INFORMAZIONI GENERALI SUL
CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI SURROGA MUTUO IPOTECARIO PRIMA CASA TASSO FISSO
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
Banca di Viterbo Credito Cooperativo Soc. Coop. Per Azioni
Sede legale e Direzione Generale: Via Alessandro Polidori,72 01100 Viterbo - Codice ABI 08931 - Iscritta all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 2727.6.0 - Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Viterbo 00057680563 – Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore BancarioFinanziario, all’Arbitro Bancario Finanziario - Capitale sociale e Riserve al 31/12/2016: € 59.596.679,52.
Sito Internet: www.bancadiviterbo.it; contatti: info@bancadiviterbo.it; bancadiviterbo1@legalmail.it; telefono 0761/248207 fax 0761/248287.
La Banca non appartiene a nessun Gruppo Bancario.
CHE COS’È IL CREDITO IMMOBILIARE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 10 a un massimo di 25 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
La surroga è una tipologia di contratto che prevede il trasferimento di un mutuo ipotecario dall’originario Istituto Bancario ad uno Nuovo. Vi è quindi una sostituzione del mutuo precedente con il subentro di un nuovo Istituto di Credito con cui il Mutuatario (debitore), senza oneri, costi aggiuntivi e soprattutto senza necessità del consenso della banca originaria. Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI Finanziamento a tasso fisso
Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Tasso Floor
Il Tasso di interesse applicabile al mutuo non potrà essere inferiore al tasso minimo pattuito nel contratto. Il cliente sarà pertanto tenuto a corrispondere gli interessi calcolati sulla base del predetto Tasso minimo qualora la sommatoria del Parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore a quest’ultimo.
Per saperne di più:
La Guida pratica “Il mutuo per la casa in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito del finanziatore.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Calcolato per importo di € 100.000,00 (importo totale del credito)
Durata TAEG Costo totale del credito Importo totale dovuto dal cliente
10 anni 2,78 14.537,91 114.537,91
15 anni 3,28 26.397,76 126.397,76
20 anni 3,67 40.598,44 140.598,44
25 anni 3,97 56.834,95 156.834,95
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali
penali. Per i finanziamenti a tasso fisso con parametro indicizzato il TAEG sopra indicato ha un valore
meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di
indicizzazione.
VOCI COSTI Importo massimo finanziabile
Non superiore al 80% del minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile rilevato dal compromesso o dal preliminare di vendita accettato dalle parti e il valore di perizia dell’immobile offerto in garanzia.
Importo massimo 300.000 Euro
Durata Massimo 25 anni
Garanzie accettate
Ipoteca su beni immobili residenziali. Altre garanzie reali (esempio pegno), altre garanzie personali (esempio Fideiussioni).
Con riguardo all’ipoteca vi è necessità di effettuare la valutazione del bene immobile offerto in garanzia, la valutazione sarà effettuata da un perito indipendente nominato dalla Banca e scelto tra quelli benevisi iscritti ad Albi e/o Ordini Professionali ed indipendenti dalla filiera di concessione del credito.
La regolamentazione dei costi relativi alla perizia è indicata sotto la voce SPESE.
E’ prevista la possibilità che l’immobile sia ubicato in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Valute disponibili Euro
TASSI DISPONIBILI
Tasso di interesse nominale annuo
Il tasso di interesse è fissato nella misura pari all’IRS lett. di periodo oltre allo spread (Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula), con applicazione di un tasso minimo sotto riportato, entro i limiti stabiliti dalla legge 108/96 sull’usura tempo per tempo vigenti:
Max 55% Minimo Max 65% Minimo Max 80% Minimo Fino a 10 anni 2,36% 2,00% 2,46% 2,10% 2,66% 2,60%
Fino a 15 anni 2,80% 2,25% 2,95% 2,45% 3,15% 2,95%
Fino a 20 anni 3,13% 2,70% 3,38% 3,00% 3,53% 3,20%
Fino a 25 anni 3,38% 3,00% 3,63% 3,15% 3,83% 3,35%
Parametro di indicizzazione
IRS (interest rate swap) di pari durata rilevato il giorno della stipula con arrotondamento al terzo decimale.
