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Antirabbica: basta la parola? 30GIORNI

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30GIORNI

Antirabbica: basta la parola?

L’Italia dica no alla norma che sostituisce il vaccino con una dichiarazione

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IL MENSILE DEL MEDICO VETERINARIO ISSN 1974-3084 ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE VETERINARIA di FNOVI ed ENPAV

Anno VII - N. 8 - Settembre 2014

Lorenzin

VALORIZZARE LE COMPETENZE

VETERINARIE

Agevolazioni

PAGAMENTO CONTRIBUTI

ENPAV

Benessere

PROTEZIONE DELLA ZOOTECNIA

DEBOLE

Tavolo tecnico

CONCLUSI I LAVORI SUL VETERINARIO

AZIENDALE

(2)

Le competenze degli esperti a disposizione

di tutti

farmaco@fno vi.it

Mandaci il tuo quesito

Ti risponde il Gruppo

di Lavoro sul Farmaco

Le risposte su www.fnovi.it

(3)

Sommario

30Giorni| Settembre 2014|

6

18

24

Editoriale

5 Nulla cambia, tutto cambia di Gaetano Penocchio

La Federazione

6 Il cammino

a cura del Comitato Centrale Fnovi 8 Una deroga da non utilizzare

a cura del Comitato Centrale Fnovi 9 Disturbi comportamentali in cuccioli

allontanati troppo presto dalle madri di Clara Palestrini

10 La rabbia è ancora una realtà di Paola Dall’Ara

13 Conclusi i lavori del tavolo sul veterinario aziendale

di Alberto Casartelli, Mino Tolasi, Giovanni Turriziani

La Previdenza

14 La cassazione rafforza l’applicazione del pro rata

di Danilo Defino 17 Programma Fixo

di Sabrina Vivian

18 Nuove agevolazioni per il pagamento dei contributi Enpav

di Paola Fassi

20 Le società tra professionisti a cura della Direzione Studi

ORDINE DEL GIORNO

22 Soccorso animali:

equivoci in corso di Enrico Loretti

24 Un piano strategico per la riduzione del randagismo canino

di Roberto Giomini

26 La polizia veterinaria è materia esclusiva dello stato

di Federico Molino

NEI FATTI

28 Assicurazione Rc Professionale: il punto della situazione

a cura di Marsh S.p.A.

29 Superare il precariato di Giorgio Cavallero

31 La protezione nella zootecnia debole di Paolo Demarin

FARMACO

33 Scienza e coscienza o demagogia?

di Eva Rigonat

EUROPA

35 Regional strategy meeting di Mino Tolasi

LEX VETERINARIA

36 La rilevanza deontologica della vita privata del professionista di Maria Giovanna Trombetta 38 I labirinti interpretativi del diritto

di Daria Scarciglia

FORMAZIONE

40 Dieci percorsi Fad

a cura di Lina Gatti e Mirella Bucca

IN 30GIORNI

44 Cronologia del mese trascorso a cura di Roberta Benini

CALEIDOSCOPIO

46 L’esercizio della professione di Giuliana Bondi

e Anna Maria Fausta Marino

(4)
(5)

EDITORIALE

di Gaetano Penocchio

Presidente Fnovi

S

i riparte dalle nuove nomine delle Direzioni generali di quello che un tempo fu il Di- partimento della sanità pub- blica veterinaria, della sicurezza alimentare:‘A’ va al posto di ‘B’, che va al posto di ‘C’ ed il gioco è fatto. Come in un solitario si spostano le tessere imma- ginando di ottenere gli stessi risultati. Ma per avere la persona giusta al posto giusto non è necessaria una procedura competi- tiva, aperta e trasparente? Le pubbliche amministrazioni non devono essere ac- cessibili ed intellegibili a tutti? E non si deve poter verificare come e perché si va a rivestire una posizione pubblica, come prevede il Ministro Madia nel disegno di

legge delega di riforma della Pubblica Am- ministrazione?

Non conosciamo, perché il Ministro ha ta- ciuto le ragioni di questi spostamenti.

Sappiamo solo che bisogna fare spending review, come se questo spiegasse tutto e chiudesse la questione anziché aprirla.

“Siamo un Paese che considera scandalo- sa la realtà effettuale in nome della realtà come vorrebbe che fosse”, scrive Piero Ostellino sul Corriere della Sera. Sono con lui.

I dirigenti pubblici non sono tutti uguali. La competenza genera governance, dalla qua- le nasconopolicy necessarie per la buona ge- stione delle attività. In tutto il mondo pro- fili medico-veterinari governano la sicurezza alimentare e la salute delle popolazioni animali.

Questione di conoscenze, di relazioni, di luoghi: tutti veterinari. Questione di rap-

porti internazionali, capaci di dare valore competitivo all’agroalimentare, secondo settore del PIL e principale voce del nostro export. Traino per l’intero Made in Italy nei mercati mondiali.

Un riordino così importante ci viene pro- pinato in perfetto silenzio stampa, come se nulla cambiasse, mentre tutto cambia.

L’esatto opposto del paradigma gattopar- desco.

D’altra parte rigetteremmo anche forme di populismo comunicativo proprie di quel

“giustizialismo rottamatorio” figlio del rapporto tra giustizia e politica, ancora irrisolto, fenomeno che avvelena la vita po- litica italiana da troppo tempo. È la stessa strada della delazione, dei processi som-

mari, della sistematica violazione del se- greto istruttorio, degli avvisi di garanzia tra- sformati in sentenze. Inutile dirlo, si trat- ta di temi scivolosissimi, per certi versi tabù. Allora serve smascherare l’utilizzo fraudolento della comunicazione più vici- na alla fantapolitica che alla realtà.

Ma il mondo cammina e le cose si muovo- no. Se da un lato è innegabile che non ab- biamo tempo, dall’altro resta la convinzione che semplicemente utilizzando gli stru- menti di sicurezza disponibili si possa passare dalla garanzia della fiducia a quel- la pubblica della certezza. A noi indicare una rotta e proporre ricette per superare la ba- bele dei linguaggi e riappropriarsi del- l’ambizione di ciò che potrebbe e dovreb- be essere.

