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EMERGENZA COVID-19 I NUOVI DECRETI-LEGGE E LE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DATE, OBBLIGHI E SANZIONI

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EMERGENZA COVID-19 I NUOVI DECRETI-LEGGE E

LE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DATE, OBBLIGHI E SANZIONI

Considerato che sono tre i decreti-legge, e tre le ordinanze del Ministero della salute, attualmente in vigore - tutti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nell’arco di tempo di quindi giorni - cerchiamo di fare un po’ di chiarezza stilando un calendario dei nuovi obblighi che sono scattati con la loro entrata in vigore e precisando anche le eventuali sanzioni a carico di coloro che violano le disposizioni in vigore.

Ricordiamo che i tre decreti legge attualmente in vigore sono:

Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021),

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021),

Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022).

Sono, inoltre in vigore le seguenti tre ordinanze del Ministero della salute:

Una del 31 dicembre 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021),

Due del 7 gennaio 2022 (entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022).

A questi si è ora aggiunto il D.P.C.M. del 21 gennaio 2022 che illustreremo più avanti.

OBBLIGHI

25 dicembre 2021

A decorrere dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

a) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, b) per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto,

c) per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto (art. 4, D.L. n. 221/2021).

A decorrere dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente:

a) ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 ottenute a seguito di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione da COVID-19 (Super Green Pass);

b) ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 5, D.L. n. 221/2021).

A decorrere dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:

a) sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti;

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30 dicembre 2021

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose (art. 7, D.L. n.

221/2021).

3 gennaio 2022

Dal 3 gennaio 2022, le Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, per un periodo di quindici giorni, passano nella c.d. «zona gialla»,

Per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e per la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, la permanenza nella c.d. «zona gialla» (Ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021).

Dal 3 gennaio 2022, le Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, per un periodo di quindici giorni, passano nella c.d. «zona gialla».

Le Regioni Liguria, Marche, Veneto e la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, la permanenza nella c.d. «zona gialla» (Ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021).

8 gennaio 2022

L’ 8 gennaio scatta l'obbligo di vaccino per tutti gli over 50 residenti in Italia, italiani e stranieri, ad eccezione di coloro che sono esentati per motivi di salute.

Tale disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

Per i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario – over 50 indipendentemente se lavorino o meno – sarà inflitta la sanzione di 100 euro.

Tale sanzione, secondo quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 1, verrà applicata in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L’obbligo del super pass per lavorare scatterà solo dal 15 febbraio, per dare a tutti, come già avvenuto per altre categorie, la possibilità di prenotare la dose e ottenere il pass, che viene rilasciato 15 giorni dopo la prima somministrazione.

Dunque chi non si è ancora vaccinato dovrà fare la prima dose entro il 31 gennaio in modo da ottenere il pass rafforzato per lavorare.

Per chi è guarito dal Covid-19, l'obbligo scatta entro massimo sei mesi dalla data di guarigione.

L'obbligo vale fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche tutti coloro che entro quella data compiranno 50 anni.

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10 gennaio 2022

A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, ampliato l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

sagre e fiere

centri congressi

servizi di ristorazione all’aperto

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere ora anche all’aperto

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Aerei, treni e navi

Trasporto pubblico locale (D.L. n. 229/2021).

L'accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'art.

4, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 221/2021, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico- commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici (Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022).

I tempi per la somministrazione del booster diventano più brevi: dal 10 gennaio la dose «booster»

si può fare anche dopo 4 mesi (anziché cinque), anche se non si tratta di tempi obbligatori.

Dal 10 gennaio 2022 le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta, per un periodo di quindici giorni, passano nella c.d. «zona gialla».

Per la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Calabria è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, la permanenza nella c.d. c.d. «zona gialla» (Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022).

20 gennaio 2022

L’obbligo di avere il Green Pass base (rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) - già in vigore per tutti i lavoratori - viene esteso anche ai clienti dei seguenti esercizi:

parrucchieri,

barbieri,

centri estetici.

1 febbraio 2022

A decorrere dal 1° febbraio 2021, la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) avrà la validità di sei mesi (anziché nove) a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 3, D.L. n. 221/2021).

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I lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno fare almeno la prima dose perché dal 15 febbraio 2022 sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 15 giugno 2022.

L’obbligo di avere il Green Pass base (rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) viene ulteriormente esteso ai clienti di:

pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari

attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Saranno esclusi gli alimentari e le farmacie.

A decorrere dal 1° febbraio andranno, inoltre, in vigore le disposizioni dettate dal D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che illustreremo più avanti.

Il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2022 ha inoltre deciso di prorogare fino al 10 febbraio l’obbligo delle mascherine all’aperto, anche nella zona bianca.

Locali da ballo e discoteche dovranno restare chiuse per altri 10 giorni.

15 febbraio 2022

Dal 15 febbraio gli over 50 potranno entrare al lavoro solo con il Super Green Pass.

