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SINTESI ASSISTENZA FISCALE I.N.P.S.

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SINTESI ASSISTENZA FISCALE

I.N.P.S.

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1

Sommario

Sommario ... 1

Premessa... 2

Presentazione tramite Agenzia delle Entrate ... 3

Presentazione tramite CAF/Professionista ... 4

Assenza risultanza contabile negli Archivi Inps ... 7

Abbinamento della risultanza contabile ... 9

Importi elevati a credito ... 11

Modalità di effettuazione dei conguali ... 13

Interruzione dell’assistenza fiscale ... 15

Comunicazione ... 16

Assistenza fiscale e CU ... 17

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2

Premessa

L’INPS non effettua l’assistenza fiscale diretta limitandosi alla

ricezione delle risultanze contabili (mod.730/4) e all’effettuazione dei relativi conguagli.

Il sostituito INPS, per avere il conguaglio della dichiarazione dei

redditi sugli emolumenti erogati dall’Istituto, può presentare il mod.

730 direttamente tramite web (acquisizione diretta sul sito

dell’Agenzia delle Entrate) o tramite intermediario autorizzato (Caf o Professionisti abilitati).

Gestendo oltre sette milioni di risultanze contabili in tempi ristretti, la gestione dei flussi, fra i soggetti che gestiscono le dichiarazione e l’INPS, deve essere necessariamente diverso rispetto alla generalità degli altri sostituti d’imposta.

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3

Presentazione tramite Agenzia delle Entrate

Nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite web la risultanza contabile viene messa a disposizione dell’Istituto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

La mancata messa a disposizione della risultanza contabile può

dipendere dalla circostanza che la dichiarazione non abbia superato i controlli preventivi, ma in questo caso l’agenzia ha già informato il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un

messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione1.

1 Pag. 13 della circolare 4/E del 12 marzo 2018

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4

Presentazione tramite CAF/Professionista

L’intermediario che riceve il modello 730 dal contribuente deve provvedere alla sua elaborazione e all’invio all’Agenzia delle Entrate.

Al fine di ridurre la trasmissione dei modelli 730-4 cartacei ai sostituti d’imposta da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, il modello 730-4 deve essere sempre allegato alla dichiarazione modello 730.

Il modello 730-4 non è allegato alla dichiarazione nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazione modello 730 presentata in assenza di sostituto d’imposta (articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito dalla legge n. 98 del 2013);

- contribuente con sostituto d’imposta INPS (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013).

Al riguardo si fa presente che il citato provvedimento del 22 febbraio 2013 esclude l’INPS dal flusso telematico tramite

l’Agenzia delle entrate poiché i risultati contabili delle dichiarazioni dei contribuenti che percepiscono somme dall’Istituto devono

essere trasmessi in via telematica, secondo le specifiche tecniche appositamente predisposte, direttamente all’INPS da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale2.

2 Pag. 11 circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12 marzo 2018

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5

In pratica viene ribadito che l’INPS è l’unico sostituto d’imposta a cui il Caf o Professionista Abilitato deve inviare direttamente il risultato contabile del modello 730, come indicato nelle specifiche tecniche “ALLEGATO B - Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo all’INPS3” approvate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 febbraio 2018.

Questa diversa modalità di gestione è per permettere ai pensionati di ricevere il conguaglio dal mese di agosto.

Questa diversa gestione dei flussi ha effetto anche sulla modalità di gestione dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infatti i dati dei risultati contabili destinati all’INPS non transitano nella procedura del flusso telematico per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, bensì provengono direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013.

Pertanto, ai fini dell’effettuazione dei controlli preventivi si

provvede, in cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS, allo scambio delle informazioni necessarie all’applicazione dei controlli stessi.

3 AVVERTENZE GENERALI

I CAF dipendenti e i professionisti abilitati sono tenuti ad inviare, in via telematica, all’INPS la comunicazione con l’esito contabile delle dichiarazioni ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d’acconto

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6

Conseguentemente, l’INPS in relazione alle posizioni comunicate dall’Agenzia delle entrate non effettua il rimborso e ne dà

comunicazione al Caf/professionista per la successiva informazione al contribuente.

Il Caf/professionista informa il contribuente che l’Agenzia delle

entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre. Per quanto riguarda gli altri acconti si rinvia alle precisazioni indicate al punto 54.

Quindi per la generalità delle dichiarazioni l’Agenzia delle Entrate, se rileva delle incongruità nei controlli preventivi, non mette a disposizione la Risultanza contabile al sostituto d’imposta. Questo non è possibile se il sostituto d’imposta è l’INPS che ha già ricevuto la Risultanza contabile dall’intermediario per cui, in base alla

cooperazione fra i due Enti, l’Istituto ne effettuerà il blocco5.