Se la politica è “un’arte umana piena di fa- scino e di nobiltà”, c’è da augurarsi che pos- sa “mettere le cose al loro giusto posto”.

NULLA CAMBIA,

TUTTO CAMBIA

(6)

LA FEDERAZIONE

La Fnovi, in merito alle nomine del- le Direzioni generali, ha rinnovato considerazioni sulla necessità di ri- spondere alle esigenze di riordino in continuità con l’impostazione storica del Ministero della salute italiano. Ciò in decisa discontinuità con una de- leteria cultura amministrativa che, fa- cendo della competenza tecnico-spe-

cialistica quella maggiormente ca- rente, ha generato in passato una dif- fusa disaffezione dei cittadini italiani e nel contempo ne ha elevato la soglia di consapevolezza critica. Le Direzioni della Salute, nel nuovo come nel pre- cedente organigramma, si caratte- rizzano quali direzioni altamente tec- nico-specialistiche, che richiedono

competenze specifiche, congruenti con i compiti e gli obiettivi assegna- ti e necessariamente settoriali. Emi- nente, in questa elevata specializza- zione, è la funzione della Direzione ge- nerale per l’igiene e la sicurezza de- gli alimenti e la nutrizione, che ri- chiede capacità tecnico-professio- nali coerenti solo con il profilo acca-

LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL CAMMINO

Valorizzare le competenze veterinarie.

a cura del Comitato Centrale Fnovi

A

l fine di «assicurare la medesima decorrenza del 15 settembre 2014 per l’opera- tività di tutte le Direzioni generaliin relazione alle nuove competenze a queste assegnate» e «com- pletare la disciplina della fase transitoria fino all’effettivo conferimento degli incarichi di livello dirigenzia- le non generale per assicurare la continuità delle funzioni del Ministero della salute, salvaguardando l’ordi- nario svolgimento dei servizi e delle attività», sono state ufficializzate le nomine dei nuovi Direttori Generali del Ministero della salute. Romano Marabelli è Segretario Generale che opera alle dirette dipendenze del Ministro, coordina le attività delle direzioni generali, Silvio Borrello è Direttore generale della sanità animale e dei far- maci veterinari, Gaetana Ferri è Direttore generale degli organi collegiali per la tutela della salute, Giuseppe Ruoc- co è Direttore generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. Pur prendendo atto della nuo- va organizzazione ed augurando buon lavoro ai nuovi Direttori generali, non abbiamo rinunciato al colloquio in corso con il Ministro Lorenzin.

(7)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LA FEDERAZIONE

demico del medico veterinario; per questo, una virtuosa tradizione isti- tuzionale italiana colloca un medico veterinario in questa posizione diri- genziale, distinguendo il nostro Pae- se, anche su scala internazionale, in termini di sicurezza alimentare e for- za economico-commerciale. È quindi viva in noi la preoccupazione per un riassetto penalizzante per il Dicaste- ro stesso, nei suoi rapporti interni, re- gionali, nazionali, europei ed inter- nazionali, qualora non fosse assicu- rata quella continuità di competenza che non a caso ha visto, durante tut- ta la storia della nostra Repubblica, un medico veterinario nel ruolo diri- genziale generale. Non diversamente, l’Europa e le autorità sanitarie mon- diali collocano profili medico-veteri- nari in posizione apicale nelle dire- zioni strategiche per la sicurezza ali- mentare dei cittadini e delle popola- zioni animali.

Un Dicastero che abbia padro- nanza di governo non potrà privar- si di direttori generali professional- mente competenti nella traduzione delle politiche di Governo in indiriz- zi attuativi aderenti e corretti, basa- ti sulla profonda e puntuale cono- scenza delle problematiche di sicu- rezza alimentare e del funzionamen- to del sistema veterinario che, tutto, dall’Accademia al consumatore fina- le, dentro e fuori l’istituzione, ne sia armoniosamente partecipe e re- sponsabile anche sotto il profilo del- la spesa pubblica e delle risorse eco- nomiche destinate.

Un Dicastero dialogante con le proprie articolazioni dovrà avva- lersi di direttori generali idonei alla corretta interazione e comunicazione con le diramazioni regionali veteri- narie, con gli enti, gli istituti, le uni- versità, gli ordini professionali, gli or- ganismi, le organizzazioni del sistema veterinario comprese quelle inter- nazionali (Efsa - Fao - Oms - Oie) non- ché la Commissione dell’Ue, tutti in- terlocutori che parlano il linguaggio professionale della veterinaria.

Un Dicastero aperto agli stake-

holders del settore agroalimentare e ai consumatori dovrà ottenerne la fi- ducia sulla base di esatte fondamen- ta scientifiche, corrette politiche di prevenzione e controllo di alimenti principalmente di origine animale, di prodotti derivati, lavorati, trasfor- mati e distribuiti lungo una catena ali- mentare che si snoda in ‘luoghi ve- terinari’ dall’allevamento alla zoo- profilassi, dalle sedi accademiche e della ricerca fino all’ispezione ufficiale e all’esercizio libero professionale.

Un Dicastero massimamente orientato al cittadino si affiderà a di- rettori generali accademicamente preparati ad affrontare il tema delle malattie trasmissibili e di quelle de- rivanti dal consumo di alimenti di ori- gine animale, nei rapporti con le au- torità scientifiche e di ricerca impe- gnate a prevenirle e a sconfiggerle.

E, infine, un Dicastero consapevole del valore economico dell’agroali- mentare nazionale sui mercati mon- diali, valorizzerà la competenza ve- terinaria per massimizzare questo vantaggio competitivo naturale del nostro Paese, attraverso l’abbatti- mento di barriere sanitarie in conse- guenza di una efficace programma- zione e di tempestivi interventi nei ri- guardi delle malattie e delle emer- genze veterinarie.

