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81/2015 - deroga assistita e ulteriore contratto a tempo determinato stipulato presso gli Ispettorati territoriali del lavoro

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Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota 7 febbraio 2019, prot. n. 1214

Oggetto: art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 81/2015 - deroga assistita e ulteriore contratto a tempo determinato stipulato presso gli Ispettorati territoriali del lavoro.

Al fine di corrispondere richieste pervenute dagli Ispettorati territoriali del lavoro, è stato interpellato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la corretta interpretazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui "fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (…)".

In particolare, si è chiesta conferma sulle modalità applicative della citata disposizione e cioè se la stessa trovi applicazione sia quando il limite iniziale sia quello previsto dal comma 2 dello stesso art. 19 (pari, quindi, a 24 mesi), sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva (cfr. comma 2 art. 19, nella parte in cui recita

"salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi").

Ciò premesso, come convenuto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si conferma che l'ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva.

Ciò in considerazione del tenore letterale del menzionato art. 19, comma 3, che ammette la stipula dell'ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro "fermo quanto disposto al comma 2" e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali.

Si rammenta, infine, che resta ferma l'osservanza delle disposizioni inerenti la necessità, in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.

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