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PROCESSO TELEMATICO GIUSTIZIA MILITARE LEGGE DI STABILITA’ 2015 S O M M A R I O

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S O M M A R I O

LEGGE DI STABILITA’ 2015

- Giustizia militare e Ministero della difesa - Atto Camera n. 2679 e Relazione art.31

- Estratto dal bollettino della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (seduta del 30.10.2014)

GIUSTIZIA MILITARE

Estremi dei disegni di legge concernenti modifiche in materia di giurisdizione dei tribunali militari

PROCESSO TELEMATICO

Continua il processo per l’attuazione del processo telematico (G.Davì)

La scelta degli argomenti, oggetto della normativa pubblicata in questo numero, è stata a cura del dott. Francesco CONTE, Dirigente della Segreteria della Procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione

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2 LEGGE DI STABILITA’ 2015

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

Giustizia militare e Ministero della difesa AC N. 2679

Presentato il 23 ottobre 2014

- Estratto -

ART. 31.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa).

1. All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il

comma 4 è abrogato.

2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all’estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione

alle modalità di impiego definite per l’organismo o ente internazionale di destinazione,

l’impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro

anni.

3. L’articolo 565-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

4. All’articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « della

medaglia » sono aggiunte le seguenti: « , che comunque non è coniata in oro ».

5. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le

esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l’affidamento del

citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b),

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3 del codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni.

6. Gli alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza

(ASIR), di cui all’articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all’articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal

1° gennaio 2015, le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Segretario generale

della difesa »;

b) le lettere b) e c) sono abrogate.

7. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 6, si provvede

ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa

concernente gli alloggi di servizio militari.

8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell’ordinamento

giudiziario militare, a decorrere dal 1o luglio 2015, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 52, comma 2, lettera a), le parole: « e presso l’Ufficio militare di sorveglianza » sono soppresse e la lettera f)

è abrogata;

b) all’articolo 53, comma 4, le parole:

« lettere d) ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera d) »;

c) l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

« ART. 55. – (Circoscrizioni territoriali).

(4)

4 – 1. I Tribunali militari e le Procure

militari sono due e hanno sede in Roma.

2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio

nazionale.

3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l’estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all’estero oppure su navi o aeromobili in navigazione

o in volo su acque internazionali o altri spazi internazionali »;

d) l’articolo 56 è abrogato;

e) all’articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: « dai Tribunali militari » sono aggiunte le seguenti:

« ed è competente a conoscere le

materie attribuite alla magistratura di sorveglianza

»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il presidente della Corte militare d’appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura

militare, i magistrati che svolgono le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,

fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura

penale »;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma 1-bis e da due esperti scelti tra quelli preventivamente

nominati dal Consiglio della

magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare

d’appello »;

f) all’articolo 59, comma 1, la parola:

« cinquantotto » è sostituita dalla seguente:

« quarantasette »;

g) dopo l’articolo 2191 è inserito il seguente:

(5)

5

« ART. 2191-bis. – (Disposizioni per l’attuazione della revisione degli organi giurisdizionali

militari e la conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari). – 1. A

decorrere dal 1o luglio 2015:

a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e di Napoli,

il Tribunale militare di sorveglianza e l’Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l’estero e la Procura militare per l’estero, con sede in Roma, di cui all’articolo 55, comma 3;

b) i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi o davanti

al Tribunale militare di Roma, per i reati militari commessi all’estero, sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono

la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e 57, comma 1, senza avviso alle parti. L’udienza già fissata

in data successiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al Tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militare d’appello, senza nuovo avviso

alle parti. I procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati.