4 Pag. 18 circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12 marzo 2018

5 In questo caso la posizione avrà l’informazione “Posizione gestita direttamente da Agenzia delle Entrate “

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7

Assenza risultanza contabile negli Archivi Inps

Da quanto sopra esposto, il contribuente, accedendo alle pagine messe a disposizioni dall’istituto, può ricevere la risposta di assenza della propria dichiarazione negli archivi dell’Istituto, considerando i tempi tecnici, solo se:

a) Nel caso di precompilata tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate non ha superato i controlli preventivi;

b) Nel caso di dichiarazione tramite intermediario se quest’ultimo non ha inviato direttamente all’Inps la

risultanza contabile (mod. 730/4) che non deve transitare per l’Agenzia delle Entrate6.

Si ricorda che l’INPS è identificato dal proprio codice fiscale

80078750587 e non dalla denominazione. Per questo motivo non si devono utilizzare né la partita IVA dell’Istituto e né il codice fiscale di uno degli Enti Soppressi e assorbiti dall’Istituto.

La non corretta indicazione del suddetto codice fiscale7, a

prescindere se nella dichiarazione risulta la corretta denominazione INPS, può determinare o che il software utilizzato dall’intermediario non generi il flusso del mod. 730/4 per l’INPS o che il flusso non venga riconosciuto dalle procedure, quindi scartato, avendo una stringa di caratteri diversa da quella prevista.

6 Quindi la ricevuta SOGEI di ricezione del flusso telematico non prova che l’intermediaria abbia inviato correttamente i dati all’Inps

7 Anche solo come inversione di due cifre

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8

Una casistica a parte è per i contribuenti che hanno subito una modifica del proprio codice fiscale per cui si potrebbe verificare un momentaneo disallineamento; in questo caso si deve contattare la nostra struttura territoriale.

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9

Abbinamento della risultanza contabile

Una volta ricevuta la risultanza contabile si verifica che il codice fiscale del dichiarante sia riconosciuto come un soggetto sostituito INPS nell’anno di presentazione della dichiarazione8: il rapporto di sostituzione non deve essere cessato anteriormente alla data di presentazione del modello 730, che nella suddetta circolare è indicata come 1 aprile.

Il contribuente, pertanto, deve indicare nel modello 730 il sostituto d’imposta che erogando nell’anno degli emolumenti possa

effettuare i conguagli previsti dalla liquidazione del modello indipendentemente dal soggetto che ha emesso la Certificazione Unica.

In assenza di un sostituto può, comunque, presentare un mod. 730 senza sostituto. In questa casistica sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’effettuazione dei relativi rimborsi.

Il contribuente, indicando correttamente il sostituto d’imposta o, in sua assenza, presentando una dichiarazione senza sostituto,

riceverà più facilmente gli eventuali rimborsi, altrimenti dovrà aspettare la restituzione della dichiarazione da parte del sostituto indicato prima di presentare un modello Integrativo di tipo 2.

8 Si ricorda che in caso di dichiarazione congiunta al sostituto perviene solo il codice fiscale del dichiarante

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10

Esempio

Se un contribuente ha percepito fino a gennaio 2018 una prestazione a sostegno del reddito (disoccupazione, mobilità…) erogata dall’INPS e da febbraio è tornato alle dipendenze della ditta XXXX deve indicare, nel mod.

730/2018, quest’ultima e non l’INPS quale sostituto d’imposta per

l’effettuazione dei conguagli. Naturalmente se già sa che a maggio diventerà pensionato INPS indicherà l’Istituto.

Si precisa che l’INPS eroga anche emolumenti assistenziali (Assegno sociale, invalidità civile ..) per i quali non instaura alcun rapporto di sostituzione.

Nel caso in cui gli emolumenti periodici sono assoggettabili a

tassazione, anche con modalità particolare9, si instaura il rapporto di sostituzione a prescindere se il contribuente subisca o meno le trattenute fiscali10.

Da un punto di vista operativo l’intermediario, entro le 24/48 ore successive all’invio, può prelevare la ricevuta applicativa

contenente l’informazione se la risultanza contabile si è abbinata o meno.

Questa informazione è definitiva ossia l’Istituto, in caso di scarto di una risultanza contabile, non riesamina la posizione per verificare

9 Come per i percettori di assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti degli enti creditizi

10 Come nel caso in cui le detrazioni per reddito o familiari coprano l’imposta lorda

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11

se la situazione si è modificata11 a meno che non intervenga

l’intermediario12 o la sede INPS, che agisce su espressa richiesta del contribuente o dell’intermediario13.