Scriviamo sinceramente convinti che valorizzare la competenza ve- terinaria, come e più che in passato, vada a favore dei cittadini verso i quali è massimamente orientato il Suo come il nostro impegno quoti- diano. Potremmo allora affermare, parafrasando Vittorio Bachelet, che l’Amministrazione si è messa «in cammino».

“IL VETERINARIO NEL PIATTO”

SU FACEBOOK

Oltre 25.000 persone raggiunte

L

a Campagna realizzata da Fnovi ad agosto, “Il veterinario nel piatto”, che ha riscosso un immediato successo su Facebook arrivando a raggiungere in poco più di 24 ore dalla sua diffusio- ne circa 15.000 persone, continua ad attrarre grande interesse anche ades- so. In questi giorni sono state supera- te le 25.000 persone.

Questi i dati: 25.144 persone rag- giunte, 1.887 tra "Mi piace", commen- ti e condivisioni, 1.592 i Clic sul post.

Oltre 240 nuovi “Mi Piace”, dalla pub- blicazione della Campagna, alla pagi- na Facebook della Federazione. L’au- mento di adesioni è attribuibile sia ai Medici Veterinari che ai consumatori.

È importante far conoscere alla col-

lettività il ruolo che il Medico Veterinario svolge ogni giorno, nella vita di tutti, qua- le silenzioso attore nella sicurezza della salute, sia degli uomini che degli animali.

La locandina è liberamente scaricabile all’indirizzo

http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&id=3282&ricerca=1 (a cura di Flavia Attili)

(8)

LA FEDERAZIONE______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a cura del Comitato Centrale Fnovi

I

l 29 dicembre p.v. entrerà in vigore il Regolamento (Ue) n. 576/2013 del Parla- mento Europeo e del Con- siglio del 12 giugno 2013sui movimenti a carattere non commer- ciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (Ce) n.

998/2003. Nella fase di modifica del Reg. n. 998/2003 la Fnovi aveva co- municato - anche tramite la Federa- zione Europea dei Veterinari (Fve) - le proprie perplessità e preoccupazioni sulle conseguenze delle possibili de- roghe all’obbligo di vaccinazione con- tro la rabbia e ai limiti di età dei cuc- cioli, ora contemplati dall’articolo 7.

Nel testo del Regolamento è disci- plinata, sempre nonostante l’oppo- sizione della professione medico ve- terinaria europea, la previsione che il

proprietario debba dichiarare che i cuccioli “non sono entrati in contat- to con animali selvatici di specie su- scettibili alla rabbia”. Fnovi ritiene queste deroghe pregiudizievoli della salute e del benessere degli animali e delle persone che entreranno in con- tatto con loro. La base della movi- mentazione degli animali all’interno della Unione Europea è la «garanzia al- l’origine» che stabilisce che nel luo- go di nascita e provenienza sono presenti condizioni di controllo e prevenzione delle patologie trasmis- sibili, in modo particolare delle zoo- nosi. Sarebbe pleonastico ricordare quanto la rabbia sia pericolosa per l’uomo e la sua diffusione, spesso in- controllata, nei paesi dell’Est Europa.

Il nostro Paese non può permettersi di favorire la diffusione di patologie zoonosiche, tanto meno i costi con- seguenti al contenimento o eradica- zione, ed è evidente la precarietà del-

le dichiarazioni «di chiunque diverso da un medico veterinario» in tema di salute o benessere degli animali.

Il traffico illegale dei cani e dei gat- ti - per restare nell’ambito delle spe- cie più diffuse contemplate dal Re- golamento - è un fenomeno ancora molto diffuso in Italia che, per moti- vi geografici, risulta luogo di transito e di destinazione di moltissimi animali introdotti senza alcun rispetto delle regole su salute e benessere. Il nostro ordinamento è l’unico in Europa che prevede un reato specifico a contra- sto del traffico e dell’introduzione il- legale di animali. Non c’è motivo per consentire l’ingresso di cuccioli non vaccinati e/o di età inferiore alle quattro settimane, né sono sostenibili ragioni fondate su un’ottica distorta della libertà di commercio. Da ultimo è necessario considerare i costi dei controlli e delle eventuali vaccinazioni post introduzione - quando non con- tagio - di animali e persone entrate in contatto con animali dei quali si ignora lo stato sanitario di prove- nienza.

Per questo motivo Fnovi ha chiesto al Ministro Lorenzin che l’Italia eser- citi la potestà conferitale dal Rego- lamento di non utilizzare la deroga di cui all’art. 7 del medesimo Rego- lamento così come richiamata anche dalla Direttiva 2013/31 di modifica del- la direttiva 92/65, affinché anche nel recepimento nazionale di questa, nessun animale, né per gli scambi né per le movimentazioni non commer- ciali, possa essere introdotto nel no- stro Paese in assenza di un protocollo vaccinale completo contro la rabbia e che quindi non vengano cambiate le norme attuali del nostro paese a tu- tela della salute pubblica. LA FNOVI SCRIVE AL MINISTRO DELLA SALUTE

UNA DEROGA DA NON UTILIZZARE

Non vanno cambiate le norme attuali a tutela della salute pubblica.

(9)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LA FEDERAZIONE

di Clara Palestrini Med. Vet, PhD, Specialista Europeo in Medicina Comportamentale Veterinaria (Dipl. ECAWBM) Specialista in Etologia Applicata e Benessere Animale Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica Università degli Studi di Milano

I

l recepimento di tale dero- ga da parte dello Stato Ita- liano comporterebbe un mancato controllo della mo- vimentazione dei cuccioli, in particolare provenienti dai Paesi dell’Est Europa.La movi- mentazione e importazione dei cuc- cioli sotto le 12 settimane di età si por- terebbe dietro tutte le conseguenze re- lative al benessere degli animali e ai problemi comportamentali di anima- li allontanati troppo precocemente dalle madri e dal resto della cucciolata, oltre che sottoporli a uno stress lega- to al trasporto che può lasciare trac- ce indelebili nel comportamento del cane da adulto.

