Bari, 16/2/2022
Avv. Loredana Capone Presidente del Consiglio Regione Puglia Sig.ri Consiglieri Regione Puglia
PDL “Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana”
RELAZIONE
Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,
il presente PDL trae la sua ispirazione dalla volontà della Regione Puglia di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che l’Europa si è posta a partire dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015, confermati e rilanciati dall’European Green Deal che la nuova legislatura europea ha assunto come priorità di mandato dalla Commissione Europea a guida Von der Leyen.
Il Piano per fronteggiare la crisi da Covid 19, proposto dal Consiglio Europeo nel luglio 2020, insieme al nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027, ha messo al centro delle politiche europee l’obiettivo di destinare almeno il 30% della spesa complessiva all'azione per il clima e il principio generale che tutte le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Un prerequisito per una valutazione positiva dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, i più importanti strumenti previsti nell'ambito di Next Generation EU, è anche il loro contributo alla transizione verde e digitale. Quasi il 60% delle risorse del recovery plan italiano, appena approvato dalla CE, sono allocate nella Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”
Nell’ambito della nuova PAC, la quota della spesa che dovrebbe essere destinata all'azione per il clima è pari al 40 %. Il primo pilastro (misure connesse al mercato e pagamenti diretti) contribuirà, in particolar modo attraverso una nuova architettura ambientale, a una maggiore ambizione, a livello ambientale e climatico, della politica agricola comune; il secondo pilastro (sviluppo rurale) fornirà beni pubblici climatici e ambientali specifici, migliorerà la competitività dei settori agricolo e forestale e promuoverà la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita e del lavoro nelle zone rurali.
In questo scenario, la Regione propone un progetto di legge che ha principalmente le seguenti finalità:
- contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di rigenerazione urbana, di risparmio energetico, resilienza ai cambiamenti climatici e incremento del tasso di approvvigionamento degli alimenti a “chilometro zero”;
- sostenere le produzioni agricole ottenute con tecniche di coltivazione convenzionali o innovative, gli orti urbani attrezzati, pubblici o asserviti, le coperture verdi degli edifici e la realizzazione di
infrastrutture verdi multifunzionali negli insediamenti urbani, dell’area metropolitana e periurbani;
- riconoscere il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole periurbane e dell’agricoltura che vi si esercita.
Articolo 1 Finalità
Le finalità della proposta di legge sono sostanzialmente espresse in premessa.
Articolo 2 Definizioni
Al comma 1 vengono riportate le definizioni di Vertical Farming o agricoltura verticale, Vertical Farm o fattoria verticale, Coperture o tetti verdi, Infrastrutture verdi multifunzionali, Orti urbani attrezzati pubblici o asserviti e di Aree agricole periurbane.
In particolare, si definisce:
Vertical farming il sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, e/o in assenza di luce naturale, che sfrutta la combinazione di tecniche quali, l’acquaponica, l’idroponica o l’aeroponica in assenza di terreno (fuori suolo).
Per coltivazione idroponica si intende una pratica agraria che consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose di sali nutritizi. L’acquaponica, invece, fa riferimento ad una tipologia di agricoltura mista ad allevamento sostenibile di pesci basata su una combinazione di coltivazione idroponica e acquacoltura. Con la coltivazione aeroponica, ottenuta senza terreno, le piante, sono sostenute artificialmente e la loro alimentazione è garantita da sistemi di nebulizzazione di acua, arricchita da nutrienti che investe direttamente l'apparato radicale della pianta. In sostanza si tratta di una tecnica di coltivazione idroponica con minore consumo di acqua.
Si tratta di tecniche moderne che si stanno sviluppando nel mondo in particolare nei grandi centri urbani o a ridosso degli stessi, spesso riutilizzando edifici in disuso.
