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DISEGNO DI LEGGE

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N. 981

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA) (V. Stampato Camera n. 1334)

approvato dalla Camera dei deputati l’8 dicembre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’8 dicembre 2018

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

TOMO I

ARTICOLATO E QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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I N D I C E

TOMO I Disegno di legge

Articoli . . . Pag. 5

Allegati . . . » 279

Tabelle . . . » 283

Elenco . . . » 387

Tabelle A e B . . . » 391

Quadri generali riassuntivi . . . » 395

TOMO II Stati di previsione(*) Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata . . . Pag. 7 Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’econo- mia e delle finanze . . . » 25

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello svi- luppo economico . . . » 175

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . » 215

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giusti- zia . . . » 249

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale . . . » 273

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istru- zione, dell’università e della ricerca . . . » 297

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno . . » 331

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare . . . » 417

(*) Le tabelle dei singoli stati di previsione sono riprodotte nel testo presentato alla Ca- mera dei deputati. Si veda la Nota di pag. 627.

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Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle in-

frastrutture e dei trasporti . . . Pag. 453 Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della di-

fesa . . . » 503 Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari, forestali e del turismo . . . » 537 Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero per i beni

e le attività culturali . . . » 561 Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della sa-

lute . . . » 597 Nota . . . » 627

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DISEGNO DI LEGGE

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi

speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da fi- nanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 di- cembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ri- corso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passi- vità preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ali- quota ridotta dell’imposta sul valore ag- giunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l’anno 2020 e di 0,5 punti percentuali a de- correre dal 1° gennaio 2021.

3. All’articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le pa- role: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 » sono sostituite dalle se-

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guenti: « 140 milioni di euro per l’anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno de- gli anni successivi; ».

4. Il comma 3 dell’articolo 19 del decre- to-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1°

gennaio 2019.

5. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:

a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:

« 54. I contribuenti persone fisiche eser- centi attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al pre- sente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno perce- pito compensi, ragguagliati ad anno, non su- periori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfeta- rio di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del de- creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;

b) al comma 56, le parole: « dei requi- siti » sono sostituite dalle seguenti: « del re- quisito »;

c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:

« d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contempora- neamente all’esercizio dell’attività, a società

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di persone, ad associazioni o a imprese fa- miliari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a so- cietà a responsabilità limitata o ad associa- zioni in partecipazione;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’impo- sta, ovvero nei confronti di soggetti diretta- mente o indirettamente riconducibili ai sud- detti datori di lavoro »;

d) al comma 65, lettera c), le parole:

« ai limiti » sono sostituite dalle seguenti:

« al limite »;

e) al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle se- guenti: « il requisito »;

f) al comma 73, il primo periodo è sop- presso;

g) al comma 74, terzo periodo, le pa- role: « taluna delle condizioni » sono sosti- tuite dalle seguenti: « la condizione »;

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « ta- luna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

2) al terzo periodo, le parole: « sus- sistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;

3) al quarto periodo, le parole:

« delle condizioni » sono sostituite dalle se- guenti: « della condizione »;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

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6. L’allegato 4 annesso alla legge 23 di- cembre 2014, n. 190, è sostituito dall’alle- gato 2 annesso alla presente legge.

7. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:

« 20 per cento » sono sostituite dalle se- guenti: « 40 per cento ».

8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti tito- lari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva del- l’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

9. I dipendenti pubblici di cui al comma 8, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto dispo- sto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all’ammini- strazione di appartenenza l’esercizio di atti- vità extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompati- bilità.

10. L’imposta sostitutiva di cui al comma 8 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accer- tamento, la riscossione, i rimborsi, le san- zioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Con provvedimento del direttore del- l’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le moda- lità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’im- posta sostitutiva di cui al comma 8.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o

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percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi or- dinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e co- munali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 di- cembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 20 per cento.

13. Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 12:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del de- creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse at- tività esercitate.

14. Non possono applicare l’imposta so- stitutiva di cui al comma 12:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul va- lore aggiunto o di regimi forfetari di deter- minazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio eco- nomico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del red- dito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o pre- valente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repub-

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blica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporanea- mente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese fami- liari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a so- cietà a responsabilità limitata o ad associa- zioni in partecipazione;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’impo- sta, ovvero nei confronti di soggetti diretta- mente o indirettamente riconducibili ai sud- detti datori di lavoro.

