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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 21-04-2017

Messaggio n. 1713

OGGETTO: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l’annualità 2017.

Com’è noto, la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recepita dall’Istituto con la circolare n. 217 del 13 dicembre 2016, ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per le concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016”.

Nella circolare n. 217/2016 si chiarisce, in particolare, che “la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016”.

In considerazione delle problematiche evidenziatesi nei primi mesi di applicazione, il Ministero vigilante, con nota prot. n.5889 del 6 aprile 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione della decretazione per il 2017 ed alla gestione delle ferie programmate/chiusura aziendale.

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garantite da tutti i fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2016, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti fondi.

Al riguardo si sottolinea che i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del d.lgs. 148/2016 non sono fondi gestiti dall’Istituto; pertanto, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi, con la specifica della data di fine intervento.

Quanto al secondo argomento, si forniscono indicazioni relative all’art. 2, comma 9, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, il quale prevede che "Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue".

Sul punto, il Ministero del Lavoro, al fine di garantire il rispetto del D.I. n.83473 e il diritto dei lavoratori a godere delle ferie nell'anno di maturazione, ha precisato che non è possibile considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa dell'attività lavorativa. La fruizione delle stesse va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla CIGD e, pertanto, non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016.

Ne consegue che un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017. Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.

La sede territoriale che ha in carico l’autorizzazione della domanda provvederà a chiederne lo sblocco.

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