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USCITA DEL REGNO UNITO DALL UNIONE EUROPEA (C.D. BREXIT )

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Academic year: 2022

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Lucchini e Associati

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Bergamo lì, 11/02/2021 CIRCOLARE N. 4

USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA (C.D. “BREXIT”)

Gentili Clienti,

in data 31.12.2020 è terminato il periodo transitorio previsto a seguito dell’esercizio da parte del Regno Unito del recesso dall’Unione Europea.

Da tale momento, il Regno Unito ha assunto ai fini fiscali la qualificazione di “Stato extracomunitario”.

Il territorio dell’Irlanda del Nord resta soggetto alla normativa comunitaria; i soggetti passivi ivi operanti sono identificati con la partita iva avente inizio con “XI”.

Di seguito si analizzano le principali casistiche per operazioni intercorse con soggetti non comunitari.

1. CESSIONI DI BENI

Operazione effettuata tra un soggetto passivo di imposta residente in Italia e un soggetto di un Paese extra-UE (Regno Unito) avente ad oggetto beni trasportati verso il Paese extra-UE.

È necessario distinguere tra cessioni poste in essere dal soggetto passivo d’imposta italiano a seconda che la controparte estera sia:

a. un operatore economico (operazioni B2B);

b. un consumatore privato (operazioni B2C).

a. OPERAZIONI B2B

L’operazione si qualifica come cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi:

- dell’articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72 qualora il traporto o la spedizione dei beni sia effettuata dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);

- dell’articolo 8 comma 1 lettera b) DPR 633/72 qualora il traporto o la spedizione dei beni sia effettuata dal cessionario estero (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.

Il regime di non imponibilità è riconosciuto a condizione che si possa dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni attraverso gli opportuni documenti doganali.

b. OPERAZIONI B2C

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L’operazione si qualifica come cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72 in quanto il traporto e la spedizione dei beni è effettuata dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).

Il regime di non imponibilità è riconosciuto a condizione che si possa dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni attraverso gli opportuni documenti doganali.

2. ACQUISTI DI BENI

Operazione effettuata tra un soggetto passivo d’imposta di un Paese extra-UE (Regno Unito) e un soggetto residente in Italia avente ad oggetto beni trasportati da un Paese extra-UE a uno Stato membro dell’UE.

È necessario distinguere gli acquisti a seconda che l’acquirente italiano sia:

a. un operatore economico (operazioni B2B);

b. un consumatore privato (operazioni B2C).

a. OPERAZIONI B2B

L’operazione si qualifica come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi degli articoli 67 e seguenti del DPR 633/72.

Le merci sono vincolate al regime di immissione in libera pratica che comporta:

- la riscossione dei dazi dovuti all’importazione;

- l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale previsti dalla normativa UE;

- l’espletamento delle formalità stabilite per l’importazione delle merci.

b. OPERAZIONI B2C

L’operazione si qualifica come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell’articolo 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da Stati o territori non compresi nel territorio doganale dell’Unione Europea.

A differenza degli acquisti da uno Stato membro dell’UE, nelle importazioni di beni l’IVA è assolta direttamente dal privato consumatore acquirente nazionale.

3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

Si riscontrano poche modifiche rispetto alla disciplina previgente. Le principali tipologie di operazioni sono rappresentante di seguito.

a. PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B GENERICHE

La regola generale prevista dall’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR 633/72 statuisce che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti soggetti passivi di imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi è stabilito il committente stesso.

➢ PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE DA IT A GB

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Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore italiano nei confronti di un committente soggetto passivo IVA non comunitario sono fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA in Italia.

Il prestatore italiano è tenuto a comprovare lo status di soggetto passivo d’imposta del committente non comunitario facendosi inviare prova della documentazione rilasciata dall’Autorità competente.

➢ PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE DA GB A IT

Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore non comunitario nei confronti di un committente soggetto passivo IVA italiano sono rilevanti ai fini dell’IVA in Italia.

Il soggetto italiano è tenuto ad applicare l’imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72, emettendo un’autofattura, in luogo dell’integrazione della fattura di acquisto, procedura seguita sino al 31/12/2020

b. PRESTAZIONI DI SERVIZI B2C GENERICHE

La regola generale prevista dall’articolo 7-ter comma 1 lettera b) del DPR 633/72 statuisce che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti non soggetti passivi di imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi è stabilito il prestatore del servizio.

➢ PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE DA IT A GB

Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore italiano nei confronti di un committente privato consumatore inglese sono soggette ad IVA in Italia, paese nel quale è stabilito il soggetto passivo che rende il servizio.

➢ PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE DA GB A IT

Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore inglese nei confronti di un committente privato consumatore italiano sono fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA in Italia.

c. PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B NON GENERICHE

Nei casi in cui il soggetto passivo IVA italiano sia il prestatore del servizio e la prestazione non sia soggetta ad IVA, la fattura dovrà riportare l’annotazione “operazione non soggetta”.

Nei casi in cui il soggetto passivo IVA italiano sia il committente del servizio, egli è tenuto ad applicare l’imposta dovuta mediante inversione contabile ai sensi dell’articolo 17 comma 2 DPR 633/72 emettendo un’autofattura.

Si riporta di seguito un quadro di sintesi della rilevanza territoriale in Italia delle principali prestazioni di servizi B2B diverse dalle prestazioni di servizi generiche.

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d. PRESTAZIONI DI SERVIZI B2C NON GENERICHE

Qualora la prestazione non sia assoggettata ad IVA, la fattura emessa dal prestatore del servizio dovrà riportare l’annotazione “operazione non soggetta”.

Si riporta di seguito un quadro di sintesi della rilevanza territoriale in Italia delle principali prestazioni di servizi B2C diverse dalle prestazioni di servizi generiche.

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4. ASPETTI DOCUMENTALI E COMUNICATIVI

Le principali novità a livello documentale e comunicativo possono essere così riepilogate:

➢ non è più necessaria l’iscrizione al VIES per le operazioni con controparte britannica, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;

➢ per le prestazioni di servizi “generiche”, la prova dello status di soggetto passivo IVA del committente non comunitario dovrà essere fornita con mezzi diversi dalla verifica del database VIES;

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➢ la prova dell’invio dei beni nel Regno Unito, per l’applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;

➢ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non devono più essere riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

5. OPERAZIONI TRANFRONTALIERE E PRESTAZIONI DI SERVIZI INCOMPIUTE AL 31.12.2020

Mantengono la natura di operazioni intra-UE le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto:

- ha avuto inizio prima del 31.12.2020;

- è terminato successivamente al 31.12.2020.

Tali operazioni rilevano ai fini della compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT da presentare nel 2021.

Si segnala che è comunque richiesta la verifica presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni al fine di dimostrare la natura dell’operazione mediante la documentazione necessaria ad attestare l’inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Relativamente alle prestazioni di servizi generici ricevuti da operatori economici stabiliti nel Regno Unito, qualora la fattura sia stata emessa nel 2020 ma ricevuta dal soggetto passivo italiano nel 2021, occorre verificare quando è avvenuto il pagamento del corrispettivo: se il corrispettivo per il servizio ricevuto viene pagato nel 2021, il committente italiano è tenuto all’emissione di un’autofattura, se invece è stato pagato nel 2020 il committente effettuerà l’integrazione della fattura.

Diverso è il caso delle note di variazione in diminuzione relative ad un servizio generico reso nel corso del 2020 ricevute nel 2021; in tale ipotesi il documento ricevuto dal soggetto passivo italiano è assoggettato ad inversione contabile mediante integrazione con l’imposta (sebbene

“in negativo”).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti Lucchini e Associati

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