Ultimo aggiornamento 23.1.2017
COMUNICAZIONE MOTIVATA DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE (art. 28, comma 6, DPR 1124/1965)
TERMINE DI PRESENTAZIONE
16
FEBBRAIOIl datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 16 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli.
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'Inail accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Inail medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
CODICE FISCALE DITTA
N. P.A.T.
RAGIONE SOCIALE
ANNO DI RIFERIMENTO
VOCI DI TARIFFA
RETRIBUZIONI COMPLESSIVE PRESUNTE (incluse quelle dei soci e familiari non artigiani )
MOTIVAZIONE PER CUI SI PREVEDE DI EROGARE NEL PERIODO DI RATA RETRIBUZIONI INFERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO PRECEDENTE:
RIDUZIONE PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI VOLONTARIE DEL PERSONALE SOGGETTO ALL'ASSICURAZIONE RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
PREVISTA PROSSIMA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O RIDIMENSIONAMENTO DELLA STESSA
ATTIVITA' STAGIONALE CON OCCUPAZIONE DI PERSONALE ASSICURATO PER SOLI N° MESI NEL CORSO DELL'ANNO ALTRO :
Mod. Comunicazione riduzione presunto PAT
RETRIBUZIONI PRESUNTE PARZIALMENTE ESENTI (già incluse nelle retribzioni complessive)
Modello esemplificativo utilizzabile esclusivamente ad uso interno del dichiarante. La comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere presentata esclusivamente con gli appositi servizi telematici in www.inail.it
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA