LA RESPONSABILITÀ CIVILE E CENNI ALLA RESPONSABILITA’ PENALE DEL REVISORE.
LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Avv. Aldo Sacchi - Avv. Maurizio Galbiati
COLLEGIO SINDACALE
CON REVISIONE LEGALE NELLE PMI
20 ottobre 2014
1. La responsabilità civile del revisore legale
in Italia
Il revisore fornisce, in via indipendente, un’opinione professionale in merito alla qualità delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio e consolidato
nel loro complesso
Il revisore viene inquadrato nella categoria dei gatekeepers
vale a dire soggetti che, prestando attività a favore agli amministratori di una società o di investitori attuali o potenziali, impegnano la propria reputazione a supporto di informazioni che essi stessi attestano o verificano (tra i quali, ad esempio, anche le società di rating )
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Il contesto in cui si inserisce la responsabilità del revisore
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In questo modo, contribuisce al miglioramento dell’informazione societaria, anche nell’interesse dell’efficienza dei mercati finanziari (Considerando 9
Direttiva 2006/43/CE)
Attività di c.d. assurance
rafforzamento, mediante l’espressione del proprio giudizio, dell’attendibilità del bilancio
La Direttiva 2006/43/CE e i recenti testi normativi approvati a livello europeo in materia di revisione legale (Direttiva 2014/56/UE e Regolamento
537/2014) non dettano disposizioni in materia di responsabilità civile, lasciando agli Stati Membri le scelte in merito alle modalità in cui
regolamentare la materia
Il contesto in cui si inserisce la responsabilità del revisore
1. La responsabilità civile del revisore legale in
Italia
Confronto fra la normativa previgente e la nuova disposizione in tema di responsabilità
art. 2409 – sexies cod. civ.
1. I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell’art. 2407 e sono responsabili nei confronti della
società, dei soci e dei terzi per i danniderivanti dall’inadempimento ai loro doveri.
2. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
3. L’azione si prescrive nel termine di cinque
anni dalla cessazione dell’incarico.art. 164 TUIF
1. Alla società di revisione si applicano le
disposizioni dell’art. 2407 del codice civile.2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la
società di revisione, per i danni conseguentida propri inadempimenti o da fatti illeciti nei
confronti della società che ha conferitol’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
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1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.
Confronto fra la normativa previgente e la nuova disposizione in tema di responsabilità
art. 15 D. Lgs. 39/2010
1. La responsabilità civile del revisore legale in
Italia
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Le principali caratteristiche del regime della responsabilità introdotte dall’art. 15 D. Lgs. 39/2010
• non sono state considerate le indicazioni della Raccomandazione della Commissione (opportunità di limitare espressamente la responsabilità del revisore)
• in particolare, si tratterà di considerare eventuali variazioni in merito alla legittimazione attiva dei curatori fallimentari
• il revisore o la società di revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell’espressione del relativo giudizio (cd. responsabilità unitaria)
• viene ribadito che il revisore è responsabile in solido con gli amministratori precisando che, nei rapporti con i debitori solidali, ciascuno risponde nei limiti del danno cagionato
• in sintesi, sotto il profilo della solidarietà, viene mantenuto sostanzialmente inalterato il regime di responsabilità previgente
• la nuova norma non contiene più il rinvio all’art. 2407 cod. civ.. Si tratterà di verificare, anche dal punto di vista degli orientamenti giurisprudenziali, gli effetti di tale mancato richiamo
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
La struttura della responsabilità
A. Negligenza nello svolgimento dell’incarico
B. Nesso di causalità immediato e diretto
C. Danno alla società revisionata, soci o terzi
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Nei confronti della società soggetta a revisione
Nei confronti dei terzi (es. soci, finanziatori, investitori) contrattuale (inadempimento)
extracontrattuale (fatto illecito)
orientamento maggioritario orientamento minoritario
contrattuale (inadempimento) La natura della responsabilità
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
• È possibile configurare una responsabilità contrattuale del revisore nei confronti dei terzi?