Giova a tal proposito ricordare che il decreto legge n. 34/2020 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) prevede, all’art. 224, comma 2, lettera b), che, considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria la valorizzazione e la promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisca una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
Conseguentemente, l’Istat ha aggiornato al 2021 la classificazione ATECO, ferma al 2007, con l’inserimento di nuovi codici di sottocategoria ATECO all’interno della sezione A (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA):
• 01.13.21 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate);
La scelta del termine “fuori suolo” garantisce un adeguato margine di discrezionalità, adatto ad accogliere anche altre innovazioni tecniche che in futuro potranno essere introdotte nel settore in esame.
Vertical farm sono le strutture ove si pratica il Vertical farming.
Il mercato delle vertical farm oggi nel mondo vale oltre 2 miliardi di euro, ma le previsioni sono di 5,8 miliardi nel 2022.
Quali sono i vantaggi:
• risparmio suolo e acqua (- 90/95%)
• no pesticidi fitofarmaci diserbanti
• cibo a km 0: risparmio energia
• recupero edifici dismessi (Istat: in Italia 130.000 edifici in disuso)
• maggiore efficienza (Enea: 1000 mq in vf = 1 ettaro convenzionale).
Coperture o tetti verdi. Coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive destinate a scopi alimentari e/o ornamentali, nonché finalizzate, al risparmio energetico e al potenziamento della sostenibilità ambientale.
La copertura può essere allestita su strutture esistenti. In riferimento alle caratteristiche tecniche degli edifici sono possibili sistemazioni a verde estensivo o intensivo. Un tetto estensivo può ospitare coltivazioni di ortaggi, erbe e piante aromatiche come salvia, rosmarino, lavanda, o addirittura il grano. Quando una struttura può supportare pesi più forti, si può proporre una sistemazione intensiva con arbusti.
A partire dal Bosco verticale di Milano, che è diventato l’edificio prototipo di una nuova architettura della biodiversità, numerosi sono gli esempi a livello internazionale, tra questi:
• Parigi: Il tetto del complesso espositivo Paris Expo Porte de Versailles, nel sud-ovest della città, è diventato un grande campo coltivabile di 14.000 metri quadrati sul quale vengono fatte crescere 30 specie diverse di vegetali.
• Boston: sul tetto del Boston Medical Center hanno realizzato un orto di 800 metri quadrati con 25 tipi di ortaggi e due alveari e tutto il cibo coltivato viene poi dato ai pazienti che mangiano così cibi genuini e a chilometro zero.
• New York: Brooklyn Grange è un’azienda agricola che si sviluppa sui tetti di diversi immobili.
Parliamo delle più grandi fattorie sul tetto del mondo e si trovano su tre tetti per un totale di 11 ettari, dove vengono prodotti oltre 350 quintali di prodotti all’anno coltivati biologicamente (a New York è stata approvata nel 2019 una legge che impone per i nuovi edifici orti, prati e spazi verdi).
• Detroit: Nel 2005 i tetti della grande fabbrica della Ford a River Rouge, presso Detroit, sono stati convertiti in “tetti viventi”. Oltre 4 ettari di superficie su vecchi capannoni sono stati coperti di uno strato di terra e piante di sedum.
Infrastrutture verdi multifunzionali. Si tratta di interventi di forestazione urbana, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n.14 finalizzati all'implementazione di un ecosistema urbano sostenibile mediante l'interconnessione tra verde e costruito;
Orti urbani attrezzati pubblici o asserviti mediante convenzionamento, con impianto fisso di irrigazione, locale ricovero attrezzi ed eventuali recinzioni o altre pertinenze necessarie.
Aree agricole periurbane: aree agricole caratterizzate dalla prossimità al tessuto urbano consolidato, destinate alle attività agricole.
Articolo 3 Misure di sostegno
Al comma 1 si stabilisce che, nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistico-culturali e sanitaria, le attività di vertical farm di cui all’articolo 2 sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalla normativa vigente e possono essere ubicate esclusivamente presso edifici esistenti, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 comma 1 lettera d) del DPR n. 380/2001. La norma, chiaramente orientata nell’ottica di prevenire il consumo di suolo, si propone di favorire l’insediamento soprattutto nei centri urbani delle vertical farm, attese le loro caratteristiche di basso impatto nei confronti dell’ambiente e delle attività circostanti che, quindi, ben si adattano anche alla convivenza con la vita della città.