In caso diverso si applica l’articolo 525 del codice di procedura penale. Nei

casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d’appello in diversa composizione;

c) le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate ai sensi dell’articolo 59, comma 2. In sede di prima applicazione delle nuove piante organiche,

è possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia di cui alla lettera

d), comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

Ai trasferimenti di cui alla presente lettera non si applica l’articolo 194 dell’ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto

(6)

6 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

d) i magistrati militari eccedenti il ruolo organico di cui all’articolo 59, comma 1, transitano nella magistratura ordinaria secondo i seguenti criteri e modalità:

a domanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguendo

l’ordine del ruolo organico e dando la precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;

se permangono eccedenze, d’ufficio, partendo dall’ultima posizione del ruolo organico e trasferendo prioritariamente i

magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari

che transitano nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati,

a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario ubi- cato nella stessa sede di servizio ovvero in una delle città sede di corte d’appello con conservazione dell’anzianità e della qualifica

maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente

ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera sono disposti con decreto

interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme

deliberazione del Consiglio della

magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, e ad essi non si applica l’articolo 194 dell’ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

I magistrati militari fuori ruolo

alla data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l’interpello per il transito nella magistratura

ordinaria all’atto del rientro in ruolo;

e) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica

amministrazione e dell’economia e delle finanze, è individuato il contingente di personale civile delle aree funzionali del

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7 Ministero della difesa, in misura non inferiore

alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire

nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti,

con contestuale riduzione dell’organico del Ministero della difesa. I trasferimenti

sono disposti a domanda, in esito all’esperimento di procedure di mobilità

volontaria, e, per l’eventuale restante parte, d’ufficio ».

9. A decorrere dal 1^ luglio 2015, all’articolo 273 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Tribunale militare di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « Tribunale militare per

l’estero »;

b) al secondo comma, le parole: « del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato » sono sostituite

dalle seguenti: « di Roma ».

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie, in diminuzione, sugli stanziamenti del Ministero

della difesa, in relazione al decremento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero

della giustizia, in relazione all’incremento degli organici.

(8)

8

RELAZIONE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MILITARE

AC N. 2679-estratto

(9)

9 CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 30 ottobre 2014 325.

XVII LEGISLATURA BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Bilancio, tesoro e programmazione (V)

COMUNICATO AUDIZIONI

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 30 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

ESTRATTO Legge di stabilità 2015.

C. 2679 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Come indicato nel parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio 2010, infatti, il

disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono esaminati secondo le procedure stabilite, prima dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n.

196 del 2009), dagli articoli da 119 a 123 del Regolamento.

Rileva che in questa sede, inoltre, conformemente ai precedenti, si dovrà effettuare una prima valutazione anche relativamente ai profili di copertura del disegno di legge di stabilità.

Innanzitutto, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il contenuto proprio della legge di stabilità rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame

parlamentare. Le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio della legge di stabilità o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nella legge di stabilità.

Ricorda altresì che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, rammenta che tale disposizione affida alla legge di stabilità una funzione fondamentale, ossia la definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale, nonché la regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla

legislazione vigente, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita.

In questo quadro, la disposizione citata, oltre a precludere l'introduzione nella legge di

(10)

10 stabilità di norme di delega nonché di carattere localistico o microsettoriale, esclude la

possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Per quanto riguarda quest'ultima categoria di

disposizioni, in particolare, ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 11, comma 3, lettera i), prevede che la legge di stabilità indichi: «i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale o

organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m)» (lettera relativa alle norme necessarie ad attuare il patto di stabilità interno e il patto di convergenza).

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità 2015, fa presente di avere valutato il suo contenuto, tenendo conto delle analoghe valutazioni che sono state effettuate nelle precedenti sessioni di bilancio, in occasione dell'esame del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 196 del 2009. A questo riguardo, segnala come un'accurata ricostruzione di tali valutazioni emerga dalla seduta della Commissione bilancio del 17 ottobre 2012. In quella sede era stato precisato come, nel recente passato, non fossero state ritenute ammissibili «le proposte con carattere micro settoriale o localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale»

(rispetto a quelli di carattere finanziario), mentre erano state ritenute Pag. 36ammissibili «le proposte di carattere macroeconomico idonee ad incidere sull'allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario».

Alla luce di tali criteri, cui intende attenersi anche in questa sede, fa presente che il disegno di legge di stabilità per il 2015 trasmesso dal Governo alla Camera, risulta composto di 47 articoli.

