’esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente al Comune.

Il Tesoriere al fine di assicurare il regolare funzionamento, deve tenere distinto da ogni altro servizio, quello della Tesoreria del Comune.

Il servizio viene svolto nei locali del Tesoriere, siti in ______________________ (sportello ubicato ad una distanza massima di Km.10 dal Comune di Simala), garantendo la resa del servizio durante i giorni lavorativi per le banche e per tutta la durata dell’orario di apertura degli sportelli al pubblico.

Il Comune di Simala è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art.7 del D.Lgs.n.279 del 7/08/1997, da attuarsi con le modalità operative di cui alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 50 del 18/06/1998.

ART.2 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’Esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31

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dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.

Art.3 - COLLEGAMENTO TELEMATICO

Il Tesoriere e l’Ente, ciascuno per quanto di competenza s’impegnano ad utilizzare il collegamento telematico per lo scambio dei dati. Tale collegamento deve consentire l’acquisizione e la restituzione su base giornaliera dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti disposti dall’Ente ed in qualunque modo effettuati dal Tesoriere, anche per quanto riguarda le somme pervenute direttamente al Tesoriere stesso. Deve inoltre consentire l’acquisizione da parte del Comune di ogni altra informazione utile relativa al Servizio di Tesoreria.

L’Ente è già dotato di procedure informatiche per la produzione e l’invio telematico degli agli ordinativi d’incasso e pagamento: eventuali modifiche necessarie alla funzionalità delle comunicazioni telematiche, ove richieste dal Tesoriere, non dovranno comportare aggravio di costi per il Comune.

Appena ciò risulti possibile, si provvederà all’introduzione di un sistema basato sulla sottoscrizione elettronica dei documenti, con interruzione della relativa produzione cartacea.

Art. 4 – RISCOSSIONI

Il Tesoriere esegue la riscossione delle entrate disposte dal Comune in base ad ordinativi di incasso (reversali) dallo stesso emessi su moduli appositamente predisposti numerati e datati progressivamente e firmati dal Funzionario responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell’Ente, contro rilascio di regolari quietanze numerate e datate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati forniti dal Tesoriere.

Le reversali dovranno contenere, altresì, gli elementi di cui all’art. 180 comma 3° del D.Lgs.

n.267/2000, nonché l’indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell’imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi delle disposizioni di legge sulla Tesoreria Unica.

Il Tesoriere deve inoltrare, anche in assenza di autorizzazione del Comune, tutte le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del Comune rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione comunale di SIMALA “.

Questi incassi saranno comunicati entro i 3 giorni successivi al Comune, il quale dovrà emettere i relativi ordini di riscossione e trasmetterli al Tesoriere tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla segnalazione stessa.

Per le entrate riscosse senza reversale le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere ciò risulti evidente.

Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi, solleciti e notifiche a debitori morosi.

L’esazione è pura e semplice, si intende fatta, cioè, senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.

Restano escluse dalla cura delle riscossioni le “entrate patrimoniali”e quelle incassabili in forza delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, affidate al concessionario dal DPR 28.01.1988 n. 43.

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Per la gestione delle entrate aventi specifica destinazione, il Tesoriere, contestualmente all’inizio dell’affidamento del servizio per i fondi in giacenza e, successivamente, al momento in cui avviene la riscossione, su tempestiva segnalazione del Comune, accenderà apposite scritture di evidenza fino a quando opererà in regime di tesoreria unica, ovvero conti correnti separati quando opererà in regime ordinario di tesoreria.

Art. 5 – PAGAMENTI

Il Tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandato) individuali o collettivi emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati e datati progressivamente e firmati dal Funzionario responsabile del servizio finanziario o da chi legittimamente lo sostituisce. I mandati dovranno contenere, altresì, gli elementi di cui all’art.

185, comma 2°, del D.Lgs. n.267/2000.

Per le delegazioni di pagamento di cui all’art. 206 del D.L.vo n. 267/2000 il Tesoriere è obbligato al pagamento alla scadenza stabilita; entro il termine di 5 giorni il Comune deve trasmettere i relativi mandati di pagamento.

I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio corrente in termini di competenza e dei residui passivi comunicati ai sensi dell’articolo 216, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000, nonché le altre indicazioni eventualmente previste dal Regolamento comunale di contabilità.

Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione dev’essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati.

Il Tesoriere non può dare corso al pagamento di mandati che siano privi dell’indicazione del codice meccanografico, del codice SIOPE, che presentino abrasioni, cancellature o alterazioni di sorta o discordanze fra la somma scritta in cifre e quella scritta in lettere.

Accadendo errore, si provvede alla correzione, quando questa sia possibile, con annotazione sul titolo medesimo sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma dei mandati.

E’ vietato il pagamento dei mandati provvisori o annuali complessivi.

I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello appositamente destinato per il servizio di tesoreria comunale, contro il ritiro di regolari quietanze.

I mandati saranno ammessi al pagamento entro il 3° giorno lavorativo per le aziende di credito, successivo a quello della consegna al Tesoriere; per il pagamento degli stipendi al personale dipendente i mandati dovranno essere consegnati entro il 3° giorno bancabile precedente la scadenza.

Ove il pagamento delle competenze al personale dipendente debba avvenire con accreditamento su c/c bancario o postale, i relativi titoli di spesa dovranno essere estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l’accreditamento, e pertanto i mandati di pagamento degli stipendi dovranno essere trasmessi entro il 5° giorno lavorativo precedente la scadenza. In caso di mancato rispetto di tale termine verrà di conseguenza posticipata la valuta del relativo accredito a favore del dipendente, senza addebito alcuno imputabile al Tesoriere.

Con l’invio telematico dei dati, i termini di cui sopra dovranno essere riferiti all’avvenuto invio telematico; qualora l’invio telematico preceda la consegna della documentazione cartacea, questa dovrà avvenire presso lo sportello del Tesoriere entro il giorno successivo lavorativo.

Il Comune può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli e l’indicazione degli estremi necessari alla precisa individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità mediante:

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a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare “non trasferibile” a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (tale modalità è gratuita, ad eccezione del costo delle relative spese postali in caso di invio mediante assicurata, a carico del beneficiario del pagamento);

Ovvero con altri mezzi consentiti dalla legge.

Il Tesoriere provvede ad ogni adempimento necessario all’attuazione delle suddette modalità di pagamento, sulla base delle indicazioni apposte sui relativi titoli.

Il Tesoriere provvede, inoltre, a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento individuali e collettivi di importo superiore alle relative spese di versamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data dal 31 dicembre.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati, si considerano titoli pagati agli effetti del Conto Consuntivo.

Il Tesoriere, a comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità annota gli estremi della quietanza direttamente sul relativo mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso restituito dal percipiente o con altra documentazione equipollente.

Il Tesoriere deve riaccreditare al Comune l’importo degli assegni circolari rientrati per irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti medesimi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere, salvo quanto disposto dal successivo comma 20.

Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art. 44 della legge 07.08.1982, n. 526, il Comune dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie all’esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali.

Qualora l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

Art. 6 – GRATUITA’ DEL SERVIZIO

Il Tesoriere svolge il servizio gratuitamente senza diritto ad alcun compenso, commissione od aggio, salvo il rimborso delle spese disciplinato dall’art.24.

Il pagamento tramite assegno circolare, versamento in conto corrente postale o bonifico bancario è gratuito, salvo il rimborso spese previsto dall’art. 24.

Sono a carico del Tesoriere tutte le spese d’impianto e di gestione del servizio, comprese quelle relative al sistema informativo per la parte che interessa il Tesoriere, nonché quelle di illuminazione, riscaldamento, pulizia, mobilio, postali, telefonico e telegrafiche, pur se riferite ai necessari rapporti con il Comune, sono a carico del Tesoriere medesimo.

