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1) APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CANONE DI CONCESSIONE: TERMINI E MODALITÀ DEL VERSAMENTO

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Novità fiscali del 14 luglio 2007. In evidenza: cessione di immobili: non e’ possibile concordare il valore normale con l’Agenzia delle Entrate mediante istanza di interpello

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 14 luglio 2007

1) APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO – CANONE DI CONCESSIONE: TERMINI E MODALITÀ DEL VERSAMENTO

Con un decreto (1) pubblicato in G.U. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato i termini e le modalità di assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico leggi pubblica sicurezza (R. D. n.

773/1931) nonché le modalità di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.

(D.M. Ministero economia e finanze 04/07/2007 12/07/2007, n. 160)

2) AIUTI DI STATO: NIENTE RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IRAP PER LE COOPERATIVE SICILIANE

Il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione, mediante l’applicazione dell’art. 60, legge della regione Sicilia n. 17/2004, costituisce aiuto di Stato ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

Lo ha stabilito la Commissione delle Comunità europee con decisione pubblicata nella G.U.U.E del 13 luglio 2007.

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La misura contenuta nell’art. 60 citato prevede una riduzione dell’aliquota dell’IRAP:

– dell’1% nel 2005;

– dello 0,75% nel 2006;

– dello 0,5% nel 2007,

– per le cooperative a mutualità prevalente.

Il beneficio, che si applica a tre esercizi fiscali dal 2005 al 2007, è esteso anche agli istituti esercenti attività di vigilanza privata.

A parere della Commissione, la misura costituisce aiuto di Stato per le seguenti ragioni:

– Presenza di risorse statali, la misura comporta l’uso di risorse statali sotto forma di mancato gettito fiscale da parte della Regione Sicilia per un importo corrispondente all’abbattimento del carico fiscale del beneficiario;

– vantaggio economico, la misura conferisce al beneficiario un vantaggio economico derivante dall’abbattimento del carico fiscale effettivo, che si traduce in un vantaggio finanziario per effetto della minore imposta dovuta, di cui le imprese beneficiano immediatamente negli anni in cui la riduzione viene applicata;

– presenza di selettività, la misura favorisce “alune imprese oppure talune produzioni”: la regione Sicilia si è avvalsa del potere discrezionale riconosciuto dalla legge nazionale in materia di IRAP, per istituire aliquote fiscali per determinati settori e contribuenti, differenziate e inferiori alla normale aliquota fiscale regionale applicabile in distorsione di concorrenza.

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(Decisione Commissione CE 07/02/2007, G.U.U.E. 13/07/2007, n. L183)

3) TFR E CREDITI DI LAVORO: L’INDICE DI GIUGNO 2007

A seguito del comunicato Istat del 13 luglio 2007, che ha stabilito in 129,9 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) con una variazione del +0,2 rispetto al mese di maggio 2007, sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di giugno 2007 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Periodo di riferimento: giugno 2007 Aggiornato il 13 luglio 2007

Indice dei prezzi al consumo FOI

Indice generale 129,9

Variazione percentuale rispetto al mese precedente +0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente +1,6

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti

+3,7

(Comunicato stampa ISTAT 13/07/2007)

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4) “PREZZO–VALORE” SULLA CESSIONE DI IMMOBILI: TRASPARENZA NEL MERCATO IMMOBILIARE E RELATIVI VANTAGGI FISCALI

I vantaggi del prezzo dichiarato sono evidenti nei casi in cui l’immobile sia soggetto ad un diritto di prelazione, e nei casi in cui l’atto di vendita sia coinvolto in un’azione revocatoria fallimentare, o in vizi che comportino lo scioglimento del contratto.

Esistono poi vantaggi di tipo fiscale in materia di detrazioni IRPEF e di interessi passivi, di accertamento sulle imposte sui redditi, di determinazione delle plusvalenze immobiliari.

E’ stata presentata la seconda Guida per il Cittadino del Notariato e delle Associazioni dei Consumatori

La Finanziaria 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha stabilito che per alcuni trasferimenti immobiliari la base imponibile su cui applicare le imposte sia il valore catastale e non il prezzo concordato tra le parti.

