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La Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA)

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Academic year: 2021

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(1)

La Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA)

Bergamo, lunedì 10 febbraio 2020

Sacha Cattelan

Docente-ricercatore SUPSI

(2)

Sommario

1 • Introduzione

2 • Panoramica e contenuti della riforma

4 • Breve approfondimento di alcune nuove normative scelte

5 • Focus: Canton Ticino

7 • Confronto intercantonale aliquote d’imposta pre e post riforma

8 • Confronto internazionale aliquote d’imposta pre e post riforma

(3)

Introduzione

Riforma III delle imprese

Progetto fiscale 17

12.02.2017

40.90% 59.10%

1° Votazione federale

21.03.2018

Messaggio + Disegno di Legge

7.06.2018

Consiglio degli Stati abbina fnanziamento AVS

Riforma fiscale e finanziamento

AVS (RFFA) 19.05.2019 66.44% 33.56%

2° Votazione federale

(4)

«Superdeduzione» attività R&S

• Deduzione aggiuntiva per spese di R&S

• Promozione attività R&S in Svizzera

Abolizione privilegi fiscali

• Abolizione dei privilegi fiscali

• Introduzione di misure transitorie

Limitazione sgravio fiscale

• Deduzione massima limitata al 70%

• Sicurezza imposizione minima

Patent Box

• Imposizione ridotta a livello cantonale degli utili da brevetti

• Imposizione minima del 10%

degli utili

Deduzione per autofinanziamento

• Interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia

• Introdotto solo nei Cantoni con aliquote elevate (solo ZH)

Riduzione delle aliquote fiscali

• Riduzione generalizzata delle aliquote fiscali sull’utile delle persone giuridiche

• Mantenimento dell’attrattività fiscale delle singole regioni

Altre misure fiscali

 Riduzione imposta sul capitale

 Dichiarazione riserve occulte all’inizio e fine assoggettamento

 Estensione computo globale d’imposta a stabilimenti d’impresa svizzeri di società estere

 Aumenti imposizione dividendi da partecipazioni qualificate

 Correzione principio apporti di capitale per società quotate in borsa

 Altre misure (p. es. Adeguamento alla trasposizione)

Altre misure

 Adeguamento della perequazione finanziaria

 Aumento della quota di partecipazione dei cantoni al gettito dell’imposta federale diretta

 Compensazione sociale tramite finanziamento aggiuntivo AVS (+ 2.1 Mia.)

Panoramica e contenuti della riforma

Misure obbligatorie Misure facoltative

Entrata in vigore:

1. gennaio 2020

Punto di partenza

(5)

Deduzione maggiorata («superdeduzione») per le attività di ricerca e sviluppo (R&S)

Lista esaustiva della tipologia di spese che qualificano per la base di calcolo

Ricerca fondamentale e orientata all’applicazione e innovazione fondata sulla scienza. No ricerca per commercializzare i prodotti

LAID – Solo imposta cantonale e comunale – Norma potestativa – Su richiesta

(6)

Deduzione maggiorata («superdeduzione») per le attività di ricerca e sviluppo (R&S)

35%

Costi del personale per

R&S

20%

Costi per R&S effettuata da

terzi, in Svizzera 35

100

20

100

Base

Deduzione maggiorata 215

107.5

135 80

50%

N.B.: Si assume che l’azienda abbia costi per R&S di almeno 235.

(7)

Il Patent box

LAID – Solo imposta cantonale e comunale – Norma imperativa – Su richiesta

(8)

Il Patent box

LAID – Solo imposta cantonale e comunale – Norma imperativa – Su richiesta

Sgravio dei proventi dei brevetti e dei diritti analoghi, al max 90%

Brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti

Biglietto di entrata nel box

Ordinanza del Consiglio federale per:

• dettaglio del calcolo

• eccezioni al calcolo

• obblighi di documentazione

• inizio e fine

• trattamento perdite

(9)

Patent box - Approccio Nexus modificato

•Le spese imputabili al brevetto (al diritto analogo o al prodotto) già sostenute per l’attività di R&S svolta in Svizzera dal contribuente stesso

•P. es.: salari, costi diretti, spese generali, costi delle forniture e altre spese di R&S analoghe

a

•Le spese imputabili al brevetto (al diritto analogo o al prodotto) già sostenute dal

contribuente per l’attività di R&S svolta in Svizzera da società del gruppo ai sensi dell’art.

