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GESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER

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Academic year: 2022

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GESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER

Di seguito verrà riportata la gestione del Regime Speciale Iva per le Agenzie di viaggio, previsto dall’articolo 74 ter del DPR 633/1972.

Rientrano in tale regime:

- acquisti e vendite di pacchetti turistici organizzati da altri,

- l’organizzazione diretta, o mediante mandatari, di pacchetti turistici di viaggi e soggiorni, - attività di intermediazione in nome e per conto dei clienti di viaggi e soggiorni.

Sulle altre attività delle agenzie viaggi (ad esempio l’acquisto di biglietti in nome e per conto del cliente), si applica l’iva normalmente.

Per quanto riguarda le attività soggette a regime speciale, occorre specificare quanto segue:

- si considerano soggette ad IVA le operazioni eseguite all’interno della comunità europea mentre non sono soggette ad IVA le operazioni eseguite all’esterno della comunità europea,

- è indetraibile l’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi sostenuti per fornire il servizio, - l’art. 9 comma 7 bis stabilisce l’obbligo di fatturazione senza IVA in evidenza anche se la

fattura non viene richiesta; all’interno della stessa devono essere suddivisi i corrispettivi all’interno ed extra UE. La fattura non deve contenere IVA e deve avere la dicitura: “IVA assolta ai sensi del DM 340/99 – la presente fattura non costituisce titolo per la detrazione d’imposta”.

Per consentire l’applicazione della disciplina le registrazioni soggette al regime speciale devono essere annotate nel registro corrispettivi distintamente rispetto quelle non soggette a tale regime. Analogamente le fatture e gli altri documenti di acquisto che si riferiscono ad operazioni rientranti nel regime speciale vanno distintamente annotate nel registro degli acquisti. In entrambi i casi, è possibile anche usare un registro specifico.

Nell’ambito delle cessioni occorre distinguere fra:

- cessioni all’interno della UE, - cessioni all’esterno della UE, - cessioni MISTE.

Occorre poi distinguere gli acquisti a seconda che le relative cessioni e prestazioni siano eseguite all’interno o al di fuori della UE ovvero parte all’interno e parte all’esterno di essa:

- all’interno della UE relativi ai corrispettivi per cessioni all’interno della UE, - fuori UE relativi ai corrispettivi all’esterno della UE,

- all’interno della UE relativi ai corrispettivi per cessioni miste, - fuori UE relativi ai corrispettivi per cessioni miste.

I corrispettivi riferiti a cessioni miste devono essere suddivisi ai fini del calcolo dell’IVA sulla base del pro-rata dei costi sia all’interno della UE che al di fuori. La suddivisione viene applicata in via provvisoria nelle liquidazioni periodiche dell’IVA ed in via definitiva in sede di dichiarazione IVA annuale.

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CONFIGURAZIONE

Per attivare la gestione occorre flaggare il parametro “Gestione art.74 ter.(Agenzie Viaggi)”

all’interno del menù “Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali [F4] – Parametri attività IVA”.

Se viene attivato il parametro in caso di periodicità di liquidazione periodica IVA mensile si abilita anche la possibilità di posticipare i sezionali dell’IVA vendite attraverso il tasto funzione 74 Ter-Post.IVA Vend[F5] per rimandare la liquidazione dell’IVA su vendite al mese successivo:

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Attivando il parametro, all’interno dell’azienda, viene abilitata una nuova voce di menù

“Contabilità – Tabelle – Codici articolo 74 ter” contenente l’elenco dei codici “Art. 74 ter” ed i codici per la registrazione delle autofatture ai sensi dell’art. 74 ter comma 8. Tali codici dovranno essere poi indicati nel castelletto IVA delle registrazioni contabili in primanota.

Le registrazioni contabili che nel castelletto IVA presentano uno dei “Codici Art. 74 ter” (i primi 7 codici della tabella) concorreranno alla determinazione di un debito/credito IVA con il metodo base da base. Nella stampa della liquidazione periodica IVA verrà creato un particolare prospetto che evidenzia la determinazione dell’IVA a debito secondo tale metodo.