• In alcuni settori (come quello della responsabilità medica) dottrina e giurisprudenza hanno applicato la c.d. teoria del contatto sociale
• Secondo tale teoria, l’esercizio delle c.d. professioni protette comporta specifici obblighi di protezione
• La violazione di tali obblighi di protezione può far sorgere una responsabilità contrattuale anche rispetto a soggetti non legati tra loro da un contratto
• La teoria del contatto sociale è applicabile anche allo specifico caso del revisore?
Responsabilità contrattuale verso i terzi?
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Fattispecie
• Alcuni azionisti della società Alfa invocano una pretesa responsabilità contrattuale da contatto sociale del revisore Beta in relazione all’attività dallo stesso svolta sui bilanci utilizzati ai fini dell’ammissione alla quotazione di Alfa.
Problema
• È configurabile una responsabilità contrattuale del revisore da contatto sociale?
Soluzione
• I casi di applicazione della teoria del contatto sociale riguardano fattispecie non confrontabili con la responsabilità del revisore. La teoria del contatto sociale riguarda infatti ipotesi in cui sussiste sempre se non uno specifico accordo negoziale tra parti determinate, certamente un contatto sociale qualificato tra parti certamente ben determinate. Nel caso dell’attività di revisione, al contrario, manca un vero e proprio contatto tra il revisore e i terzi (tra l’altro, indeterminati).
Caso pratico
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
•
La diversa qualificazione della responsabilità come contrattuale ovvero come extracontrattuale può rilevare in linea di principio sotto due profili:
Le conseguenze della natura della responsabilità
La distribuzione degli
oneri probatori La durata del termine di prescrizione
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Responsabilità contrattuale
Chi agisce deve provare l’esistenza di un rapporto contrattuale
Può limitarsi ad allegare l’inadempimento del convenuto
Spetta viceversa al convenuto provare l’avvenuto adempimento
Responsabilità extracontrattuale
Chi agisce deve provare l’esistenza di un fatto illecito, doloso o colposo, attribuibile al convenuto Il convenuto può eccepire eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi
La distribuzione degli oneri probatori in tema di condotta.
I principi generali
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
La distribuzione degli oneri probatori in relazione alla condotta del revisore
•
Nell’ambito della responsabilità contrattuale, occorre però distinguere tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato
•
La distribuzione degli oneri probatori subisce infatti modifiche nell’ipotesi di obbligazioni di mezzi (vale a dire di obbligazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di un’attività, a prescindere dal conseguimento di un risultato)
•
In caso di obbligazioni di mezzi, in deroga alle regole generali, spetta a chi agisce anche l’onere di provare l’inadempimento del convenuto
•
L’attività di revisione deve essere considerata come obbligazione di mezzi o come obbligazione di risultato?
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Fattispecie concreta
• La società Alfa in l.c.a. conviene in giudizio il revisore Beta, chiedendo il risarcimento di pretesi danni per il mancato rilievo dell’asserita non conformità alla legge di alcune poste del bilancio di Alfa
Problema
• Qual è la natura della responsabilità del revisore? In ragione di tale qualificazione, su chi grava l’obbligo di provare la diligenza o la negligenza del revisore?