L’obiettivo è di potenziare le capacità di autoapprovvigionamento di alimenti sani a chilometro zero, tema che è esploso prepotentemente in tempo di pandemia, fornendo, altresì, nuovi sbocchi lavorativi.
Il comma 2 vieta la realizzazione di fattorie verticali negli edifici destinati a scopo residenziale.
Come previsto dal comma 3, resta naturalmente possibile la nuova costruzione delle fattorie verticali (vertical farm) nelle aree destinate all’agricoltura.
Al comma 4 è stabilito, altresì, che i comuni, nell’ambito della loro autonomia, possono, con delibera di consiglio, individuare gli ambiti da escludere dall’applicazione di quanto previsto al comma 1.
Al comma 5 si dispone che, alcuni tra gli interventi di cui all’articolo 2 (coperture o tetti verdi, infrastrutture verdi multifunzionali e orti urbani attrezzati, pubblici o asserviti), poiché favoriscono il potenziamento del verde urbano e la produzione di servizi ecosistemici, sono attrezzature di interesse generale, la cui realizzazione può concorrere al fabbisogno delle dotazioni per servizi, di cui alla L.R. n.20/2001, nella misura massima del 10%.
Si dispone, altresì, che qualora gli interventi di copertura verde siano effettuati su edifici privati, al fine di beneficiare delle agevolazioni, andrà garantito, da parte del richiedente, l’impegno alla manutenzione previa stipula di apposita convenzione con il comune.
Al comma 6 si dispone di applicare gli incentivi in materia di rigenerazione urbana previsti dalla l.r.
21//2008.
Il comma 7 stabilisce che la Giunta, per sostenere le iniziative prima descritte, può prevedere ulteriori specifiche agevolazioni e misure di sostegno finanziario, nonché priorità di finanziamento all’interno dei bandi regionali.
Al comma 8 si prevede un richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato, con riferimento, in particolare, a contributi/agevolazioni/misure incentivanti/sgravi fiscali.
Articolo 4. Governance e sviluppo di progetti di rete
Molte delle principali città del mondo stanno cercando di migliorare i propri sistemi alimentari urbani, con l’articolo 4 si stabilisce che la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Organizzazioni agricole professionali, nel quadro delle politiche volte a rafforzare i sistemi alimentari urbani, coordini iniziative e progetti di rete con i comuni capoluogo per favorire la diffusione di sistemi virtuosi e sostenibili a partire dalle esperienze dei distretti del cibo e dei mercati contadini.
Articolo 5. Norma finanziaria: l’articolo dispone che dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Avv. Davide Bellomo
XI Legislatura
PROGETTO DI LEGGE
“Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana”
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, in linea con le missioni del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di rigenerazione urbana, risparmio energetico, resilienza ai cambiamenti climatici e incremento del tasso di approvvigionamento degli alimenti a chilometro zero, sostiene, negli insediamenti urbani, dell'area metropolitana e periurbani, le produzioni agricole ottenute con tecniche di coltivazione convenzionali o innovative, nonché la realizzazione di orti urbani attrezzati, pubblici o asserviti, di coperture verdi degli edifici e di infrastrutture verdi multifunzionali.
2. La Regione riconosce il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree agricole periurbane e dell'agricoltura che vi si esercita, anche potenziando e sostenendo l'agricoltura di prossimità e le filiere corte, la conservazione e la ricostituzione del paesaggio e della biodiversità.