Al Tesoriere non compete, altresì alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

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Art. 7 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI DIPENDENTI DEL COMUNE Per il pagamento delle competenze dovute ai dipendenti del Comune si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 370 del Regolamento approvato con R.D. 23.05.1924,n. 827, e successive modificazioni, e a quelle di cui al D.Lgs C.P.S. 25.10.1946, n. 263 “Nuovo trattamento economico dei dipendenti e pensionati dello Stato” e successive modificazioni.

Art. 8 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI

Dopo la data del 15 dicembre il Comune non può consegnare al Tesoriere titoli di entrata e di spesa, ad eccezione di quelli aventi perentoria scadenza successiva a tale data, e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale.

Fanno eccezione anche i titoli di cui è accertabile l’urgenza e, comunque, tutti quelli la cui mancata esecuzione della relativa operazione comporti pregiudizi per il Comune.

Art. 9 – TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI

Il Comune deve indicare sugli ordinativi di incasso e sui mandati di pagamento il trattamento fiscale al quale sono soggette le relative operazioni.

Il Tesoriere è responsabile della regolarità materiale della quietanza.

Art. 10 – TRASMISSIONE DEI TITOLI

Le reversali e i mandati sono trasmessi dal Comune al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo con distinti elenchi in duplice, di cui un esemplare è restituito contestualmente al Comune firmato e datato in segno di ricevuta.

L’invio telematico dei titoli, dovrà essere regolamentato con opportune modalità operative da fissarsi con invio di lettere.

Art. 11 – COMUNICAZIONI DEI MOVIMENTI DI CASSA

Il Tesoriere trasmette giornalmente al Comune il giornale di cassa contenente le operazioni eseguite e il quadro complessivo della situazione di cassa.

Trasmette, inoltre, con cadenza mensile, ai sensi dell’art. 199, comma 2 del D. lgs.

01.09.1993, n. 385, gli estratti dei conti di tesoreria.

Il Comune, a sua volta, deve verificarne le risultanze con i propri documenti e comunicare entro sessanta giorni dal ricevimento eventuali discordanze al Tesoriere.

Il Tesoriere, su richiesta del Comune, deve fornire in qualsiasi momento i dati relativi alla situazione di cassa e tutti i dati statistici possibili, inerenti il servizio di tesoreria .

Art.12 – SOGGETTI ABILITATI ALLA FIRMA DEI TITOLI

Il Comune deve comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare le reversali d’incasso e i mandati di pagamento, e comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni.

A corredo delle comunicazioni sono trasmesse al Tesoriere copie autenticate dei provvedimenti adottati in merito dagli Organi competenti e i relativi prototipo di firma sia per esteso che in sigla.

Art. 13 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Il Tesoriere, a norma dell’art. 222 del D.Lgs. n.267/2000, può accordare a richiesta del Comune, suffragata da apposita delibera di Giunta resa esecutiva ai sensi di legge - anticipazioni di cassa sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel

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penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del Bilancio del Comune.

Il Tesoriere, per il ripianamento delle anticipazioni concesse, si rivarrà su tutte le entrate comunali, fatte salve quelle a destinazione vincolata ex legge, fino alla totale compensazione delle somme anticipate, a norma dello stesso art.5.

Per i suddetti fini, il Tesoriere medesimo è autorizzato ad operare anche senza mandato di pagamento, alla cui emissione il Comune provvederà successivamente con sollecitudine.

Il Comune, in caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata e con il consenso dello stesso Tesoriere, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le suddette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune.

Art. 14 – DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Il Tesoriere provvederà ad effettuare opportune verifiche sulle disponibilità di cassa dell’Ente nonché le conseguenti comunicazioni scritte in giornata, al fine di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché di altri impegni obbligatori per legge.