Soluzione
• È stato sancito che deve escludersi qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva in capo ai revisori, configurando altresì, univocamente, la prestazione dovuta dalle società di revisione come obbligazioni di comportamento di mezzi e non di risultato
• Pertanto, spetta all’attore, che lamenta di aver subito un danno in conseguenza dell’inesatta esecuzione da parte della società di revisione dei propri obblighi, fornire la prova della mancanza di diligenza dalla società di revisione nello svolgimento dell’incarico
Caso pratico
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
• Se si qualifica l’attività di revisione come obbligazione di mezzi, chi vuole far valere una responsabilità del revisore - sia in via extracontrattuale che in via contrattuale – deve provare anzitutto la violazione da parte del revisore dei Principi di Revisione
framework di riferimento
La distribuzione degli oneri probatori
“Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” – Documento CNDCEC pubblicato in data 17 febbraio 2012
a) Il collegio sindacale svolge l’attività di revisione in conformità ai principi di revisione applicabili
b) I principi di revisione internazionali (ISA), tradotti dal Consiglio Nazionale con la collaborazione di Consob e Assirevi, costituiscono un punto di riferimento tecnico fondamentale per l’operatività del collegio sindacale
(norme tecniche a cui il revisore deve improntare la propria attività: cfr. art. 11 D. Lgs. 39/2010)
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
I Principi di Revisione ISA Italia
• In corso di finalizzazione. Elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione con il MEF tenendo conto di quelli emanati dagli organismi internazionali (art. 12, c. 2, D. Lgs. 39/2010)
• Ispirati ai principi di revisione internazionali – versione Clarified 2009
• comprendono:
- glossario dei termini comune a tutte le sezioni - PR ISA Italia dal n. 200 al 720
- PR ISA Italia n. 720B «Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza»
- ISQC Italia 1
- PR ISA Italia n. 250B «Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale»
Entrata in vigore prevista: revisioni contabili relative ai periodi amministrativi che iniziano dal 1/1/2015 o successivamente
Non mera traduzione. Necessari specifici adattamenti, disapplicazione e aggiunta di paragrafi, per renderli coerenti con il quadro normativo italiano
Entrata in vigore prevista: dal 1 gennaio 2015
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
La durata del termine di prescrizione
Art. 15, terzo comma, D. Lgs. 39/2010• L’azione nei confronti del revisore si prescrive in 5 anni, sia che sia promossa dalla società revisionata, sia che sia promossa dai soci o dai terzi.
• La durata del termine di prescrizione è quindi la medesima per il revisore sia in caso di responsabilità contrattuale, sia in caso di responsabilità extracontrattuale.
• Tale termine decorre “dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.
• Dubbi sollevati da taluni:
possibile contrasto con l’orientamento generale secondo cui il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dall’effettiva conoscenza (o conoscibilità) del danno;
possibile difformità rispetto alla disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.
A. La negligenza nello svolgimento dell’incarico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
• Per il riconoscimento di responsabilità in capo al revisore legale la prova del
comportamento inadempiente o illecito della società di revisione
non risulta sufficiente• L’art. 15 D. Lgs. 39/2010 prevede che i revisori legali sono «responsabili per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri. Chi vuole far valere una responsabilità del revisore ha l’onere di provare anche:
B. Il nesso di causalità
la sussistenza del danno lamentato
l’esistenza di un nesso causale immediato e diretto tra pregiudizio lamentato e comportamento del revisore
• I profili del nesso di causalità e del danno sono ovviamente in stretta connessione. La sussistenza del nesso causale deve essere valutata in relazione allo specifico danno invocato dall’attore
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
•
Si ritengono applicabili anche in relazione alla responsabilità del revisore i principi generali in tema di danno civile
•
È risarcibile quel pregiudizio che, a seconda dei casi, si presenti come conseguenza diretta ed immediata del fatto dannoso (sia esso un inadempimento contrattuale o un fatto illecito)
•
Secondo la giurisprudenza sia nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore
•
Grava su colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costituivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della relativa prova incombe sull’attore
B. Il nesso di causalità
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Attività di revisione negligente
Danno Art. 41, secondo comma, c.p.
