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Modello 730: chi lo deve presentare e chi è esonerato

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Modello 730: chi lo deve presentare e chi è esonerato

Autore: Carlos Arija Garcia | 09/08/2021

L’elenco dei contribuenti che possono utilizzare questo modello per la dichiarazione dei redditi. I casi di esonero.

Arriva ogni anno, immancabile, il momento in cui bisogna dichiarare al Fisco il proprio reddito relativo all’anno precedente. Ma chi deve presentare il 730 e chi è esonerato? Sono tenuti a farlo tutti i contribuenti oppure ci sono dei cittadini esonerati da questo obbligo?

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In linea generale, la dichiarazione dei redditi è il documento con cui un contribuente (persona fisica o persona giuridica, vale a dire una società o un’azienda) comunica all’Amministrazione finanziaria il reddito percepito in un determinato periodo, che di solito coincide con l’anno solare precedente. Ad esempio, nel 2021 andranno dichiarati i redditi del 2020, nel 2022 quelli del 2021 e così via. Indicando il proprio reddito, si calcola la relativa imposta da pagare o da recuperare.

Ci sono diversi modelli a seconda della natura del contribuente: uno è il modello Unico che riguarda chi ha una partita Iva; in alternativa, c’è il 730. Vediamo chi deve presentare il 730 e quale procedura deve seguire.

Dichiarazione dei redditi: quando è obbligatoria?

Cominciamo da un discorso generale. È obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, che si tratti di modello Unico o di 730 quando il contribuente:

è titolare di partita Iva, anche se nell’anno precedente non ha prodotto reddito;

ha ricevuto nell’anno di riferimento più di una certificazione unica e l’imposta supera i 10,33 euro;

percepisce un’indennità pagata dall’Inps per cassa integrazione, mobilità in deroga o Naspi, se sono state effettuate per errore le relative ritenute oppure non possiede i requisiti per l’esonero;

ha percepito un reddito di lavoro dipendente sul quale ha beneficiato di detrazioni o deduzioni che non gli spettavano;

ha percepito reddito di lavoro dipendente ed ha avuto retribuzioni da privati non sostituti d’imposta;

ha percepito reddito di lavoro sul quale si applica un’imposta separata (ad eccezione del Tfr), arretrati o indennità per cessazione di contratto di collaborazione nel caso in cui siano stati erogati da soggetti che hanno l’obbligo di versare la ritenuta alla fonte;

ha un reddito di lavoro dipendente e/o assimilati senza detrazioni e trattenute addizionali Irpef comunali e regionali di importo superiore a 10,33 euro;

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ha percepito un reddito a titolo di plusvalenza.

Chi deve presentare il modello 730?

In termini concreti, possono utilizzare il modello 730 precompilato e ordinario i contribuenti che, al momento della presentazione, sono:

pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio integrazioni salariali, indennità di mobilità);

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

persone impegnate in lavori socialmente utili;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato.

Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno da settembre a giugno;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), Irap e Iva.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate rivolgendosi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;

a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

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Inoltre, possono utilizzare il modello 730 ordinario o precompilato i contribuenti che hanno percepito nell’anno di riferimento:

redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

redditi dei terreni e dei fabbricati;

redditi di capitale;

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo occasionale a ritenuta d’acconto);

redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Modello 730: i casi di esonero per tipo di reddito

Non devono presentare il modello 730 della dichiarazione dei redditi, a meno che debbano restituire in tutto o in parte il bonus Irpef, i contribuenti che possiedono esclusivamente questi redditi e a queste condizioni:

abitazione principale con le relative pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu e altri fabbricati non locati;

redditi esenti (rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali;

redditi soggetti a imposta sostitutiva diversi da quelli soggetti a cedolare secca (interessi su Bot o su altri titoli di Stato);

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali o redditi derivanti da lavori socialmente utili).

Ci sono altri tre casi in cui c’è l’esonero per tipo di reddito, e cioè:

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pensione o lavoro dipendente;

pensione o lavoro dipendente più abitazione principale con relative pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu e altri fabbricati non locati;

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (ad eccezione di quelle di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche).

In questi tre casi, non c’è l’obbligo di presentare il 730 sempre che:

i redditi siano stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;

le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e non siano dovute le addizionali regionale e comunale.

Modello 730: i casi di esonero per limite di reddito

Il Fisco prevede ulteriori casi di esonero dalla presentazione del 730 abbinando il tipo di reddito con una certa soglia, a meno che il contribuente debba restituire in tutto o in parte il bonus Irpef.

Ad esempio, è esonerato chi ha un reddito da terreni e/o fabbricati (comprese l’abitazione principale e le sue pertinenze) uguale o inferiore a 500 euro.

Chi ha un reddito da lavoro dipendente o una pensione più altre tipologie di reddito complessivamente uguale o inferiore a 8.000 euro ha l’esenzione se il periodo di lavoro o di pensione non è stato inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

A queste stesse condizioni ha diritto all’esenzione dal 730 chi ha un reddito da:

pensione uguale o inferiore a 7.500 euro;

più da terreni uguale a inferiore a 185,92 euro;

più da abitazione principale e pertinenze.

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Altri casi di esenzione per limite di reddito interessano chi percepisce:

un assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (esclusi l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli e l’abitazione principale con le pertinenze) per un totale uguale o inferiore a 8.000 euro;

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro per un totale uguale o inferiore a 4.800 euro;

compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche uguali o inferiori a 30.658,28 euro.

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