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Ai Gentili Clienti Loro sedi

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(1)

C e n t r o e l a b o r a z i o n e d a t i c o n t a b i l i E l a b o r a z i o n e c e d o l i n i p a g a

Scheda n. 27 del 20 ottobre 2006

Ai Gentili Clienti Loro sedi

LIBRI E REGISTRI CONTABILI

:

BOLLATURA E AGGIORNAMENTO

PREMESSA

L’art. 7 del DL 31/01/2005 n. 7, convertito nella legge del 31/03/2005, n. 43, ha disposto

numerosi aumenti degli importi fissi dovuti per le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, le tasse sulle concessioni governative, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, a decorrere dall’01/02/2005.

Il successivo DM 24/05/2005 (pubblicato sulla G.U. del 28/05/2005, n. 123) ha approvato i nuovi importi in misura fissa dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli che sono già stati oggetto di adeguamento a decorrere dall’01/02/2005.

Gli aumenti disposti dal DM 24/05/2005 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2005, in particolare, da tale data, l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale e del libro inventari è aumentata del 33%, passando per le società di capitali da € 11,001a € 14,62 per ogni 100 pagine o frazione e per le ditte individuali e società di persone da € 22,00 a € 29,24 per ogni 100 pagine o frazione (l’art. 1 del DM 24/5/2005 ha modificato l’art. 16 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). Al fine di non incorrere in sanzioni in caso di verifiche da parte degli organi di controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc..), si ritiene opportuno fare un breve riepilogo della normativa vigente relativa alla corretta tenuta delle scritture contabili.

SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE

L’art. 8 della legge n. 383 del 18.10.2001 ha soppresso, a decorrere dal 25.10.2001, l’obbligo di bollatura e vidimazione dei seguenti libri contabili e sociali:

− libro giornale;

− libro degli inventari;

− registri previsti dalla legislazione tributaria.

Il predetto art. 8 prevede la soppressione dell’obbligo di bollatura per alcuni libri contabili obbligatori.

In particolare:

− attraverso la modifica all’art. 2215 cod. civ. viene soppresso l’obbligo di vidimazione e bollatura del libro giornale e del libro degli inventari;

− ai fini IVA viene modificato l’art. 39 del DPR n. 633/1972 e pertanto viene soppresso l’obbligo di bollatura dei seguenti registri IVA:

• registro delle fatture (art. 23, DPR n. 633/1972);

• registro dei corrispettivi (art. 24, DPR n. 633/1972);

• registro degli acquisti (art. 25, DPR n. 633/1972);

1 € 10,33 fino al 31/7/2004.

(2)

− ai fini delle II.DD. viene modificato l’art. 22, co. 1 del DPR n. 600/1973, pertanto viene soppresso l’obbligo di vidimazione e bollatura dei documenti contabili obbligatori di cui all’art. 14, lett. a) (libro giornale e libro degli inventari) e lett. b) (registri IVA).

In ogni caso per tali libri contabili e registri rimane come unico obbligo la numerazione progressiva in ogni pagina.

L’apposizione della numerazione progressiva non deve essere necessariamente preventiva per blocchi di pagina: è sufficiente che il contribuente, prima di utilizzare la pagina, attribuisca il numero progressivo. L’Agenzia delle Entrate in diverse occasioni (vedi RM n. 85/E del 12/3/2002, CM n. 60/E del 30.7.2002 e CM n. 64/E del 1.8.2002) ha precisato che la numerazione deve essere progressiva per ciascun anno, indicando in ogni pagina l’anno di riferimento (ad esempio:

2004/1, 2004/2, ecc.), indipendentemente dall’anno in cui avviene la stampa (anno 2005 nel nostro esempio).

Tale modalità operativa consente di sostituire di volta in volta le pagine che si vogliono modificare, ad esempio per errori o per stampe mal riuscite.

L’imposta di bollo va apposta preventivamente ogni 100 pagine o frazione o multipli di cento, effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.

