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IL RICORSO STRAORDINARIO

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Academic year: 2021

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(1)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE PENALISTICHE

XVI CICLO

IL RICORSO STRAORDINARIO

TESI DI DOTTORATO DI

Mitja Gialuz '1[

PER ERRORE DI FATTO

COORDINATORE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Chiar.mo Prof. Paolo Pittaro

TUTORE

Chiar.mo Prof. Francesco Peroni

(Università di Trieste)

(2)

INDICE- SOMMARIO

CAPITOLO l

IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI ASSOLUTA INOPPUGNABILIT À DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

l. L'inoppugnabilità delle pronunce della Cassazione: nell'evoluzione legislativa ... . 2. Segue: nell'applicazione giurisprudenziale ... . 3. La questione dell'inoppugnabilità davanti alla Corte costituzionale .... . 4. Il superamento dell'assoluta inoppugnabilità: dalla revocazione delle sentenze della Cassazione civile al ricorso straordinario per errore di fatto ... .

CAPITOLO Il

PROFILI SISTEMATICI

Sezione prima

IL RICORSO PER ERRORE DI FATTO COME IMPUGNAZIONE STRAORDINARIA

l. La natura del ricorso per errore di fatto: rimedio revocatorio o mezzo di impugnazione? ... . 2. Segue: la revoca quale rimedio alternativo all'impugnazione ... ..

3. Segue: il ricorso per errore di fatto come mezzo di impugnazione ... . 4. La natura straordinaria del ricorso ... . 5. I dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 27 comma 2 Cost. ... . 6. Segue: critica della nozione sostanziale di "condanna definitiva" ... ..

7. Segue: la verifica della razionalità delle scelte legislative ... . 8. I dubbi di conformità al principio desumibile dalla lettura sistematica degli artt. 27 comma 2 e 111 comma 7 Cost ... ..

9. Il ricorso per violazione del diritto al sindacato di legittimità come rimedio eliminatorio a carattere rescindente ... . l O. Segue: il carattere rinnovatorio delle altre fattispecie di ricorso ... ..

7 l 14 22

28 39 57 60

66 72

81

87

91 96

(3)

Sezione seconda

I COROLLARI DELLA NATURA STRAORDINARIA:

I PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI

l. Il primo corollario della natura straordinaria: l'applicabilità del rimedio ai soli provvedimenti che definiscono il processo ... ..

2. Segue: l'inoperatività del mezzo nel caso di annullamento con nnv1o ... . 3. Segue: l'infondatezza dei dubbi di legittimità della soluzione

restrittiva ... . 4. Il secondo corollario della natura straordinaria: l'impugnabilità dei

soli provvedimenti che rendono irrevocabile la condanna ... ..

CAPITOLO III

IL VIZIO CENSURABILE: L'ERRORE DI FATTO

l. Ambiguità della locuzione "errore di fatto" e direttive per l'interprete ... . 2. Le possibili opzioni esegetiche: premesse concettuali ... ..

3. Segue: errore protocollare, errore di interpretazione del fatto probatorio ed errore nel giudizio sul fatto ... ..

4. Il "fatto" in Cassazione: il limite dei soli errori protocollari e di valutazione del fatto probatorio ... . 5. L'errore di fatto dell'art. 625-bis c.p.p. come errore meramente

protocollare ... ..

6. Il referente normativa dell'errore protocollare ... . 7. Segue: le condizioni di rilevanza dell'errore protocollare implicito ... ..

8. La struttura complessa del vizio censurabile con il ricorso straordinario ... . 9. Il secondo elemento della fattispecie: l'invalidità del provvedimento ..

10. Segue: l'omesso esame di un motivo di ricorso ... ..

11. L'ambito di incidenza dell'errore di fatto: errore sugli atti interni al giudizio di legittimità ... . 12. Segue: la prospettata esegesi restrittiva del secondo elemento della fattispecie ... .

CAPITOLO IV

PROFILI PROCEDIMENT ALI

l. I titolari del diritto di impugnare i provvedimenti della Cassazione ... ..

2. Segue: il procuratore generale presso la Corte di cassazione ... ..

III

102 107 113 124

130 133

145 147 152 159 167 178 181 184 187 194

201 199

(4)

IV

3. Segue: il condannato... 213

4. Segue: i rappresentanti ex lege... ... .. . ... . .. . ... .. .. . ... . .. ... . . . .. . 216

5. Forma e modalità di presentazione dell'impugnazione: profilo soggettivo... 228

6. Segue: profilo oggettivo... 235

7. Le cause di inammissibilità del ricorso straordinario: le ipotesi contemplate nell'art. 625-bis comma 4 c.p.p... 239

8. Segue: le fattispecie generali di cui all'art. 591 comma l c.p.p... 251

9. Il vaglio preliminare di inammissiblità: la sezione "competente"... 255

10. Segue: il procedimento... 262

11. Gli effetti dell' absolutio ab instantia: applicabilità della sanzione pecun1ana... .. . . .. . . ... .. . . .. . . . .. . . ... .. 270

12. Segue: non riproponibilità del ricorso... 273

13. L'esame del merito nell'udienza camerale: profili di incompatibilità e modus procedendi... ... . . ... . . 276

14. Segue: i provvedimenti conclusivi dell'udienza... 281

BIBLIOGRAFIA... 286

(5)

CAPITOLO!

IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI ASSOLUTA INOPPUGNABILITÀ DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

SOMMARIO: l. L'inoppugnabilità delle pronunce della Cassazione: nell'evoluzione legislativa. - 2. Segue: nell'applicazione giurisprudenziale. - 3. La questione dell'inoppugnabilità davanti alla Corte costituzionale.- 4. Il superamento dell'assoluta inoppugnabilità: dalla revocazione delle sentenze della Cassazione civile al ricorso straordinario per errore di fatto.

l. L'inoppugnabilità delle pronunce della Cassazione: nell'evoluzione legislativa. - «Tutti i provvedimenti della corte di cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni, sono inoppugnabili»: con questa formula, il codificatore del 1930 aveva inteso fissare a chiare lettere quello che è senz'altro un canone fondamentale del sistema processuale. Un postulato che risponde ali' «insopprimibile esigenza della certezza del diritto», la quale

«impone in ogni ordinamento giuridico che sia fissato un termine oltre il quale qualsiasi provvedimento deve ritenersi definitivo» e).

È nella logica delle parole, prima che nei testi normativi, la necessità che il processo - in quanto serie di atti che si susseguono verso un fine - abbia un limite estremo e) e che, pertanto, «Vi sia Un magistrato che giudica e non è giudicato, perché gli appelli senza fine producono incertezza nei dritti dei cittadini, sono causa di discordie civili, non di rado di delitti, e sono nocivi più dell'ingiustizia stessa» (\ Ed è nella logica delle cose che questo magistrato

C) Testualmente, Cass., sez. un., 31 gennaio 1987, Corigliano, in Cass. pen., 1987, p. 882.

Negli stessi termini, Cass., sez. I, 25 febbraio 1977, Foresta, in Riv. pen., 1977, p. 508; Cass., sez. I, 5 febbraio 1963, Lo Bianco, in Cass. pen. mass., 1963, p. 991.

e) «Il punto estremo di ogni giurisdizione ... , il fine cioè di ogni processo, è la pronunziazione diffinitiva» (così, verbatim, N. NICOLINI, Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie, p. II, l, Napoli, 1829, p. 15).

C) Così, P. Tuozzr, L 'autorità della cosa giudicata nel civile e nel penale, Torino, 1900, p.

7-8.

(6)

IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO 2

sta quello collocato all'apice della piramide giudiziaria ( 4 ): dunque, dal momento che, nel nostro ordinamento, «organo supremo di giustizia» (art. 65 ord.giud.) è sempre stata la Corte di cassazione, non si è mai revocata in dubbio l'inoppugnabilità delle decisioni rese da quest'organo(\

Vista la coessenzialità del principio allo stesso concetto di giurisdizione, nessuno ne ha mai posto in discussione il fondamento; ma non altrettanto si può asserire in relazione alla portata della regola da esso desumibile. Basta un rapido sguardo alla storia della legislazione processuale, per rendersi conto di come in passato si sia negato - non solo in prospettiva de iure condendo - il carattere assoluto del principio: si conoscono, infatti, celebri esempi di rimedio di natura tendenzialmente eccezionale, ammesso contro i provvedimenti del giudice supremo.