Rileva che, per quanto concerne i profili finanziari, come risulta dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge di stabilità, per l'anno 2015, gli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge risultano superiori alle maggiori entrate e alle minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, per un ammontare pari a 10.371 milioni di euro, conformemente alla Relazione presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun ramo del Parlamento con la risoluzione n. 6-00082, che ha autorizzato a rideterminare i saldi

pluriennali del bilancio dello Stato, ivi incluso il risparmio pubblico, in coerenza con il nuovo percorso di avvicinamento verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), prevedendo per il 2015 un incremento dell'indebitamento netto fino ad un importo massimo di 11,5 miliardi di euro.

Per gli anni 2016 e 2017, invece, le maggiori entrate e le minori spese determinate dal disegno di legge risultano superiori agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel medesimo disegno di legge, rispettivamente, per un ammontare pari a 321 milioni di euro e a 8.049 milioni di euro, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Fa presente quindi che l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica disposto dalla Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, approvata dalle Camere nella giornata odierna, comporterà un miglioramento complessivo dei saldi di bilancio per il 2015, rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2014, per un

ammontare complessivo pari a 4,5 miliardi di euro. Tale miglioramento dovrebbe pertanto riflettersi anche sul prospetto di copertura. Sul punto chiede pertanto un chiarimento al rappresentante del Governo.

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11 Con riferimento all'articolo 31, segnala le seguenti disposizioni: i commi da 8 a 10, che prevedono una riorganizzazione degli organi giurisdizionali militari con conseguente riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e amministrativo, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. Le disposizioni, pur

comportando risparmi di spesa, quantificati dalla relazione tecnica in 1,23 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale, anche in

considerazione del modesto impatto finanziario derivante dalle stesse; il comma 20, volto a prevedere che il processo di risanamento delle unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa e il raggiungimento da parte delle medesime della capacità di operare secondo criteri di economica gestione si conseguano entro l'anno 2016, anziché entro l'anno 2014, come previsto a legislazione vigente, nonché a stabilire la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia stessa, ha carattere prevalentemente organizzatorio ed è privo di effetti finanziari, come risulta dalla relazione tecnica.

Propone pertanto alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

Maino MARCHI (PD) concorda con l'intenzione di seguire una logica di massimo rigore per il mantenimento del disegno di legge di stabilità entro i limiti del contenuto proprio, auspicando che tale logica venga seguita anche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Esprime però perplessità in relazione alla proposta di stralciare alcune disposizioni. Tra queste menziona, in primo luogo, i commi da 8 a 10 dell'articolo 31, i quali, attraverso una riorganizzazione degli organi giurisdizionali militari, comportano risparmi di spesa, che, seppur giudicati di modesto impatto finanziario, contribuiscono comunque al processo di revisione della spesa pubblica. Al riguardo rileva che la spending review dovrebbe essere effettuata con il bisturi, colpendo i veri sprechi anche se di modesta entità, e non attraverso i tagli lineari, spesso dannosi, poiché la somma di effetti finanziari di modesta entità produce comunque effetti macroeconomici.

Osserva infine che lo stralcio delle disposizioni citate comporterà effetti a cascata anche sulla possibilità di emendare il disegno di legge di stabilità, riducendo il potere di intervento emendativo dei singoli parlamentari.

Laura CASTELLI (M5S) esprime apprezzamento per il rigore con il quale sono state

individuate le disposizioni da stralciare dal provvedimento in esame, pur evidenziando di non ritenere estranei al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità i commi 22 e 23

dell'articolo 17, i quali, lungi dall'avere natura microsettoriale, riguardando l'intero settore agricolo, potrebbero determinare un impatto macroeconomico rilevante, poiché la portata di un intervento va valutata considerando non tanto le somme stanziate per realizzarlo, quanto l'effetto complessivo da esso prodotto sul piano economico.

In relazione alle considerazioni del presidente relative alla possibilità di recuperare singole norme di spesa stralciate, tramite specifiche proposte emendative alle tabelle allegate al

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12 disegno di legge di stabilità, osserva che interventi di questo tipo comporterebbero comunque la necessità di idonea copertura.