Diversi sono i fattori che possono essere legati alla comparsa dei di- sturbi comportamentali nel cane. I più frequenti sono dovuti ad inadeguato processo di socializzazione del cuc- ciolo, esperienze precoci traumati- che, errate condizioni d’allevamento durante i “periodi critici” dello svi- luppo come l’isolamento sociale o la deprivazione ambientale, oltre che

ad alterazioni patologiche del com- portamento dell’animale o alterazioni del rapporto uomo-animale per erro- ri gestionali del proprietario.

Il cane domestico forma le basi del proprio repertorio comportamentale in fasi ben precise della sua crescita, strettamente collegate allo sviluppo neuro-sensorio individuale, denomi- nate “fasi sensibili” che vanno dalla na- scita alla 12a-14a settimana di vita.

Durante tali fasi, l’animale è partico- larmente sensibile all’apprendimento di associazioni relativamente stabili e durature nel tempo (Shepherd, 2002).

Un processo di sviluppo comporta- mentale corretto consente al cane di affrontare le varie situazioni ambien- tali reagendo adeguatamente agli even- tuali stressori, mentre, al contrario, un’alterazione delle fasi di sviluppo del cucciolo può predisporre all’insor- genza di disturbi comportamentali.

Durante le fasi di sviluppo i cuccio- li familiarizzano con il resto della cuc- ciolata, con la madre, l’ambiente cir- costante e con le persone. La presen- za della madre e dei

fratelli permette loro di ricono-

scere gli altri cani come appartenenti alla propria specie (imprinting), di leggere ed imparare i segnali postura- li di comunicazione (compresa la po- stura di sottomissione), di inibire e re- golare la forza del morso. Durante le fasi sensibili il cucciolo diventa capa- ce di riconoscere gli elementi sociali po- sitivi presenti nell’ambiente e di di- scriminarli successivamente rispetto agli estranei. In questo stesso periodo si sviluppa il comportamento di evi- tamento e di paura (Houpt, 2000). Tra i fattori che influenzano le risposte cor- relate alla paura in un individuo vi è in- fatti l’esperienza dell’animale a quello stimolo durante le fasi di sviluppo.

Eventi traumatici o la mancanza di sti- molazioni precoci possono determi- nare una riduzione generale della ca- pacità di adattarsi a nuovi ambienti. È pertanto fondamentale che il cuccio- lo socializzi in maniera adeguata e si abitui a diversi stimoli che lo circon- dano (cospecifici, eterospecifici e con l’ambiente) e in cui verrà inserito da adulto.

Un cane che ha subito profonde alterazioni delle fasi di sviluppo UNA DEROGA DA NON UTILIZZARE

DISTURBI COMPORTAMENTALI IN CUCCIOLI ALLONTANATI

TROPPO PRESTO DALLE MADRI

Parere sul recepimento della direttiva 31/2013 e del regolamento 576/2013 riguardante la modifica del regolamento 998 relativo al movimento dei cuccioli.

(10)

LA FEDERAZIONE______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

non sarà mai un cane normale e potrà facilmente mostrare reazioni di ansia, paura, fobia e aggressività nei confronti degli stimoli con cui non è venuto in contatto o non è venuto adeguata- mente in contatto, in quanto non li ri- conoscerà come “normali” (Cannas et al, 2006) o alla peggio, come traumatici.

Studi dimostrano che esiste una notevole influenza dell’età di adozione sull’insorgenza di alcuni tipi di patolo- gie comportamentali (Cannas et al., 2006). Un’adozione precoce può esse- re molto pericolosa per il corretto svi- luppo comportamentale del cucciolo poiché lo si allontana dall’ambiente in cui vive (madre e fratelli) nel momen- to in cui ne ha più bisogno (Overall, 2001) non dandogli la possibilità di co- noscere i conspecifici in modo ade- guato e predisponendolo alla manife- stazione di forme di aggressività in ri- sposta a stimoli non noti o comunque riconosciuti come potenzialmente pe- ricolosi. Cuccioli di cane svezzati e al- lontanati dal gruppo prima della fine del periodo di socializzazione possono, da adulti, evitare (perché non hanno avu- to il tempo di conoscerli adeguata- mente) o aggredire (per paura) gli altri cani o comunque sviluppare compor- tamenti sociali inappropriati. Non sa- ranno infatti in grado di comunicare con gli altri cani, non sapranno come sot- tomettersi, saranno cani incapaci di gio- care, in quanto non avranno mai im- parato a farlo, e generalmente sarà dif- ficile farli accoppiare per un alterato processo di imprinting. Cosa ancor più grave, non saranno in grado di ini- bire il morso perché non avranno mai imparato a farlo.

Il comportamento di un animale da compagnia è una determinante estre- mamente importante del rapporto uomo-cane e i problemi ad esso cor- relati sono una delle principali cause d’allontanamento dell’animale sia in termini di abbandono sia in termini di soppressione. L’aggressività, la paura e le fobie rappresentano i problemi comportamentali più comuni in cani con alterazioni delle fasi di sviluppo.

Oltre a evidenti questioni inerenti il be-

nessere dell’animale, tra i problemi più deterioranti della relazione uomo-ani- male l’aggressività è quello che rap- presenta sicuramente la fonte di mag- giori disagi, comportando potenziali gravi conseguenze sia sul rapporto uomo-cane sia sulla salute pubblica (Berzon et al., 1972; Sosin et al., 1992;

Goldstein, 1992; Matter et al., 1998; Bo- rud e Friedman, 2000; Overall, 2001).

Proprio per quanto concerne la salu- te pubblica esistono ovvie conse- guenze sulla salute fisica (Sacks et al., 1996) e psichica dei proprietari e di eventuali terzi morsicati, tutto ciò con un notevole impatto economico sui costi sociali (Hoff et al., 2005; Ove- rall, 1997; Mertens, 2002). Inoltre, l’ag-

gressività costituisce una delle prin- cipali cause di abbandono e di sop- pressione di cani (Overall, 2001; Rei- sner et al., 1994) che, oltre a solleva- re evidenti e importanti questioni re- lative al benessere dell’animale, rap- presenta un indubbio ulteriore costo a carico della società.