Al proposito, va senz'altro ricordato il Progetto di codice di procedura penale, redatto da Gian Domenico Romagnosi nel 1807 ( 6): l'art. 549 di quello schema normativa, pur ribadendo che «le decisioni della Corte di cassazione non sono suscettibili di opposizione», prevedeva la possibilità di un «reclamo avanti la stessa Corte di cassazione per parte dell'imputato» nel caso di inosservanza delle «forme prescritte nell'art. 528»; nell'ipotesi, cioè, di violazione delle norme stabilite a tutela del diritto di difesa dell'imputato (\

( 4

) Per ampie indicazioni storiche sull'intrinseca irrevocabilità delle decisioni degli organi di vertice della giustizia, si legga, per tutti, ART. Rocco, Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione del/ 'azione penale, I, Modena, 1904, p. 3 ss.

C) Una precisazione lessicale si rende subito necessaria, al fine di evitare equivoci. In questo capitolo, si parla di "inoppugnabilità" in senso lato, ossia per intendere l'immutabilità delle pronunce della Corte, la quale comprende, sia il divieto di sostituire la propria decisione su istanza di parte, sia quello di revocarla d'ufficio. Sfugge, invece, al concetto in discorso il tema della correzione degli errori materiali, il quale tradizionalmente presuppone l'assenza di modifica del contenuto sostanziale del provvedimento (sul punto, cfr. infra, § 2, 4).

( 6

) Si veda G.D. ROMAGNOSI, Progetto del codice di procedura penale pel cessato Regno d'Italia, in Opere del Professore G.D. Romagnosi, XV, Firenze, 1835, p. 113.

() Così recitava l'art. 528 del Progetto: «Il ricorso e la scrittura dei motivi del Regio Procuratore o della parte civile devono essere notificati all'imputato, sia egli condannato o assoluto. l Nello stesso atto di notificazione, se egli sia nelle forze della giustizia, debb'essere avvertito di scegliersi un difensore avanti la Corte di cassazione, e che ove non lo scelga, gliene sarà destinato uno d'ufficio dal Presidente di quella Corte. Il Cancelliere legga la detta notificazione ali' imputato, e fa sottoscrivere i l processo verbale dal medesimo»

(si veda G.D. ROMAGNOSI, Progetto del codice di procedura penale pel cessato Regno

d 'Italia, ci t., p. l 09).

(7)

IL SUPERAMENTO DELL'ASSOLUTA INOPPUGNABILIT À DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE 3

Com'è noto, tale progetto, anche a prescindere dalla sua effettiva vigenza - che, in ogni caso, è stata relativamente breve ( 8 ) -, ha esercitato una «enorme influenza su tutta la legislazione italiana successiva» e).

Influenza testimoniata, per quel che ci riguarda, anzitutto da un istituto della legislazione sabauda che, se non direttamente ispirato al reclamo previsto nel codice Romagnosi, presenta qualche analogia con questo. Si allude all'opposizione alla decisione del Magistrato di cassazione, disciplinata negli artt. 55-58 di quel R.D. 30 ottobre 1847, con il quale Carlo Alberto introdusse l'istituto della Cassazione in Piemonte C 0 ). Tali disposizioni in particolare attribuivano al condannato che fosse rimasto contumace nel giudizio di

Va notato che la previsione di un rimedio avverso le decisioni della Cassazione nel progetto definitivo o "Terzo Progetto Romagnosi" assume specifica valenza se si tiene conto che lo schema normativa redatto n eli' anno immediatamente precedente a quello del coinvolgimento del giurista e filosofo emiliano - ossia il Progetto di Metodo di Procedura Criminale del Regno ftalico ('Primo Progetto a Stampa', aprile 1806) - stabiliva espressamente, all'art. 538, che «le decisioni rese dalla Corte di Cassazione non possono essere attaccate né per via di opposizione, né altrimenti» (il testo è pubblicato in Le fonti del Codice di Procedura Penale del Regno ftalico, a cura di E. Dezza, Milano, 1985, p. 145).

( 8

) Se la tesi tradizionale era nel senso che il progetto Romagnosi non divenne mai legge, in quanto informato a «concetti troppo liberali» (così, L. LUCCHINI, Elementi di procedura penale, Firenze, 1920, p. 48; G. SAL VIOLI, Storia del diritto italiano, Torino, 1930, p. 787), la storiografia più recente tende, invece, ad accreditare l'idea che il codice fu promulgato il giorno 8 settembre 1807, entrò in vigore il 14 ottobre dello stesso anno (cfr. E. DEZZA, Il Codice di Procedura Penale del Regno ftalico. Storia di un decennio di elaborazione legislativa, Padova, 1983, p. 247 ss.), per restarvi, nelle province venete, sino al 1° luglio 1813 e, nella Lombardia, sino al l o gennaio 1816 (così P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimonia/i, Milano, 1981, p. 68, nota l; nel senso dell'effettiva entrata in vigore del codice Romagnosi si esprimono, anche, V. GREVI, «Nemo tenetur se detegere». Interrogatorio del! 'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972, p. 23, nota 36; M. NOBILI, Il principio del/ibero convincimento del giudice, Milano, 1974, p. 203; P. TONINI, Polizia giudiziaria e magistratura. Profili storici e sistematici, Milano,m 1979, p. 167).

Si deve, peraltro, porre in rilievo che il codice per il Regno d'Italia prevedeva anche un'altra forma di opposizione a un provvedimento della Cassazione (art. 759 c.p.p. 1807), riferita alla decisione assunta nel procedimento incidentale di rimessione e ammessa solo nel caso in cui la Corte avesse deciso direttamente sull'istanza, senza l'instaurazione di alcun contraddittorio tra i soggetti interessati (al riguardo, si veda, per tutti, G. SPANGHER, La rimessione dei procedimenti, I, Precedenti storici e profili di legittimità costituzionale, Milano, 1984,p. 74-75).

( 9

) In tal senso, M. NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, cit., p. 203.

C 0 ) In argomento, cfr. P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, in ID., Opere giuridiche, a

cura di M. Cappelletti, VI-VII, Napoli, 1976, p. 662-663. Il testo delle disposizioni rilevanti

in materia processuale penale si può leggere in D. GIURIATI, Commento teorico-pratico al

codice di procedura criminale degli Stati sardi, Novi-Torino, 1853, p. 473-476,493-498.

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IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO 4

cassazione il diritto di opporsi alla decisione del Magistrato supremo - entro un termine perentorio decorrente dalla notifica della decisione stessa (artt. 55- 56) - e di ottenere la fissazione, da parte del primo Presidente, di una nuova udienza (art. 57).

Un richiamo, mvece, esplicito allo schema del 1806 si legge nella Relazione ministeriale sul progetto di un nuovo codice di procedura penale, presentata al Senato nel maggio del 1911, nella parte in cui giustifica l'introduzione di un'opposizione alle Sezioni unite contro le decisioni della Cassazione ( 11 ). L'art. 614 del Progetto, rifacendosi all'art. 57 del corrispondente testo proposto due anni prima al Parlamento ( 12 ), stabiliva, infatti, che «le sentenze della corte di cassazione possono in ogni tempo essere impugnate avanti alle sezioni unite dal procuratore generale presso la stessa corte nei casi in cui siavi contraddizione manifesta fra i motivi sui quali la sentenza è fondata e il dispositivo, ovvero fra due disposizioni di una medesima sentenza» e\ Com'è evidente, tale istituto assomigliava solo nel nome a quello tratteggiato nella legislazione cui intendeva richiamarsi; i casi di impugnazione delle sentenze della Corte suprema erano, in effetti, assai diversi: non più legati alla violazione del diritto di difesa, ma dipendenti piuttosto da errori di giudizio o di motivazione della Cassazione. Proprio l'adozione di tale catalogo di motivi fu duramente criticata dalla Commissione senatoriale chiamata a pronunciarsi sul progetto, la quale ritenne, in ogni caso, inaccettabile il meccanismo «perché un qualsiasi mezzo d'impugnazione

( 11

) «Un istituto che, sulla traccia del progetto del ROMAGNOSI del Codice di procedura penale pel cessato Regno d'Italia e del Codice giapponese, mi parve dovesse figurare utilmente nel nuovo Codice, è quello dell'opposizione contro le sentenze della Corte di cassazione»: così, la Relazione sul progetto del nuovo codice di procedura penale presentata dal ministro di grazia e giustizia al Senato del regno nella seduta del 23 maggio 1911, in Commento al codice di procedura penale, a cura di L. Mortara, A. Stappato, G. Vacca, A.

