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REGOLAMENTO DI ISTITUTO PREMESSA GLI ALLIEVI E LA SCUOLA: DIRITTI E DOVERI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE

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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CURIE - VITTORINI”

C.so Allamano, 130 - 10095 GRUGLIASCO (TO) Tel. 011/309.57.77 - 309.57.78 e-mail: TOIS03400P@istruzione.it - PEC: TOIS03400P@pec.istruzione.it Sito web: www.iiscurievittorini.edu.it – Codice Scuola TOIS03400P – C.F. 86009610014

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

TITOLO I GLI ALLIEVI E LA SCUOLA: DIRITTI E DOVERI

Art. 1 FINALITA’

Art. 2 DIRITTI Art. 3 DOVERI

Art. 4 RISPETTO DELLE PERSONE

Art. 5 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE Art. 6 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

TITOLO II GLI ALLIEVI E LA SCUOLA: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 7 COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI Art. 8 SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9 AGGRAVANTI E ATTENUANTI DELLE SANZIONI Art. 10 ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 11 PROCEDURA DISCIPLINARE

Art. 12 IMPUGNAZIONE ALL'ORGANO DI GARANZIA

TITOLO III ALTRI PROTAGONISTI DELLA SCUOLA: LE FAMIGLIE, I DOCENTI, IL PERSONALE ATA

Art. 13 LA VITA SCOLASTICA

Art. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA Art. 15 VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Art. 16 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Art. 17 LIBRETTO SCOLASTICO DI CORRISPONDENZA E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 18 NORME DI SICUREZZA GENERALI

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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CURIE - VITTORINI”

C.so Allamano, 130 - 10095 GRUGLIASCO (TO) Tel. 011/309.57.77 - 309.57.78 e-mail: TOIS03400P@istruzione.it - PEC: TOIS03400P@pec.istruzione.it Sito web: www.iiscurievittorini.edu.it – Codice Scuola TOIS03400P – C.F. 86009610014

TITOLO IV LA SCUOLA E IL TERRITORIO, LE ASSEMBLEE E GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 19 USO DEI LOCALI

Art. 20 LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE E DEI GENITORI: SVOLGIMENTO E REGOLAMENTAZIONE

Art. 21 LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE Art. 22 COMITATO STUDENTESCO

Art. 23 DIRITTO DI AFFISSIONE Art. 24 ORGANI COLLEGIALI

TITOLO V L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA Art. 25 FORMAZIONE CLASSI E ORARIO DELLE LEZIONI

Art. 26 FREQUENZA DELLE LEZIONI E PRESENZA IN CLASSE

Art. 27 RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

Art. 28 SEGNALAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA DI SCIOPERI DEL PERSONALE, ASSEMBLEE SINDACALI E VARIAZIONE ORARIO PER ASSENZA DOCENTI Art. 29 VIGILANZA DELL’ISTITUTO, SICUREZZA DEI BENI PERSONALI E TEMATICHE

ATTINENTI

Premessa

Il presente Regolamento è conforme ai principi della Costituzione e alle norme dello

“Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 N. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 N. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 N. 235, alla Nota del MIUR N. 3602/PO del 31 luglio 2008 e alla normativa scolastica vigente.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Curie-Vittorini” di Grugliasco, nel rispetto delle vigenti norme, si prefigge la libera formazione della personalità dell’allievo come cittadino aperto ai problemi della comunità, inserito nella realtà sociale, orientato sia agli studi universitari, sia all’inserimento nel mondo del lavoro.

Il presente Regolamento non esclude modifiche e norme che non sono incluse e/o possano essere apportate o inserite successivamente alla sua approvazione. Eventuali modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento, anche su proposta delle assemblee dei singoli componenti, dovranno essere approvate dal Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta.

La comunità scolastica in tutte le sue componenti si impegna a improntare i propri comportamenti e le proprie attività a principi di rispetto e attenzione reciproci, favorendo un clima di lavoro sereno e collaborativo, nel rispetto delle leggi vigenti.

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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CURIE - VITTORINI”

C.so Allamano, 130 - 10095 GRUGLIASCO (TO) Tel. 011/309.57.77 - 309.57.78 e-mail: TOIS03400P@istruzione.it - PEC: TOIS03400P@pec.istruzione.it Sito web: www.iiscurievittorini.edu.it – Codice Scuola TOIS03400P – C.F. 86009610014

Titolo I Gli allievi e la scuola: diritti e doveri Articolo 1

FINALITA’

La scuola quale luogo di crescita civile e culturale della persona rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a promuovere l'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà si realizza nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la scuola programma e condivide con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

L'obiettivo del regolamento in oggetto è la realizzazione di una sinergia educativa tra famiglia, studenti e operatori scolastici, preposta all'educazione dei giovani, nella quale le parti assumono impegni e responsabilità, e possono condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. Inoltre alcune parti regolamentari danno all’Istituto la possibilità di sanzionare, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, quegli episodi disciplinari come il bullismo che, pur essendo rari, risultano particolarmente odiosi e intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione scolastica a danno di coetanei disabili o, comunque, in situazioni di difficoltà. Sono comportamenti che si configurano come reati che possono violare la dignità e il rispetto della persona umana, che mettono in pericolo l'incolumità delle persone e che, col tempo, nei casi più gravi, possono essere ripetuti dalla stessa persona (per es. molestie, minacce, percosse, ingiurie, diffamazione, ferimenti).

Tali comportamenti riprovevoli, connotati da un altissimo disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

La severità della sanzione, per gravi episodi sopra citati, ha la finalità più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Articolo 2 DIRITTI

Le allieve e gli allievi (anche detti “discenti”) hanno diritto ad una adeguata formazione culturale che rispetti la loro individualità e la loro identità.