Nel caso in cui la liquidità esistente sia superiore al limite del 20% ma non sufficiente per i suddetti pagamenti, il Tesoriere dovrà inviare comunicazione alla Tesoreria provinciale dello Stato di Oristano con la specifica dell’ammontare dei pagamenti da effettuare ed il giorno del prelievo.

Espletate le formalità di cui al comma 1, nell’impossibilità di precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere, con l’osservanza di quanto previsto al precedente art. 13 del presente capitolato, può attingere i fondi occorrenti per il pagamento dei suddetti impegni, anche mediante il ricorso all’eventuale anticipazione di tesoreria.

Art. 15 – CONDIZIONE DI LEGITTIMITA’ DEI PAGAMENTI

Per i fini di cui all’art. 216 del D.Lgs. 267/2000, il Comune deve trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario:

a) copia del Bilancio di previsione dell’esercizio di competenza, corredata dalla copia autenticata dell’atto deliberativo di approvazione consiliare, divenuto regolarmente esecutivo;

b) elenco dei residui passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.

L’Ente si obbliga, altresì a trasmettere al Tesoriere nel corso dell’esercizio le copie delle deliberazioni divenute esecutive, relative alle variazioni di bilancio e di prelevamento di quote del fondo di riserva.

Ove la scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.

n. 267/2000, si applicano le modalità dell’esercizio provvisorio, intendendosi come riferimento gli stanziamenti definitivi dell’ultimo bilancio definitivamente approvato.

Ove il Bilancio di previsione non sia stato approvato entro i termini fissati dalla normativa statale, è consentita la sola gestione provvisoria con le modalità ed i limiti previsti dal 2°

comma del medesimo articolo 163.

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Art. 16 – VERIFICHE DI CASSA

Il Revisore dei Conti, con la collaborazione del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, provvede con cadenza trimestrale alla verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli gestiti dal tesoriere nonché dello stato delle riscossioni e dei pagamenti.

Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti del tesoriere e dell’ente verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

L’Amministrazione dell’Ente, il servizio finanziario ed il Revisore dei Conti possono disporre in qualunque momento verifiche straordinarie di cassa.

Art. 17 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE

Il Tesoriere è tenuto nel corso di ogni esercizio agli adempimenti di cui al 1 comma dell’art.

225 del D.Lgs 267/2000.

La documentazione di cui sopra potrà essere trasmessa mediante servizio postale o per via diretta, salvo l’eventuale utilizzo di mezzi informatici, con periodicità trimestrale.

Art. 18 – QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

Il Comune consente che il Tesoriere proceda, quando quest’ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità del Comune stesso.

Il Comune comunica il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnala le discordanze eventualmente rilevate entro e non oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 19 – RESA DEL CONTO FINANZIARIO

Il Tesoriere entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, deve rendere il conto della propria gestione, con l’osservanza delle disposizioni di legge per quanto attiene la documentazione da allegare al conto medesimo.

Art. 20 – APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Il Comune deve trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo, regolarmente esecutiva.

Art. 21 – AMMINISTRAZIONE DI TITOLI e VALORI IN DEPOSITO

Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà del Comune alle più favorevoli condizioni.

Alle stesse condizioni sono, altresì, custoditi e amministrati i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune, con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli medesimi senza regolari ordini del Comune comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa

Art. 22 - CONDIZIONI DI VALUTA

Per le valute relative agli incassi ed ai pagamenti, nell’espletamento del servizio di tesoreria, si fa rimando alle condizioni previste dall’art.21 e 26 della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria della Regione per il periodo 2008-2012.