Setti, R. De Notaristefani e S. Longhi, II, Torino, 1913, p. 665.

e 2 ) Sull'art. 57 del Progetto Orlando, si veda lo stralcio della Relazione ministeriale riportato in Commento al codice di procedura penale, cit., I, Torino, 1913, p. 81: «l'istituto della impugnativa delle sentenze della Corte di cassazione per manifesta contraddizione risponde ad una necessità pratica di fronte a qualche caso, che pure può verificarsi, e che, quando si avvera, fa sorgere gravi difficoltà intorno all'esecuzione del giudicato».

( 13

) Il testo della statuizione può leggersi in Commento al codice di procedura penale, ci t., II,

p. 750.

(9)

IL SUPERAMENTO DELL'ASSOLUTA INOPPUGNABILITÀ DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE 5

diretta delle sentenze [della corte di cassazione] è in antitesi al carattere e alla finalità della corte di cassazione» ( 14 ). Il congegno venne così abbandonato, tanto da non figurare nella versione definitiva del codice, approvata nel 1913;

e la modifica fu accolta in dottrina come una riaffermazione del carattere inderogabile del principio di inoppugnabilità e 5 ). Tuttavia, fu solo nel 193 O che si ribadì espressamente la natura assoluta del canone in parola, proprio al fine di sgombrare il campo dagli equivoci nascenti da esperienze normative del passato, più o meno prossimo: sul punto, la Relazione al progetto preliminare del 1929 è inequivoca, nella parte in cui il Guardasigilli chiarisce che l'introduzione di quello che sarà poi l'art. 552 c.p.p. 1930 era diretta proprio ad «eliminare definitivamente questioni che, per quanto infondate, sono state nondimeno proposte» C 6 ).

Sul fronte del processo civile, il pnmo codice unitario aveva espressamente stabilito che «le sentenze della corte di cassazione non sono soggette né a opposizione, né a rivocazione» (art. 549 c.p.c. 1865) C\ Ciò

nonostante, non mancarono autorevoli critiche all'assolutezza della regola. Il riferimento è alla celebre presa di posizione di Lodovico Mortara, il quale, rigettando l'affermazione tradizionale secondo cui le cause di rivocazione non

C 4 ) Il brano è tratto dalla Relazione della commissione speciale sul disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti nella tornata del 2 3 maggio 1911, in Commento al codice di procedura penale, a cura di L. Mortara, A. Stoppato, G. Vacca, A.

Setti, R. De Notaristefani e S.Longhi, III, Torino, 1915, p. 74.

C 5 ) Il riferimento è a V. MANZINI, Trattato di procedura penale italiana, Il, Torino, 1914, p.

636.

C 6 ) Così, la Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, VIII, Roma, p. 112.

C 7 ) L'origine ultima di tale norma viene fatta risalire- cfr., in particolare, C. CONSOLO, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, Padova, 1989, p.

43-44 -all'art. 39 del Regolamento del 28 giugno 1738 relativo alla procedura davanti al

Conseil des parties, il quale, almeno secondo l'interpretazione prevalente, vietava qualsiasi

impugnazione delle pronunce di quello che era l'antenato del Tribunale e della Corte di

cassazione. Una conferma in tal senso viene da C.F.L. CARRÉ, Leggi della procedura civile,

ed. annotata da A. Chauveau, vers. it. a cura di G. De Filippo, III, Napoli, 1854, p. 626,

secondo il quale il disposto indicato «è concepito in termini sì chiari, sì imperativi che non

lascia il minimo pretesto alla discussione. Il solo mezzo per ritornare contro le decisioni della

corte di cassazione è la presa a parte; non ve ne sono altri».

(10)

IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO 6

potrebbero verificarsi nel giudizio di cassaziOne (I 8 ), sostenne che, «con limitazione e cautele convenienti, tanto la disposizione dell'art. 509 come quella dell'art. 549 possono in astratto considerarsi suscettibili di riforma» C 9 ).

In ogni caso, a differenza di quanto accaduto sul versante del rito penale, tale invito non ha mai trovato accoglimento in un vero e proprio progetto di riforma, né tantomeno in un testo normativa, almeno sino alla riforma del 1990 e 0 ).

Sulla scorta di questo breve excursus s1 può assenre che, se la natura assoluta del principio di inoppugnabilità non corrisponde - come si è portati a credere - a un assioma, a una sorta di verità indiscussa e indiscutibile, nondimeno, esso è stato accolto da tutti i codici dell'Italia unita. Anche in relazione al codice di rito del 1988, che pur non lo prevedeva in termini espliciti, tale assunto trovava conferma, da un lato, nella mancata previsione di rimedi espliciti - destinata ad assumere particolare importanza in un sistema caratterizzato dalla tassatività delle impugnazioni e 1 ) - e, dall'altro, in alcuni

C 8 ) « ... essendo la Corte di cassazione istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro osservanza le autorità giudiziarie che se ne allontanino, e quindi non conosce del merito delle cause, ... non giudica nell'interesse dei litiganti, ma di quello della legge, è evidente che non possa ammettersi contro le sue sentenze la domanda di rivocazione, che ha per base l 'errore di fatto, il dolo, la falsità riconosciuta di un documento o il recupero del medesimo, abbietti tutti proprii della cognizione del giudice di merito»:

queste le parole di F. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione) (ord. giud. e proc. civ.), in Enc. giur. it., III, II, Milano, 1905, p. 311. Negli stessi termini, in precedenza, P.S.

MANCINI- G. PISANELLI- G. SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi, IV, Torino, 1857, p. 532.

( 19

) Testualmente, L. MORTARA, Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, IV, Milano, s.d., p. 490, il quale, peraltro, subito chiariva che «l'esperienza non fornisce motivi per dichiarare urgente la risoluzione di codesto problema». La norma dell'art. 509 c.p.c. 1865, citata dali' Autore, poneva il divieto di impugnare con revocazione le pronunce emesse a seguito di una prima revocazione (una norma analoga è oggi posta dall'art. 403 c.p.c.).

eo) Si legga, al riguardo, C. CONSOLO, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, cit., p. 75 ss., il quale rileva come nemmeno nel progetto di riforma del codice di rito civile elaborato da Lodovico Mortara (edito in Giur. it., 1923, IV, c. 136 ss.) fosse stato superato il divieto di revocazione delle sentenze della Cassazione (ivi, p. 78, nota 91). A detta dell'Autore, su questo parziale ripensamento di Mortara, potrebbe aver influito la sua mutata posizione di osservatore, ormai "interno", dell'istituto della Cassazione.

e 1 ) Al principio di tassatività si riferiscono Cass., sez. VI, 20 aprile 1998, Nocelli, in C.E.D.

Cass., n. 210915; Cass., sez. I, 14 gennaio 1992, Busnelli, ivi, n. 189607; Cass., sez. un., 31

maggio 1991, Catalano, in Cass. pen., 1992, p. 42-43.

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IL S UPERAMENTO DELL'ASSOLUTA INOPPUGNABILIT À DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE 7

indicatori positivi. Da segnalare, al riguardo, la previsione della vincolatività delle decisioni sulla competenza (art. 25 c.p.p.), il divieto di far valere nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi (art. 627 comma 4 c.p.p.), l'autorità di cosa giudicata riconosciuta alle parti della sentenza non annullate (art. 624 comma l c.p.p.)

e\

2. Segue: nell'applicazione giurisprudenziale. - L'ovvia conseguenza dell'inesistenza di rimedi proponibili contro i provvedimenti della Cassazione era costituita dall' irrilevanza di qualsiasi invalidità verificatasi nel processo o nel giudizio di ultima istanza e 3). Una volta stabilito dalle pronunce del supremo Collegio erano passibili di mere irregolarità e, come tali, tutt'al più rettificabili, i vizi in procedendo o in iudicando sembrano rimasti assorbiti nel giudicato e\ quale che ne fosse la gravità.