La scuola deve valorizzare le inclinazioni personali di ognuno e perseguire la continuità dell'apprendimento.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra tutti i suoi componenti e ne tutela la riservatezza individuale.

Le allieve e gli allievi hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Le allieve e gli allievi hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, nonché ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di crescita che faciliti l'autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza, per meglio orientarsi nel futuro.

Le studentesse, gli studenti e i loro genitori hanno diritto ad essere consultati nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sul loro ruolo e sulla organizzazione della

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scuola.

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Di conseguenza, la scuola promuove e favorisce le iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna ad attuare progressivamente le condizioni per assicurare:

1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;

2. progetti didattici che integrino e valorizzino l'offerta formativa;

3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

4. iniziative concrete per la valorizzazione delle eccellenze scolastiche;

5. salubrità e sicurezza degli ambienti.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad usare le attrezzature e le relative tecnologie presenti a scuola e nei laboratori secondo le indicazioni del personale addetto e dei docenti, e seguendo le regole specifiche previste.

La scuola promuove il diritto a stare bene e ad avere la possibilità di adempiere pienamente ai propri doveri scolastici.

Nel caso di malori o condizioni di salute precarie, le allieve e gli allievi, esclusivamente tramite il personale della scuola, avvisano i genitori che si devono attivare per prelevare i propri figli, prima possibile. Se necessario, la scuola richiederà l’intervento del “Pronto Soccorso” (118).

La scuola non ha strutture per dare un'assistenza sanitaria professionalizzata. E’ un dovere dell'allievo/a informare la scuola delle proprie condizioni di salute. L'insegnante, se lo ritiene necessario, può segnalare con gli strumenti a disposizione le problematiche rilevate.

Articolo 3 DOVERI Doveri ed obblighi delle studentesse e degli studenti.

• Frequentare le ore di lezione e i corsi di recupero previsti e programmati dall'istituzione scolastica con attenta partecipazione.

• Entrare nell'edificio scolastico e recarsi ordinatamente in classe entro le ore 8.00, inizio delle lezioni.

• Presentare all'insegnante della prima ora la giustificazione del genitore o chi ne fa le veci, scritta su apposito libretto (da ritirare in Segreteria all’inizio dell’anno), per i seguenti motivi:

 ingresso in aula all'inizio della seconda ora;

 assenze per motivi di famiglia o per malattia o per partecipazione a manifestazioni studentesche;

 assenze dai corsi di recupero o di altre attività programmate oltre l'orario base.

• Venire a scuola forniti di tutto il materiale didattico necessario, averne cura e rispettare il materiale degli altri compagni e della scuola.

• Riferire ai genitori eventuali informazioni o segnalazioni rilevabili nel Registro elettronico.

• Svolgere in modo diligente e regolare tutti i compiti assegnati per lo studio a casa.

• Svolgere i compiti in classe programmati e seguire le lezioni con impegno, partecipazione, attenzione e spirito collaborativo, senza comportamenti che limitino il raggiungimento degli obiettivi della singola lezione o degli obiettivi generali. Non interrompere o ostacolare la lezione nel suo svolgimento e tutte le attività in classe, nella consapevolezza che esse costituiscono parte integrante di un pubblico servizio.

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• Chiedere di uscire dall'aula durante la lezione solo in caso di necessità urgenti o certificate dall'autorità sanitaria, una persona alla volta e senza alterare il corso normale delle lezioni.

• Non uscire prima della fine dell'ultima ora o delle ore precedenti le pause didattiche, seguire le indicazioni dell'insegnante e uscire solo dopo il suono della campanella.

• La richiesta per l'astensione da una o più lezioni di Scienze Motorie deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci. Coloro che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di Scienze Motorie devono presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore e il certificato del medico di famiglia.

Articolo 4

RISPETTO DELLE PERSONE

Le allieve e gli allievi sono tenuti al rispetto delle persone che fanno parte della comunità scolastica, sia all'interno dell'edificio sia all'esterno.

Le allieve e gli allievi sono tenuti, in particolare, ai seguenti comportamenti:

1. Ogni alunno deve comportarsi con piena correttezza nei confronti dei docenti e non docenti, degli ospiti a qualsiasi titolo della scuola e dei propri compagni.

2. Ogni alunno deve rispettare le persone e le loro cose.

3. Tutti devono comportarsi in modo educato e corretto durante la lezione, nei corridoi, durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e fuori dall'ambito scolastico.

4. In aula, mantenere il proprio posto e tenere un comportamento collaborativo che contribuisca attivamente allo svolgimento della lezione nelle forme migliori, a vantaggio di tutti.

5. Tutti hanno il dovere di non provocare, di non fare uso della violenza verbale o fisica, di adoperarsi per evitare che altri compiano atti violenti.

6. Gli studenti sono tenuti ad instaurare rapporti di reciproco rispetto tra compagni, evitando qualsiasi azione di violenza e prevaricazione fisica e mentale, attuata anche attraverso mezzi di comunicazione informatica, sia all'interno che all'esterno della scuola.

Articolo 5

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE Le allieve e gli allievi sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza in atto.

1. Non portare a scuola oggetti che possano diventare pericolosi; non portare o tenere rigorosamente spento nello zaino il cellulare e/o altri strumenti tecnologici non previsti dalle attività didattiche in classe, nel rispetto del D.M. N. 30 del 15/03/2007 e del D.M. N.

104 del 30/11/2007.

