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Le società in nome collettivo

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Academic year: 2021

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Le società in nome collettivo

Corso di diritto societario Prof. Rocco di Torrepadula

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Argomenti: 1. Le società di persone (brevi cenni) 2. I conferimenti 3. Ordinamento patrimoniale 4. Amministrazione e rappresentanza 5. Scioglimento del singolo rapporto sociale 6. Scioglimento della società

Indice

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Autonomia patrimoniale imperfetta

• Carattere personale

• Limitata circolazione delle partecipazioni

Fallimento della società e dei soci (art. 147 l.fall.) – non nella società

semplice perché agricola

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Società semplice (artt.2251-2290) - Solo per attività non commerciale - Prototipo normativo delle società di persone - il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti • Società in nome collettivo (artt. 2291-2312) - Regole di forma (atto scritto o scrittura privata autenticata) e di contenuto (elementi di cui art. 2295) ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese Øcondizione di regolarità della società Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324) - Due categorie di soci, accomandanti e accomandatari

Le società di persone (brevi cenni)

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A. Società di fatto – costituita per fatti concludenti • Norme S.s. se non commerciale, altrimenti della S.n.c. irregolare B. Socio occulto in società paleseRisultante dai soli rapporti interniFallibilità del socio occulto C. Società occulta • Espressa e concorde volontà di non rivelarne l’esistenza all’esterno allo scopo di limitare la responsabilità al solo gestore

Fuori dalle procedure concorsuali – actio mandati contraria

D. Società apparente

• Due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che esista una società

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Art. 2247

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne

gli utili.”

Art. 2253

“Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il

conseguimento dell’oggetto sociale.”

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Nelle società di persone la determinazione convenzionale del conferimento non è condizione essenziale: • Nel silenzio, in denaro (art. 2342 c.c.) • In parti eguali, quanto è necessario Ogni entità suscettibile di valutazione economica

I conferimenti

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A. Conferimento di beni in natura (art. 2254): a. In proprietà • Società può godere e disporre dei beni • Regole della vendita (artt. 1470 ss.): garanzia per vizi ed evizione, e passaggio del rischio alla consegna (perimento comporta che prima, il socio può essere escluso dalla società) b. In godimento • Società può solo godere dei beni, ed il socio ha diritto alla restituzione (nello stato in cui si trova) • Regole della locazione (artt. 1578 ss.): Il rischio del perimento resta a carico del socio, che può essere escluso se la causa non è imputabile agli amministratori, in caso contrario ha diritto al risarcimento del danno (patrimonio sociale, azione di responsabilità) B. Conferimento di crediti (art. 2255) • Regole della cessione del credito (artt. 1260 ss.). In particolare la cessione può avvenire pro soluto o pro solvendo ai sensi dell’art 1267

I conferimenti

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C. Socio d’opera • Non è un lavoratore subordinato (assume il rischio d’impresa e quindi di lavorare invano - senza retribuzione e previdenza) • Rischia l’impossibilità della prestazione e conseguente possibile esclusione dalla società (art. 2286, comma 2) • In sede di liquidazione partecipa solo alla ripartizione dell’attivo

I conferimenti

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Status di socio: • Doveri • Eseguire i conferimenti • Rispettare la destinazione impressa ai beni sociali (salvo consenso unanime)Nelle S.n.c. vige il divieto di concorrenza (derogabile – art. 2301) • Diritti • agli utili (art. 2262) • Nasce con l’approvazione del rendiconto, il reinvestimento va approvato all’unanimità • In mancanza di disposizioni, proporzionalmente ai conferimenti e per il socio d’opera è fissato dal giudice secondo equità (art. 2263) • divieto di patto leonino (art. 2265)

Ordinamento patrimoniale

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La responsabilità personale di tutti i soci (solidale ed illimitata)

Nelle S.s. è derogabile: ne è fatta salva la limitazione a coloro che hanno agito in nome e per conto della società Nelle S.n.c. è inderogabile:Nuovo socio risponde anche per le obbligazioni anterioriEx socio sempre responsabile fino allo scioglimento, sempreché i terzi ne fossero a conoscenza Il beneficium excussionisNella S.s. e nella S.n.c. irregolare, il creditore può rivolgersi direttamente al socio che potrà indicare i beni sui quali questi possa agevolmente soddisfarsi Nella S.n.c. regolare opera automaticamente (art. 2304) – sarà necessario l’infruttuoso esperimento di un’azione esecutiva