Si pensi soltanto all'inosservanza delle norme vòlte a tutelare l'esercizio del diritto di difesa. Essa avrebbe potuto essere rilevata nel corso del procedimento, tanto che il codificatore del 1988 aveva previsto espressamente (art. 614 c.p.p.) l'obbligo per il presidente del collegio di dar atto a verbale dell'avvenuta verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi e 5 ); con lo scopo, per l'appunto, di «richiamare l'attenzione sull'importanza di tale attività, diretta ad evitare errori che, se compiuti, non avrebbero rimedio» e 6 ). Tuttavia, ove il congegno preventivo non fosse

CZ 2 ) Cfr., sul punto, F. AMATO, Sull'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione, in Giur. cast., 1995, p. 2304.

CZ 3 ) L'invalidità si intende, quindi, in senso ampio, come «Comprensiva di tutte le imperfezioni degli atti processuali» e, dunque, sia degli errori di giudizio, sia degli errori di attività (in tal senso, G. CONSO, Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali ( 1953 ), Milano, 1972, p. 91 ).

CZ 4 ) Al riguardo, per tutti, G. CONSO, Il regime dei vizi delle sentenze di Cassazione, in Giur.

it., 1955, IV, c.l31 ss.

e 5 ) In argomento, cfr. R. BERTONI, sub art. 6I4 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, VI, Torino, 1991, p. 256 e G. SPANGHER,

Suprema Corte di cassazione (ricorso per), in D. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 131.

CZ 6 ) Testualmente, Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.

CONSO- V. GREVI- G. NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi

delega ai decreti delegati, IV, Il progetto preliminare del 1988, Padova, 1990, p. 1341.

(12)

IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO 8

servito a scongmrare la violazione del diritto di difesa, non sarebbe stata alcuna soluzione. E allo stesso modo erano destinate a rimanere prive di rimedio la violazione dell'obbligo di motivare su tutti i motivi di ricorso, la designazione di un giudice del rinvio diverso da quello precostituito dall'art.

623 c.p.p. o di un giudice cui rimettere il processo, differente da quello indicato nella tabella di cui all'art. 11 c.p.p., o, ancora, l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato.

Soprattutto nei casi più eclatanti di violazione del diritto di difesa o di ingiustizia, l'assolutezza di tale conclusione - discendente, come s'è detto, dalla natura inderogabile del principio di inoppugnabilità - fu posta, però, in discussione, sulla scorta dell'argomento secondo cui l' immodificabilità delle decisioni della Corte finiva per portare al «controsenso istituzionale» di rendere innocue proprio le violazioni di legge commesse dall'organo chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e\ Si indicarono, allora, diversi espedienti, atti a superare l'assolutezza del canone dell'intangibilità.

Da un lato, si suggerì di riconoscere l'esperibilità di un'impugnazione davanti alle Sezioni unite e 8); ed effettivamente, in alcuni casi, contro le pronunce emesse da singole Sezioni della Corte fu proposto un «ricorso

'straordinario' alle Sezioni unite» e 9).

Dali' altro, invece, si prospettò la possibilità di inquadrare la mancata instaurazione del contraddittorio nel processo di legittimità tra le fattispecie idonee a cagionare l'inesistenza della pronuncia della Corte e 0 ); e,

e 7 ) Così, G. BELLAVISTA, Sentenza di cassazione inesistente, in Arch. pen., 1954, p. 303; lo stesso Autore, in altro saggio quasi coevo sosteneva che la massima secondo cui «'la Cassazione non può essere cassata' somiglia a quella che le 'lacune del diritto non possono essere colmate'. All'horror vacui del diritto, corrisponde l'horror iniuriae della giustizia.

Perché non si deve trovare un rimedio? È forse lecito avanti alla giurisdizione regolatrice del diritto, quello che è illecito alle magistrature di merito?» (così, ID., Processo penale e civiltà, in Riv. dir. proc. pen., 1955, p. 368)

e 8 ) Cfr., ancora, G. BELLAVISTA, Processo penale e civiltà, cit., p. 368; ID., Sentenza di cassazione inesistente, cit., p. 309;

e 9 ) L'espressione si legge in Cass., sez. un., 26 ottobre 1985, Potenza, in Cass. pen., 1986, p.

221, dalla quale si desume che il rimedio era rivolto contro la pronuncia emessa a seguito di un'udienza alla quale aveva presenziato un difensore ormai revocato.

C 0 ) In tal senso, G. BELLAVISTA, Sentenza di cassazione inesistente, cit., 1954, p. 301 ss.; C.

MASSA, Di un particolare caso di inesistenza della sentenza in relazione al giudizio di

cassazione, in Foro pen., 1950, c. 295 ss.; G. RAGNO, Illegittimità costituzionale del! 'art.

(13)

[L SUPERAMENTO DELL'ASSOLUTA rNOPPUGNABILIT À DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE 9

conseguentemente, si indicò la strada dell'incidente di esecuzwne, come quella mediante la quale far valere tale vizio e\

Entrambe le soluzioni non hanno avuto, però, alcuna fortuna giurisprudenziale. Con riferimento al ricorso alle Sezioni unite, la Cassazione ne ha in più occasioni ribadito l'assoluta estraneità al sistema, in ragione, sia del principio di inoppugnabilità di cui all'art. 552 c.p.p., sia della mancanza di un organo giudiziario sovrastante la Corte di cassazione, essendo le Sezioni unite prive di <<Un'autonomia istituzionale esterna rispetto alle sezioni singole»

e 2 ). Quanto, invece, all'inesistenza, il giudice di legittimità vi è ricorso nel solo caso di decisioni emesse nei confronti di un imputato ormai deceduto e 3 );

si è tuttavia escluso radicalmente la sussistenza di tale vizio in tutti i casi di violazione del diritto di difesa, in quanto fattispecie pacificamente riconducibili alla nullità e 4 ), ossia a una figura di invalidità nominata della 552 Cod. proc. pen., in Riv. pen., 1971, p. 1156 ss. In generale, sulla possibilità di ricomprendere le ipotesi di mancata instaurazione del rapporto processuale nella categoria dell'inesistenza, si leggano G. GIANZI, L 'incidente nella esecuzione penale, Napoli, 1965, p.

66; A. SANTORO, L 'esecuzione penale, Torino, 1953, p. 391; critico, invece, su tale indebita espansione del concetto di inesistenza, F. CORDERO, Il rimedio alla sentenza contumaciale irregolarmente notificata, in Riv. dir. proc. pen., 1957, p. 426.

C 1 ) Questa, in particolare, la soluzione caldeggiata da C. MASSA, Di un particolare caso di inesistenza della sentenza in relazione al giudizio di cassazione, cit., c. 297.

C 2 ) Testualmente, Cass., sez. un., 22 gennaio 1983, Sacconi, in Cass. pen., 1983, p. 1736.

Nello stesso senso, Cass., sez. II, 8 luglio 1994, Favia, in Riv. pen., 1995, p. 652; Cass., sez.

un., 31 maggio 1991, Catalano, in Cass. pen., 1992, p. 42; Cass., sez. un., 19 dicembre 1990, Leonardi, ivi, 1991, p. 1038-1039; Cass., sez. un., 26 ottobre 1985, Potenza, cit., p. 221;

Cass., sez. un., 9 maggio 1923, Carola, in Laproc. pen. it., 1923, c. 467,

C 3 ) Si vedano Cass., sez. VI, 11 febbraio 1999, Liuzzi, in Cass. pen., 2000, p. 3343; Cass., sez. Il, 9 ottobre 1970, Bersani, iv i, 1971, p. 1396; Cass., sez. l, 3 gennaio 1941, Pezzotti, in Riv. pen., 1941, p. 579. Peraltro, va rilevato che alcune riserve circa la possibilità di ricorrere al vizio dell'inesistenza in tali fattispecie sono espresse da F. CORDERO, L '«inesistenza»

della decisione giudiziaria (rilievi in merito ad un recente contributo giurisprudenziale all'inquadramento del problema), in Riv. it. dir. pen., 1957, p. 612.