Ad esempio nel caso in cui il libro giornale con le scritture dell’anno 2004 termini alla pagina numero 2004/90, l’imposta di bollo, assolta con marche applicate sulla pagina 2004/1, deve ritenersi assolta anche per le prime dieci pagine dell’anno 2005. Pertanto, le nuove marche

dovranno apporsi sulla pagina 2005/11, ossia sulla centounesima pagina del libro giornale. E’ stato precisato anche che, relativamente al libro inventari, se le annotazioni per ciascuna annualità occupano poche pagine, l’indicazione dell’anno, nella numerazione delle pagine, può essere omessa.

Inoltre, a seguito della modifica intervenuta, gli uffici dell’amministrazione finanziaria non sono più competenti in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili.

La bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoria, prevista da leggi speciali (si veda successivamente) restano di competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese o dei notai.

Rimane solo l’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale2 dei libri sociali

obbligatori, previsti per le società di capitali e soggetti equiparati dall’art.

2421 del codice civile (libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee libro delle adunanze e delle deliberazioni

del consiglio di amministrazione, ecc.):

TERMINE DI REGISTRAZIONE

Le registrazioni delle scritture cronologiche (libro giornale) e delle scritture ausiliarie (conti di mastro e scritture di magazzino) devono essere eseguite non oltre 60 giorni.

In particolare, la contabilità tenuta con sistemi meccanografici è tenuta regolarmente se i dati contabilizzati nei termini di legge (60 gg.) vengono stampati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo anno. Naturalmente, in occasione di verifiche e controlli i verificatori (Guardia di Finanza, funzionari dell’Agenzia delle Entrate, ecc.) possono chiedere che i registri vengano stampati in loro presenza.

IMPOSTA DI BOLLO

(3)

ogni 100 pagine o frazione e per le ditte individuali e società di persone da € 22,00 a € 29,24 per ogni 100 pagine o frazione.

L’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia messo in uso, ovvero prima che siano effettuate le annotazioni sulla prima pagina, mediante:

ƒ l’applicazione di marche o bolli a punzone, da applicarsi sulla prima pagina numerata;

ƒ versamento presso gli sportelli bancari, postali o tramite versamento al concessionario del servizio di riscossione dei tributi; in tal caso occorre annotare gli estremi della ricevuta di versamento sulla prima pagina di ciascun libro o registro. Il versamento deve avvenire utilizzando il Mod. F23, codice tributo 458T, denominato “Imposta di bollo su libri e registri” All. A, parte I, art. 16, DPR n. 642/1972 (RM n. 174/E del 31.10.2001).

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Le ditte individuali e le società di persone non sono più tenuti al pagamento della tassa di cc.gg.

di € 51,65, dovuta per la bollatura iniziale dei libri contabili; mentre le società di capitali e gli enti ad esse equiparati (escluse le cooperative e le società di mutua assicurazione),

assolvono la tassa forfetariamente, ai sensi dell’art. 23, co. 3 della tariffa del DPR n. 641/1972, pari a € 309,87, elevata a € 516,46 per le società con capitale sociale o fondo di dotazione al 1°

gennaio superiore a € 516.456,90. Tale tassa va pagata entro il termine di versamento dell’Iva annuale (16 marzo) mediante presentazione del Mod. F24 (codice tributo 7085). Per i registri previsti solo dalla normativa fiscale la bollatura e la numerazione può essere effettuata in esenzione da imposta di bollo e da tassa di cc.gg.

(4)

SOCIETÀ DI CAPITALI E SOGGETTI EQUIPARATI Descrizione

Termini fiscali di

registrazione Numeraz. Bollatura e vidimazione

Imposta di bollo

Tassa CC.GG.