2. Durante gli intervalli, è necessario mantenere un comportamento adeguato all'ambiente scolastico e utilizzare gli spazi consentiti.

3. Tenere un comportamento coerente con le regole previste e con i percorsi segnalati durante le “Prove di evacuazione” o durante il verificarsi di eventi imprevedibili che riguardano la sicurezza.

4. Impegnare e utilizzare in modo appropriato luoghi o mezzi destinati a funzioni specifiche.

L’Istituto promuove iniziative di prevenzione, educazione e controllo per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, alcool e fumo.

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Articolo 6

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE Le allieve e gli allievi sono tenuti a mantenere la scuola pulita e accogliente.

1. Contribuire al mantenimento della pulizia dei locali della scuola, in particolare utilizzando correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti posti nelle aule e negli spazi comuni e liberando, a fine giornata, il banco da oggetti personali e da rifiuti.

2. Non produrre scritte su attrezzature o muri o altro e non danneggiare i materiali a scuola nelle aule, nei laboratori, negli uffici e nei luoghi frequentati durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

3. Gli alunni sono tenuti a parcheggiare cicli, motocicli e autovetture negli appositi spazi dei rispettivi parcheggi.

4. Non utilizzare cibi e bevande nei laboratori e nelle aule attrezzate, inclusa la sala teatro.

Titolo II Gli allievi e la scuola: Regolamento di disciplina Articolo7

COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

Tutte le violazioni dei doveri scolastici (come elencati nel DPR 21/11/2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n.249) costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo.

Per comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.

Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:

1. mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;

2. frequenza irregolare e mancata giustificazione delle assenze;

3. ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali;

4. frequenti uscite anticipate motivate in modo generico e poco veritiere;

5. alterazioni e/o contraffazioni di documenti e/o firme;

6. mancato rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale, dei compagni;

7. violazione delle disposizioni organizzative del regolamento d’istituto e delle norme di sicurezza;

8. comportamento non corretto e non coerente con i principi sanciti dall’art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;

9. utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico;

10. danneggiamento di locali e strutture;

11. atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica;

12. turbamento del regolare andamento della scuola;

13. violenza fisica e/o verbale; bullismo e cyberbullismo;

14. furti ed atti di vandalismo;

15. detenzione di oggetti pericolosi;

16. fumare negli spazi della scuola.

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Articolo 8

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni possono essere comminate soltanto dopo che l’alunno abbia esposto le proprie ragioni. In relazione a tutti gli elementi connessi con l’infrazione, si stabilisce quale sanzione praticare.

E’ importante che venga sempre data comunicazione alla famiglia di eventuali provvedimenti presi nei confronti del ragazzo.

Si distinguono le seguenti sanzioni disciplinari

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità I comportamenti relativi a:

1. lievi comportamenti di indisciplina verso i docenti, i compagni e il personale scolastico;

2. disturbo delle lezioni;

3. mancanze nell’impegno scolastico;

4. violazioni non gravi alle norme di sicurezza.

sono sanzionati con:

1. richiamo scritto con annotazioni sul registro di classe;

2. nota disciplinare sul registro elettronico;

3. deferimento dello studente al DS;

4. attività di studio individuale e/o di pubblica utilità;

5. ammonizione scritta per reiterazione di comportamento scorretto.

B)Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni (di competenza del Consiglio di classe)

1. ripetersi dei comportamenti già sanzionati in precedenza;

2. assenze ingiustificate ed arbitrarie;

3. turpiloquio, offese ai docenti, ai compagni, al personale scolastico;

4. molestie nei confronti dei compagni;

5. danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o altrui.

6. gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri (di cui art.3 del DPR n.249/98).

Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, all’arredamento ,o per atti vandalici condotti all’interno della scuola, oltre all’allontanamento dalla frequenza delle lezioni fino a 15 giorni, sarà addebitato ai genitori il risarcimento dei danni o si richiederà con il consenso dei genitori e sotto il controllo dei docenti , il ripristino da parte degli studenti responsabili, degli ambienti danneggiati.

Il Consiglio di classe valuta autonomamente tempi e modalità di applicazione della sanzione.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello stesso nella comunità scolastica.

C) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni (di competenza del Consiglio d’Istituto)

Reati che violino la dignità e il rispetto della persona ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc., oppure che possano suscitare situazione di pericolo per l’incolumità delle persone).

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 del DPR n.249/98. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione,ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una

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fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Allontanamento dalla scuola fino al termine dell’anno scolastico(di competenza del Consiglio d’Istituto)

1. situazioni di recidiva nei casi di reati che violino la dignità e il rispetto per la

persona umana, oppure atti di violenza tali da determinare seria preoccupazione a livello sociale

2. Con riferimento alle sanzioni di cui al punto C, occorre evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.

E) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni indicate, il Consiglio d’istituto può disporre Sanzioni più rigorose che potranno condurre alla non ammissione allo scrutinio finale o all’Esame di Stato.

Tutte le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali emerga chiaramente la responsabilità disciplinare dello studente.

All’atto della assegnazione della sanzione disciplinare, verranno specificate con chiarezza le motivazioni che hanno reso necessaria l’applicazione della stessa (art.3 L.241/1990).

Articolo 9

AGGRAVANTI E ATTENUANTI DELLE SANZIONI

 L’organo scolastico che irroga la sanzione, per quanto possibile, terrà conto della situazione comportamentale complessiva dell’allieva/o venutasi a delineare nel tempo, tenendo conto della documentazione consultabile e delle testimonianze acquisibili.