C 4 ) Sull'impossibilità di riferirsi alla categoria dell'inesistenza nel caso di inosservanza delle norme poste a tutela della difesa nel giudizio di cassazione, in termini espliciti, Cass., sez. V, 21 maggio 1986, Borrelli, in C.E.D. Cass., n. 172744; Cass., sez. Il, 30 gennaio 1974, Borma, in Cass. pen. mass., 1975, p. 231; Cass., sez. II, 12 luglio 1950, Cartonnet, in Giur.

compi. cass. pen., 1950, II, p. 129-130. Numerose, invece, le pronunce che, qualificando semplicemente il vizio in discorso come nullità, Io dichiarano ormai sanato dal giudicato: si vedano, ex plurimis, Cass., sez. V, 21 maggio 1986, Borrelli, in C.E.D. Cass., n. 172744;

Cass., sez. II, 26 gennaio 1985, Abate, in Cass. pen., 1986, p. 1289; Cass., sez. l, 15 marzo 1984, Zappaterra, ivi, 1985, p. 1853; Cass., sez. l, 14 luglio 1982, De Stefano, ivi, 1983, p.

2027; Cass., sez. Il, 14 novembre 1975, Sircana, ivi, 1976, p. 450; Cass., sez. V, 15 maggio

(14)

IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO IO

fase di cognizione, destinata a essere "sanata" dal giudicato e non emendabile in alcun modo per mezzo dell'incidente di esecuzione e\

L'aver tenuto un atteggiamento di totale chiusura rispetto a queste soluzioni, non ha, però, impedito alla Corte di cassazione di introdurre, in via pretoria, dei temperamenti all'inderogabilità del principio di immodificabilità delle proprie decisioni. Soprattutto in ambito penale, ove naturalmente è più elevata la «sensibilità equitativa» del giudice di legittimità e 6 ), questi ha impiegato due strumenti, al fine di rendere più elastico il canone de quo: da una parte, la Corte ha applicato estensivamente il rimedio della correzione degli errori materiali e, dall'altra, ha ammesso la revoca delle proprie ordinanze.

Sotto il primo profilo, premesso che non è mai stata posta in dubbio la possibilità di correggere veri e propri errori materiali - ossia quelle sviste che attengono alla mera trascrizione - delle decisioni rese in ultima istanza, si deve rilevare come la Cassazione abbia sovente forzato i limiti dell'istituto

1975, Monaco, ivi, 1976, p. 780; Cass., sez. II, 30 gennaio 1974, Borma, ivi, 1975, p. 232;

Cass., sez. III, 18 ottobre 1961, Caruso, in Giust. pen., 1962, III, c. 175; Cass., sez. III, 23 marzo 1960, Giovine, iv i, 1960, III, c. 55 8.

es) È assolutamente pacifico che, in sede di esecuzione, non si possano far valere vizi della fase di cognizione, ormai sanati dal giudicato: in dottrina, tra i tanti, G. CONSO, La sanatoria delle nullità assolute nell'odierno processo penale, in Riv. dir. proc. pen., 1956, p. 541; G.

GIANZI, Incidente di esecuzione, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, p. 9; M. GUARDATA, sub art. 670 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., VI, cit., p. 545; P.

PITTARO, È possibile eliminare una condanna a pena illegittima dopo il passaggio in giudicato della sentenza?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1979, p. 359; C. V ALENTINI REUTER, Questioni proponibili in sede esecutiva, in Giur. it., 1992, II, c. 736. Sul punto, anche la giurisprudenza si mostra univoca: cfr., ex aliis, Cass., sez. V, 4 gennaio 2000, Rotondi, in Cass. pen., 2001, p. 927; Cass., sez. I, 15 giugno 1998, Maestroni, ivi, 1999, p. 2565; Cass., sez. VI, 4 marzo 1998, Rosi, in Riv. pen., 1998, p. 805; Cass., sez. I, l O marzo 1992, Maiolo, in Cass. pen., 1993, p. 1481; Cass., sez. I, 20 settembre 1991, Fortinelli, in Giur. it., 1992, Il, c. 736; Cass., sez. V, 10 febbraio 1983, Robbiati, in Cass. pen., 1984, p. 929; Cass., sez. I, 2 febbraio 1978, Ferrari, ivi, 1979, p. 123; Cass., sez. V, 7 gennaio 1976, Piccirillo, ivi, 1976, p. 1168; Cass., sez. II, 18 novembre 1974, Montanari, ivi, 1975, p. 604.

C 6 ) Così, C. CONSOLO, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del

giudicato, cit., p. 82, il quale rileva come la Cassazione civile si sia dimostrata meno

propensa a forzare l'istituto della correzione degli errori materiali per far fronte a esigenze di

giustizia sostanziale. Sulla maggior «ansia di giustizia» che anima la Cassazione in materia

penale, si leggano le considerazioni svolte - sia pure con riferimento alla diversa

propensione a ingerirsi nel fatto - da V. ANDRIOLI, Tre aspetti della Corte di Cassazione, in

Diritto e giurisprudenza, 1966, p. 295 e S. SATTA, Le impugnazioni, Milano, 1962, p. 211.

(15)

IL SUPERAMENTO DELL'ASSOLUTA INOPPUGNABILITÀ DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE li

della correzwne, previsti dagli artt. 149 c.p.p. 1930 e 130 c.p.p. 1988 - s1 trattasse di quello legato alla nullità, che secondo autorevole dottrina non avrebbe potuto essere riferito alle decisioni inoppugnabili e 7 ), o di quello connesso al divieto di modifica essenziale dell'atto - per sostituire decisioni affette da veri e propri errores in iudicando o in procedendo e 8 ): in

particolare, ha utilizzato tale rimedio per rimuovere l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso e 9 ) o l'erronea condanna al pagamento delle spese e della pena pecuniaria ( 40 ); per porre nel nulla provvedimenti viziati da nullità

C 1 ) o "rettificare" l'erronea designazione del giudice del rinvio ( 42 ).

C) Cfr. C.U. DEL Pozzo, Correzione delle sentenze (diritto processuale penale), in Enc.

dir., X, Milano, 1962, p. 731; G. LEONE, sub art. 149 c.p.p., in Il codice di procedura penale illustrato articolo per articolo, diretto da U. Conti, III, Milano, 1937, p. 591; A. MASSARI, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, in Nss.D.I., IV, Torino, 1959, p.

888, il quale sembra ritenere inoperante, per le decisioni inoppugnabili, anche l'altro limite;

Gms. SABATINI, Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Torino, 1953, p.

693. In giurisprudenza, per l' irrilevanza del limite della nullità, Cass., sez. l, 19 febbraio 1975, Pellizzaroli, in Cass. pen., 1976, p. 533, con nota di M. BARGIS.

C 8 ) Nel senso di un'applicazione estensiva dell'istituto della correzione, Cass., sez. V, 15 dicembre 1999, Cervetti, in Cass. pen., 2001, p. 893, n. 431; Cass., sez. II, 19 settembre 1996, De Novellis, in C.E. D. Cass., n. 206283, la quale ha "corretto" la decisione con cui la Corte aveva pronunciato nonostante l'imputato fosse nel frattempo deceduto; Cass., sez. III, lO novembre 1993, Armati, in Cass. pen., 1994, p. 1862. In tempi meno recenti, Cass., sez.

II, 3 maggio 1950, Riggio, in Giust. pen., 1950, III, c. 482 (anch'essa riferita al caso della mancata percezione della morte dell'imputato); Cass., sez. un., 20 aprile 1947, Carnevale, ivi, 1948, III, c. 72, con nota di E. BATTAGLINI, la quale ha ammesso l'applicazione analogica d eli' art. 545 c.p.p. 1930 n eli' ipotesi di mancata declaratoria di estensione de li' annullamento senza rinvio al coimputato; Cass., sez. I, 4 luglio 194 7, Petito, in Riv. i t.

dir. pen., p. 71, la quale ha concesso la correzione nel caso in cui la Corte abbia dichiarato inapplicabile un decreto di amnistia «in conseguenza di un errore di fatto manifesto (pena edittale inesattamente stabilita); Cass., sez. un., 26 aprile 194 7, Cortese, in Giust. pen., 1948, III, c. 213; Cass., sez. II, 8 marzo 1945, Bitetti, ivi., 1945, III, c. 47, con nota di A.

SANTORO.

C 9 ) Si vedano, ex plurimis, Cass., sez. III, 13 febbraio 1996, Conte, in Cass. pen., 1997, p.

2744; Cass., sez. II, 11 agosto 1988, Gasparetto, ivi, 1989, p. 1499; Cass., sez. I, 5 marzo 1955, Varrone, in Giust. pen., 1955, Ili, c. 208. Con riferimento a tale prassi si è autorevolmente parlato di «onesta autofagìa» della Cassazione (F. CORDERO, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992, p. 156).

( 40

) Cfr. Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Radulovic, in Cass. pen., 200 l, p. 441; Cass., sez. I, 17 dicembre 1999, Markovic, iv i, 200 l, p. 895.

( 41

) Così, Cass., sez. II, 10 luglio 1996, Lisi, in C.E.D. Cass., n. 205607; Cass., sez. VI, 22

maggio 1995, Russo, in Cass. pen., 1996, p. 125, con la quale la Corte, «constatato che la

propria precedente decisione di rigetto di un ricorso era stata pronunciata nel presupposto,

determinato da errore di fatto, che l'avviso di udienza fosse stato regolarmente notificato al

difensore, non comparso, ha corretto, ai sensi dell'art. 130 c.p.p. la detta decisione,

(16)

IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO 12

Certo, non erano mancate autorevoli prese di posizione in senso contrario a tale estensione. In dottrina, si era reputato «molto pericoloso ammettere la possibilità di modificare una sentenza di Cassazione ogni qualvolta appaia inficiata non da un semplice errore materiale, ma da un errore, sia pur manifesto, di fatto» ( 43 ); e la stessa giurisprudenza aveva spesso disapprovato in termini espliciti tale forzatura ( 44 ): in tempi relativamente recenti, le Sezioni

disponendo la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, con effettuazione di nuova notifica al difensore».

( 42

) In tal senso, sia pure in anni ormai lontani, Cass., sez. un., 29 marzo 1952, Ceccarani, in Riv. pen., 1952, p. 308; Cass., sez. l, 14 gennaio 1952, Ricca, in Giust. pen., 1952, III, c. 290.

A favore dell'applicazione dell'istituto della correzione, per porre rimedio a tali errori, si erano espressi, in dottrina, U. ALOISI, Manuale pratico di procedura penale, cit., p. 516-517;

U. ALOISI- N. FINI, Cassazione penale, in Nss.D.I., Il, Torino, 1974, p. 1131; G. PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, vol. II, I singoli mezzi di impugnazione, Milano, 1965, p. 534. D'altra parte, che quello dell'erronea designazione del giudice di rinvio sia, sin da tempi ormai remoti, uno dei campi di elezione de li' applicazione estensiva del rimedio in discorso è testimoniato dalle decisioni rese, in ambito penale, da varie Cassazioni ottocentesche (si vedano, in particolare, le pronunce segnalate da F. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione) ( ord. giud. e proc. civ.), ci t., p. 311 ).

Una conferma recente, in tal senso, viene poi dal suggerimento della "Commissione di studio per le iniziative legislative dirette ad assicurare il più efficace esercizio delle funzioni della Corte di cassazione nell'ambito processuale penale", nominata con d.m. 1 o settembre 1992: essa, infatti, aveva proposto proprio l'introduzione di una disposizione (art. 626-bis c.p.p.) volta a chiarire l'operatività del procedimento di correzione di cui all'art. 130 c.p.p., anche n eli' ipotesi di errore nella designazione del giudice di rinvio (cfr. la Relazione conclusiva deliO settembre 1993, in Doc. giust., 1994, c. 1841).

( 43

) Così, E. BATTAGLINI, Ancora sulla emenda di errori nelle sentenze della Corte di Cassazione, in Giust. pen., 1948, III, c. 209, il quale si spingeva a dire che, «se fosse consentito invocare la modificazione delle sue decisioni per errore di fatto, l'istituto stesso della Cassazione rimarrebbe scosso nel suo fondamento». Nello stesso senso, P. FRISOLI, Sui limiti di applicabilità dell'art. 149 c.p.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1949, p. 71 ss.; V.

MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, IV, Torino, 1956, p. 642, a opinione del quale «gli inconvenienti che possono derivare dall'applicazione del principio della assoluta inoppugnabilità sono sempre minori di quelli che proverrebbero dall'applicazione di un principio diverso»; A. SANTORO, Contro l'estensione del procedimento di correzione degli errori materiali, in Giust. pen., 1945, III, c. 47 ss.

( 44

) Cfr. Cass., sez. III, 9 ottobre 2000, Venuti, in Giur. it., 2001, Il, p. 2357, con nota di B.

D' ALASCIO; Cass., sez. III, 24 novembre 1999, D'Amico, in Cass. pen. 2000, p. 3343-3344;

Cass., sez. VI, 24 settembre 1998, Gidaro, in Riv. pen., 1999, p. 398, la quale ha negato la possibilità di applicare l'istituto di cui all'art. 130 c.p.p. per sanare una irregolarità della notificazione dell'avviso al difensore della fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso; Cass., sez. VI, 3 giugno 1998, Caruso, in Arch. n. proc. pen., 1998, p. 571, che ha ritenuto non correggibile l'erronea declaratoria d'inammissibilità dovuta a falsa supposizione dell'inesistenza del mandato specifico; Cass., sez. VI, 20 aprile 1998, Nocelli, in C.E.D.

Cass., n. 210915; Cass., sez. II, 21 gennaio 1997, Pilato, ivi, n. 207129; Cass., sez. I, 24

novembre 1995, Del Gado, in Cass. pen., 1997, p. 2744, la quale ha escluso la possibilità di

(17)

IL SUPERAMENTO DELL'ASSOLUTA !NOPPUGNABIL!T À DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE 13

unite avevano ribadito la necessità «di non trasformare la correzione in uno strumento di straordinaria revisione dei provvedimenti della Corte di cassazione, solo perché questi ultimi non sono più impugnabili» ( 45 ). Tuttavia, tale direttiva in senso restrittivo non aveva impedito al supremo Collegio di guardare all'istituto della correzione degli errori materiali come a una sorta di

«valvola stabilizzatrice del sistema» ( 46 ).

Ciò, anche per la semplice ragione che l'altro strumento impiegato per far fronte alle medesime esigenze - ossia la revoca - è sempre stato considerato come riferibile esclusivamente alle ordinanze: riprendendo un'indicazione dottrinale ( 47 ), la giurisprudenza di legittimità aveva ammesso la possibilità di revoca soprattutto con riferimento alle ordinanze di inammissibilità fondate su un errore evidente di informazione ( 48 ). Tuttavia, anche con riguardo a tale

ricorrere all'art. 130 c.p.p. nell'ipotesi di nullità verificatasi nel giudizio di cassazione per mancanza di avviso ai difensori; Cass., sez. I, 2 novembre 1993, Rutigliano, in C.E.D. Cass., n. 195447; Cass., sez. I, 26 ottobre 1992, Raso, ivi, n. 192378; Cass., sez. III, 30 ottobre 1979, Gangi, in Cass. pen., 1981, p. 374; Cass., sez. l, 17 ottobre 1952, Mazzucco, in Giust.

pen., 1953, III, c. 100

( 45

) Così, Cass., sez. un., 18 maggio 1994, Armati, in Cass. pen., 1995, p. 41. La medesima posizione restrittiva è stata ribadita in seguito da Cass., sez. un., 6 dicembre 1996, Armati, in Giur. it., 1997, Il, c. 578, con nota di EL. RANDAZZO.

( 46

) L'espressione si deve a G. DI CHIARA, Nota a Cass., sez. IV, 5 maggio 1999, Cervati, in Foro it., 1999, II, c. 499.