Ordinamento patrimoniale

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I creditori personali del socio possono: 1. Rivalersi sugli utili spettanti al suo debitore 2. Compiere atti conservativi sulla quota in fase di liquidazione 3. Nella S.s. e nella S.n.c. irregolare, chiedere la liquidazione della quota (purché gli altri beni del debitore siano insufficienti) ØNella S.n.c. regolare il creditore si può opporre alla proroga della società 4. Nella S.n.c., provocare il fallimento del debitore e la conseguente esclusione dalla società

Ordinamento patrimoniale

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Amministrazione e rappresentanza

Amministrazione ≠ Rappresentanza

Art. 2257, comma 1

“Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a

ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”

Art. 2266, comma 2

“In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.”

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Amministrazione 𝑫𝒊𝒔𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝒂𝒓𝒕. 𝟐𝟐𝟓𝟕) 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒 𝑪𝒐𝒏𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝒂𝒓𝒕. 𝟐𝟐𝟓𝟖) 𝑂𝑝𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

Amministrazione e rappresentanza

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Amministrazione e rappresentanza

Nomina (art. 2259):

A. Nell’atto costitutivo • Revocabile solo per giusta causa • Modifica dell’atto costitutivo (all’unanimità) B. Con atto separatoRevocabile secondo le regole del mandato • Diritto al risarcimento del danno salvo giusta causa

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Amministrazione e rappresentanza

Poteri: • Tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale (anche dispositivi) • Doveri (nelle S.n.c.): • Diligenza • Tenere le scritture contabili • Provvedere adempimenti Registro delle Imprese • Controllo dell’operato degli altri amm.ri (responsabilità solidale) Art. 2260. ”I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.”

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Diritti di controllo dei soci non amministratori (art. 2261): • Avere notizia degli affari sociali • Consultare i documenti relativi all’amministrazione • Ottenere il rendiconto • Chiedere la revoca giudiziale per giusta causa dell’amministratore

Amministrazione e rappresentanza

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Fra le modificazioni, anche i mutamenti della compagine sociale vMorte del socio (art. 2284) vRecesso del socio (art. 2285) vEsclusione del socio (artt. 2286 e ss.)

Scioglimento del singolo rapporto sociale

Art. 2252. ”Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente.” Liquidazione di una somma di denaro pari al valore della quota (calcolato in base alla situazione patrimoniale della società)

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Art. 2284. “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.”

Scioglimento del singolo rapporto sociale

Clausole predeterminate Consolidazione Continuazione Facoltativa Obbligatoria Automatica

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Recesso (art. 2285): • Società a tempo indeterminato – liberamente con preavviso di tre mesi • Società a tempo determinato – giusta causa Esclusione:Di diritto (art. 2288) • Socio fallito • Creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota • Facoltativa (art. 2286) – delibera a maggioranza di teste • Gravi inadempienze • Interdizione o inabilitazione • Sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento per causa non imputabile agli amministratori

Scioglimento del singolo rapporto sociale

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Cause di scioglimento (art.2272): 1. Decorso del termine (se è a tempo determinato) 2. Conseguimento o impossibilità sopravvenuta dell’oggetto sociale 3. Volontà unanime dei soci 4. Socio unico per oltre 6 mesi 5. (Nelle S.n.c.) Fallimento o liquidazione coatta amministrativa 6. Altre cause previste dal contratto sociale

Scioglimento della società

Stato di liquidazione

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Procedimento di liquidazione: 1. Nomina dei liquidatori da parte dei soci o -in caso di disaccordo- dal presidente del Tribunale 2. Accettazione della Nomina 3. Consegna dei beni e dei documenti da parte degli amministratori e redazione dell’inventario ->bilancio di apertura 4. Compimento, da parte dei liquidatori, di “tutti gli atti necessari” (art. 2278): conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori e ripartizione dell’eventuale residuo attivo ai soci ->piano di riparto ØIn particolare: costringere i soci a versare i conferimenti o a coprire proporzionalmente le perdite NB S.n.c. regolare DEVE essere cancellata dal Registro delle Imprese, entro

Scioglimento della società

Riferimenti

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