963 CO oppure svolta in Svizzera o all’estero da terzi indipendenti

b

•Le spese già sostenute per l’acquisizione di brevetti e diritti analoghi compresi nel prodotto

c

•Le spese imputabili al prodotto già sostenute dal contribuente per l’attività di R&S svolta all’estero da società del gruppo ai sensi dell’art. 963 CO, imprese e stabilimenti

d’impresa

d

Non sono considerate spese attribuite al contribuente (spese non ammesse):

Sono considerate spese attribuite al contribuente (spese ammesse):

Aggiunta di un «uplift», pari al 30%

delle spese ammesse, per

compensare le spese del gruppo

«estere», purché sia svolta un’attività di R&S di pari entità

a b

c d

a b

(10)

Patent box - Esempi di calcolo del Nexus modificato

X SA Y Ltd.

100%

Spese di R&S sostenute dalla X SA in CH = 100

Costi di acquisizione = 10

Spese di R&S sostenute dalla società figlia Y Ltd. = 40

Formula Nexus Approach modificato 100 + 30 *

(100+40+10)

= 86.7% del provento della proprietà intellettuale al beneficio del Patent box

*

30% di 100 < 50

 max. 30

Ipotesi:

Utile societario di 800 di cui 500 dalla

proprietà intellettuale

300 imponibile normalmente L’86.7% di 500 dalla proprietà intellettuale entra nel box, mentre il 13.3% imponibile normalmente.

433.50 possibile ridurlo del 90%

massimo, ovvero tassare solo 43.35

ed esentare 390.15

(11)

La limitazione dello sgravio fiscale

Riduzione da:

• Patent box

• Superdeduzione per spese di R&S

• Notional Interest Deduction (NID)

< 70% utile imponibile

Almeno il 30% dell’utile imponibile dev’essere tassato LAID – Solo imposta cantonale e comunale – Norma potestativa

Max. 70% dell’utile imponibile

(12)

Focus Canton Ticino:

Riforma fiscale cantonale entrata in vigore il 1. gennaio 2020

• Riduzione dell’aliquota cantonale applicabile all’utile dal 9% all’8% dal 2020 e dall’8% al 5.5% a partire dal 2025

Aliquota utile

• Riduzione del 3% (dal 100 al 97%) dal 2020 con effetto anche sulle persone giuridiche e del 4% (al 96%) dal 2024

Moltiplicatore d’imposta cantonale

• Introduzione di un moltiplicatore delle persone giuridiche accanto a quello delle persone fisiche a partire dal 2025

• Entrambi i moltiplicatori devono ammontare ad almeno il 40% e la differenza tra il moltiplicatore delle persone giuridiche rispetto al moltiplicatore delle persone fisiche potrà essere al massimo di 20 punti percentuali verso il basso e di 60 punti percentuali verso l’altro.

Doppio moltiplicatore d’imposta comunale

• Patent box con riduzione del 90%

• Superdeduzione per spese R&S al 150%

• Step-up (aliquota «Basket B» 1%, massimo 80%)

• NID  Ticino No, Solo ZH

• Limitazione degli sgravi al 70%

Strumenti RFFA

(13)

Confronto intercantonale aliquote d’imposta pre e post riforma

(Imposta cantonale e comunale riferita al capoluogo)

12.0

NW

12.1

ZG

12.4

SH

12.4

GL

12.6

LU BLNE

13.5

TG SO

UROW AI AR BS FRGE VD GR SZSGJU ZH

12.713.0 12.7 12.6

21.4

13.0

14.0 14.515.0 Onere fiscale 18.2

massimo in % dell’utile

Comuni fiscalmente più vantaggiosi (40%)

14° rango

14.1

18.6

AG

13.6 13.914.014.0 Media

14%

21.6

BE

15.9

TI* TI

Bellinzona (93%) 21° rango

13.4

13.8

VS

17.0

Ipotesi 2025: coefficiente cantonale al 96%

Situazione pre RFFA (2019) Situazione 2020 e futura senza interventi

Situazione

2025 e futura

con interventi

(14)

Confronto internazionale aliquote d’imposta pre e post riforma

Fonte: Kpmg AG

(15)

Grazie per l’attenzione!

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