 Aggravanti. Sono delle aggravanti: non collaborare attivamente con gli Organi della scuola e con la famiglia per far emergere tutti i fatti contestati; non cercare di sanare la situazione negativa che si è creata; non voler spiegare i fatti nelle forme previste (oralmente o per iscritto); ostacolare, in qualsiasi modo, l'analisi della situazione che consenta una decisione veloce ed equilibrata; continuare a tenere comportamenti sanzionabili e/o reiterare o avere reiterato i comportamenti oggetto dell'azione disciplinare da parte degli Organi della scuola; aver tenuto spesso l’atteggiamento di chi vuole dimostrare che le regole non hanno importanza e/o facendo finta di non conoscerle; aver avuto, in precedenza, comportamenti oggetto di sanzioni disciplinari, funzionali o gravi.

 Attenuanti. Sono delle attenuanti tutti quegli atti che aiutino a fare chiarezza sulla situazione oggetto di analisi disciplinare: collaborare in modo attivo; testimoniare con le parole, oralmente e per iscritto; parlare con uno o più docenti per spiegare i fatti;

prendersi immediatamente, o comunque non in ritardo, le proprie responsabilità; chiedere scusa e pentirsi; mettersi a disposizione per riparare agli eventi negativi; aver perseguito con continuità il proprio dovere ed aver osservato le regole scolastiche senza meritare sanzioni disciplinari rilevanti per i propri comportamenti scolastici.

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1. CASI PARTICOLARI

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Articolo 10

ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio di classe, in casi particolari, può decidere la non partecipazione di singoli/e allievi/e a viaggi d'istruzione in seguito a comportamenti gravemente e frequentemente scorretti, sanzionabili o sanzionati.

Il Consiglio di classe può eccezionalmente decidere sanzioni disciplinari per l'intera classe, compresa l'esclusione da uscite didattiche o viaggi d'istruzione, a seguito di comportamenti che vedano coinvolti concretamente o moralmente tutti gli allievi. Delle decisioni assunte vengono informate le famiglie tramite registro elettronico.

Le sanzioni che comportino un allontanamento superiore a 15 giorni e che implichino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate a maggioranza dei presenti dal Consiglio d'Istituto regolarmente costituito.

Articolo 11

PROCEDURA DISCIPLINARE 1. Per le sanzioni disciplinari funzionali.

Richiami verbali e/o scritti e Note disciplinari, è sufficiente che siano comunicate alle famiglie tramite il Registro elettronico o il diario personale. A queste sanzioni può seguire un colloquio telefonico con i genitori, una convocazione o altra forma ritenuta opportuna.

2. Per le ammonizioni la procedura è la seguente:

a) rilevazione dei fatti esposti al Dirigente, al Delegato del Dirigente, al Coordinatore di classe, al Docente;

b) esercizio del diritto di difesa: nel caso non ci sia nel Registro elettronico o agli atti della scuola la documentazione comunicata, accertata e non contestata, i discenti esercitano il diritto alla difesa tramite un colloquio o con una lettera di responsabilità, oppure con una memoria scritta e firmata anche da uno o da entrambi i genitori;

c) decisione del Dirigente, su richiesta del Consiglio di classe, del Coordinatore di classe, del Docente o di altro personale della scuola in merito alla sanzione da irrogare, previo colloquio con lo studente;

d) comunicazione formale alla famiglia della sanzione irrogata e verbalizzazione sul registro del verbale di classe.

3. Per le infrazioni più gravi o reiterate per le quali le sanzioni prevedono anche l’allontanamento da scuola. la sospensione dalle lezioni. oppure l'espulsione dalla scuola, la procedura sarà così articolata:

A. Il procedimento sanzionatorio viene avviato dal Dirigente scolastico (o suo Delegato, o suo Sostituto) previa informazione all'interessato e alla sua famiglia, su segnalazione fatta da un docente o da altro personale della scuola. La segnalazione deve contenere i dati identificativi dell'allievo/a o altri elementi che possono concorrere alla identificazione del responsabile o dei responsabili, nonché una descrizione sintetica ed esaustiva dei fatti rilevabili dal Registro elettronico o da un rapporto scritto o orale o da altra documentazione accertabile.

B. Il Dirigente scolastico (o un suo Delegato, o il suo Sostituto) notifica all'allievo/a e alla sua famiglia gli addebiti contestati e gli altri elementi che lo riguardano. Il Discente eserciterà, se non l'ha ancora fatto, il diritto alla difesa tramite un colloquio con un Docente o altra persona di fiducia, con una lettera di responsabilità o una memoria scritta e controfirmata da uno o da entrambi i genitori, oppure presentandosi all'Organo collegiale competente appositamente convocato per esporre la propria versione dei fatti e, in tal caso, può farsi accompagnare da un familiare. Nel caso l'Organo collegiale non riceva elementi a difesa dell'allievo/a, delibera, sulla base degli elementi a disposizione,

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applicando quanto previsto dal Regolamento in oggetto.

C. Il Dirigente scolastico (o un suo Delegato, o il suo Sostituto), seguendo la procedura ordinaria o straordinaria, nelle forme previste e nei tempi necessari, convoca il Consiglio di classe o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio. Le sedute di entrambi gli organi collegiali sono validamente convocate se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto; le deliberazioni sono prese all'unanimità o a maggioranza dei presenti (non è prevista l'astensione).

D. L'Organo collegiale competente, verificata la validità della seduta e fatto presente che i componenti degli organi collegiali, quando operano a porte chiuse, sono tenuti al segreto, dà inizio alla riunione prendendo in esame il caso che viene esposto ai presenti;

successivamente si ascoltano eventuali testimonianze; terminata questa fase, oppure, se nessuno si presenta per prendere la parola, il Consiglio passa alla fase successiva per la discussione conclusiva e, in base agli elementi a sua disposizione, delibera.

E. Estratto del verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all’interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.

F. Nel caso di sospensione dalle lezioni per un periodo rilevante, su eventuale proposta del Consiglio di classe contestualmente al provvedimento:

1. il Dirigente Scolastico o un suo Delegato stabilisce e comunica alla famiglia quali attività didattiche approfondire e a quale Docente fare riferimento per mantenere un rapporto costruttivo che faciliti il rientro a scuola;

2. nel caso in cui, a breve termine, sia impossibile il colloquio con un familiare o con il tutore, terminato il periodo utile per il ricorso, la scuola comunica i tempi di allontanamento dalla scuola tramite gli strumenti che ritiene più opportuni;

G. E' opportuno precisare che:

1. poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall’esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, e a ristabilire le condizioni di civile convivenza quali si convengano ad una comunità scolastica; è dunque possibile concordare la conversione della sanzione con attività a favore della comunità scolastica o della società;

2. la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del precettore (art.

2048, secondo comma, c.c.), per il fatto commesso da un minore, non li solleva dalla

“colpa in educando”, e sono tenuti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione e delle indicazioni adeguate a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez.

III, 21.9.2000, N. 12501; 26.11.1998, N. 119849); ne consegue che la scuola evidenzia la possibilità di chiamare i genitori a rispondere degli atti illeciti in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose, derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità propria e/o altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

Articolo 12

IMPUGNAZIONE ALL'ORGANO DI GARANZIA

1. Per le sanzioni disciplinari, dove l'accordo con la famiglia non sia realizzato, chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, può rivolgersi all'Organo di Garanzia interno alla scuola previsto dall'articolo 2 del D.P.R. N. 235 del 21/11/2007.

2. L' Organo di Garanzia decide entro dieci giorni, su richiesta delle studentesse e degli studenti della scuola e di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

3. Tale Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Dirigente scolastico (o dal suo

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Sostituto) ed è composto da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da un Rappresentante eletto dagli studenti, e da un Rappresentante eletto dai genitori.

4. In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa componente, ovvero in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente individuato dal Dirigente Scolastico sentite le rispettive componenti.

5. L'Organo di Garanzia è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide a maggioranza e non ci si può astenere. In caso di conflitto d'interesse, il componente in questione non partecipa alla seduta e può subentrare un sostituto. L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

6. Contro le violazioni del presente Regolamento di disciplina può essere presentato reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o ad un Dirigente da questi delegato, che decide in modo definitivo.

Titolo III Altri protagonisti della scuola: le famiglie, i docenti, il personale ATA Articolo 13

LA VITA SCOLASTICA

a. Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto devono ispirarsi ai principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto dei lavoratori e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

Tali norme hanno lo scopo di garantire inoltre allo studente:

- il rispetto della personalità;

- la partecipazione, diversamente articolata, ma sempre attiva, alla vita della scuola;

- l'opportunità del recupero di eventuali condizioni di svantaggio;

- il massimo delle facilitazioni nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio e nella corretta considerazione dei parametri reddituali e meritocratici, nella realizzazione del diritto allo studio;

- l'uso effettivo, previa richiesta scritta al DS e assenso del docente referente/responsabile, di tutti gli spazi disponibili e di tutte le apparecchiature didattiche in dotazione all'Istituto;

- l'informazione tempestiva su avvenimenti, delibere e normative che disciplinano la vita della scuola, pur nella tutela personale della riservatezza.

b. La scuola è aperta ai contributi creativi, responsabilmente espressi dalle sue componenti, e agli apporti positivi che possono venirle dalle forze sociali e culturali organizzate, le cui proposte potranno essere discusse e vagliate dagli organi competenti.

Articolo 14

CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA Il comportamento degli insegnanti e del personale ATA è regolato dalle seguenti norme, che sono parte integrante del presente regolamento:

1. DPR 16 aprile 2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

2. CCNL comparto scuola - personale ATA CCNL del 29.11.2007 ART.95 - CODICE DISCIPLINARE

3. CCNL comparto scuola - personale docente - CCNL del 29.11.2007 - ART.91 – RINVIO ALLE NORME DISCIPLINARI

4. D.Lgs. 165/2001 - ART. 53 e 55

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Articolo 15

VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Rientra tra gli obblighi del personale insegnante la sorveglianza sugli alunni in ingresso, uscita, intervallo e durante le assemblee di classe.

Durante l’intervallo la sorveglianza nelle aule, nei corridoi, nell’atrio deve essere svolta congiuntamente dagli operatori scolastici e dai docenti di turno.

I docenti sono tenuti a:

1. trovarsi nella propria aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni o preavvisare in tempo utile il DS, in caso di legittimo impedimento;

2. durante l’intervallo i docenti sono tenuti a prendere visione e ad osservare i turni di sorveglianza, come da calendario predisposto all’inizio dell’anno ed affisso nei vari piani dell’Istituto;

3. non far uscire in nessun caso le classi dall’aula prima del suono della campanella;

4. non servirsi assolutamente delle uscite di sicurezza se non in caso di emergenza;

5. rispettare l’orario di assistenza, presenza e sorveglianza nell’edificio scolastico come da norme di stato giuridico;

6. vigilare sugli allievi della propria classe durante le ore di lezione e ad autorizzarne l’uscita, di uno per volta, per accedere ai servizi, o dietro loro richiesta seriamente motivata;

7. durante le assemblee studentesche, ad osservare il loro orario di servizio.