Non va inoltre sottovalutato l’even- tuale stress e relativo trauma legato al trasporto dei cuccioli. Come prece- dentemente sottolineato, eventi trau- matici, in particolare se subiti duran- te le fasi sensibili, possono determi- nare una riduzione generale della ca- pacità di adattarsi a nuovi ambienti e predisporre l’individuo a reazioni di paura o fobie specifiche.

di Paola Dall’Ara Professore associato di Microbiologia

e Immunologia Veterinaria Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica - Unità di Microbiologia e Immunologia Veterinaria

PREMESSA

All’art. 7 punto 1, il nuovo Regola- mento 576/2013 concede agli Stati membri la possibilità di autorizzare i movimenti a carattere non commer- ciale nel proprio territorio da un al- tro Stato membro anche di animali da compagnia delle specie elencate nel- l’allegato I, parte A, che abbiano a) meno di 12 settimane e non siano sta-

ti vaccinati contro la rabbia; oppure b) tra 12 e 16 settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di va- lidità di cui all’allegato III, punto 2, let- tera e).

Al punto 2 si specifica che l’auto- rizzazione di cui al paragrafo 1 può es- sere concessa soltanto se:

a) il proprietario o la persona au- torizzata forniscono una dichiara- zione firmata attestante che dalla na- scita sino al momento del movi- mento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; op- pure

b) gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui UNA DEROGA DA NON UTILIZZARE

LA RABBIA È ANCORA UNA REALTÀ

Parere sul recepimento della direttiva 31/2013 e del regolamento 576/2013 riguardante la modifica del regolamento 998 relativo al movimento dei cuccioli.

(11)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LA FEDERAZIONE

sono ancora dipendenti, e il docu- mento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sotto- posta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.

PARERE

La rabbia è purtroppo ancora oggi una realtà importante anche in Eu- ropa, soprattutto nei Paesi dell’Est.

Basta consultare il Rabies Bulletin (http://www.who-rabies-bulletin.org/

Queries/Default.aspx), pagina uffi- ciale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativa ai casi di rabbia (in animali domestici, selvatici, nel- l’uomo e nei pipistrelli) in Europa per rendersi conto della preoccupante si- tuazione (Figura 1 e Tabella 1).

Come si può vedere, prendendo in considerazione anche solo il 2013, Paesi quali, Croazia, Grecia, Ungheria e Moldavia (con poche decine di casi), Belarus, Polonia, Romania e Turchia (con centinaia di casi) e an- cor più Federazione Russa e Ucraina

(con migliaia di casi) hanno segnala- to la presenza della rabbia in anima- li domestici e selvatici. Per questo mo- tivo nessun Paese europeo si può per- mettere di abbassare la guardia di- minuendo i controlli sugli animali movimentati.

Ritengo sia estremamente ri- schioso lasciare a un proprietario o a una persona autorizzata la possi- bilità di fornire, senza controllo al- cuno, una dichiarazione firmata at- testante che, dalla nascita sino al mo- mento del movimento a carattere non commerciale, gli animali da com- pagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia.

La vaccinazione rimane l’unica arma a disposizione per poter con- trollare l’entrata di animali anche da Paesi con casi di rabbia accertata.

Di fatto in alcuni Paesi la vaccina- zione antirabbica può essere effet- tuata anche prima dei classici 3 mesi di età, in quanto nei foglietti illustra- tivi di questi vaccini, regolarmente re- gistrati e in commercio in questi Pae- si, la casa produttrice specifica che gli stessi possono essere impiegati in ani-

mali di età inferiore ai 3 mesi.

Consiglierei quindi di mantenere quanto attualmente in vigore in Italia, riportato sul documento Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti: “L’Italia, ai sensi dell’art. 5 com- ma 2 del Regolamento (CE) n.

998/2003, non consente l’ingresso di animali di età inferiore ai 3 mesi che non abbiano completato il protocollo vaccinale. Se un animale di età infe- riore ai 3 mesi è vaccinato contro la rabbia nel rispetto del protocollo in vi- gore nello Stato membro di prove- nienza può essere introdotto.”

Analogo provvedimento vige del re- sto anche in Francia (v. box pagina se- guente).

Ritengo invece utile la precisazio- ne riportata al punto 2 lettera b) del- l’articolo 7 che dà la possibilità di mo- vimentare cuccioli e gattini non an- cora vaccinati ma al seguito della loro madre, da cui sono ancora dipen- denti; la madre deve però essere munita di un documento identifica- tivo attestante che, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vacci- nazione antirabbica conforme ai re-

FIGURA1: CASI DI RABBIA INEUROPA SEGNALATI NEL2013

(12)

LA FEDERAZIONE______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

quisiti di validità di cui all’allegato III punto e): “Il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di 21 giorni dal completa- mento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protetti- va, conformemente alla specifica tec- nica dell’autorizzazione all’immis- sione in commercio di cui al punto 1, lettera b), o nell’approvazione o li- cenza di cui al punto 1, lettera c), del vaccino antirabbico nello Stato mem- bro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino”.

Questa precisazione amplia quan- to attualmente riportato sul docu- mento italiano (“È vietato il trasporto di animali di età inferiore alle 8 setti- mane, se non accompagnati dalla ma- dre”), ma ribadisce la necessità di una vaccinazione antirabbica in regola se- condo quanto riportato nei foglietti il- lustrativi dei singoli vaccini. TABELLA1: CASI DI RABBIA INEUROPA SEGNALATI NEL2013

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,

DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

INFORMATION CONDITIONS SANITAIRES POUR

VENIR EN FRANCE AVEC SON ANIMAL DE COMPAGNIE A PARTIR

D’UN PAYS DE L’UNION EUROPEENNE (mouvements non commerciaux)

Attention:

les carnivores domestiques (chiens, chats, furets) âgés de moins de trois mois ETnon vaccinés contre la rage ne peuvent pas être introduits en

France.

En revanche, si un animalde moins de trois mois est valablement vacciné

contre la rage, en respect du protocole en vigueur dans l’Etat

membre de provenance, il peut être introduit en France.