LIBRI CONTABILI:

?? Libro giornale4;

?? Libro degli inventari;

60gg5

Vedi Nota7 SI NO

LIBRI SOCIALI:

?? Libro dei soci;

?? Libro delle assemblee;

?? Libro del Consiglio di Amministrazione

?? Libro del Collegio sindacale;

?? Libro del comitato esecutivo;

?? Libro delle obbligazioni;

?? Libro delle assemblee degli obbligazionisti;

ed ogni altro libro o registro per i quali

l'obbligo della bollatura è previsto da

norme speciali.

60gg

Vedi Nota8 SI SI

(solo iniziale)

SI

€ 14,62 per ogni 100 pagine o frazione.

SI 309,87 o

516,466

annui (a forfait)

REGISTRI FISCALI9:

?? Registro delle fatture;

?? Registro dei corrispettivi;

?? Registri degli acquisti;

?? Registro beni ammortizzabili;

Vedi Nota 10

11

12

13

SI NO NO NO

CONTABILITA’ DI MAGAZZINO14 60gg NO NO NO NO

NB: i suddetti libri e registri vanno conservati: ai fini civilistici 10 anni, ai fini fiscali entro i termini di prescrizione (31 dicembre del quarto o quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi) o di definizione del contenzioso.

4 Le scritture di rettifica possono essere stampate sul libro giornale dell’anno successivo (RM n. 64/E del 1/8/2002).

5 Questo termine vale anche per le scritture ausiliarie (conti di mastro).

6 La tassa di € 309,87 è elevata a € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera alla data del 1° gennaio l’importo di € 516.456,90 (art. 23, co. 3, DPR n. 641/1972).

7 Entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (art. 2217 cod. civ., mod. dall’art. 7-bis del DL n.

357/1994).

8 Non sono previsti termini, è consigliabile comunque verbalizzare tempestivamente.

9 E’ possibile non tenere il registro dei beni ammortizzabili e i registri IVA se le relative registrazioni sono effettuate nel libro giornale (o nel registro cronologico per i professionisti) nei termini previsti per i rispettivi registri e, su richiesta dell’A.F., vengono forniti, in forma sistematica, i dati che vi dovevano essere registrati (artt. 12 e 14, DPR n.

435/2001).

(5)

DITTE INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI (contabilità ordinaria)

DESCRIZIONE Termini

fiscali di registrazione

Numerazio

ne Bollatura e

vidimazione Imposta

di bollo Tassa di CC.GG.

LIBRI CONTABILI:

?? Libro giornale15;

?? Libro degli inventari;

60gg16

Vedi Nota17

SI NO NO

LIBRI SOCIALI18:

?? Libro dei soci;

?? Libro delle assemblee;

?? Libro del Consiglio di Amministr.

ed ogni altro libro o registro per i quali

l'obbligo della bollatura è previsto da

norme speciali.

60gg

___________

Vedi Nota19

SI SI

(solo iniziale)

SI

€ 29,24 per ogni

100 pagine o

frazione. SI

€ 51,65 (ogni 500

pagine)

REGISTRI FISCALI20:

?? Registro delle fatture;

?? Registro dei corrispettivi;

?? Registri degli acquisti;

?? Registro beni ammortizzabili;

Vedi Nota 21

22

23

24

SI NO NO NO

CONTABILITA’ DI MAGAZZINO25 60gg NO NO NO NO

NB: i suddetti libri e registri vanno conservati: ai fini civilistici 10 anni, ai fini fiscali entro i termini di prescrizione (31 dicembre del quarto o quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi) o di definizione del contenzioso.

15 Le scritture di rettifica possono essere stampate sul libro giornale dell’anno successivo (RM n. 64/E del 1/8/2002).

16 Questo termine vale anche per le scritture ausiliarie (conti di mastro).

17 Entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (art. 2217 cod. civ., mod. dall’art. 7-bis del DL n.

357/1994).

