Comitato Paritetico Territoriale!
La normativa europea
Per la cantieristica occorre fare riferimento alla 92/57/CEE che ha ritenuta la necessità di una normativa specifica relativa alla sicurezza sui cantieri sulla base dei seguenti presupposti:
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per la sicurezza dei lavoratori
considerando che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;
considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera;
considerando inoltre che i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
Testo unico sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro
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Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 integrato e coordinato
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D. L.vo 3.8.2009 n. 106 e
L. 7 luglio 2009, n.88
Comitato Paritetico Territoriale!per la sicurezza dei lavoratori
Comitato Paritetico Territoriale!
per la sicurezza dei lavoratori
Il Testo unico sicurezza e salute sui luoghi di lavoro si applica :
a tutti i settori di attività, privati e pubblici
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a tutte le tipologie di rischio.
a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonchè ai soggetti ad essi equiparati, con specifiche a seconda del contratto di lavoro in concreto stipulato e nel caso di volontariato.
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I n m a t e r i a d i c a n t i e r i temporanei e mobili il T.U. ha previsto un apposito titolo, s t a n t e l a p a r t i c o l a r e p e r i c o l o s i t à d e l l ' a t t i v i t à cantieristica (ricordata anche dalla normativa comunitaria)
TESTO UNICO TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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per la sicurezza dei lavoratori Ambito di applicazione:
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Per “cantiere temporaneo o mobile” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X
Il T.U. dettaglia, in maniera tassativa, i lavori cui non è applicabile:
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Attività minerarie Attività di cava
Prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi In mare
Teatro e cinema, purchè tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile
Impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua e condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori di ingegneria civile.
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TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88 - Campo di applicazione Articolo 89 - Definizioni
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori . Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 - Misure generali di tutela
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Articolo 99 - Notifica preliminare
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza[
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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per la sicurezza dei lavoratori
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 108 - Viabilità nei cantieri
Articolo 109 - Recinzione del cantiere Articolo 110 - Luoghi di transito
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113 - Scale
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI
[SEZIONE IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME]
SEZIONE V - PONTEGGI FISSI SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI
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TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
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CAPO III – SANZIONI!
ART. 15 Testo Unico (parte generale) misure generali di tutela
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Articolo fondamentale in quanto illustra le misure generali di sicurezza cui attenersi in ogni tipo di attività.
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per la sicurezza dei lavoratori
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per la sicurezza dei lavoratori Le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione;
c) l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione in base al progresso tecnico;
d) la limitazione del numero dei lavoratori esposti al rischio;
e) il controllo sanitario dei lavoratori;
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f) l'informazione e formazione adeguate a lavoratori, dirigenti,preposti, rls;
g) istruzioni adeguate ai lavoratori;
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h) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rls;
i) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (..)
l) le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato;
m) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
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per la sicurezza dei lavoratori Misure generali di tutela nei lavori edili (art. 95)
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
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e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;!
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;