8. vigilare sulle attrezzature e strumenti presenti nell’aula affinché siano mantenute dagli studenti la pulizia e il decoro durante la loro permanenza nell’aula;

9. informare la Presidenza, qualora, entrando in aula, rilevino una situazione non conforme a quanto sopra descritto.

Gli operatori scolastici sono tenuti a:

1. vigilare sull’ingresso di persone estranee alla scuola alle quali può essere consentito l’accesso unicamente alla Presidenza e alla Vicepresidenza (in orario di ricevimento),alla sala docenti (per i previsti colloqui con i docenti nelle ore di udienza), agli Uffici (nelle ore di apertura al pubblico);

2. impedire l’accesso di persone estranee alla scuola ai corridoi e alle aule;

3. osservare il loro orario di servizio e vigilare sui minori in tale orario.

Articolo 16

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

a) Come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. N. 235 del 21/11/2007, contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

b) La sottoscrizione del suddetto Patto verrà effettuato all'atto delle iscrizioni alle classi iniziali di ciascun ordine scolastico o al primo anno di frequenza.

Articolo 17

LIBRETTO SCOLASTICO DI CORRISPONDENZA E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni minorenni sono tenuti a ritirare il libretto personale, sul quale dovranno apporre la propria firma, alla presenza di un addetto alla segreteria, al fine della relativa autenticazione. Gli alunni maggiorenni

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ritireranno personalmente il libretto personale.

Le richieste di permesso, i ritardi, le giustificazioni e le comunicazioni devono essere firmate dalla persona che ha depositato la firma. L’allievo deve avere sempre con sé il libretto personale.

I rapporti con le famiglie sono ordinariamente regolati dalla cosiddetta “ora di

ricevimento”, nella quale i docenti saranno settimanalmente disponibili, su appuntamento, per i colloqui individuali con le famiglie. Il Collegio docenti delega al DS le modalità dei rapporti scuola-famiglia.

Articolo 18

NORME DI SICUREZZA GENERALI

 Tutti gli utenti dell’Istituto sono tenuti a rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza, ad usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali, a segnalare immediatamente all’insegnante l’eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo. L'attivazione impropria dei dispositivi di sicurezza e la manomissione o l’utilizzo dei segnali di allarme senza motivazione costituiscono reato penale e sono sanzionati disciplinarmente.

 Non si devono rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature e occorre evitare l’esecuzione di manovre pericolose.

Titolo IV La scuola e il territorio. Le assemblee e gli organi collegiali Articolo 19

USO DEI LOCALI

1. La scuola è aperta al pomeriggio per attività, gruppi di studio, riunioni, dibattiti e per esercitazioni, guidate dai docenti, nelle aule e nei laboratori, previa richiesta al DS e sua autorizzazione.

2. La biblioteca deve essere effettivamente agibile per tutte le componenti d'Istituto. Il suo funzionamento fa riferimento alle norme previste dall'apposito regolamento.

3. La palestra è riservata agli alunni della scuola per lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie e per le attività sportive extracurricolari (ad es. gruppi sportivi).

4. L'uso delle attrezzature di stampa e di documentazione è aperto a tutte le componenti della scuola, con l'ausilio del personale tecnico, purché per esigenze connesse alla vita scolastica (illustrazioni per assemblee, attività didattiche, giornalino di Istituto, ecc.). L'uso delle apparecchiature microfoniche è a disposizione di tutte le componenti della scuola che ne facciano richiesta per le loro assemblee e manifestazioni, siano esse unitarie o per singole componenti, con l'ausilio del personale tecnico.

5. L’Istituto è disponibile alla concessione delle proprie attrezzature a enti e associazioni riconosciute e presenti sul territorio nei limiti delle necessità previste dal PTOF e previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto. Nei casi in cui sia prevedibile un consumo con costi a carico dell’Istituto, il medesimo provvederà a richiedere un contributo.

L’Istituto si riserva di nominare un proprio responsabile in termini di sorveglianza e assistenza, a spese dell’ente richiedente.

6. L’orario di apertura del locale bar è stabilito dall’apposita Convenzione con l’Istituto.

Gli allievi hanno libero accesso al bar dalle ore 7.50 alle ore 8.00, prima dell’inizio delle lezioni, durante gli intervalli e comunque sempre al di fuori dell’orario di lezione. Il Consiglio d’Istituto nomina ogni anno, al suo interno, una commissione con l’incarico di verificare la qualità della merce e l’efficienza del servizio.

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7. Chiunque danneggi, asporti, distrugga o usi in modo improprio le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari. La rifusione dei danni potrà essere richiesta in solido al gruppo classe se non viene individuato il responsabile.

Articolo 20

LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE E DEI GENITORI:

SVOLGIMENTO E REGOLAMENTAZIONE

Le assemblee studentesche e dei genitori sono regolamentate dagli artt. 43, 44 e 45 del D.P.R. 31.4.74 n° 416, sotto riportati:

Art. 43 : Assemblee studentesche.

“Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto. E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Nelle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderano”.

Art. 44: Funzionamento delle assemblee studentesche.

"L'assemblea dell'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10%

degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea".

Art: 45: Assemblee dei genitori.

“Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il dirigente scolastico. Nel caso previsto dal precedente 3° comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori oppure qualora la richiedano conto genitori negli Istituti con popolazione scolastica fino a 500, 200 negli Istituti con popolazione scolastici fino a 1000, 300 negli altri”.

Alle assemblee dei genitori di Istituto può assistere il Dirigente scolastico.