… Paola DE MICHELI (PD), concordando quanto evidenziato dai colleghi del suo gruppo con riferimento allo stralcio di alcune disposizioni, …

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva come la decisione in merito allo stralcio delle disposizioni ritenute estranee al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, così come definito dalla vigente disciplina contabile, sia affidata alla potestà del Presidente della Camera, a seguito del parere della Commissione bilancio, dovendosi pertanto il Governo conformare alle deliberazioni assunte in sede parlamentare. Tuttavia, dal punto di vista politico, garantisce l'impegno del Governo a prendere nuovamente nella dovuta considerazione, durante il

successivo esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità, le questioni emerse nel corso della discussione e fatte oggetto della proposta di stralcio avanzata dal

presidente Boccia, anche al fine eventualmente di ripristinare gli stanziamenti originariamente disposti dal disegno di legge di stabilità.

… Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce come la decisione in merito allo stralcio delle disposizioni ritenute estranee al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, così come definito dalla vigente disciplina contabile, sia rimessa alla potestà del Presidente della Camera, a seguito del parere della Commissione bilancio, in questa fase dovendosi pertanto il Governo conformare alle deliberazioni assunte in sede parlamentare. Dal punto di vista politico,

garantisce tuttavia l'impegno del Governo a prendere nuovamente nella dovuta

considerazione, durante il successivo esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità, le questioni emerse nel corso della discussione e fatte oggetto della proposta di stralcio avanzata dal presidente Boccia, anche al fine eventualmente di ripristinare gli stanziamenti originariamente disposti dal disegno di legge di stabilità, in considerazione del fatto che la somma di poste di bilancio di non rilevante grandezza economica possono comunque determinare effetti significativi sul piano macroeconomico.

Maino MARCHI (PD), alla luce dell'impegno testé assunto dal rappresentante del Governo circa la possibilità di affrontare successivamente talune materie oggetto della proposta di stralcio mediante la presentazione di specifiche proposte emendative di iniziativa tanto governativa quanto parlamentare, preannunzia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal presidente Boccia.

… Nessun altro chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere, così come integrata nei termini da ultimo rappresentati:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

osservato che l'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel disciplinare i limiti di contenuto della legge di stabilità, oltre a precludere l'introduzione in tale legge di norme di delega, fa divieto di inserire disposizioni di carattere localistico o microsettoriale, precludendo altresì la possibilità di inserire nell'articolato del provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se

(13)

13 suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di stabilità rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;

… RITIENE

che il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

RITIENE

di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di stabilità, come determinato dalla legislazione vigente:

A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:

l'articolo 31, commi da 8 a 10, volto a realizzare risparmi di spesa attraverso una

rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei

rispettivi ruoli del Ministero della giustizia;

l'articolo 31, comma 20, volto a prevedere che il processo di risanamento delle unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa e il raggiungimento da parte delle medesime della capacità di operare secondo criteri di economica gestione si conseguano entro l'anno 2016, anziché entro l'anno 2014, come previsto a legislazione vigente, nonché a stabilire la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia stessa;

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.25.

____________________________ . ____________________________

In conformità all’avviso espresso dalla Commissione, il Presidente della Camera ha disposto lo stralcio dell’art. 31, commi 8-10 e 20 dal disegno di legge n. 2679 (legge di stabilità 2015)

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14 GIUSTIZIA MILITARE

DISEGNI DI LEGGE-ORDINI DEL GIORNO

Legislatura XII

Modifiche in materia di giurisdizione dei tribunali militari

(dei disegni di legge si riporta, eccetto che dell’ordine del giorno del 24.10.13 e del dis. N.1179, solo la rubrica ed i proponenti)

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01682-A/028 presentato da FRUSONE Luca Giovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104 La Camera,

premesso che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva

«erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia»

dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare una riduzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, della consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

9/1682-A/28 (Testo modificato nel corso della seduta) Frusone.