(applicabile anche al nesso di causalità civilistico)
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento
La responsabilità del revisore può essere esclusa applicando i principi in tema di interruzione del nesso causale
B. Il nesso di causalità
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
B. Il nesso di causalità
Fattispecie
• Un socio della società Alfa contesta al revisore Beta di non avere svolto diligentemente la propria attività di revisione e di averlo indotto in errore, esprimendo giudizi positivi in ordine ai bilanci delle partecipate di Alfa. Il socio sostiene di avere finalizzato, un anno dopo le relazioni di revisione di Beta ma facendo ancora affidamento sulle stesse, un piano di salvataggio di Alfa che è naufragato in quanto i bilanci delle partecipate si sono poi rivelati non veritieri
Problema
• Gli esborsi del socio nell’ambito del piano di salvataggio di Alfa sono causalmente riconducibili all’attività di revisione svolta da Beta circa un anno prima?
Soluzione
• Emerge che gli eventi intervenuti tra la (negligente) attività di revisione di Beta e finalizzazione del piano di salvataggio di Alfa (tra cui la messa in liquidazione della stessa Alfa con esorbitanti perdite) recidono ogni credibile nesso causale tra la relazione del revisore sulle partecipate e la determinazione del socio di procedere con il piano
Caso pratico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
B. Il nesso di causalità
Principio di revisione n. 240 - Frodi
A causa dei limiti intrinseci all’attività di revisione contabile
vi è un inevitabile rischio che alcuni errori significativi presenti nel bilancio non siano individuati anche se la revisione è stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai Principi di Revisione
- Le frodi possono essere accompagnate da schemi organizzativi sofisticati e attentamente progettati al fine di occultarle (ad esempio, falsificazioni, omissioni intenzionali nella registrazione contabile di operazioni o dichiarazioni e informazioni fuorvianti intenzionalmente rilasciate al revisore)
- Rischio di collusioni tra membri della direzione finanziaria, responsabili delle attività di governance, restante personale dipendente o terzi
- Il rischio di mancata rilevazione degli errori dovuti a frodi poste in essere dalla direzione è più significativo per fenomeno forzatura dei controlli (management override)
- È un giudizio professionale - Utilizza verifiche a campione
- Gli elementi probativi hanno natura persuasiva piuttosto che conclusiva
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
B. Il nesso di causalità
Fattispecie
• Il Fallimento di Alfa contesta al revisore Beta di non avere rilevato l’omesso versamento, da parte di uno dei soci di Alfa, della quota di sua pertinenza di un aumento di capitale. Il revisore Beta si difende affermando che l’omesso versamento della quota dell’aumento di capitale era stato oggetto di dissimulazione da parte dell’AD della società con falsificazione di contabili bancarie
Problema
• La presenza di una frode da parte del top management della società è idonea a recidere il nesso di causalità?
Soluzione
• In questo specifico caso, pur avendo accertato il comportamento fraudolento dell’AD, si è ritenuto che tali artifici non fossero sufficienti ad escludere la responsabilità del revisore, in quanto gli stessi avrebbero potuto essere riscontrati attraverso lo svolgimento delle ordinarie procedure di revisione
Caso pratico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
•
Nelle società in bonis
− criterio delle conseguenze immediate e dirette (art. 1223 cod. civ.)
•
Nelle società insolventi (specialmente con riguardo alla responsabilità per nuove operazioni ex art. 2486 cod. civ.)
− il criterio del disavanzo fallimentare (criterio risalente e in via di superamento)
− ipotesi residuale di ricorso in via equitativa al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare in caso di impossibilità di ricostruire la contabilità sociale, ma con connesso onere di motivazione puntuale da parte del giudice di merito
− il criterio della differenza tra netti patrimoniali o dell’aggravamento del dissesto successivamente al verificarsi della causa di scioglimento
Criteri applicabili anche al revisore?
C. Il danno
I diversi criteri di determinazione del danno risarcibile
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
C. Il danno
Fattispecie concreta
• Una Società addebita alla società di revisione di non essersi accorta dell’esistenza di perdite nello svolgimento della propria attività di revisione
Problema
• Può essere accolta una domanda volta ad ottenere da parte del revisore un risarcimento equivalente all’ammontare della perdita che non sarebbe stata colpevolmente rilevata?