( 47

) Si allude al suggerimento avanzato, sia pur in termini non sempre coincidenti, da C.U.

DEL Pozzo, In tema di revoca di ordinanze della Corte di Cassazione, in Giur. compi. cass.

pen., 1954, Il, p. 31; A. GALATI, Le impugnazioni, in D. SIRACUSANO- A. GALATI- G.

TRANCHINA- E. ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, Il, Milano, 2001, p. 471; G. LEONE, Trattato di diritto processuale penale, III, Napoli, 1961, p. 232 ss.; G. MAGRONE, Inoppugnabilità e irrevocabilità dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, in Riv.

pen., 1957, p. 14 ss.; C. MASSA, Ordinanza (diritto processuale penale), in Nss.D.I., XII, Torino, 1976, p. 85 ss. Un'evoluzione si rinviene, invece, nel pensiero di Giuseppe Sabatini:

dapprima contrario alla revocabilità delle ordinanze della Cassazione (Grus. SABATINI, Il concetto di revoca e la revocabilità delle ordinanze, cit., c. 290), l'Autore abbraccia in seguito una posizione meno rigorosa, ammettendo la revoca addirittura per le sentenze di inammissibilità, in quanto aventi forma di sentenza ma natura di ordinanza (ID., Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Torino, 1953, p. 692).

( 48

) Alla revoca dell'ordinanza si riferiscono, tra le tante, Cass., sez. I, 6 marzo 1992, Pirrello, in Cass. pen., 1993, p. 1492; Cass., sez. I, 24 settembre 1987, Montarsi, ivi, 1989, p.

107; Cass., sez. I, 22 novembre 1982, Galeazzi, ivi, 1983, p. 2051; Cass., sez., V, 19 novembre 1982, Genghini, ivi, 1983, p. 337; Cass., sez. III, 25 febbraio 1981, Menozzi, ivi, 1982, p. 545; Cass., sez. II, 15 maggio 1978, Gava, ivi, 1980, p. 795; Cass., sez. III, 19 novembre 1963, Aldrelli, ivi, 1964, p. 344; Cass., sez. II, 20 dicembre 1952, Boffa, in Giust.

pen., 1953, III, c. 224; Cass., sez. I, 23 maggio 1952, Rudini, iv i, 1953, c. 33; Cass., sez. III,

(18)

IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO 14

rimedio, si era sviluppata una tesi negativa, facente leva, ancora una volta, sulle esigenze di certezza sottese al principio di inoppugnabilità ( 49 ).

3. La questione dell'inoppugnabilità davanti alla Corte costituzionale.

I rimedi individuati dalla giurisprudenza per ovviare alle conseguenze dell'inoppugnabilità erano, come s'è appena constatato, tutt'altro che pacifici;

non stupisce, allora, che si sia percorsa la strada dell'eccezione di legittimità costituzionale. In alcuni casi, questa è stata battuta - senza alcuna fortuna - per censurare direttamente un vero e proprio «errore di fatto» in cui era incorsa la Cassazione nella lettura degli atti interni CS 0 ), oppure per chiedere

«una sorta di 'revisione in grado ulteriore' delle interpretazioni e quindi delle decisioni della Corte di cassazione» ( 51 ). In altri, invece, si è fatto ricorso al giudice delle leggi con maggiore consapevolezza, ossia con il fine precipuo di aprire un varco più sicuro e stabile nel canone di immutabilità. Se qualche volta tale via è stata sbarrata dalla declaratoria di manifesta infondatezza da parte della stessa Cassazione CS 2 ), in altre significative ipotesi, la questione

17 luglio 1947, Brilli, in Giur. compi. cass. pen., 1947, Il, p. 548; Cass., sez. l, 15 maggio 1946, Romano, in Riv. pen., 1946, p. 1234; Cass., sez. I, 23 gennaio 1954, Viola, in Giur.

compi. cass. pen., 1954, II, p. 30, con nota di C.U. DEL POZZO; Cass., sez. III, 8luglio 1947, Risi, in Foro it., 1948, II, c. 150.

( 49

) Il riferimento è, in particolare, a G. GUARNERI, Sulla distinzione fra ordinanze penali revocabili ed ordinanze irrevocabili, in Riv. it. dir. pen., 1953, p. 451 ss., secondo il quale

«non è motivo di consolazione constatare il trionfo del favor rei, perché è avvenuto con sacrificio di un interesse più alto e più importante qual è appunto la certezza del diritto»; O.

V ANNINI, Manuale di diritto processuale penale italiano, ed. a cura di G. Cocciardi, Milano, 1963, p. 447. In senso contrario alla revoca delle ordinanze della Cassazione, cfr., in giurisprudenza, Cass., sez. III, 23 maggio 1997, Salmi, in Riv. pen., 1998, p. 85; Cass., sez.

II, 24 giugno 1969, Giordano, in Cass. pen., 1970, p. 1697; Cass., sez. l, 2 ottobre 1964, Gervasoni, in Cass. pen. mass., 1965, p. 512; Cass., sez. III, 9 dicembre 1955, Rinaldi, in Giust. pen., 1956, III, c. 161 s., nonché in Riv. pen., 1957, II, p. 13 con nota di G. MAGRONE.

C 0 ) In tal senso, Corte cast., ord. 17 febbraio 1994 n. 44, in Giur. cast., 1994, p. 263, la quale ha dichiarato inammissibile la questione, in quanto finiva per attribuire alla Corte costituzionale «un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete».

C 1 ) Testualmente, Corte cast., sent. 16 giugno 1995 n. 247, in Giur. cast., 1995, p. 1797, con note di A. MONTANARI e A. D'ATENA, la quale ha dichiarato inammissibile la questione.

Analogamente, Corte cast., ord. 28 novembre 1994 n. 410, in Giur. cast., 1994, p. 3633;

Corte cast., sent. 27 luglio 1989 n. 456, ivi, 1989, p. 2091.

C 2 ) Si vedano, in particolare, Cass., sez. un., 31 gennaio 1987, Corigliano, in Cass. pen.,

1987, p. 882-883, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

proposta anche in relazione all'art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione europea per la

(19)

IL SUPERAMENTO DELL'ASSOLUTA INOPPUGNABILITÀ DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE 15

della compatibilità costituzionale del principio de quo è arrivata al vaglio della Corte costituzionale. Le norme dalle quali la regola dell'immutabilità avrebbe potuto essere desunta ( 53 ) sono state censurate con riferimento a diversi parametri costituzionali, di volta in volta individuati a seconda dello specifico thema decidendum del giudizio a quo.

Anzitutto, nelle ipotesi in cui erano state violate le norme sull'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato nel giudizio di cassazione, si è posta in dubbio la compatibilità con il principio fissato dall'art. 24 comma 2 Cost. della regola dell'inoppugnabilità, nella parte in cui avrebbe reso del tutto incensurabili gravi lesioni al diritto di difesa, CS 4 ).

In secondo luogo, a seguito della riforma del 197 4, che aveva ampliato la competenza di "merito" della Cassazione CS\ si prospettò l'illegittimità degli artt. 538 comma e 552 c.p.p. 1930 rispetto all'art. 111 comma 2 (attuale comma 7) Cost. ( 56 ): per effetto del combinato disposto di tali statuizioni

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; analogamente, Cass., sez. un., 26 ottobre 1985, Potenza, ivi, 1986, p. 220-221; Cass., sez. Il, 30 gennaio 1974, Borma, ivi, 1975, p. 232; Cass., sez. IV, 10 luglio 1961, Saccomanni, ivi, 1962, p. 38; Cass., sez. I, 15 gennaio 1960, Calcara, iv i, 1961, p. 99.

C 3 ) Non rilevano, in questa sede, le questioni di legittimità sollevate con specifico riferimento a quella norma che disciplina il rapporto tra la soluzione alla quaestio iuris fornita dalla Cassazione e il giudizio di rinvio, la cui ratio è legata, più che all'inoppugnabilità, alla funzione nomofilattica della Corte. Rispetto ad essa- desumibile prima dall'art. 546 comma l c.p.p. 1930 e oggi dall'art. 627 comma 3 c.p.p. -sono stati chiamati in causa i principi degli artt. l O l comma 2 e I 07 comma 3 Cast. (Corte cost., sent. 2 aprile 1970 n. 50, in Giur. cast., 1970, p. 563, con nota di A. D'ATENA, e in Foro i t., 1970, I, c. 1303, con nota di V. ANDRIOLI), nonché quello desumibile dall'art. 97 Cast. (Corte cost., ord. 21 gennaio 1999 n. 11, in Giur. cast., 1999, p. 69, con nota di A. PUGGIOTTO).