(15)

15

***

Senato della Repubblica N. 240 DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013

Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace

***

Senato della Repubblica N. 317 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CASSON, ANGIONI, CHITI, DIRINDIN, FEDELI, MANASSERO, MATTESINI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SPILABOTTE e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari

***

Senato della Repubblica N. 608 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, RAZZI, LIUZZI, ALICATA, FAZZONE e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013 Modifiche agli articoli 103 e 111 della Costituzione

in materia di giurisdizione dei tribunali militari

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Senato della Repubblica N. 766 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, ANITORI, BIGNAMI, COTTI, MARTON, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAETTI, PEPE, Maurizio ROMANI, SCIBONA, TAVERNA, VACCIANO e ORELLANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013

Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione, volte ad istituire una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari

ed a sopprimere i tribunali militari

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16

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Senato della Repubblica N. 796 DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANITORI, BATTISTA, COTTI, BIGNAMI, MARTON, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAETTI, PEPE, Maurizio ROMANI, SCIBONA, TAVERNA, VACCIANO e ORELLANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma

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Senato della Repubblica N. 1179 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2013

Disposizioni per la revisione delle norme costituzionali sul potere giudiziario

Art. 12.

1. L'articolo 113 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. -- Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela

giurisdizionale. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La cognizione giurisdizionale sulle situazioni giuridiche soggettive di chiunque invochi, in via contenziosa, tutela ai sensi dell'articolo 24 ovvero ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, compete in via ordinaria all'ordine giudiziario civile; tuttavia:

a) gli organi dell'ordine giudiziario amministrativo, investiti di funzioni giudicanti, hanno competenza per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La legge determina il regime di annullamento degli atti della pubblica amministrazione conseguente a tale giudizio;

b) gli organi dell'ordine giudiziario amministrativo-contabile, investiti di funzioni giudicanti, hanno competenza nelle materie di responsabilità da violazione della disciplina di contabilità pubblica, di danno erariale e nelle altre specificate dalla legge.

La cognizione sulla fondatezza dell’accusa penale formulata nei confronti di una persona, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché

sull'accertamento dei reati, sulle relative misure cautelari e sull'esecuzione della pena, compete, in via ordinaria, all'ordine giudiziario penale; tuttavia gli organi dell'ordine giudiziario militare:

a) in tempo di guerra hanno la competenza stabilita dalla legge;

b) in ogni caso hanno giurisdizione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, per i reati commessi in territorio estero nel corso di un conflitto armato.

In deroga all’ottavo comma dell'articolo 111, contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nell'esercizio della funzione giudicante loro attribuita come organi di ultima istanza degli ordini di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del secondo comma, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti al rispetto del riparto della specializzazione degli ordini giudiziari, di cui al secondo comma».

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17 LEGISLAZIONE PENALE – GIUSTIZIA

Giulia Davì PROCESSO TELEMATICO

D.L. 90/2014

Continua il percorso per l’attuazione del processo telematico

Il decreto-legge 24 giungo 2014 n.90, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazioni e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (v. , per una parte della normativa di riferimento, il n.2/2014 del Notiziario della Procura generale militare presso la Corte di cassazione) ha nuovamente inciso sul processo telematico, prevalentemente su quello civile, raccogliendo le relative disposizioni nella parte indicata quale Titolo V, Capo II, al fine di “ garantire l’effettività del processo telematico”.

La maggior parte degli interventi normativi riguarda alcune modifiche al Decreto-legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, con particolare riferimento agli articoli da 16 (v. art. riportato in fine) a 16 quinques e con l’introduzione degli art. 16 sexies (domicilio digitale), 16 septies (tempo delle notificazioni con modalità telematiche) e 16 octies (ufficio per il processo).