(13)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LA FEDERAZIONE

di Alberto Casartelli, Mino Tolasi, Giovanni Turriziani

S

i sono conclusi i lavori del tavolo tecnico mini- steriale sul veterinario aziendale istituito presso la direzione generale della sa- nità animale e del farmaco ve- terinario.Chi scrive è stato indicato a parteciparvi dalla Fnovi, mossa dall’intento di arrivare ad una sinte- si delle esperienze fatte e delle posi- zioni dibattute. La federazione, del re- sto, già con la carta fondativa del ve- terinario aziendale (novembre 2010) e la firma del protocollo sul veteri- nario di fiducia con Aia ed Anmvi (gennaio 2012) ha sempre dimostra- to la sua determinazione a promuo- vere questa figura e la sensibilità di fare in modo che ogni esperienza e di- battito fossero ricompresi e risolti al- l’interno della categoria stessa.

La semplice constatazione che il la- voro del veterinario che si occupa di animali da reddito, pur con alcune dif- ferenze, risponde ai medesimi obiet- tivi in tutto il paese ha permesso di trovare una base comune di parten- za. La necessità di rinnovare la pro- fessione nel settore zootecnico è ma- turata molti anni fa, ma oggi la con- sapevolezza che le filiere hanno bi- sogno del veterinario aziendale è de- cisamente accresciuta.

A maggio di quest’anno, il ministero

della Salute ha chiesto alla Fnovi di designare i liberi professionisti del ta- volo sul veterinario aziendale. Pro- motori attivi dei lavori sono stati il Dg Gaetana Ferri e il responsabile del- l’ufficio anagrafi e sistemi informati- vi Luigi Ruocco. Al tavolo hanno an- che partecipato, oltre ad una rap- presentanza del Sivemp, i veterinari regionali del Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Basilicata, tutte regioni nelle quali la figura del veterinario aziendale è stata materia di deliberazioni e sperimentazioni. Il tavolo si è riunito tre volte a Roma - il 6 e il 27 giugno e il 31 luglio - per get- tare le basi di un decreto volto ad isti- tuire giuridicamente il veterinario aziendale, così attuando il D.lvo 117 del 2005. Le principali questioni af- frontate ai fini della stesura di una bozza di decreto, hanno riguardato i campi di attività, i compiti e le re- sponsabilità del veterinario azienda- le, la formalizzazione del rapporto tra OSA (operatore del settore alimen- tare) e il veterinario libero profes- sionista incaricato su base volontaria e fiduciaria, la creazione di una rete di sorveglianza epidemiologica, la definizione dei requisiti professio- nali e di formazione per l’inserimen- to in un elenco nazionale che sarà de- tenuto dalla Fnovi.

Visto l’avvicendamento dei direttori generali, è doveroso ringraziare pub- blicamente Gaetana Ferri per come ha condotto la fase tecnica; nel suo in-

carico è subentrato Silvio Borrello, che si occuperà della non meno de- licata e importante fase legislativa.

Per come si sono svolti gli incontri del tavolo - celeri, concreti e serena- mente proficui - ci sono tutte le pre- messe per attendersi un buon de- creto, che inquadra correttamente il ruolo e le aspettative del veterinario libero professionista, valore aggiun- to per la salute animale e interfaccia del veterinario ufficiale, e anche per un rilancio complessivo della nostra professione, traino di tutto il com- parto delle produzioni alimentari di origine animale.

L’esperienza del tavolo è stata l’espe- rienza di una categoria che ha sapu- to dimostrare una grande capacità di confronto sulle questioni di merito e di elaborare una figura che rinnova la veterinaria, valorizzando le compe- tenze pubbliche e private. Intorno ad una vera necessità di modernizzazio- ne, la nostra professione ha ritrovato stimoli e motivazioni per riaffermare quel ruolo centrale che le compete nel settore della sicurezza alimentare.

Per chi scrive, stare al tavolo è stato un motivo di onore e di orgoglio.

Adesso, dovrebbe essere compito di tutti partecipare ad un progetto che ri- guarda l’insieme della nostra profes- sione, partendo da temi fondamenta- li e urgenti come l’antibioticoresi- stenza e il benessere animale che sa- ranno gli elementi qualificanti della no- stra professione nel futuro. DOPO SOLO DUE MESI E TRE CONVOCAZIONI

CONCLUSI I LAVORI DEL TAVOLO SUL VETERINARIO AZIENDALE

Terminato il confronto tecnico, si entra nella fase legislativa.

Ci sono tutte le premesse per un decreto pienamente rispondente alle esigenze della Professione e del Paese.

(14)

LA PREVIDENZA

di Danilo Defino Capo Area Previdenza

LA CONTROVERSIA DELLA CASSA RAGIONIERI

Con sentenza n. 17892 del 2014 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della Cassa Ragionieri avverso la sentenza n. 636/2010 della Corte d’Appello di Venezia (in primo grado era stato proposto ricorso da un ra- gioniere al Tribunale di Padova), in materia di applicazione del principio del pro rata alle Casse professionali, ha fornito una interpretazione del tut- to differente da quella seguita dalla Cassa nel determinare l’ammontare della pensione di un iscritto.

La controversia riguardava la li- quidazione della quota di pensione re- tributiva spettante ad un ragioniere che aveva presentato domanda di pensione nel 2004.

La Cassa Ragionieri, infatti, fino al 2001 adottava un sistema di calcolo pensionistico retributivo che consi- derava quale base pensionabile la me- dia dei migliori quindici redditi pro- dotti nei venti anni precedenti il pen- sionamento. Nel biennio 2002/2003 aveva adottato una riforma struttu- rale della propria gestione previden- ziale, finalizzata a garantire la stabi- lità finanziaria della gestione ed una maggiore equità del sistema. Con detta riforma era avvenuto il pas- saggio al sistema di calcolo delle pensioni per quote, l’una retributiva per le annualità sino al 2003, e l’altra contributiva per le annualità suc- cessive, l’estensione della media red- dituale per il calcolo della quota re- tributiva e l’introduzione di coeffi- cienti di abbattimento delle pensioni di anzianità in funzione dell’età ana- grafica di accesso al trattamento.

