Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 82 dell'11 dicembre 1996
Oggetto: Articolo 28, comma 6, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Comunicazione all'INAIL della riduzione delle retribuzioni presunte.
Il decreto 3 dicembre 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, ha recepito la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 890 del 26 giugno 1996 recante lo spostamento al 20 febbraio del termine per la comunicazione all'INAIL della riduzione delle retribuzioni presunte ex articolo 28, comma 6, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il nuovo testo della norma risulta, pertanto, il seguente:
- Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 20 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli.
La necessità di tale modifica è scaturita dall'attenta valutazione delle esperienze acquisite nei primi cinque anni di autoliquidazione e - nell'ottica di una fattiva collaborazione - dalla obiettiva considerazione delle esigenze più volte rappresentate al riguardo dalle rappresentanze datoriali.
La scadenza del 31 dicembre non è, infatti, risultata congrua, in quanto, a tale data, il datore di lavoro non è, il più delle volte, in grado di conoscere con attendibilità le vicende retributive dell'anno successivo (ad es. crisi occupazionale, cassa integrazione, licenziamenti, crisi di settore, ecc.).
Va sottolineato, inoltre, che con il nuovo termine è stato conseguito il risultato non indifferente di unificare, sotto la medesima scadenza, ossia entro il 20 febbraio, i cinque adempimenti fondamentali ai quali è tenuto il datore di lavoro nel corso dell'anno assicurativo, rendendo ancora più agevole la stessa procedura di autoliquidazione, non più frammentata da scadenze diverse:
1. versamento della rata anticipata del premio;
2. regolazione attiva o passiva del premio;
3. dichiarazione dei salari effettivamente corrisposti nell'anno precedente;
4. denuncia nominativa degli assicurati;
5. comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni su cui calcolare la rata anticipata.
Particolare cura deve essere rivolta - nel corso degli incontri con le Associazioni datoriali mirati ad illustrare le novità dell'autoliquidazione 1996/97 - a porre in evidenza la necessità che il minor presunto per il 1997 sia motivato da idonee ed oggettive ragioni per consentirne la corretta valutazione da parte dell'Istituto, anche ai fini di eventuali successivi controlli.
A tale ultimo proposito, va ricordato quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 12 e 28 del Testo Unico, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, in ordine all'obbligo del datore di lavoro di notificare l'estensione del rischio verificatosi nel corso dell'anno assicurativo e del potere dell'Istituto di richiedere il versamento di un supplemento di premio nel caso in cui l'ammontare delle retribuzioni corrisposte superi quello delle retribuzioni presunte comunicate.