Soluzione
• La domanda della Società non può essere accolta, in quanto il danno prospettato non è direttamente riconducibile all’attività di revisione. Il ruolo del revisore non è quello di garantire la rispondenza al vero delle voci controllate sino al punto da doverle eventualmente reintegrare di tasca propria. Se così fosse, il revisore sarebbe chiamato ad effettuare non un semplice controllo circa la correttezza del bilancio nel suo complesso, ma a fornire una vera e propria assicurazione del risultato economico della stessa
Caso pratico
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Fattispecie concreta
• Un Fallimento addebita alla società di revisione le pretese conseguenze negative originatesi per la società fallita nel periodo compreso tra 20xx (data di asserita perdita del capitale sociale da parte della Società) e 20xy (data di presentazione dell’istanza di fallimento)
Problema
• Può essere imputato al revisore un preteso danno da continuazione dell’attività?
Soluzione
• Al revisore non può essere imputato di non aver posto in essere gli atti necessari per dar luogo alla liquidazione della Società in presenza di una causa di scioglimento ex lege, in quanto non spetta al revisore attivarsi affinché si apra la fase di liquidazione
Caso pratico
C. Il danno
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
● Il revisore deve ottenere l’evidenza (i) del riconoscimento da parte della Direzione della propria responsabilità per la corretta predisposizione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e deve inoltre accertare che la stessa Direzione abbia approvato il progetto di bilancio, (ii) della completezza e l’attendibilità delle informazioni ottenute e (iii) dell’assenza di frodi, operazioni illecite, irregolarità e inadempimenti
● Le attestazioni rilasciate dalla Direzione non possono sostituire gli altri elementi probativi che il revisore ritiene debbano ragionevolmente essere disponibili
● Il rifiuto da parte della Direzione di rilasciare una attestazione scritta ritenuta necessaria dal revisore, costituisce una limitazione al procedimento di revisione e il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio
● Falsità nelle lettere di attestazione: profili penali ex art. 29 D. Lgs. 39/2010 (reato di impedito controllo)
Principio di revisione n. 580 – Lettere di attestazione
Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. in tema quanto meno di concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno
Le limitazioni alla responsabilità del revisore: concorso di colpa del danneggiato
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Le limitazioni convenzionali della responsabilità
• La normativa italiana non prevede allo stato limitazioni legali della responsabilità del revisore
• Secondo i principi generali, eventuali limitazioni convenzionali della responsabilità potrebbero essere pattuite solo nel singolo caso dalle parti (con efficacia solo nei rapporti interni)
• Art. 1229 cod. civ.:
• Non sembra possibile prevedere limitazioni della responsabilità negli incarichi di revisione legale e in attività di assurance diverse dalla revisione, in quanto aventi finalità di interesse generale riconducibili alla nozione di ordine pubblico
• Eventuali limitazioni della responsabilità potrebbero essere previste in linea di principio negli incarichi di revisione volontaria e nei c.d. “non assurance works”
solo per colpa lieve
non per dolo o per colpa grave
non per violazione di norme di ordine pubblico
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
L’art. 15, secondo comma: la responsabilità del team di lavoro
Il secondo comma prevede una responsabilità in solido tra loro e con la società di revisione legale del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato, nei limiti del contributo del danno effettivamente cagionato
• La disciplina precedente: prevedeva la sola responsabilità solidale del partner e dei dipendenti con la società di revisione
• Il contenuto della nuova disposizione: oltre alla responsabilità solidale del partner e dei dipendenti con la società di revisione sembra essere previsto espressamente un principio di solidarietà tra partner e dipendenti
• È stato un tentativo di responsabilità parziaria?
• Ampia casistica nel passato?
1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Alcune questioni relative ai sindaci che esplicano la revisione legale ai sensi degli artt. 2409-bis cod. civ. e art. 2477 cod. civ.