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Articolo 21

LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

1. Il Dirigente Scolastico vista la convocazione, avvisa l'utenza e il personale tramite circolare. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

2. Per coordinare le assemblee studentesche sono concessi brevi permessi ai rappresentanti eletti. Le richieste di coordinamento devono essere presentate almeno il giorno prima per permettere alla Presidenza di informare le classi con comunicazione interna. Il coordinamento Studentesco delibera le sue richieste a maggioranza della metà più uno.

3. Per le assemblee di classe si richiede la firma del docente responsabile dell'ora, che concede l'ora ed esercita la vigilanza.

4. La richiesta di autorizzazione dell’assemblea di Istituto va presentata di norma almeno 15 giorni prima della data prevista; la presentazione di un qualsiasi argomento deve avere una connotazione culturale ed essere affrontata nella sua integrità e nei suoi molteplici aspetti.

5. Per ragioni di sicurezza si potrà prevedere una diversificazione dell’assemblea di Istituto per indirizzo o un’articolazione in due fasi. Le assemblee comportano la sospensione dell’attività didattica, e la mancata partecipazione ad esse non concorre al calcolo delle ore di assenze dalle lezioni.

6. Il D.S. vigilerà sull’ordinato svolgimento delle assemblee di Istituto attraverso docenti delegati. Il mancato rispetto delle regole del vivere civile e della democrazia porterà alla sospensione dell’assemblea di istituto ed alla continuazione dei lavori, per il tempo residuo, a livello di gruppo-classe o di classi parallele.

7. All’assemblea possono partecipare esperti esterni invitati dagli studenti previa autorizzazione del DS.

Articolo 22

COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato Studentesco è validamente costituito ed è composto dai rappresentanti di classe eletti. Esso ha il compito di coordinare le esigenze dell’attività studentesca e avanzare eventuali proposte, particolarmente in materia di:

1. servizio di informazione per gli studenti;

2. collaborazione e comunicazione fra studenti, organi collegiali e Presidenza.

Il Comitato studentesco, previa segnalazione al D.S. (con preavviso minimo di 2 giorni, salvo casi eccezionali), si riunisce non oltre sei volte l’anno in orario scolastico, in un locale idoneo fornito dall’Istituto. Le riunioni del Comitato Studentesco sono aperte a tutti gli studenti, ma hanno diritto al voto solo i rappresentanti.

Articolo 23

DIRITTO DI AFFISSIONE

E’ a disposizione degli studenti una bacheca per l’affissione e comunicazione di informazioni di carattere generale.

Il diritto di affissione è subordinato all’autorizzazione del DS o suo delegato.

E’ vietata l’affissione di materiale offensivo o irrispettoso delle opinioni e delle persone.

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Articolo 24 ORGANI COLLEGIALI

La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata almeno 5 giorni prima e deve contenere l' Ordine del Giorno. La comunicazione avverrà tramite posta elettronica.

Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a convocare il Consiglio qualora sia richiesto dal Presidente della Giunta o da 1/3 dei membri della Giunta o da 1/3 dei membri del Consiglio o da 1/3 del Collegio Docenti o dal Presidente dell'assemblea dei genitori o dalla maggioranza dell'assemblea Studentesca.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza (metà più uno) dei presenti secondo quanto stabilito dai decreti delegati.

La regolarità delle sedute del Consiglio di Istituto è assicurata dal Presidente (o in sua assenza dal vice) che dirige i lavori attenendosi alle norme seguenti:

1. debbono essere deliberati solo i punti risultanti all' O.d.G.;

2. Se nell'O.d.G. sono presenti “varie ed eventuali”, possono essere inclusi nuovi punti, ma tali inclusioni vanno deliberate a maggioranza dei presenti ed i punti inclusi non possono richiedere delibere di spesa, salvo sia presente la totalità dei Consiglieri.

3. Tutte le delibere che, pur di ovvio contenuto amministrativo, rivestono valenza didattica in quanto configuranti variazioni nell'organizzazione del lavoro degli insegnanti o comunque nel loro rapporto con l'istituzione scolastica, dovranno essere assunte dopo aver sentito il parere non vincolante del Collegio dei Docenti.

4. La Giunta è convocata su iniziativa del suo Presidente prima del Consiglio, per prepararne i lavori.

5. I Consigli di classe, non vincolati alla presenza dei soli docenti, sono aperti a tutti gli studenti e a tutti i genitori della classe. I Consigli di classe sono convocati anche su richiesta di 1/3 delle varie componenti. Gli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere di carattere generale e non riguardare i casi singoli.

6. Modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento, anche su proposta delle assemblee dei singoli componenti, dovranno essere approvate dal Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta.

Titolo V L’organizzazione scolastica Articolo 25

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ORARIO DELLE LEZIONI Le domande di iscrizione sono accolte in base alla normativa vigente.

1. Il Dirigente scolastico procede alla formazione delle classi secondo i criteri indicati di anno in anno dal Consiglio di Istituto e con la collaborazione di una commissione nominata dal Collegio Docenti. Eventuali richieste di cambio di sezione saranno accolte solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere degli insegnanti e del Consiglio di Classe interessati.

Tale parere non è necessario per gli alunni ripetenti.

2. L'orario delle lezioni è stabilito di anno in anno dal Consiglio di Istituto tenendo conto il più possibile delle esigenze degli alunni. L'entrata nelle classi è consentita 10 minuti prima dell'orario delle lezioni. Prima di questo termine gli alunni potranno sostare nell'atrio a partire dalle 7,45.

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Articolo 26

FREQUENZA DELLE LEZIONI E PRESENZA IN CLASSE

1. La frequenza delle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria.

2. Gli studenti possono allontanarsi durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante, il quale è tenuto a far uscire, per esigenze personali, non più di uno studente per volta.