Il Notariato e le Associazioni dei Consumatori hanno voluto rendere noti ai consumatori le modalità di applicazione e i vantaggi della norma che consente l’emersione dei valori reali delle compravendite immobiliari.

A chi si applica la normativa sul prezzo-valore

La normativa si applica alle cessioni immobiliari soggette ad imposta di Registro (escluse quindi le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche – privati – che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

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Sono quindi soggette al prezzo-valore anche le cessioni effettuate da società, imprese o enti nei confronti di persone fisiche purché soggette a imposta di Registro (non IVA).

A quali beni si applica

La normativa riguarda gli immobili di uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine, ecc.) anche se acquistate separatamente dal bene principale, purché risulti nell’atto che sono di pertinenza dell’abitazione già acquistata. Il sistema vale anche per gli acquisti di abitazioni e relative pertinenze che non possono godere delle agevolazioni “prima casa”.

Quando si applica

Il prezzo-valore si applica su richiesta dell’acquirente al notaio, negli atti di “cessione”: oltre agli atti traslativi del diritto di proprietà (compravendite, permute…), anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (ad esempio la nuda proprietà e l’usufrutto).

Riduzione degli onorari

Per evitare che gli onorari notarili, che sono calcolati sul prezzo reale, costituiscano un possibile disincentivo all’applicazione della nuova normativa, il Legislatore ha prescritto che gli stessi siano ridotti del 30%.

Il prezzo della vendita

Il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che nell’ atto sia indicato l’intero prezzo pattuito, altrimenti scattano pesanti sanzioni amministrative.

I VANTAGGI

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I vantaggi del prezzo dichiarato sono evidenti nei casi in cui l’immobile sia soggetto ad un diritto di prelazione, e nei casi in cui l’atto di vendita sia coinvolto in un’azione revocatoria fallimentare, o in vizi che comportino lo scioglimento del contratto.

Esistono poi vantaggi di tipo fiscale in materia di detrazioni IRPEF e di interessi passivi, di accertamento sulle imposte sui redditi, di determinazione delle plusvalenze immobiliari.

“In deroga alla disciplina di cui all’art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è costituita dal valore dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento” (comma 497 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel testo attuale risultante dalle successive modifiche).

(Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato stampa 12/7/2007)

5) CESSIONE DI IMMOBILI: NON E’ POSSIBILE CONCORDARE IL VALORE NORMALE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE ISTANZA DI INTERPELLO

In sede di cessione di immobili, il contribuente non può concordare il valore normale con l’Agenzia delle Entrate con l’istanza di interpello.

Ciò poiché, la determinazione concordata del valore normale necessita di una doverosa e diligente ricognizione dei fatti.

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Comunque, il contribuente può sempre contestare la presunzione relativa (data dal valore normale) fornendo la prova contraria.

Il fatto

Un contribuente ha chiesto, con istanza all’Agenzia delle Entrate, di sapere se, a seguito dei maggiori poteri di accertamento assegnati agli uffici dell’Agenzia, i singoli verbali del consiglio di amministrazione, contenenti la scala dei prezzi di vendita (differenziati in relazione al periodo in cui i singoli soci hanno sottoscritto la promessa d’acquisto), i preliminari di compravendita, i mezzi di pagamento e i contratti di mutuo possono costituire strumenti idonei a limitare il potere di rettifica del valore venale dei beni da parte degli uffici.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come con le modifiche introdotte dal Decreto Visco- Bersani sia stata ampliata la possibilità per gli uffici finanziari di rettificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte delle imprese, quando questi sono inferiori al

“valore normale” di mercato del bene.

La determinazione del valore normale costituisce una “presunzione relativa”, che “consente all’amministrazione finanziaria, insieme ad altri elementi disponibili o acquisibili, di considerare il corrispettivo indicato come non corrispondente al prezzo effettivamente pagato.