La Cassa, per i periodi anteriori alla riforma descritta, aveva applicato nel calcolo dell’ammontare pensio- nistico, con riferimento alla media reddituale utilizzata, il criterio degli

“ultimi 24 redditi” in luogo di quello

previgente, più favorevole all’iscritto (“ultimi 15 redditi”), con conseguen- te liquidazione di una pensione di mi- nore importo.

L’esame della decisione della Cas- sazione presuppone un rapido ri- chiamo alle norme di legge succedu- tesi in materia e alla diversa posizione della giurisprudenza di merito suc- cessiva alla L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

L’EVOLUZIONE NORMATIVA

La regola del pro rata temporis (“in base al tempo”) è stata introdotta per le Casse privatizzate dall’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995,

n. 335, e comportava, nella formula- zione originaria della norma, l’obbli- go da parte delle stesse di procede- re all’adozione di provvedimenti di va- riazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pen- sionistico, nel rispetto delle anziani- tà già maturate. In sostanza le modi- fiche eventualmente introdotte nel si- stema di calcolo della pensione do- vevano operare esclusivamente per il futuro, senza incidere sulle annua- lità già maturate.

Detto principio, concepito dalla L.

335/95 in termini di applicazione stringente e rigorosa, è stato poi at- tenuato dal disposto dell’art. 1, com- CASSA RAGIONIERI

LA CASSAZIONE RAFFORZA

L’APPLICAZIONE DEL PRO RATA

La Corte di Cassazione ha ritenuto non valida l’interpretazione del pro rata applicata dalla Cassa Ragionieri nel determinare i criteri del calcolo delle prestazioni pensionistiche.

(15)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LA PREVIDENZA

ma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che i me- desimi Enti devono aver presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla in- troduzione delle modifiche derivan- ti dai provvedimenti suddetti e co- munque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Quindi, in forza della terminologia usata dal legislatore, il principio del pro rata diviene un parametro di ponderazione unitamente ai criteri della gradualità e della equità fra ge- nerazioni, egualmente meritevoli di tutela.

Infine la legge di stabilità 2014 (ap- provata con L. 147/2013) ha intro- dotto (art. 1, comma 488), con riferi- mento all’articolo 1, comma 763, del- la legge n. 296/2006 sopra menzionata, una norma interpretativa autentica, con efficacia retroattiva, stabilendo che gli atti e le deliberazioni in ma- teria previdenziale adottati dalle Cas- se e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore di tale legge (1.1.2007) si intendono le- gittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equi- librio finanziario di lungo termine.

Proprio la valenza della norma in questione costituisce il tema fon- dante della decisione della Corte di Cassazione.

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SUCCESSIVA ALLA L.147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

La recentissima giurisprudenza di merito ha utilizzato il disposto sopra descritto come parametro normativo nei contenziosi in corso sempre re- lativi alla Cassa Ragionieri (ad es. Tri- bunale di Milano - sezione Lavoro, sen- tenze nn. 1509 e 1613 del 2014).

I giudici di merito hanno sostenu- to la tesi che, alla luce dell’evoluzio- ne normativa descritta, il principio del pro rata non sia più un obbligo per le Casse, ma soltanto un parametro da ponderare. Di conseguenza, dopo

l’entrata in vigore della legge di sta- bilità del 2014, di cui i giudici di me- rito riconoscono la valenza inter- pretativa retroattiva, emerge dalle sentenze descritte la tesi per cui le ri- forme previdenziali adottate dalle Casse professionali atte a ridurre la spesa pensionistica, e pertanto fina- lizzate ad assicurare l’equilibrio fi- nanziario di lungo termine, senza la rigida applicazione del pro rata al pe- riodo antecedente l’entrata in vigore di tali riforme, non ledono il principio stesso. In sostanza i giudici hanno so- stenuto i tentativi delle Casse di at- tenuare le disparità di trattamento ai fini pensionistici tra vecchi e nuovi iscritti e conseguentemente, in base a un principio di equità, di non ero- gare pensioni troppo generose ri- spetto alla contribuzione versata (vengono così considerate legittime la delibera della Cassa Ragionieri del 2002 e le seguenti).

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 2014 N. 17892

La sentenza della Corte di Cassa- zione n. 17892 del 2014 ha sostan- zialmente ribaltato l’indirizzo for- matosi dopo la legge di stabilità 2014 in merito all’applicazione del pro rata, riaffermando, nel solco di un consolidato orientamento della stes- sa Corte (anche se in riferimento a sentenze antecedenti alla L. di sta- bilità del 2014), la necessità di una ri- gida applicazione del principio per i provvedimenti adottati dalle Casse prima della entrata in vigore della L.

296/06. La Corte, infatti, nelle sen- tenze antecedenti alla legge di sta- bilità del 2014, aveva più volte affer- mato come il legislatore del 2006 ha

“… inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilancia- mento con i criteri di gradualità e di equità tra le generazioni” così confe- rendo alle Casse uno spazio di ma- novra maggiore rispetto al passato, anche nell’ottica di richiedere ai sog-

getti con maggiore anzianità assicu- rativa un livello di “sacrificio” mag- giore rispetto a quello imposto alle nuove “generazioni previdenziali”

destinatarie di trattamenti pensio- nistici meno “generosi”. L’applica- zione flessibile del pro rata, tuttavia, è stata considerata legittima dalla Cassazione solo dopo l’entrata in vigore della legge e quindi per i provvedimenti adottati dalle Casse a partire dal 1 gennaio 2007.

Nella controversia concernente la Cassa Ragionieri, come evidenziato, la materia del contendere concerne- va le modalità di calcolo applicate dal- la Cassa nel determinare l’importo pensionistico della quota retributiva di un ragioniere, in quanto la Cassa, anche per gli anni antecedenti la ri- forma del 2002/2003, aveva applicato il criterio introdotto dalla normativa novellata, mentre la pensione spet- tante sarebbe stata più alta appli- cando il più favorevole criterio pre- vigente.