Analogamente, nella stampa dei registri IVA, nella stampa della liquidazione IVA e nella Dichiarazione IVA, i codici saranno evidenziati in maniera distinta.

IMPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

I codici iva articolo 74 ter sono codici speciali, pertanto l’importazione delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, non utilizza mai questi codici. Dovrà sempre essere l’utente a revisionare la registrazione ed indicare il codice corretto per l’operazione.

Per un più agevole controllo contabile, è consigliata la creazione di conti personalizzati, sia di costo che ricavo, a cui associare il codice di esenzione più appropriato.

Tali conti potranno essere impostati come contropartite dei clienti e fornitori nelle “Condizioni e automatismi” dell’anagrafica ed essere così riportati nelle registrazioni in fase di importazione.

Per le fatture ricevute, con “Import primanota dettagliato riga articolo”, si possono usare i conti salvati nelle “Condizioni e automatismi” (cliccando sul pulsante “Contropartite fornitore”) oppure, associare ai codici articolo presenti in fattura i rispettivi conti economici così da

“memorizzarli” per i futuri import.

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IMPORTANTE: Per tutti i documenti importati, il codice iva dovrà essere sempre modificato in revisione della registrazione.

Dalla funzione “Contabilità – Anagrafica piano dei conti” richiamare ad esempio il conto

“803.00001 – Ricavi per prestazioni servizi” e confermarlo con OK[F10]. Digitare “803.AUTO” e premere Duplica[F5], inserire la “Descrizione conto” e, in corrispondenza del campo

“Assoggettamento iva”, premere il pulsante Codici Art.74 ter[F3] per aprire la tabella e selezionare il codice di esenzione.

EMISSIONE FATTURE CON PASSEPARTOUT

Se la fattura non è importata, ma emessa dal cliente dello studio utilizzando la funzione

“Magazzino – Emissione/Revisione Documenti”, è possibile indicare sia il codice iva che il conto di ricavo direttamente nell’articolo; per inserire il conto premere il pulsante Condizioni contabili[F6]:

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Se invece la fattura è emessa con Fattura Self, occorre creare un codice iva nella tabella

“Contabilità – Tabelle – Esenzioni IVA” e si dovranno poi correggere tutte le registrazioni di primanota generate da Fattura Self.

Posizionarsi su una riga vuota, premere Seleziona Esenzione Iva[Invio] e compilare come indicato nella figura sottostante, in particolare impostare la Natura N5 che dovrà essere indicata nel file xml:

In caso di fatturazione di servizi interamente fuori dalla UE, occorre applicare l’imposta di bollo, in quel caso si dovrà creare un altro codice valorizzando a Sì il parametro per l’applicazione del bollo.

Il cliente in fattura Self dovrà creare gli articoli richiamando questo codice iva:

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ESEMPI DI REGISTRAZIONI CONTABILI

Vediamo di seguito come rilevare in prima nota i seguenti casi:

1. Agenzia di viaggio che opera in maniera autonoma,

2. Agenzia di viaggio rivenditrice di pacchetti che opera senza rappresentanza,

3. Agenzia di viaggio che agisce in qualità di mandataria con rappresentanza di un tour operator.

NOTA BENE: i codici iva articolo 74 ter sono codici speciali, pertanto l’importazione delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, non utilizza mai questi codici! Dovrà sempre essere l’utente a revisionare la registrazione ed indicare il codice corretto per l’operazione.

AGENZIA DI VIAGGIO CHE OPERA IN MANIERA AUTONOMA

In una agenzia di viaggi, che opera in maniera autonoma, senza avvalersi di un tour operator, tutti i costi sostenuti per servizi singoli prestati da terzi per l’organizzazione di un viaggio, che vengono fatturati al cliente con un unico corrispettivo, rientrano nel regime agevolato art. 74 ter.

REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO

Per ogni costo sostenuto occorre registrare il relativo documento. Dopo aver importato la fattura, da “Contabilità - Revisione primanota” richiamare la registrazione, inserire il conto di costo specifico (se non impostato precedentemente in “Condizioni e automatismi” o in fase di

“Import primanota dettagliato”), nel castelletto IVA premere il pulsante Codici Art.74 ter[F3] e selezionare il codice di esenzione corretto:

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REGISTRAZIONE FATTURE DI VENDITA

Dopo aver emesso la fattura (con Fattura Self o Magazzino) o averla importata; da “Contabilità - Revisione primanota” accedere alla registrazione e inserire come contropartita uno dei conti di ricavo specifici e il corretto codice iva:

AGENZIA DI VIAGGIO MANDATARIA DI UN TOUR OPERATOR SENZA RAPPRESENTANZA

L’agenzia di viaggio riceve una fattura da parte del tour operator, relativa ai pacchetti venduti, che registrerà in primanota come FR. Il fornitore sarà il tour operator e come contropartita si avrà un conto di costo per i viaggi all’interno della Comunità Europea, al di fuori della Comunità Europea oppure misti con i relativi codici di esenzione:

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Si registrerà, poi, la rivendita del viaggio, con la causale FE, e come conto di ricavo si inserirà uno dei conti per i viaggi nella UE, fuori dalla UE oppure misti.

AGENZIA DI VIAGGIO CHE AGISCE IN QUALITÀ DI MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DI UN TOUR OPERATOR

Nell’ipotesi in cui l’agenzia di viaggio, nella vendita del pacchetto turistico, agisca da intermediario tra il cliente-viaggiatore ed il tour operator, si ha la rivendita del pacchetto del tour operator al prezzo da questi stabilito, non percependo alcun margine.

Si tratta di una operazione chiamata “vendita al netto” nella quale l’agenzia acquista il pacchetto su mandato del cliente-viaggiatore percependo, poi, una provvigione dal tour operator.

Questi emetterà un’autofattura entro il mese successivo al pagamento della provvigione e la invierà all’agenzia viaggi rivenditrice.

L’agenzia viaggi, registra il documento con causale FE senza rilevare l’imposta: inserisce come cliente il tour operator e come contropartita un ricavo per provvigioni viaggi.

All’interno della finestra IVA occorre inserire i seguenti codici di esenzione:

- T 74,9: per provvigioni su pacchetti al di fuori della UE,

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Le registrazioni contenenti i codici per la registrazione della autofattura ai sensi dell’art. 9 comma 7 bis verranno riportate solo nella stampa del registro vendite come annotazione e non concorreranno in alcun modo alla determinazione del credito/debito IVA, né per quanto riguarda l’Art. 74 ter (metodo base da base) né per quanto riguarda la normale gestione IVA.

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LIQUIDAZIONE PERIODICA E REGISTRI IVA

Operando dal menù “Fiscali - Iva - Liquidazione periodica IVA”, in fase di elaborazione della liquidazione dell’IVA del periodo, si ha la possibilità di visualizzare l’IVA dovuta Art. 74 ter.

Premere il tasto Prospetto dati articolo 74 ter[ShF5], che richiama il prospetto riepilogativo di calcolo per il metodo base da base. Nel prospetto vengono riportati tutti gli acquisti e le vendite, con i relativi codici, attraverso i quali il programma determina l’IVA dovuta:

Nel caso in cui venga rilevato un debito, questo viene riportato nel consueto prospetto della liquidazione IVA nello specifico campo “Iva Dovuta”.

Nel caso in cui, invece, sia rilevato un credito, questo viene memorizzato in un’apposita tabella Crediti Precedenti[F3] richiamabile dal prospetto per la liquidazione base da base (agenzie di viaggi) e dal riepilogo dati Prospetto Liquidazioni Periodiche[F5] cliccando sul pulsante “Crediti art.74 ter [F3]”. Il credito verrà utilizzato nel prospetto per la liquidazione base da base del periodo successivo.

Se si generano le registrazioni contabili, si avranno delle registrazioni di giroconto con cui l’IVA dovuta viene scorporata dai relativi conti di ricavo:

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Le operazioni contabili assoggettate sia ai codici “Codici Art. 74 ter” che ai codici relativi alle AUTOFATTURE Art. 9 comma 7 bis, presenti in “Contabilità – Tabelle – Codici articolo 74 ter”

vengono annotate distintamente all’interno dei registri IVA.

Di seguito viene fornito, a titolo di esempio, l’estratto di una stampa del registro IVA vendite.

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