Il contribuente può, comunque, sempre contestare tale presunzione fornendo prova contraria.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13/07/2007, n. 170/E)

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6) INTRAMOENIA: NUOVI CHIARIMENTI PER ODONTOIATRI/DENTISTI

Gli odontoiatri/medici dentisti, organizzati in studi individuali o associati, sono considerati fiscalmente come “una struttura sanitaria privata” e, pertanto, devono rispettare gli adempimenti, introdotti dalla Legge finanziaria 2007, di riscossione accentrata dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche e della loro comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Difatti, come è noto, la Legge n. 296/2006 prevede, con decorrenza dal 1/3/2007, per le strutture sanitarie private, per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte al proprio interno, i seguenti obblighi:

– incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversarlo contestualmente al medesimo;

– registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura;

– comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Soggetti destinatari sono tutti coloro che svolgono attività nel campo sanitario e veterinario, a prescindere dalla modalità organizzativa; il concetto è stato già indicato nella circolare n. 13/E del 15/3/2007, dove è stato precisato che sono strutture sanitarie private: Le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

Esclusioni

Ne sono, invece, esclusi i seguenti casi:

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– la struttura sanitaria ha un rapporto contrattuale diretto con il paziente ma fornisce il servizio tramite il professionista;

– le prestazioni sono rese regime di intramoenia; in questo caso, il medico opera in un rapporto assimilabile a quello di lavoratore dipendente.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13/07/2007, n. 171/E)

7) APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE: L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA INDICATO I CASI PRATICI

Applicazione del meccanismo del reverse charge: L’Agenzia delle Entrate ha indicato i casi pratici, quando, un contratto possa configurare un appalto, una prestazione d’opera o una fornitura con posa in opera.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13/07/2007, n. 172/E)

Vincenzo D’Andò

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NOTA (1)

Decreto del 04/07/2007 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/07/2007) in vigore dal 12/07/2007

art. 1

Oggetto del decreto e definizione

1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalita’ di assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

nonche’ le modalita’ di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) canone di concessione, il canone previsto dalla convenzione di concessione a carico del concessionario, il cui importo e’ quantificato nella misura dello 0,3% delle somme giocate con riferimento al periodo compreso tra il 1 novembre 2004 ed il 31 dicembre 2006 e nella misura dello 0,8% delle somme giocate a decorrere dal 1 gennaio 2007, conformemente a quanto

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disposto dall’art. 1, comma 530, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) convenzione di concessione, l’atto di affidamento in concessione delle attivita’ e funzioni pubbliche per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche’ delle attivita’ e funzioni connesse;

d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

e) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalita’ di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

f) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n.

99, concernente i termini e le modalita’ relativi alle comunicazioni cui e’ tenuto il concessionario di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

g) periodo/i contabile/i, i periodi individuati dall’art. 2 del decreto 12 aprile 2007;

art. 2

Determinazione della base di calcolo del canone di concessione

1. Il concessionario, a decorrere dal 1 settembre 2007, sulla base delle comunicazioni correttamente inviate ad AAMS, come disciplinate dal decreto 23 aprile 2007, determina il

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art. 3

Termini e modalita’ di versamento del canone di concessione e di utilizzo dell’eventuale credito annuale

1. Il concessionario assolve il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile mediante versamenti da effettuarsi entro il giorno 22 del mese solare successivo a quello di chiusura di ciascun periodo contabile.

2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del canone di concessione dovuto a titolo di eventuale conguaglio entro il 16 marzo dell’anno successivo.

3. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento dell’eventuale conguaglio relativo all’anno solare sono effettuati con le modalita’ stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise.

4. Nel caso in cui l’importo del canone di concessione dovuto per l’anno solare, calcolato con le modalita’ definite all’art. 2, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui e’

suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito e’ utilizzata dal concessionario, a decorrere dal mese di aprile dell’anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di canone di concessione. Qualora il rapporto concessorio sia cessato, il concessionario puo’

chiedere il rimborso dell’eventuale differenza a credito.

art. 4

Verifiche in ordine al versamento del canone di concessione

1. AAMS verifica per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e’ suddiviso che:

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a) il canone di concessione dovuto dal concessionario, in applicazione del decreto 12 aprile 2007 e del decreto 23 aprile 2007,sia stato da quest’ultimo correttamente determinato;

b) il canone di concessione sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalita’

individuati dall’art. 3.

2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS comunica l’esito della verifica al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal canone di concessione, ove dovuto, nonche’ dagli interessi e dalle eventuali penali.

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