Le ragioni sostenute dalla Cassa La Cassa nel giudizio aveva evi- denziato che era stata adottata, nel biennio 2002/2003, una riforma arti- colata del sistema, con il passaggio dal criterio retributivo a quello con- tributivo, e la distinzione per gli as- sociati di due quote di pensione (una calcolata con il retributivo, l’altra con il contributivo); il rispetto del pro rata, secondo la Cassa medesima, era avvenuto mantenendo il calcolo re- tributivo per tutte le annualità ante- cedenti alla riforma, seppur con l’ap- plicazione del più ampio ventaglio dei

“24 ultimi redditi” utili al calcolo del- la media reddituale in luogo dei 15 previgenti ritenuto un criterio non in- tangibile in una riforma strutturale. La Cassa infine evidenziava in ogni caso l’efficacia sanante degli interventi le- gislativi successivi (Leggi nn. 296/06 e 147/2013).

La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respin-

(16)

LA PREVIDENZA _______________________________________

to il ricorso della Cassa Ragionieri, sulla base delle seguenti argomenta- zioni:

• la quota di pensione retributiva an- dava calcolata applicando il crite- rio previgente della media reddi- tuale degli ultimi 15 anni, in quan- to obbligo scaturente dalla corret- ta applicazione del pro rata;

• le modifiche normative della Cas- sa risalivano al 2002 e pertanto era- no antecedenti alla L. n. 296/06 che ha mitigato il detto principio: per- tanto la novella del 2006 non può avere efficacia sanante dei prov- vedimenti contrari alla normativa previgente. L’efficacia della legge del 2006 e quindi la facoltà di tem- perare il principio del pro rata ri- spetto ai criteri della L. 335/95, è ex nunc e quindi poteva valere solo per le delibere adottate successi- vamente all’entrata in vigore della legge (1.1.2007);

• alla norma contenuta nella Legge di stabilità 2014 non può attribuirsi natura retroattiva ed inoltre la stessa non può applicarsi nel giu- dizio di legittimità esaminato dal- la Corte, perché “...subordinata ad un accertamento, l’essere gli atti e delibere degli enti finalizzati ad as- sicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, in ogni caso non con- sentito a questa Corte”.

La Cassazione, per sostenere la tesi della non retroattività della normati- va introdotta dalla Legge di stabilità 2014, ha richiamato i limiti fissati dal- la Corte Costituzionale al potere di- screzionale del legislatore di emana- re norme retroattive: deve ricorrere l’esigenza di “tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che co- stituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione Europea dei diritti del- l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”. Nel caso esaminato la Cas- sazione non ha ravvisato la sussi- stenza dei “motivi di interesse gene- rale” idonei ad attribuire efficacia retroattiva alle norme descritte che violerebbero così i principi costitu-

zionali di eguaglianza e ragionevo- lezza.

La Cassazione inoltre ha ritenuto che la norma della L. di stabilità 2014 non può avere efficacia inter- pretativa in quanto non si limita ad as-

segnare alla normativa contenuta nell’art. 1, comma 763, L. 296/06, un dato significato tra quelli ad essa co- munque ascrivibili, ma deroga attri- buendole un significato nuovo e di- verso rispetto al testo previgente ed inoltre in assenza dei motivi impera- tivi di interesse generale costituzio- nalmente rilevanti sopra menzionati.

In definitiva tale norma non farebbe altro che rendere retroattivamente le- gittimi gli atti e le delibere emanati dalla Cassa in contrasto con le norme vigenti in materia. Attribuire efficacia retroattiva ad una legge a distanza di oltre 10 anni creerebbe pure un vul- nus alla certezza del diritto.

Sul punto decisivo della materia del contendere, e quindi sulla effettiva portata dell’art. 1, comma 488, L.

147/13, la Cassazione ritiene in con- clusione che il ricorso della Cassa deve essere rigettato sulla base di una lettura della normativa ivi contenuta conforme ai principi costituzionali.

Le reazioni

La decisone della Cassazione ha su- scitato a diversi livelli una certa di- visione di orientamenti, anche se ap- paiono prevalenti le posizioni critiche.

In particolare è stata evidenziata la discutibilità dell’assunto che nella ma- teria trattata dalla Corte nel ricorso non sarebbero rinvenibili motivi im- perativi di interesse generale in quan- to la stabilità delle casse nel lungo pe- riodo garantisce l’assolvimento del- le fondamentali funzioni previdenziali, di rilevanza pubblica, relative ai pro-

fessionisti e quindi assicura che i re- lativi oneri non vengano rimessi allo Stato e in definitiva alla collettività.

Inoltre, con riferimento all’impossi- bilità, in sede di giudizio di legittimi- tà, dell’accertamento che la riforma introdotta dalla Cassa fosse finalizzata a garantire l’equilibrio di lungo pe- riodo, si è fatto notare che, compor- tando la censurata riforma una con- trazione della spesa pensionistica e un beneficio finanziario per la Cassa, risultava pacifico tale obiettivo.

In secondo luogo che la decisione della Corte è contraria all’equilibrio intergenerazionale e pertanto all’in- teresse delle nuove generazioni, già schiacciate dall’aumento contribu- tivo e da un mercato del lavoro de- presso.

Infine è stato rimarcato come la Cassazione sia andata oltre i poteri ad essa spettanti in quanto la censura, alla luce dei principi costituzionali, della norma contenuta nella legge di stabilità 2014, con la disapplicazione di fatto della norma, a rigore implica l’esercizio di una funzione che il no- stro ordinamento assegna al giudice delle leggi, la Corte Costituzionale. Di conseguenza non è da escludere che la Suprema Corte solleciti l’inter- vento della Consulta.

È doveroso evidenziare che l’Enpav ha adottato le riforme della propria gestione previdenziale prevedendone l’efficacia futura e quindi nel pieno ri- spetto dei diritti quesiti, applicando in modo rigoroso il principio del pro rata. ■

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