Spread Max 55% Max 65% Max 80%
Fino a 10 anni 1,45% 1,55% 1,75%
Fino a 15 anni 1,50% 1,65% 1,85%
Fino a 20 anni 1,65% 1,90% 2,05%
Fino a 25 anni 1,80% 2,05% 2,25%
Tasso di interesse di preammortamento Stesso tasso previsto per l’ammortamento
Spese per la stipula del contratto
Istruttoria Franco Spese
SPESE Spese per la gestione del rapporto
Gestione pratica Gratuita
Incasso rata €4,00 (per singola rata)
Altro:
Spese per rilascio duplicato quietanza
Commissione per rilascio documentazione a richiesta per singolo documento
€5,00 (per ciascun duplicato)
€10,00 Commissione per comunicazioni al mutuatario
Commissione per rilascio certificazione interessi passivi
Commissione per rilascio certificato sussistenza del credito
€2,00
€10,00
€30,00 per certificato
Accollo mutuo
Spese per rinnovazione ipoteca Commissione per riduzione di ipoteca
€100,00
€150,00
€75,00 Spese conteggio estinzione anticipata €30,00
Spese per estinzione anticipata Gratuito
Recupero spese informativa precontrattuale Gratuito
PIANODI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento
Progressivo Francese
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
Mensile, trimestrale, o semestrale
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di interesse applicato
Durata del finanziamento (anni)
Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale
2,66% 10 € 953,99
3,15% 15 € 701,81
3,53% 20 € 585,50
3,83% 25 € 522,49
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadiviterbo.it).
SERVIZI ACCESSORI
Assicurazione immobile
Il cliente è tenuto a sottoscrivere un contratto di assicurazione contro incendio, caduta fulmine, scoppio gas e caduta aeromobili sull'immobile posto a garanzia. Il contratto può essere acquisito da un fornitore diverso dal finanziatore. Il cliente può recedere dal contratto relativo al servizio accessorio acquistato insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso, fermo restando l'obbligo di provvedere alla pronta sostituzione della copertura assicurativa. Ai fini del presente documento, non essendo quantificabile il relativo costo, la spesa assicurativa non è stata inclusa nel ricalcolo del TAEG.ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Tasso di mora
2 punti in più del tasso concordatoSospensione pagamento rate
GratuitoPerizia tecnica
Le spese sostenute per la perizia tecnica sull’immobile oggetto di garanzia ipotecaria, sono a carico della banca.Adempimenti notarili
A carico della Banca.Imposta di registro
Imposta sostitutiva non applicataTasse ipotecarie
A carico della banca.TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’istruttoria
120 giorni Disponibilità dell’importo
Di norma 30 giorni (dalla stipula del contratto) Valuta di accredito
Data stipula contratto
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
SERVIZI DI CONSULENZA (20
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 10 giorni dalla richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.
Ultima dichiarazione dei redditi (Modello Unico o Modello 730 o Modello CUD)
Stato di famiglia del richiedente e certificato di cittadinanza
Documento di identità Certificato di matrimonio
Data IRS lettera 10 anni IRS lettera 15 anni IRS lettera 20 anni IRS lettera 25 anni IRS lettera 30 anni 24 Luglio 2017 0,91 1,30 1,48 1,58 1,58
Codice Fiscale Certificato di residenza Certificato catastale in originale (se non censito copia della
documentazione presentata all’ufficio tecnico erariale per la denuncia di accatastamento)
Busta paga mese corrente
Impegni finanziari per altri finanziamenti in essere Altri redditi non derivanti dal lavoro
Contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) Compromesso di compravendita o preliminare di vendita
Visure Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini
extracomunitari
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dalla Banca nel corso dell’istruttoria
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 10 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2,0% del debito residuo.
Ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. n. 385/93, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABIConsumatori, siglato in data 2 maggio 2007).
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.
Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 20 giorni decorrenti dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca di Viterbo Credito Cooperativo – Ufficio reclami – Direzione Generale – Via Alessandro Polidori, 72 01100 Viterbo, o inviata sia per posta elettronica alla casella e-mail reclami@bancadiviterbo.it che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella bancadiviterbo1@legalmail.it, o a mezzo fax al numero 0761/248272 ovvero attraverso consegna allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, che ne rilascerà ricevuta.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari o finanziario entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopraindicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
· Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso le Filiali della Banca;
· Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca.
· Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;
· oppure ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato.