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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

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Academic year: 2022

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Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2019

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA' ART. 3 - ATTIVITA' AMMESSE.

ART. 4 - COMPETENZE

ART. 5 - UTENZA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ART. 6 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

ART. 7 - AVVISO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ART. 8 - TARIFFE

Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. Per palestre comunali, le palestre degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Nettuno:

 Palestra Via E. Visca presso il IV Istituto Comprensivo,

 Palestra Via Cavour presso il Circolo Didattico,

 Palestra Via Capo Teulada presso il II Istituto Comprensivo,

 Palestra Via Romana Antica presso il I Istituto Comprensivo,

 Palestra Via Olmata presso il III Istituto Comprensivo,

 Palestra Via C. Canducci presso il II Istituto Comprensivo.

2. Per concessione in uso e assegnazione, il provvedimento mediante il quale il Comune autorizza l'utilizzo di una palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva.

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Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2019

Art. 2 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1977, dell'art. 89 del D.Lgs. n.

297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996, dell'art. 90 comma 26 della legge 289/2002.

2. Le attività e le finalità perseguite mediante concessione in uso delle palestre comunali sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

3. Il Comune riconosce il diritto al gioco, alla pratica sportiva e al tempo libero per tutti.

Riconosce altresì, la funzione sociale dello sport per la cittadinanza e il valore educativo dello stesso nello sviluppo dell'individuo e della comunità.

Con particolare rilievo, tutela e promuove lo sport per i minori, riconoscendolo quale mezzo indispensabile per un corretto sviluppo cognitivo, psichico e affettivo, nonché fisico - motorio.

Lo sport è strumento educativo imprescindibile, favorisce la socializzazione e l'inclusione sociale, il raggiungimento della maturità individuale e collettiva.

Il Comune riconosce i principi espressi nella Carta internazionale per l'educazione fisica e lo sport ed i valori espressi nel Libro bianco sullo sport.

Art. 3 ATTIVITA' AMMESSE

1. L'uso delle palestre comunali è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:

- attività di avviamento e promozione dello sport - attività formativa per adolescenti e preadolescenti

- attività a favore dell'integrazione e partecipazione dei diversamente abili

- attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI

- tornei amatoriali

- campionati ed attività federali - attività motoria

- ginnastica

- preparazione atletica

- attività ricreative e di aggregazione sociale

purchè compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 6.

2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico salvo negli edifici provvisti di luoghi destinati a tal fine (gradinate/tribune) nel rispetto della normativa vigente.

3. E' vietato svolgere, all'interno delle palestre comunali, attività con fini di lucro, nonché esporre qualsiasi pubblicità commerciale (esclusi i casi con specifica e motivata autorizzazione).

Art. 4 COMPETENZE

Sono competenti in materia di palestre comunali i seguenti soggetti:

- Amministrazione Comunale (uff. Sport) - Direzioni scolastiche

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Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2019

Art. 5 UTENZA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. L'assegnazione degli spazi e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dagli Uffici del Comune di Nettuno sulla base delle richieste pervenute di cui all'art. 7.

2. Le palestre comunali sono concesse in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività ammesse di cui all'art. 3, nei limiti della disponibilità e subordinato alla necessità della scuola cui fanno capo. Non sono ammesse le Associazioni che negli ultimi 3 (tre) anni non osservato il regolamento Comunale e sono stati insolventi.

3. La concessione in uso da diritto ad esercitare solo l'attività indicata nell'apposito modulo di richiesta e l'accesso alle palestre comunali è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di istanza completa in ogni sua parte.

4. L'orario assegnato per l'uso delle palestre comunali deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

5. I criteri per la concessione in uso sono i seguenti (punteggio massimo 100):

a) Società o associazioni con maggior numero di iscritti nei settori giovanili, che promuovono attività dilettantistiche e/o agonistiche Società o associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o equipollenti (punti 15);

b) Società o associazioni che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizione di fragilità sociale (punti 25);

c) Società che propongono attività volte a favorire l'integrazione e la partecipazione dei soggetti diversamente abili (punti 25);

d) Società o associazioni che collaborano tra loro o con l'Amministrazione (punti 20);

e) Società o associazioni radicate sul territorio (punti 15).

In caso di richieste superiori alla disponibilità, al fine di salvaguardare la pluralità degli sport, gli Uffici del Comune provvederà con limiti massimi di assegnazione oraria sulla base dei criteri di cui sopra.

Art. 6 CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre comunali sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di richiesta.

2. Il Comune e le Direzioni scolastiche sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestre comunali da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione. Autocertificazione attestante gli estremi assicurativi delle polizze infortuni e per la responsabilità civile verso terzi e danni al fabbricato e alle attrezzature saranno stipulate dalla società sportiva in ordine all'attività da svolgersi in palestra.

3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto utilizzo degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento del danno, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.

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Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2019

4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.

5. La pulizia delle palestre comunali, degli spogliatoi e dei servizi, dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo del responsabile.

6. L'accesso alla palestra comunali, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna non comunicante con gli altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

7. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli spazi appositi.

8. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

a) accedervi senza le apposite calzature (scarpe con suola in gomma, pulite);

b) installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura, ovvero che ne comportino una riduzione dello spazio disponibile - lasciare materiale d'ingombro;

c) spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;

d) permettere l'accesso a persone estranee al gruppo autorizzato

e) utilizzare spazi non destinati al pubblico da parte di genitori, spettatori o accompagnatori - subconcedere parzialmente o totalmente lo spazio avuto in uso a terzi non autorizzati; praticare attività difformi da quanto dichiarato al momento della richiesta;

f) fumare.

9. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca immediata della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta.

10. I funzionari delle Amministrazioni, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

Art. 7 AVVISO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Annualmente il Comune di Nettuno, nei mesi di marzo-aprile, pubblica l’avviso per le concessioni delle palestre comunali, nel sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it e nell’apposita sezione bandi;

2. Gli enti, le associazioni e società, i sodalizi senza fini di lucro che intendano ottenere in uso una o più palestre scolastiche comunali dovranno presentare al protocollo generale del Comune l'apposito modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al punto 1.

3. L'Ufficio Sport, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell’avviso, verifica la completezza delle richieste (istruttoria) e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dopo la valutazione dell’apposita Commissione Sport, istruita all’uopo, trasmette le richieste di nulla osta al Dirigente scolastico competente.

4. A seguito del nulla osta della Scuola, l'Ufficio Sport formalizza la concessione e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra. Verrà versata cauzione presentata con polizza fideiussoria di valore € 1.000.000,00, a favore dell’amministrazione Comunale a copertura del periodo di concessione e/o autorizzazione rilasciata, per eventuali danni arrecati alle strutture. Il deposito della cauzione dovrà essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari del titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, e depositata entro 20 (venti) giorni prima dell’inizio delle attività sportive;

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Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2019

5. Il mancato pagamento del canone mensile entro la scadenza indicata, comporta l'immediata revoca della concessione in uso.

6. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purchè compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.

7. Il Comune ha la facoltà, in ogni momento, di revocare o sospendere la concessione per ragioni di pubblico interesse previo preavviso di 15 gg., senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

Art. 8 TARIFFE

1. A fronte dell’autorizzazione all’uso delle palestre comunali, il concessionario è tenuto a pagare la tariffa di utilizzo, come stabilito annualmente, dalla Delibera della Giunta Comunale.

2. Il Pagamento delle spettanze dovrà avvenire entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

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