• Per eventuali negligenze o errori nello svolgimento dell’attività di revisione compiute da un singolo sindaco, solo quest’ultimo può essere ritenuto responsabile oppure è da ritenersi responsabile l’intero Collegio Sindacale?
• Il revisore opera ex post / il Collegio Sindacale è presente e può assistere alle delibere del CDA o dell’assemblea
• Come si esplica e che effetti determina il 2409-septies cod. civ. sullo scambio di informazioni?
• Il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il revisore parte dal sistema di controllo interno in relazione alla propria attività sull’informativa finanziaria, ma non svolge una verifica completa del sistema di controllo interno dello stesso
• Cosa succede sul tema delle carenze di indipendenza del revisore, sulla quale vigila lo stesso Collegio Sindacale?
• Il Collegio Sindacale può delegare alcune delle attività di revisione legale ad un singolo sindaco?
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1. La responsabilità civile del revisore legale in Italia
Alcune questioni relative ai sindaci che esplicano la revisione legale ai sensi degli artt. 2409-bis cod. civ. e art. 2477 cod. civ.
Sindaci-revisori dimissionari: prorogatio o no?
Funzione di sindaco: art. 2400-2401 c.c.
Funzione di revisore: art. 13 D.Lgs. 39/2010
• «Nel caso di rinunzia all’incarico da parte dei componenti […] del collegio sindacale, non può applicarsi il regime di prorogatio»(Tribunale di Bari, 2 febbraio 2013; Decreto GD al Registro Imprese Milano, 2 agosto 2010; Trib. Napoli 15 ottobre 2009; Trib. Monza 26 aprile 2001).
• CNDCEC: «Si ritiene che al collegio sindacale e ai suoi componenti non si applichino le norme in tema di revoca, dimissioni e risoluzione […] previste dall’art. 13 D.Lgs. n.
39/2010» (Linee guida febbraio 2012)
• Assirevi: «Sia il legislatore comunitario sia il legislatore nazionale hanno inteso prevedere […] una disciplina unitaria della revisione legale […], alla quale sono necessariamente sottoposti tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dell’attività di revisione legale» (risposta consultazione MEF luglio 2011)
• L’art. 1, comma 2, D.M. 261/2012:
«La cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile»
2. La responsabilità disciplinare del revisore
• Gli Stati membri organizzano un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle società di revisione (Art. 32 Direttiva 2006/43/CE)
• Due autorità incaricate del controllo
L’unitarietà del controllo (art. 32 della Direttiva 2006/43/CE) è assicurata dall’art. 23 del D.
Lgs. 39/2010, in base al quale MEF e Consob collaborano e individuano forme di coordinamento anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione di comitati di coordinamento
• Vigilanza in caso di incarichi di revisione su EIP (come definiti dall’art. 16 del D. Lgs.