18 Per le società di persone i libri sociali non sono obbligatori.

19 Non sono previsti termini, è consigliabile comunque verbalizzare tempestivamente.

20 E’ possibile non tenere il registro dei beni ammortizzabili e i registri IVA se le relative registrazioni sono effettuate nel libro giornale (o nel registro cronologico per i professionisti) nei termini previsti per i rispettivi registri e, su richiesta dell’A.F., vengono forniti, in forma sistematica, i dati che vi dovevano essere registrati (artt. 12 e 14, DPR n. 435/2001).

21 Entro 15 gg da emissione fattura oppure 60 gg se si utilizzano macchine elettrocontabili.

22 Entro il giorno successivo all’incasso.

23 Prima della liquidazione in cui è stata detratta l’IVA oppure 60 gg se si utilizzano macchine elettrocontabili.

24 Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

25 I soggetti in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, si verifica il superamento dei seguenti limiti: ricavi € 5.164.568,99 e rimanenze finali € 1.032.913,80.

26

(6)

DITTE INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI (contabilità semplificata26)

DESCRIZIONE Termini

fiscali di registrazione

Numerazio

ne Bollatura e

vidimazione Imposta

di bollo Tassa di CC.GG.

REGISTRI FISCALI INTEGRATI27:

?? Registro delle fatture;

?? Registro dei corrispettivi;

?? Registri degli acquisti;

?? Registro beni ammortizzabili28;

Vedi Nota29

30

31

32

SI NO NO NO

LIBRI SOCIALI33:

?? Libro dei soci;

?? Libro delle assemblee;

?? Libro del Consiglio di Amministr.

ed ogni altro libro o registro per i quali

l'obbligo della bollatura è previsto da

norme speciali.

60gg

___________

Vedi Nota34

SI SI

(solo iniziale)

SI

€ 29,24 per ogni

100 pagine o frazione.

SI

€ 51,65 (ogni 500

pagine)

NB: i suddetti libri e registri vanno conservati: ai fini civilistici 10 anni, ai fini fiscali entro i termini di prescrizione (31 dicembre del quarto o quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi) o di definizione del contenzioso.

26 Le imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata non devono aver conseguito ricavi superiori a € 309.874,14 se esercenti attività di prestazione di servizi e a € 516.456,90 se esercenti altre attività. Gli artisti e i professionisti rientrano tutti nella contabilità semplificata, salvo opzione (art. 3, co. 2, DPR n. 695/1996).

27 Nei registri IVA vanno annotate anche le operazioni non soggette a IVA ma rilevanti ai fini delle II.DD., comprese le scritture di rettifica ed assestamento di fine anno, secondo il principio di competenza.

28 La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è facoltativo se le relative annotazioni vengono effettuate sul registro IVA acquisti (artt. 12 e 14, DPR n. 435/2001).

29 Entro 15 gg da emissione fattura oppure 60 gg se si utilizzano macchine elettrocontabili.

30 Entro il giorno successivo all’incasso.

31 Prima della liquidazione in cui è stata detratta l’IVA oppure 60 gg se si utilizzano macchine elettrocontabili.

32 Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

33 Per le società di persone i libri sociali non sono obbligatori.

34 Non sono previsti termini, è consigliabile comunque verbalizzare tempestivamente.

SANZIONI

La modifica intervenuta della soppressione dell’obbligo della bollatura produce effetti anche nell’applicazione delle sanzioni previste all'art. 9, co. 1 del DLgs n. 471/1997 che prevede la sanzione da € 1.032,91 a € 7.746,85 per irregolare tenuta delle scritture contabili (compresa la mancata bollatura come da CM n. 23/E del 25/1/1999).

L’art. 9, co. 1 risulta d’ora in poi applicabile soltanto nel caso di omessa numerazione delle pagine, a condizione che da tale omissione ne sia derivato un ostacolo all’attività di accertamento.

Qualora, invece, l’irregolare tenuta delle scritture contabili sia di scarsa rilevanza e sempre che non abbia arrecato pregiudizio all’azione di controllo, tale infrazione non sarà punibile per effetto del DLgs n. 32/2001.

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