Art. 2 (Definizioni)
1. Con riferimento alle finalità della presente legge, si definiscono:
a) vertical farming o agricoltura verticale: sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la combinazione di tecniche quali l'acquaponica, l'idroponica o l'aeroponica;
b) vertical farm o fattoria verticale: strutture di proprietà o nella disponibilità degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ. nelle quali si realizzano sistemi di coltivazione di cui alla precedente lettera a);
c) coperture o tetti verdi: coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive e destinate a scopi alimentari o anche ornamentali, nonché finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico, al risparmio energetico e al potenziamento della sostenibilità ambientale;
d) infrastrutture verdi multifunzionali: interventi di forestazione urbana di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ecologiche locali;
e) orti urbani attrezzati pubblici o asserviti: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città, che insistono su aree pubbliche o asservite alla disponibilità dei comuni con convenzione, attrezzati con impianto fisso di irrigazione, locale ricovero attrezzi ed eventuali recinzioni o altre pertinenze necessarie che rispettino i regolamenti e gli atti di pianificazione comunali e sui quali sono consentite coltivazioni destinate esclusivamente al consumo familiare; tali orti urbani contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;
f) aree agricole periurbane: aree agricole caratterizzate dalla prossimità al tessuto urbano consolidato che svolgono funzione di filtro con le aree urbanizzate, favorendo la biodiversità, il recupero e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole, la salvaguardia e la creazione di spazi rifugio per la flora e la fauna, nonché la conservazione degli stock di carbonio esistenti nei suoli; le aree agricole periurbane sono destinate all'esercizio dell'attività agricola di cui all’art. 2135 cod. civ..
Art. 3
(Misure di sostegno)
1. Nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e della salute pubblica, nonché della disciplina urbanistica prevista dal PUG, le fattorie verticali possono essere realizzate anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), esclusivamente in edifici esistenti eseguiti in forza di titolo abilitativo legittimo o per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria e sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalla normativa vigente. La realizzazione di fattorie verticali non è ammessa negli edifici classificati beni storico- artistico-monumentali, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137), siti all'interno dei Nuclei di antica formazione (NAF) individuati dal Piano delle regole.
2. La realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non è ammessa per gli edifici a destinazione residenziale.
3. È ammessa la nuova costruzione di fattorie verticali nelle aree destinate all'agricoltura.
4. I comuni, con delibera di consiglio, possono individuare gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1.
5. Le coperture o tetti verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le infrastrutture verdi multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e gli orti urbani attrezzati pubblici o asserviti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), implementando il sistema del verde urbano e la produzione di servizi ecosistemici, sono attrezzature di interesse generale, la cui realizzazione può concorrere al fabbisogno delle dotazioni per servizi, di cui alla l.r. n.20/2001, nella misura massima del 10 per cento. Qualora le coperture o tetti verdi siano realizzati su edifici privati, l'impegno alla manutenzione del verde deve essere garantito dal richiedente previa stipula di apposita convenzione con il comune, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al presente comma. I comuni, con delibera consiliare, possono adeguare il piano dei servizi introducendo le
fattispecie di cui al primo periodo e determinandosi in ordine alle relative percentuali.
L’esecuzione degli interventi di forestazione urbana di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 può essere affidata agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ., ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
6. Agli interventi di recupero degli edifici esistenti per l'insediamento delle fattorie verticali e alla realizzazione di coperture e tetti verdi si applicano gli incentivi in materia di rigenerazione urbana previsti dalla l.r. 21/2008.
7. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e a sostegno delle iniziative di cui al presente articolo, la Giunta regionale può prevedere specifiche agevolazioni e misure di sostegno finanziario, nonché priorità di finanziamento all'interno dei bandi regionali.
8. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, delle agevolazioni, delle misure incentivanti o degli sgravi fiscali di cui alla presente legge, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato.
Art. 4
(Governance e sviluppo di progetti di rete)
1. La Regione, anche in collaborazione con le Organizzazioni agricole professionali, promuove e coordina progetti di rete e iniziative di 'urban food policy' con le città capoluogo per sostenere l'attuazione di iniziative coerenti con le finalità della presente legge anche, in particolare, per favorire lo sviluppo e il consolidamento dei distretti del cibo, dei mercati contadini e delle filiere corte di rifornimento alimentare dei centri urbani e per diffondere, al contempo, sistemi alimentari territoriali più sostenibili.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
I Consiglieri regionali
Davide Bellomo Giacomo Conserva
Gianfranco De Blasi Joseph Splendido