39/2010)
MEF
• Vigilanza in via generale sui revisori legali e sulle società di revisione legale
Consob
Sistema di controllo pubblico sui revisori legali e sulle società di revisione
2. La responsabilità disciplinare del revisore
2. La responsabilità disciplinare del revisore
• Vigilanza sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 39/2010 da parte di revisori e società di revisione che non hanno incarichi di revisione su EIP
Le competenze del MEF (art. 21 D. Lgs. 39/2010)
• Iscrizioni al Nuovo Registro Unico
• Abilitazione dei revisori e delle società di revisione
• Tenuta del Nuovo Registro Unico e del registro del tirocinio
• Formazione continua
• Controllo della qualità sui revisori e sulle società di revisione che non hanno incarichi di revisione su EIP
• Applicazione di sanzioni
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2. La responsabilità disciplinare del revisore
Il controllo qualità (art. 20 D. Lgs. 39/2010) Autorità competenti
•
Su revisori e società di revisione che non hanno incarichi su EIP
•
Ogni 6 anni
•
Con regolamento, sentita la CONSOB, il MEF detta disposizioni relative allo svolgimento del controllo, alla selezione delle persone fisiche incaricate e alla redazione della relazione
•
Su revisori e società di revisione con incarichi su EIP
•
Ogni 3 anni
•
Con regolamento, la CONSOB detta disposizioni relative allo svolgimento del controllo, alla selezione delle persone fisiche incaricate e alla redazione della relazione
MEF CONSOB
2. La responsabilità disciplinare del revisore
Caratteristiche del controllo
•
Verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include la valutazione della conformità ai principi di revisione ed ai requisiti di indipendenza, della quantità e qualità delle risorse impegnati, dei corrispettivi per la revisione, del sistema interno di controllo della qualità
•
I revisori di EIP osservano principi relativi al sistema di controllo interno della qualità elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dalla CONSOB, o emanati dalla CONSOB
Il controllo qualità (art. 20 D. Lgs. 39/2010)
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2. La responsabilità disciplinare del revisore
•
Redazione di una relazione in cui è riportato l’esito delle proprie verifiche ed eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi, nel termine indicato
•
La relazione è comunicata ai revisori e alle società di revisione e discussa con essi prima della sua finalizzazione
•
In caso di mancata, incompleta o tardiva adozione degli interventi suggeriti, il MEF e la CONSOB, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26
Esiti del controllo
Il controllo qualità (art. 20 D. Lgs. 39/2010)
2. La responsabilità disciplinare del revisore
• In caso di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, ovvero in relazione allo svolgimento del controllo di qualità ai sensi dall’art. 20 D. Lgs. 39/2010, ovvero ancora nel caso di mancata o ritardata comunicazione al MEF delle informazioni richieste per il Registro il MEF può:
− applicare una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 150.000 Euro
Le sanzioni di competenza del MEF (art. 24 D. Lgs. 39/2010)
− sospendere, per un massimo di 5 anni, il responsabile della revisione che ha commesso l’irregolarità
− revocare uno o più incarichi di revisione
− vietare di accettare nuovi incarichi per un massimo di 3 anni
− cancellare dal Nuovo Registro il revisore, la società di revisione o il responsabile della revisione
• Poteri parzialmente similari per revisori EIP in capo a Consob (art. 26 D. Lgs. 39/2010)
• L’inottemperanza ai provvedimenti indicati comporta la cancellazione del revisore, della società e del responsabile della revisione dal Nuovo Registro Unico
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2. La responsabilità disciplinare del revisore
Le sanzioni di competenza del MEF (art. 24 D. Lgs. 39/2010)
−
non vengano attuate
−
vengano attuate oltre i termini indicati dal MEF
−
vengano attuate in maniera incompleta (art. 20, comma 7, D. Lgs. 39/2010) I provvedimenti previsti dall’art. 24 D. Lgs. 39/2010 sono applicabili anche:
•
In relazione allo svolgimento del controllo di qualità ai sensi dall’art. 20 D. Lgs.
39/2010, qualora le richieste di intervento formulate dal MEF:
•
Nel caso di mancata o ritardata comunicazione al MEF delle informazioni di cui
all’art. 7 D. Lgs. 39/2010
2. La responsabilità disciplinare del revisore
Il procedimento sanzionatorio di competenza del MEF (art. 25 D. Lgs. 39/2010)
●
Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
●
Il procedimento sanzionatorio ricalca lo schema già previsto nell’art. 195, commi 1, 2 e 3 TUIF e si svolge come segue:
− contestazione degli addebiti agli interessati entro 180 giorni (360 se l’interessato risiede o ha sede all’estero) dall’accertamento della irregolarità
− controdeduzioni degli interessati entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti
− conclusione del procedimento con provvedimento motivato del MEF pubblicato sul sito internet previsto dall’art. 7, comma 5, D. Lgs. 39/2010.