15. I ricavi conseguiti e i compensi per- cepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono as- soggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contri- buenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

16. I contribuenti persone fisiche che ap- plicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono tenuti a operare le ri- tenute alla fonte di cui al titolo III del de- creto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiara- zione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

17. I contribuenti persone fisiche che ap- plicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall’applicazione

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dell’imposta sul valore aggiunto e dai rela- tivi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all’arti- colo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l’ob- bligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

18. Al testo unico delle imposte sui red- diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla parteci- pazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in di- minuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi »;

b) all’articolo 56, comma 2, la parola:

« complessivo » è soppressa;

c) all’articolo 101, comma 6, le parole:

« nei successivi cinque periodi d’imposta » sono soppresse;

d) all’articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le di- sposizioni dell’articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esen- zione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, se- condo periodo ».

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19. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le dispo- sizioni di cui al comma 18 del presente ar- ticolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

20. In deroga al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 18 del presente articolo, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettiva- mente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

21. Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d’imposta 2020, in mi- sura non superiore al 60 per cento dei me- desimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

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22. Il comma 1-quater dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di de- trazione per oneri, è sostituito dal seguente:

« 1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel li- mite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».

23. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’arti- colo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’ar- ticolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corri- spondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102 del citato testo unico;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo de- terminato o indeterminato.

24. Ai fini del comma 23:

a) si considerano riserve di utili non di- sponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi del- l’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rile- vano gli utili realizzati a decorrere dal pe- riodo d’imposta in corso al 31 dicembre

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2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intendono la re- alizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere so- spese, l’ampliamento, la riattivazione, l’am- modernamento di impianti esistenti e l’ac- quisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finan- ziaria, destinati a strutture situate nel territo- rio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato de- creto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è determi- nato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a de- correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, dedu- cibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al ci- tato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente ricono- sciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo prece- dente, assunto al lordo delle quote di am- mortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammorta- mento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c) il costo del personale dipendente ri- leva in ciascun periodo d’imposta, a condi- zione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strut- ture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del nu-

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mero complessivo medio dei lavoratori di- pendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavora- tori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, primo comma, let- tera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. L’incremento è considerato, limitatamente al personale im- piegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localiz- zate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in so- cietà controllate o collegate ai sensi dell’ar- ticolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui al- l’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al ci- tato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è in- dividuata con riferimento al personale dipen- dente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento al- l’incremento dei lavoratori utilizzati nell’e- sercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività isti- tuzionale si considera, sia ai fini dell’indivi- duazione della base occupazionale di riferi- mento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale di- pendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l’ammon- tare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare com- plessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costitui- sce incremento della base occupazionale.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei

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lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’a- gevolazione, le prescrizioni dei contratti col- lettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavora- tori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle pre- viste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equi- parati ai lavoratori dipendenti.

25. Ai fini dei commi 23 e 24, per cia- scun periodo d’imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a ri- serva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede l’ammontare del reddito com- plessivo netto dichiarato è computata in au- mento, rispettivamente, degli utili accanto- nati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni stru- mentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell’esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a ri- serva di cui al comma 23 che eccede l’im- porto corrispondente alla somma degli inve- stimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 dell’esercizio successivo;

c) la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni stru- mentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 23 è com- putata in aumento dell’importo corrispon- dente alla somma degli investimenti in beni

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strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell’esercizio successivo.

26. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’a- liquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta do- vuta, fino a concorrenza del reddito ecce- dente le perdite computate in diminuzione.

Le disposizioni del presente comma si appli- cano anche all’importo determinato dalle so- cietà e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato de- creto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

27. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al ci- tato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l’importo su cui spetta l’ap- plicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio succes- sivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 23 a 25.

28. Le disposizioni dei commi da 23 a 27 sono applicabili, anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori indi- viduali e dalle società in nome collettivo e

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in accomandita semplice in regime di conta- bilità ordinaria; se i predetti soggetti ope- rano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall’arti- colo 2217, secondo comma, del codice ci- vile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva del- l’utile di esercizio e le vicende della riserva.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Re- pubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più ele- vata.

29. Le agevolazioni previste dai commi da 23 a 28 sono cumulabili con altri be- nefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

30. L’articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell’accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di ridetermina- zione in riduzione del credito d’imposta di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l’arti- colo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31. Dall’attuazione di quanto disposto dal comma 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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32. Il canone di locazione relativo ai con- tratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad og- getto unità immobiliari classificate nella ca- tegoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordina- rio vigente per la tassazione del reddito fon- diario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al re- gime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ot- tobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

33. Al fine di favorire processi di trasfor- mazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 di- cembre 2016, n. 232, si applicano, nelle mi- sure previste al comma 34 del presente arti- colo, anche agli investimenti in beni mate- riali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il rela- tivo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in mi- sura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

34. La maggiorazione del costo di acqui- sizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investi- menti fino a 2,5 milioni di euro; nella mi- sura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di inve- stimenti complessivi eccedente il limite di

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20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

35. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 33 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 33, effettuano investimenti in beni immate- riali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicem- bre 2016, n. 232, come integrato dall’arti- colo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è mag- giorato del 40 per cento.

36. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 33 e 35, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’arti- colo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. Resta ferma l’applicazione della di- sposizione di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle disposi- zioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

38. La determinazione degli acconti do- vuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è ef- fettuata considerando quale imposta del pe- riodo precedente quella che si sarebbe deter- minata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 33 e 35.

39. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patri- monio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, po- ste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 mag- gio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 del- l’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 no- vembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i sog- getti che si avvalgono delle disposizioni del

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presente comma, gli effetti dell’estromis- sione decorrono dal 1° gennaio 2019.

40. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se- guenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le pa- role: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1°

gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1°

gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1°

gennaio 2018 » sono sostituite dalle se- guenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « soste- nute nell’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell’anno 2019 »;

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 di- cembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti:

« 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gen- naio 2017 » sono sostituite dalle seguenti:

« 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:

« anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».

41. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti:

« Per l’anno 2019 ».

42. All’articolo 3 del decreto-legge 23 di- cembre 2013, n. 145, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d’imposta per investi-

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menti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella mi- sura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;

b) al comma 3, le parole: « euro 20 mi- lioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »;

c) al comma 6:

1) la lettera a) è sostituita dalle se- guenti:

« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo »;

2) la lettera c) è sostituita dalle se- guenti:

« c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

contratti stipulati con imprese residenti rien- tranti nella definizione di start-up innova- tive, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella defini- zione di PMI innovative, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissi- bili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’im- presa committente. Si considerano apparte- nenti al medesimo gruppo le imprese con-

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trollate, controllanti o controllate da un me- desimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisi- che si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’im- prenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c-bis) contratti stipulati con imprese di- verse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese ap- partenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del co- dice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprendi- tore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

3) dopo la lettera d) è aggiunta la se- guente:

« d-bis) materiali, forniture e altri pro- dotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la re- alizzazione di prototipi o impianti pilota re- lativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle let- tere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’ec- cedenza agevolabile »;

d) dopo il comma 6 è inserito il se- guente:

« 6-bis. Il credito d’imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte

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dell’eccedenza di cui al comma 1 proporzio- nalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente soste- nute nello stesso periodo d’imposta agevola- bile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , subordinatamente al- l’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;

f) il comma 11 è sostituito dal se- guente:

« 11. Ai fini del riconoscimento del cre- dito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predi- sposta dall’impresa devono risultare da ap- posita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui al- l’articolo 8 del decreto legislativo 27 gen- naio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale in- carico, il revisore legale dei conti o la so- cietà di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro ado- zione, quelli previsti dal codice etico dell’In- ternational Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione conta- bile previsto dal presente comma sono rico- nosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite mas-

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simo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;

g) dopo il comma 11 è inserito il se- guente:

« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una re- lazione tecnica che illustri le finalità, i con- tenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organiz- zate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta- zione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e do- cumentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;

h) al comma 12, le parole: « Nei con- fronti del revisore legale dei conti o del pro- fessionista responsabile della revisione le- gale dei conti » sono sostituite dalle se- guenti: « Nei confronti del soggetto incari- cato ».

43. Le disposizioni del comma 42 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle let-

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tere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all’ar- ticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.

44. Il comma 1-bis dell’articolo 3 del de- creto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconosci- mento del credito d’imposta per spese di ri- cerca e sviluppo ai soggetti residenti com- missionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o lo- calizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte di- rettamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

45. La disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale di- pendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui al- l’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel pe- riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

46. Il credito d’imposta di cui al comma 45, fermo restando il limite massimo an- nuale di 300.000 euro, è attribuito nella mi- sura del 50 per cento delle spese ammissi- bili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come indivi- duate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attri- buito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

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47. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 45 e 46 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.

48. Per l’attuazione dei commi 45 e 46 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio del- l’applicazione del credito d’imposta ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

49. All’articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legisla- tivo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle at- tività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a fa- vore degli organi amministrativi ».

50. Le agevolazioni conseguenti alla di- sposizione di cui al comma 49 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 di- cembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/

2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de mini- mis » nel settore agricolo.

51. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall’anno 2019 è attribuito all’Istituto di riabilitazione e for- mazione (IRFA) dell’Associazione nazionale

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fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

52. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all’IRFA dell’ANMIL di un importo pari all’80 per cento del contributo di cui al comma 51 spettante per l’anno di riferi- mento, a titolo di primo acconto.