C 4 ) Si vedano, per tutte, Corte cost., sent. 4 febbraio 1982 n. 21, in Giur. cast., 1982, p. 207;

Corte cost., sent. 12 luglio 1972 n. 136, ivi, 1972, p. 1379, con nota di M. CHIAVARlO (cfr., anche l'ordinanza di rinvio, App. Cagliari, 9 luglio 1970, Taula, ivi, 1970, p. 2286). In entrambi i casi nel processo di cassazione era mancato il contraddittorio, a causa dell'erronea notifica degli avvisi di udienza, inviati a difensori diversi da quelli nominati dagli imputati.

C 5 ) Sull'incidenza di tale riforma in ordine ai poteri cognitivi della Corte, si leggano, per tutti, M. BARGIS, Rettificazione e merito nel giudizio di cassazione penale. Dal codice del 1930 al codice del 1988, Milano, 1988, p. 61 ss. e M. CHIAVARlO, L'ampliamento della competenza della Cassazione penale: una questione di costituzionalità infondata (e parecchi problemi che restano), in Giur. cast., 1974, p. 3492 ss.

( 56

) Al riguardo, si vedano Corte cost., ord. 5 maggio 1983 n. 131, in Giur. cast., 1983, p.

787 (la relativa ordinanza di rinvio, emessa da Trib. min. Napoli, 20 aprile 1978, è

pubblicata ivi, 1979, p. 461); Corte cost., sent. 19 giugno 1974 n. 184, ivi, 1974, p. 1631 (cfr.

(20)

IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO 16

accadeva, infatti, che le pronunce di merito emesse dalla Corte fossero sottratte a quel controllo di legittimità, che la Grundnorm vuole «sempre»

assicurato «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali».

Ancora, nei casi di erronea designazione del giudice di rinvio in cui era incorsa la Cassazione, è stato chiamato in causa il diritto al giudice naturale, sancito dall'art. 25 comma l Cost. e\

Ebbene, in tutti i casi in cui ad essere messa in discussione era la questione legata all'impossibilità di porre rimedio a generici errori (in procedendo o in iudicando) che si erano tradotti in macroscopiche violazioni di diritti costituzionalmente garantiti, la Corte costituzionale ha sempre respinto le eccezioni di legittimità ( 58 ). E lo ha fatto argomentando sulla scorta della necessità di salvaguardare i valori fondamentali posti a base del principio di incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione. Detto principio, infatti, trova riconoscimento diretto - per quanto implicito - nell'art. 111 comma 7 Cost., laddove assegna alla Corte la posizione di «giudice ultimo

anche le ordinanze che hanno sollevato la questione di legittimità: Cass., sez. V, 22 aprile 1974, Parisi, ivi, 1974, p. 1013 e Cass., sez. V, 22 aprile 1974, Cianci, ivi, 1974, p. 1017).

( 57

) Cfr., sul punto, Corte cost., sent. 5 luglio 1995 n. 294, in Giur. cast., 1995, p. 2293, con nota di F. AMATO, nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 915, con nota di A. GIARDA;

Corte cost., sent. 2 aprile 1970 n. 51, in Giur. cast., 1970, p. 577, con nota di S. TESSITORE.

In dottrina, peraltro, si era sostenuto che, se il codice non avesse ammesso alcuna possibilità di rimediare all'errore commesso dalla Corte nella designazione del giudice competente per la rimessione, tale disciplina avrebbe dovuto «ritenersi costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 25 comma l ° Cost.» (così, V. GREVI, Errore della Suprema Corte nell'attribuzione della competenza ex art. 58 comma 3° c.p.p. e garanzia del giudice precostituito per legge (art. 25 comma JO Cast.), in Cass. pen., 1989, p. 99; nello stesso senso, anche se in termini più sfumati, M. CERESA-GASTALDO, Davvero irreparabile l 'errore della Corte di cassazione nella designazione del giudice competente per rimessione?, in Cass. pen., 1989, p. 104).

C 8 ) Tutt'al più, la Corte ha avuto modo di inviare un "monito" al legislatore: Corte cost.,

sent. 12 luglio 1972, n. 136, cit., p. 1383, ha, infatti, ricordato che «rimane affidata alla

prudente valutazione del legislatore, in sede di riforma dei mezzi di impugnazione

straordinaria delle sentenze, la ricerca e l'introduzione ... di opportuni strumenti atti a

riparare alle conseguenze del possibile verificarsi di episodi (peraltro rarissimi) come quello

che ha dato origine alla presente controversia» (si trattava, come si è già ricordato, della

violazione delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza

d eli' imputato nel processo di cassazione).

(21)

IL SUPERAMENTO DELL'ASSOLUTA INOPPUGNABILIT À DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE 17

della legittimità» CS 9 ), ma è chiaramente strumentale alla tutela di altre

. . .

esigenze pnmane.

Più precisamente, consente di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quello che è il fine di ogni processo, cioè una pronuncia definitiva, suscettibile di dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici controversi ( 60 ).

Valore, quest'ultimo, che la Corte costituzionale ha ritenuto - in termini generali - di poter ricollegare, anzitutto, al «diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre (ed indefinitamente) possibile controvertere della legittimità delle pronunce di cassazione» ( 61 ) e, dopo la riforma costituzionale del 1999, anche al «principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del comma 2 dell'art. 111 comma 2 Cost.»

( 62

). Quanto poi al processo penale, la necessità che si pervenga a un

CS 9 ) Questo aspetto è posto in rilievo, in particolare, da Corte cost., 5 luglio 1995 n. 294, cit., p. 921; Corte cost., sent. 16 giugno 1995 n. 247, cit., p. 1798; Corte cost., ord. 5 aprile 1983 n. 131, ci t., p. 789; Corte co st., sent. 4 febbraio 1982 n. 21, ci t., p. 21 O; Corte co st., sent. 19 giugno 1974 n. 184, cit., p. 1631.

( 60

) Come si legge in Cass., sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in Cass. pen., 2002, p.

2620, con nota di M. GIALUZ, «l'immanenza e la centralità del principio [di inoppugnabilità]

nel sistema processuale, in funzione di strumento di chiusura dello stesso, sono state costantemente sottolineate dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando che la giurisdizione, per sua intrinseca essenza, è retta dalla 'necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, nella consapevolezza che, nelle vicende umane, il vero ed il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi per cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali'».

( 61

) Così, Corte cost., sent. 3 luglio 1996 n. 224, in Giur. cast., 1996, p. 2093, la quale si riferiva all'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice supremo nell'ambito del processo civile. Il medesimo argomento è stato ripreso, questa volta in relazione al rito penale (le norme censurate erano quelle degli artt. 627, commi 3 e 4 e 628 comma 2 c.p.p.), da Corte cost., ord. 17 novembre 2000 n. 501, in Giur. cast., 2000, p. 3874.

( 62

) Testualmente, Corte cost., ord. 17 novembre 2000 n. 501, cit., p. 3874. Sul ruolo essenziale - soprattutto nella materia delle impugnazioni - che assume il principio della ragionevole durata nella definizione del nuovo modello costituzionale di processo penale si leggano, per tutti, V. GREVI, Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» penale (tra «ragionevole durata», diritti del! 'imputato e garanzia del contraddittorio), in Io., Alla ricerca di un processo penale «giusto», Milano, 2000, p. 324 ss.; E. MARZADURI, sub art. l l. cast. 23 novembre 1999, n. 2, in Leg. pen., 2000, p. 773; A.

NAPPI, La ragionevole durata del giusto processo, in Cass. pen., 2002, p. 1543 ss.; F.

PERONI, Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito, in Riv. dir. proc., 200 l,

p. 727 ss.

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