Questa impostazione si rende necessaria in quanto, in presenza di uno scarto per mancato abbinamento, l’intermediario, sentito il contribuente, potrebbe aver optato per la presentazione di un Integrativo di Tipo 214 o per un modello Unico. Quindi c’è la necessità che l’Istituto non modifichi la situazione.

Importi elevati a credito

In caso di presenza di importi elevati, ossia superiori a 15 mila euro, l’Istituto blocca l’abbinamento15 e chiede all’intermediario la

conferma di tali importi.

In pratica, l’intermediario, entrando nelle pagine dedicate, dovrà ribadire gli importi a credito.

Premesso che come sostituto d’imposta l’INPS non entra nel merito del conguaglio, il controllo è stato messo per evitare che, a causa di eventuali errori nel programma di creazione dei files, possano

11 Esempio liquidata una prestazione

12 Che può autonomamente movimentare la dichiarazione già inviata

13 Se la struttura locale che ha gestito la dichiarazione non ha l’accesso alle pagine istituzionali.

14 In pratica si è optato per modificare l’indicazione del sostituto che effettuerà i conguagli.

15 Dicitura “Con importi da confermare”

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12

essere accreditate somme elevate che poi il contribuente dovrà restituire16.

Non c’è un uguale controllo per i debiti in quanto, comunque, esiste un limite nel prelievo che è dato dall’importo degli emolumenti in pagamento.

Considerando la possibilità per il contribuente di avere altri redditi, il controllo viene fatto “ufficiosamente”, in modo da segnalare

all’intermediario quelle situazioni che appaiono sicuramente errate, al fine di ricevere prontamente un modello rettificativo. Viene

effettuata la segnalazione ma non si procede al blocco in quanto l’INPS riceve le risultanze contabili delle dichiarazioni che i

contribuenti hanno sottoscritto ma non conosce la loro situazione fiscale complessiva. Se bloccasse la trattenuta di un importo a debito elevato, ma effettivamente dovuto, potrebbe correre il rischio, dovendola trattenere poi il mese successivo, di mandare in incapienza il contribuente.

16 Infatti non è raro l’invio di un modello rettificativo o la presentazione di un modello UNICO

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13

Modalità di effettuazione dei conguali

Le pensioni e le prestazioni a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali) vengono erogati all’inizio di ogni mese.

Considerando che per poter predisporre milioni di mandati di pagamento le operazioni iniziano circa un mese prima, è evidente come non sia possibile effettuare il conguaglio sulle pensioni e prestazioni a sostegno del reddito nel mese di luglio. Queste

mensilità sono spesso già a disposizione del contribuente prima che arrivi la relativa risultanza contabile.

Pertanto i conguagli possono essere effettuati non prima del mese di agosto, con la contrazione di un mese in caso di rateizzazione17. La richiesta di rateizzazione può essere presente se risulta un

importo complessivamente a debito, campo 161 del prospetto di liquidazione. Siccome la rateizzazione riguarda il debito

complessivo, in presenza anche di importi a credito, le singole componenti potrebbero non avere un importo costante. Rimarrà costante invece la somma algebrica dei conguagli delle voci

capitali18.

17 Infatti la rateazione massima applicabile è di 4mesi dovendosi, comunque, concludere con il mese di novembre.

18 Per esempio, data una dichiarazione con credito regionale 10€ e debito Irpef 110€, con richiesta di trattenuta in 4 rate, avremo un debito complessivo di 100€ con una trattenuta mensile di 25€. Sul primo mese comparirà il rimborso di 10€ della regionale e un debito di 35€ per Irpef che determinerà una trattenuta reale di 25€, pari alla rata richiesta. Nei mesi successivi la rata capitale sarà di 25€ mensili come debito Irpef da 730.

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14

Entro il mese di settembre il contribuente può chiedere

l’applicazione di una minore trattenuta come secondo acconto Irpef/cedolare secca ovvero chiedere che non venga effettuata.

Il modello Integrativo di tipo 1 ovvero il modello integrativo di tipo 3 potranno essere applicati solo sul mese di dicembre.

Si ricorda che il modello Integrativo di tipo 1 può essere presentato qualora il contribuente si sia dimenticato o abbia sbagliato19 ad esporre dati che determinino solo un minor debito o maggior credito. Con il modello Integrativo gli importi degli acconti rimangono invariati, ossia quelli della dichiarazione ordinaria,

mentre vengono riportati, per differenza rispetto a quanto indicato nella dichiarazione ordinaria, solo gli importi a credito delle voci a saldo. Questi importi vanno ad integrare il conguaglio del modello ordinario.