I lavoratori pubblici e privati - compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19.

Chi ne è sprovvisto sarà ritenuto “assente ingiustificato”: perderà paga e tutto ciò che ne consegue in termini di diritti retributivi e contributivi al massimo fino al 15 giugno 2022, conservando il posto di lavoro.

28 febbraio 2022

Fino al 28 febbraio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che dovranno fare autosorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente.

31 marzo 2022

Allo stato attuale, il 31 marzo 2022 scade lo stato di emergenza

Non è ancora possibile sapere se sarà rinnovato lo Stato di Emergenza, a cui sono legate ad esempio le norme sul lavoro agile e quelle in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale.

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GREEN PASS

IL D.P.C.M. 21 gennaio 2022 IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2022

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che entrerà in vigore il 1°

febbraio 2022.

Tipologie di certificazioni verdi

Chiariamo subito le differenze tra le varie tipologie di certificazioni verdi attualmente in vigore:

1) Green pass base - Si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata a chi:

 ha fatto la vaccinazione: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario;

 è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;

 è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi.

2) Green pass rafforzato (o super green pass) - Si intende soltanto la Certificazione verde COVID- 19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

3) Green pass booster - Si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Le novità introdotte con il nuovo DPCM dal 1° febbraio 2022

Le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 individuate dal citato D.P.C.M. 21 gennaio 2022 sono le seguenti:

a) esigenze alimentari e di prima necessità;

b) esigenze di salute;

c) esigenze di sicurezza;

d) esigenze di giustizia.

Alimentari e prima necessità

E’ consentito l’accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

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6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Pertanto, dal 1 febbraio 2022 il Green Pass Base sarà necessario per accedere a tutte le altre tipologie di attività commerciali non elencate nel D.P.C.M..

Ricordiamo che con la pubblicazione di una apposita FAQ, il Governo ha chiarito che all’interno del supermercato, dove si entra senza Green Pass, è possibile acquistare qualsiasi genere di prodotto, anche non alimentare o di prima necessità.

Salute

È sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Questi ultimi però, per rimanere all'interno delle strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno aver fatto il booster oppure avere l'esito di un tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore precedenti se hanno solo due dosi di vaccino o sono guariti dal virus.

Sicurezza

È consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.

Giustizia

Consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Pensioni

Non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il Green Pass.

Controlli

Il rispetto delle misure dettate dal nuovo decreto è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi individuati sopra, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

SANZIONI

1) Per gli ultracinquantenni che dal 1° febbraio 2022 in poi non risulteranno ancora senza nemmeno una dose di vaccino anti-Covid-19 o che si rifiuta di fare il vaccino rischia una sanzione amministrativa, una tantum, di 100 euro.

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La sanzione agli over 50 senza vaccino sarà inflitta dall’Agenzia delle Entrate, incrociando - a partire dal 1° febbraio - i dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

2) I lavoratori che non hanno il Green Pass base e quelli con più di 50 anni che non rispettano il nuovo obbligo (e quindi senza Green Pass rafforzato) hanno cinque giorni di assenza giustificata, dopo i quali scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

3) L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro.

La stessa sanzione scatta ora anche per i lavoratori con più di 50 anni.

4) I titolari o i gestori delle attività interessate sono tenuti ad accertare che l’accesso presso le loro strutture avvenga nel rispetto delle misure previste.

In caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del D.L. n.

19/2020, convertito dalla L. n. 35/2020, il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5) Per i locali pubblici che non controllano la certificazione rafforzata dopo tre sanzioni può scattare anche la chiusura fino a dieci giorni.

Per concludere, è necessario fare una considerazione a proposito della sanzione una tantum di 100 euro applicata agli ultracinquantenni senza vaccinazione, considerata a prima vista troppo blanda.

Ma bisogna subito ribadire che la sanzione - una tantum - di 100 euro non è l'unica sanzione prevista nel D.L. n. 1/2022.

Dal 15 febbraio 2022, per gli ultracinquantenni senza vaccinazione scatterà la sospensione dal lavoro e dallo stipendio e se si presenteranno sul posto di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro. La sanzione viene raddoppiata nel caso di violazione reiterata.

Inoltre - ricorda il Governo - valgono le sanzioni da 400 a 1.000 euro già previste per tutti i cittadini, a prescindere dall’età, in caso di violazione dell’obbligo di green pass o super green pass per l’accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto.

Quindi si parte da 100 euro per arrivare fino ad un massimo di 3.000 euro, oltre alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

6) I proventi delle sanzioni confluiranno nel Fondo delle emergenze nazionali, istituito dall’art. 44 del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile).

7) In caso di opposizione alle sanzioni sopra indicate, la competenza spetta al Giudice di pace. Il ricorso va fatto entro 30 giorni dalla ricezione dell’ammenda.

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