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Art. 23 – TASSI DI INTERESSE

I conti correnti bancari accesi presso il Tesoriere sono regolati dai tassi vigenti per la gestione del Servizio di Tesoreria della Regione per il periodo 2008-2012, così come definiti dall’art.17:

- tasso creditore annuo sulle giacenze: media trimestrale dell’Euribor a tre mesi base 360 aumentato dello spread di 0,178 punti percentuali annui, più eventuale incremento dello stesso offerto dal soggetto aggiudicatario della gara, con periodicità di liquidazione annuale;

- tasso debitore annuo sulle eventuali anticipazioni di cassa: media trimestrale dell’Euribor a tre mesi base 360 aumentato o diminuito dello spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara, con periodicità di liquidazione annuale;

Art. 24 –RIMBORSO SPESE

Il Tesoriere dovrà rendere il servizio gratuitamente senza diritto ad alcun compenso, commissione od aggio, come indicato dall’art.6, salvo il rimborso delle spese di seguito descritte, gravanti sui conti correnti o sugli ordinativi d’incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico del Comune per legge, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi; nessuna spesa è ammessa per le operazioni bancarie (tenuta conto e simili). Il rimborso avverrà periodicamente sulla base di apposita distinta presentata dal Tesoriere.

Per l’espletamento del Servizio il Comune corrisponderà il rimborso delle spese ammissibili che, a termini del comma precedente, sono:

•spese postali relative agli avvisi di pagamento da inoltrarsi ai beneficiari a cura del tesoriere (ove non vi provveda il Comune) . L’addebito delle spese postali avviene una sola volta per ciascun avviso, qualunque sia il numero delle lettere, comunicazioni o solleciti riguardanti la singola operazione. Il rimborso è effettuato verso presentazione da parte del Tesoriere dell’elenco dimostrativo e documentato delle spese;

• bolli;

•spese per rinnovo di vaglia postali scaduti, inviati da terzi per pagamenti in favore del Comune;

•spese per pagamenti effettuati a mezzo accreditamento in c/c postale;

•spese relative alla tenuta dei conti correnti postali;

Art. 25 – ALTRE MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Ove non diversamente previsto nella presente convenzione, le modalità di resa del servizio, se non più favorevoli per il Comune, dovranno essere conformi a quanto stabilito in merito nella Convenzione per la gestione della Tesoreria Regionale per il periodo 2008-2012, vigente all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 26 -ELEMENTI PREVISIONALI E DATI PERIODICI DI CASSA

Il Tesoriere deve provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 05.08.1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - GARANZIE

Il Tesoriere a norma dell’art. 211 del D.Lgs n. 267/2000 risponde con tutte le proprie attività e

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con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dello stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 28 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’affidamento del servizio di tesoreria decorre dalla data del 01 gennaio 2009 con scadenza al 31 dicembre 2011.

Il presente contratto è rinnovabile alla scadenza nel rispetto di quanto previsto dall’art.210 del D. Lgs. n. 267/2000. Il Comune si riserva peraltro la possibilità di applicare le condizioni di rinnovo o di affidamento diretto, se ed in quanto previsto dal norme speciali della Regione Sardegna applicabili al Comune in deroga alla normativa nazionale di settore.

Art. 29 - SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria, ed ogni altra spesa conseguente, sono a carico del Tesoriere.

Agli effetti della registrazione si chiede l’applicazione del combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.30 – ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE

Durante la validità della Convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del Servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del Servizio stesso.

Tali modifiche non dovranno comportare alcun onere per il Comune.

Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

Art.31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria prima della scadenza in caso di gravi e documentate inadempienze degli obblighi derivanti al Tesoriere dalla convenzione medesima o da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 32 – REGIME DI PROROGA TEMPORANEA

E’ fatto obbligo del Tesoriere di continuare il Servizio anche dopo la scadenza della convenzione, alle medesime condizioni, fino a quando non sia intervenuta altra nuova Convenzione ed il conseguente passaggio di consegne.

Art. 33 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 34 – UFFICI COMUNALI COMPETENTI

Tutte le incombenze previste a carico del Comune da precedenti articoli, sono di competenza dell’Ufficio di Ragioneria.

Art. 35 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio

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presso le rispettive sedi, come appresso indicato:

a) il Comune, presso la propria Casa Municipale con sede in SIMALA via Cagliari, n. 1.

b) il Tesoriere presso ______________-- Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Simala

Per _________________

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