L’art.44 del d.l. 90/2014 ha determinato un percorso più modulato rispetto a quello originariamente previsto dall’art. 16 bis cc, 1,2, e 3 del citato d.l. 179/2012, relativamente all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nel processo civile e sono state infatti indicate tre date al riguardo e cioè:

il 30.6.2014 per “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte

dei difensori delle parti precedentemente costituite” relativi ai procedimenti civili avanti ai Tribunali, iniziati a partire da quella data;

il 31.12.2014, per il deposito dei medesimi atti, relativi ai procedimenti civili, pendenti avanti ai Tribunali alla data del 30.6.2014, con la possibilità però per tali procedimenti di accedere al deposito telematico anche in data antecedente senza necessità di integrazione cartacea;

il 30.6.2015, invece, il termine fissato per il deposito degli atti per i procedimenti civili avanti le Corti di Appello.

Oltre alle indicazioni relative alla obbligatorietà del deposito telematico, il D.L. 90, con l’art. 51, comma 2, si è occupato di una importante questione relativa al limite orario stabilito per il compimento del deposito stesso, aggiungendo un capoverso al c.7 dell’art.16 bis del D.L. 179/2012, precisando quindi che il deposito telematico è tempestivamente eseguito se, entro la fine del giorno di scadenza del termine, viene generata la ricevuta dal gestore di PEC del Ministero della giustizia. Ciò anche quando il deposito ecceda le dimensioni massime di 30 mb stabilite dal Ministero con le relative specifiche tecniche (art. 14 del provv. 16.4.2014 del responsabile per i sistemi informativi automattizzati) ed il deposito sia stato eseguito con più invii di posta elettronica certificata. Anche per i depositi telematici è stato fatto specifico riferimento all’art. 155, cc.IV e V, del C.p.c., secondo il quale il termine di deposito viene prorogato al primo giorno non festivo utile, qualora tale termine scadesse in giorno festivo o nella giornata di sabato.

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18 Viene quindi superato il limite temporale delle ore 14.00 originariamente previsto per il deposito, dall’art. 13, comma 3 del DM 2011. (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

La necessità di garantire la tempestività dell’accettazione degli atti e dei documenti depositati , a seguito della quale essi sono visibili al giudice e alle parti nel fascicolo informatico, è stata poi all’origine della modifica dell’art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 , con si è portato (art.51,dl 90/14) l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie dei Tribunali e delle Corti di quattro ore (v. su questo ed altri aspetti la circolare del 27 giugno 2014 del ministero della giustizia sugli adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt.

16 bis e sgg. D.l. 179/2012 e del d.l. 90/2014), consentendo così “ alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente”.

L’art. 52 c.1 del d.l.90/2014, introduce poi un nuovo comma all’art. 16 bis del d.l. 179/2012, il 9 bis, stabilendo che le copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e dei provvedimenti del giudice o dei suoi ausiliari presenti nel fascicolo informatico, equivalgono all’originale anche se privi della firma del cancelliere ed estendendo al difensore e alle altre figure ivi indicate la possibilità di estrarne duplicati con modalità telematiche o copie analogiche e soprattutto (questa è una novità) di attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico, attestazione questa tradizionalmente conferita ai cancellieri o ai depositari di pubblici registri.

Consequenziale alla facoltà di autonoma autenticazione degli atti e di estrazione di copia da parte del difensore e delle figure sopraspecificate, è inoltre la cancellazione dei diritti di copia sia nel caso di copie informatiche senza certificazione di conformità che in quelle di copie autentiche, disposta dall’ art.52 comma 2 che ha in tal senso modificato ed integrato gli artt. 40, 268 e 269 del D.P.R. 30 maggio 2012 n.

115 . L’art. 53 del decreto legge ha previsto l’aumento del contributo unificato di cui all’art.13 del citato D.P.R.

Dopo il tema relativo al deposito telematico, importante sembra apparire, l’ introduzione nel dl 179/2012 degli artt. 16 sexies e 16 septies, ad opera rispettivamente degli art.52 c.1, lett.b) e 45 bis c.2, lett.b) del dl 90/2014, in tema di notifiche telematiche.