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2. La responsabilità disciplinare del revisore
Le sanzioni di competenza di Consob (artt. 17 e 26 D. Lgs. 39/2010)
● In caso di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione ovvero in relazione allo svolgimento del controllo di qualità ai sensi degli artt. 20 e 26 D.Lgs. 39/2010 Consob, tenendo conto della gravità di tali irregolarità, ha poteri sanzionatori sostanzialmente analoghi a quelli del MEF (pecuniaria, revoca, divieto), nonché:
− può proporre al MEF la sospensione, per un massimo di 5 anni, del responsabile della revisione che ha commesso l’irregolarità
− può proporre al MEF la cancellazione dal Nuovo Registro Unico del revisore, della società di revisione o del responsabile della revisione
● A Consob è altresì attribuito il potere sanzionatorio nel caso di violazione dei divieti previsti dall’art. 17 D. Lgs. 39/2010 in tema di indipendenza (sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 100.000 e 500.000 euro)
2. La responsabilità disciplinare del revisore
La tutela giurisdizionale avverso i procedimenti MEF e CONSOB
Contro le sanzioni del MEF è ammessa opposizione da proporre entro trenta giorni dalla loro comunicazione avanti la Corte d’Appello in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa
●
Sanzioni MEF (art. 25, commi 4-8, D. Lgs. 39/2010):
●
Sanzioni Consob (art. 195, comma 4, TUIF):
Contro le sanzioni della CONSOB può proporsi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla Corte d‘Appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa
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3. Cenni sulla responsabilità penale del
revisore
3. Cenni sulla responsabilità penale del revisore
Impedito controllo attività svolta dal revisore (art. 29 del D. Lgs. 39/2010)
● Fattispecie: sono puniti con ammenda fino a 75.000 euro (o se danno a soci o terzi anche arresto fino a 18 mesi e raddoppio se revisione di EIP) i componenti del consiglio di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento dell’attività di revisione legale
● Si procede d’ufficio
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D. Lgs. 39/2010)
● Fattispecie: i revisori legali attestano il falso e occultano informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione
● Sostituisce gli artt. 174-bis TUIF e 2624 cod. civ.
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3. Cenni sulla responsabilità penale del revisore
Corruzione dei revisori (art. 28 del D. Lgs. 39/2010)
● Due fattispecie incriminatrici:
− i responsabili della revisione legale, a seguito della dazione o promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio
− nell’esercizio della revisione legale di un EIP o di una società da questo controllata, compimento od omissione di atti, sempre per denaro o altra utilità data o promessa, in violazione degli obblighi inerenti del proprio ufficio da parte dei responsabili della revisione legale, componenti organo amministrazione e controllo, soci e dipendenti società di revisione. La stessa pena a chi promette l’utilità.
● Sostituisce gli artt. 174-ter TUIF e 2635 cod. civ.
Compensi illegali (art. 30 del D. Lgs. 39/2010)
● Fattispecie: responsabile della revisione legale, componenti dell’organo di amministrazione, soci e dipendenti della società di revisione percepiscono, da parte della società soggetta a revisione, compensi in danaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti
● Sostituisce l’art. 178 TUIF
3. Cenni sulla responsabilità penale del revisore
Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31 del D. Lgs. 39/2010)
● Fattispecie: amministratori, soci responsabili della revisione legale e dipendenti della società di revisione contraggono prestiti, o ricevono garanzie, dalla società soggetta a revisione, una sua controllata o controllante (reclusione da 1 a 3 anni e multa)
● Sostituisce l’art. 177 TUIF
● Problemi di coordinamento con l’art. 149-quinquies (Relazioni d’affari) Regolamento Emittenti (che viceversa consente relazioni d’affari regolate a condizioni di mercato e non significative ed in particolare prestiti e garanzie concessi da banche erogati secondo normali procedure e a termini e condizioni di mercato normalmente applicati a terzi estranei)
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