Non è tollerata alcuna assenza ingiustificata o protratta dalla classe o dal laboratorio.

3.I docenti segneranno sul registro elettronico gli studenti assenti temporaneamente, senza giustificazione, e avvertiranno tempestivamente la Vicepresidenza o la Presidenza.

4. L’uscita da scuola di studenti minorenni è autorizzata solo se l’interessato/a è prelevato da un genitore o da un parente maggiorenne o da adulto muniti di delega scritta e di fotocopia del documento di identità di un genitore.

5. Tutte le assenze non giustificate sono automaticamente segnalate alle famiglie tramite il Registro elettronico. Le giustificazioni devono essere presentate il giorno stesso o il giorno di rientro a scuola.

Articolo 27

RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

L’ingresso in ritardo è consentito fino alle ore 8.10 con giustificazione. Dopo le ore 8.10 non è più consentita l’entrata in classe e pertanto la porta di accesso al corridoio verrà chiusa e gli studenti attenderanno la seconda ora nell’atrio dell’istituto per accedere alle aule. In tal caso il ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo.

Sarà cura del Coordinatore di Classe convocare il genitore dell’allievo, anche maggiorenne, quando riterrà opportuno, valutando il numero e le caratteristiche dei ritardi.

I docenti della seconda ora sono tenuti a segnare sul Registro elettronico sia gli studenti che entrano con giustificazione sia quelli che entrano senza giustificazione. I docenti della prima ora sono tenuti a richiamare gli allievi che non hanno giustificato i ritardi o le assenze risultanti nel Registro elettronico.

Le richieste di entrate posticipate o uscite anticipate di 1 ora, effettuate dai genitori sull’apposito libretto, possono essere autorizzate dai docenti della prima e ultima ora e annotate sul registro di classe. Per ingressi e uscite in altri orari occorre l’autorizzazione della vicepresidenza.

Per gli studenti che trovino disagio di trasporto, su richiesta dei genitori e previa verifica degli orari, saranno concesse dalla Presidenza, all'inizio dell'anno scolastico, autorizzazioni di entrata posticipata e/o uscita anticipata valevoli per l’anno in corso o per il periodo richiesto. Tali autorizzazioni verranno annotate sul registro elettronico di classe e in segreteria didattica.

Il coordinatore della classe mensilmente comunicherà alle famiglie le situazioni anomale riscontrate.

Gli studenti potranno entrare dopo le 10 presentando in Vicepresidenza giustificazione accompagnata da certificato medico o da altra certificazione rilasciata da Ente esterno.

Si rammenta che l’uscita anticipata è un evento straordinario e come tale sarà autorizzato solo in casi eccezionali e debitamente certificati.

Gli studenti devono consegnare al centralino, entro la fine del primo intervallo (ore 10,10), il libretto personale scolastico debitamente compilato e la giustificazione scritta (certificazione medica, prenotazione esami o visite, o quant’altro certifichi gravi e inderogabili impegni), che sarà inoltrato tramite i collaboratori scolastici all’ufficio di Presidenza.

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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CURIE - VITTORINI”

C.so Allamano, 130 - 10095 GRUGLIASCO (TO) Tel. 011/309.57.77 - 309.57.78 e-mail: TOIS03400P@istruzione.it - PEC: TOIS03400P@pec.istruzione.it Sito web: www.iiscurievittorini.edu.it – Codice Scuola TOIS03400P – C.F. 86009610014

Articolo 28

SEGNALAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA DI SCIOPERI DEL PERSONALE, ASSEMBLEE SINDACALI E VARIAZIONE ORARIO PER ASSENZA DOCENTI

1. In caso di sciopero il DS comunicherà alle famiglie che non può essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

2. In caso di assemblea sindacale, per garantire il diritto all’assemblea dei docenti e limitare il problema della vigilanza sugli alunni, saranno avvisati gli studenti delle classi i cui docenti partecipano all’assemblea.

3. Il D.S. autorizza ad anticipare l’uscita degli allievi o a posticiparne l’entrata per l’indisponibilità degli insegnanti della classe. Se gli alunni sono minorenni si dovrà dare di ciò comunicazione ai genitori tramite registro elettronico almeno un giorno prima. Nell’ora che precede l’uscita anticipata, l’insegnante verificherà se è stata apposta dal genitore la presa visione sul registro elettronico.

Articolo 29

VIGILANZA DELL’ISTITUTO, SICUREZZA DEI BENI PERSONALI E TEMATICHE ATTINENTI

1. Per ragioni di sicurezza, il controllo sulle entrate e sulle uscite viene effettuato nell’atrio dall’apposito personale ausiliario.

2. L'Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, né di furti di auto e moto nel parcheggio o di oggetti personali e somme di denaro lasciati incustodite, né di danneggiamenti.

3. La circolazione dei mezzi negli spazi esterni è regolata da apposite circolari. Le automobili e motocicli devono essere condotti a passo d’uomo e devono essere posteggiati negli spazi idonei, senza ostruire la circolazione.

4. L’utilizzo della rete Internet è normato da apposito regolamento

5. Gli studenti sono tenuti a leggere attentamente le disposizioni riportate nel libretto personale in tema di Informazioni su rischi e sicurezza dei lavoratori, allievi e studenti della scuola, di Organizzazione della sicurezza e di Rischi dell’attività scolastica e relative misure di prevenzione e protezione.

Approvato dal Consiglio di Istituto dell’IIS CURIE-VITTORINI in data 9 maggio 2017

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