Con il primo (art. 16 sexies), rubricato come “domicilio digitale”, si limita la possibilità di notificazione presso la cancelleria degli atti in materia civile ai soli casi in cui, per cause imputabili al destinatario, non sia stata possibile la notifica all’indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o dal registro generale degli indirizzi elettronici del ministero. Non sarà quindi più annoverabile tra le cause imputabili al destinatario quella della mancata indicazione dell’indirizzo di PEC del difensore ma soltanto eventualmente quella della mancata comunicazione dello stesso al consiglio dell’ordine oppure ad esempio il mancato svuotamento della casella di PEC, troppo piena.

Con il secondo (art. 16 septies), ci si riferisce invece al “tempo delle notificazioni con modalità telematiche” e viene stabilito, tra l’altro che quando la notificazione è eseguita dopo le ore 21.00 la stessa si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

L’art. 50 del del d.l.90/14 inserisce inoltre nel d.l. 179/12, l’art. 16 octies che, come novità assoluta, istituisce presso le corti d’appello e presso i tribunali , l’ “Ufficio per il processo” , il quale, come indicato nella “Relazione tecnica sull’informatizzazione della giustizia-2014”, pubblicata sul sito del Ministero della giustizia, avrà “tutti i compiti e le funzioni necessari per assicurare la piena assistenza nell’attività

(19)

19 giurisdizionale dei magistrati”, attraverso la creazione di un vero e proprio “staff” in affiancamento e stretta collaborazione con il giudice. Ciò “su modello di altri ordinamenti stranieri ove tale figura è già da tempo presente (Austria, Olanda, Polonia, Francia, Stai Uniti)”.

Altre modifiche sono poi state apportate al codice di procedura civile, tra le quali si segnalano quelle introdotte dall’art.45 lettere a), c) e b), rispettivamente agli artt. 126 c.2, 207 c.2 e 133 ,c.2 del c.p.p.. Le modifiche ai primi due articoli appaiono finalizzate a facilitare la compilazione degli atti ivi indicati in formato digitale, non prevedendo più per entrambi la sottoscrizione del processo verbale da parte delle parti o dei testimoni intervenuti ma solo la firma digitale del cancelliere; la modifica al terzo stabilisce invece che la comunicazione del cancelliere di avvenuto deposito della sentenza deve avvenire mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa e non più il solo dispositivo della medesima.

Mentre il cammino del processo civile telematico risulta quindi aver avuto un ulteriore impulso, per l’informatizzazione del processo penale non si rilevano al momento novità rilevanti nonostante risulti invariato il termine del 15 dicembre 2014 (di cui all’art. 16 c.9 lettera c) bis del d.l.179/2012), per le notificazioni a mezzo pec alle persone diverse dall’imputato a norma degli artt. 148 , comma 2- bis,149,150 e 151,comma 2 del cpp , nei procedimenti dinanzi ai tribunale e alle corti d’appello.

A tale proposito si segnala una interessante sentenza della Corte di Cassazione, Sez.III, del 13.2.2014 n.

7058, che sembra individuare un vuoto normativo nell’uso della PEC quale mezzo di notificazione o comunicazione nel processo penale, che a parere della Suprema Corte , allo stato non è consentito per la parte privata.

Appare, in conclusione, delinearsi nell’organizzazione degli uffici giudiziari e nei rapporti con l’utenza una nuova dimensione che comporterà necessariamente una modifica di competenze e funzioni , uscendo da schematismi che sembravano immutabili. A noi la capacità di adeguarsi e facilitare il cambiamento.

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

(convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Sezione VI Giustizia digitale

Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

(così integrato dall’art.47 del dl n.90/14)

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole:

«pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:

«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

(20)

20 a) al primo comma sono premesse le seguenti

parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite

dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via

telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche

amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato

dall'amministrazione, dell'atto

integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui

all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la egge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica

certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le

comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice

di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

(21)

21 decreto, per le comunicazioni e le

notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali

previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di

appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti

dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma

2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei

procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei

decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello;

10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,

((entro il 30 novembre 2014)) l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente

della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici

(22)

22 giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni

e protesti, e dagli avvocati.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.».

15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei

relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale

amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si

applicano anche nel processo amministrativo.))

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