53. Entro il 28 febbraio dell’anno succes- sivo a quello di erogazione del primo ac- conto di cui al comma 52, l’IRFA del- l’ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull’uti- lizzo delle somme percepite nell’anno prece- dente.

54. All’esito positivo della verifica ammi- nistrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all’eroga- zione del restante 20 per cento del contri- buto a titolo di saldo.

55. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019.

56. All’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».

57. All’articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2016 » e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti:

« a decorrere dall’anno 2017 ».

58. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l’anno 2019, di

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3.000 milioni di euro per l’anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

59. Il fondo di cui al comma 58 è fina- lizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizza- zione, allo sviluppo e alla sicurezza di si- stemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

60. Il fondo di cui al comma 58 è ripar- tito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi- nistro dell’economia e delle finanze, di con- certo con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle ammi- nistrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l’eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro di- ciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle fina- lità previste dai commi da 58 a 63. In tal caso il Ministro dell’economia e delle fi- nanze provvede, con propri decreti, alle ne- cessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano indivi- duati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province auto- nome, e limitatamente agli stessi, sono adot- tati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Con- ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamen- tari competenti per materia, le quali espri- mono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati an- che in mancanza del predetto parere. I me- desimi decreti indicano, ove necessario, le

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modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni fi- nanziarie con oneri di ammortamento a ca- rico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in mate- ria bancaria e creditizia, di cui al decreto le- gislativo 1° settembre 1993, n. 385, compa- tibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

61. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l’uti- lizzo di mezzi di trasporto innovativi e so- stenibili, nelle città è autorizzata la speri- mentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propul- sione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra- sporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimenta- zione.

62. Ai fini del monitoraggio degli inter- venti finanziati dal fondo di cui al comma 58 del presente articolo, anche in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al de- creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, en- tro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell’utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità ri- scontrate nell’attuazione degli interventi.

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63. Per le finalità di cui ai commi da 86 a 93 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a fa- vore dell’Agenzia del demanio.

64. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l’anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l’anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l’anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l’anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l’anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.

65. Il fondo di cui al comma 64 è desti- nato, oltre che alle finalità previste dai commi 297, 487, 504 e 514, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo svi- luppo infrastrutturale del Paese, in partico- lare, nei settori di spesa dell’edilizia pub- blica, comprese la manutenzione e la sicu- rezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambien- tali.

66. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2019, sono indi- viduati le risorse per ciascun settore, i com- parti, i criteri di riparto e le modalità di uti- lizzo, di monitoraggio, anche in relazione al- l’effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al de- creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,

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di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riasse- gnazione delle somme non utilizzate. Gli importi da destinare a ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del- l’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente.

67. L’articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legi- slativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle cen- trali di committenza coincide con il territo- rio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia possono ricor- rere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici ».

68. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

69. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del- l’aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

70. All’onere derivante dal comma 69, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’ar- ticolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle re- gioni a statuto ordinario contributi per inve- stimenti per la realizzazione di opere pubbli-

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che per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l’anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l’anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e pos- sono essere modificati a invarianza del con- tributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai co- muni del proprio territorio entro il 30 otto- bre dell’anno precedente al periodo di rife- rimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

73. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pub- bliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi deri- vanti da eventuali ribassi d’asta sono vinco- lati fino al collaudo ovvero alla regolare ese- cuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla re- golare esecuzione.

74. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante

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monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

75. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema pre- visto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bi- lancio 2019 ».

76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per in- vestimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del terri- torio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l’anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

77. Gli enti di cui al comma 76 comuni- cano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente al- l’anno di riferimento del contributo. La ri- chiesta deve contenere le informazioni rife- rite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve rife- rirsi a opere inserite in uno strumento pro- grammatorio;

b) ciascun comune può inviare una ri- chiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i co- muni con popolazione da 5.001 a 25.000

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abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specifica- tamente individuate nel decreto del Mini- stero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

78. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 no- vembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, se- condo il seguente ordine di priorità: a) inve- stimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e via- dotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai ti- toli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comun- que, ai comuni con risultato di amministra- zione, al netto della quota accantonata, ne- gativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al ren- diconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giu- gno 2011, n. 118, alla banca dati delle am- ministrazioni pubbliche. Sono considerate

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esclusivamente le richieste di contributo per- venute dagli enti che, alla data di presenta- zione della richiesta medesima, hanno tra- smesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, let- tere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al- l’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ul- timo certificato di conto consuntivo tra- smesso al Ministero dell’interno.

80. L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i la- vori per la realizzazione delle opere pubbli- che entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’a- sta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare ese- cuzione.

81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell’anno di rife- rimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di col- laudo, ovvero del certificato di regolare ese- cuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del co-

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