Se il contribuente deve presentare un modello integrativo di tipo 220 e si accorge di essere nella condizione di dover presentare anche un modello integrativo di tipo 1, può unificare i due modelli

presentando un integrativo di tipo 3 che verrà liquidato nel mese di dicembre21.

19 Si tratta di un errore del contribuente, mentre se l’errore è dell’intermediario questi dovrà elaborare un modello 730 rettificativo che andrà in sostituzione totale di quello precedentemente elaborato con conguaglio sul primo pagamento disponibile

20Per modificare i riferimenti del sostituto d’imposta

21 Naturalmente può presentare un modello Integrativo di tipo 2 in modo di avere subito i conguagli e poi un modello Integrativo di tipo 1 per l’eventuale rimborso a dicembre.

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Interruzione dell’assistenza fiscale

Qualora il sostituto non possa continuare l’effettuazione dei conguagli viene effettuata l’interruzione che ha lo scopo di

determinare gli importi residuali da comunicare agli interessati.

L’impossibilità di effettuare i conguagli può avvenire, solitamente, o per decesso del dichiarante ovvero per cessazione nell’erogazione degli emolumenti nel periodo d’imposta22.

Nella seconda ipotesi si devono includere anche le situazioni di incapienza di fine anno, ossia la presenza di importi residuali dopo l’elaborazione sugli emolumenti erogati nel mese di dicembre. A fine anno vengono interrotte tutte le posizioni al fine di individuare tali situazioni.

Nel caso in cui la procedura di assistenza fiscale si sia interrotta in quanto è cessata l’erogazione di una prestazione, ma il

contribuente sa che avrà diritto ad un’altra prestazione23 il contribuente può chiedere l’annullamento dell’interruzione affinché i conguagli vengano effettuati sulla nuova prestazione.

Tale eventualità è prevista dalle norme che prevedono, però, l’applicazione di un interesse di incapienza dello 0,4% mensile.

22Prestazioni temporanee, prestazioni soggette a verifiche ovvero superamento di requisiti anagrafici

23 Esempio cessata una prestazione temporanea, ma ha presentato domanda di pensione…

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16

Comunicazione

Nella lettera inviata agli interessati vengono comunicati i seguenti importi:

a) Importi della risultanza contabile pervenuta, sommando algebricamente gli importi indicati nella eventuale

dichiarazione Integrativa di Tipo 1

b) La somma algebrica dei conguagli effettivamente operati per soggetto e imposta

c) Le relative differenze ossia i conguagli non operati

L’indicazione degli importi risultanti dalla dichiarazione pervenuta e abbinata si rende necessaria in quanto il contribuente potrebbe aver presentato più dichiarazioni e non è detto che quella che l’INPS ha gestito sia quella che il contribuente reputa correttamente

presentata.

Questa situazione si può verificare sia quando il contribuente si è rivolto a più intermediari e sia quando eventuali risultanze contabili a rettifica o integrative non sono state correttamente inviate.

Nel caso di interruzione dell’assistenza fiscale di una dichiarazione congiunta i due contribuenti devono disgiungere le proprie

posizioni effettuando singolarmente gli eventuali versamenti.

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17

Assistenza fiscale e CU

Il sostituto d’imposta effettua i conguagli per conto dell’Agenzia delle Entrate per cui verserà mensilmente, insieme alle altre trattenute, gli importi a debito mentre compenserà, con i

versamenti dovuti sulle trattenute mensili sugli emolumenti erogati, gli eventuali rimborsi erogati ai propri sostituiti.

Per questo motivo l’assistenza fiscale è sostanzialmente neutra per il sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, però, ha bisogno a fine anno di ricevere, per ogni contribuente e per ogni imposta, i conguagli effettivamente operati.

Tale comunicazione viene effettuata, l’anno successivo,

contestualmente alla certificazione, per ogni contribuente, degli emolumenti erogati in base al rapporto di sostituzione.

Queste informazioni vengono riportate anche nella CU che l’Istituto rilascia ai propri sostituiti limitatamente alle voci che possono

interessare per la compilazione della successiva dichiarazione dei redditi ossia le trattenute come acconto (Irpef/cedolare

secca/addizionale comunale) e eventuali crediti non rimborsati.

Le trattenute a saldo non vengono certificate in quanto servono solo all’Agenzia delle Entrate per verificare se tutti gli importi risultano versati.

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