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Side - Sblocca – cantieri: soglie per affidamento di lavori e servizi e criteri di aggiudicazione

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Academic year: 2022

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1. D. La procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 prevede, per importi dei servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del predetto decreto, “l‘affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Nel caso di affidamento di servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro ma inferiore alla soglia, trova applicazione obbligatoriamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; pertanto richiesta di offerta in plico chiuso (e non una semplice richiesta di preventivo) contenente offerta tecnica ed offerta economica.

1. R. Come detto, in caso di procedure in cui sia necessario ricorrere al criterio dell’o.e.p.v., appare difficile ricorrere ad una procedura negoziata “semplificata”, svolta con mero confronto/valutazione degli operatori economici/offerte. In ogni caso, per i servizi tecnici si ritiene prevalgano le previsioni dell’art. 157, ed il rinvio ivi contenuto all’art. 36, comma 2, lett. b) va coordinato con l’indicazione successiva che prevede che “l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”.

2. D. Il comma 4 dell'art. 37 è stato sospeso, ma il resto dell'articolo resta in vigore. Significa che la CUC deve continuare a operare e viene meno la competenza all'espletamento di gare per i comuni in convenzione. La sospensione dell'art. 4 mi sembra contraddica i commi precedenti

2. R. La sospensione degli effetti dell’art. 37 comma 4, fa venire meno gli obblighi, per i comuni non capoluogo, di ricorrere alle forme aggregative per lo svolgimento delle proprie procedure; le convenzioni in essere, e le scelte organizzative poste a monte, vanno in tal caso adeguate, nel caso non lascino margine di scelta (ad es. per la previsione di totale devoluzione delle competenze al Comune capofila o all’ufficio comune o all’Unione, senza alcun margine per competenze residuali in capo al singolo Ente associato).

3. D. In particolare, per gli appalti ad affidamento diretto, può confermare l'affidamento fuori piattaforma, non essendoci consultazioni di altre ditte?

3. R. L’utilizzo di strumenti che garantiscano tracciabilità, segretezza ed immodificabilità dell’offerta o del preventivo non risulta evidentemente necessario laddove ci sia un solo operatore consultato.

4. D. La soglia dei 5.000 euro per affidamento diretto senza passaggio in sintel/mepa è ancora in vigore? fino al 31.12.2019, giusto? anche per i lavori?

4. R. La soglia prevista dall’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dalla legge 145/2018, è stata portata definitivamente ad € 5.000.

5. D Perché le linee Anac non sono vincolanti?

5. R. Le linee guida ANAC n° 4 sono state riconosciute non vincolanti, in particolare dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, nella misura in cui sono un “atto amministrativo generale non vincolante, che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi ed istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall’Autorità” (cfr. parere 361/2018 del 12/02/2018).

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6. D. A seguito della modifica dell'art. 36, co. 2, lett. b) del Codice (sostituzione di "mediante procedura negoziata" con "mediante affidamento diretto") come cambia in concreto la procedura per l'affidamento? Qual è la novità introdotta dallo Sblocca Cantieri se nella sostanza bisogna procedere comunque ad un procedimento di procedura negoziata?

6. R. Si ribadisce che da una parte vi è l’evidente intento del legislatore di introdurre, con l’art. 36, comma 2, lett.b), procedure più veloci per consentire l’affidamento “diretto” di contratti di importo

“non rilevante”, dall’altro il combinato disposto delle altre norme che rendono, in caso di servizi o di forniture complesse, difficile il ricorso a tali procedure semplificate.

7. D. Differenze tra procedura negoziata semplificata e procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Codice?

7. R. Sul piano procedurale, a meno non si tratti di unicità di operatore economico, non si vedono differenze; le procedure dell’art. 63 generalmente non soggiacciono a limiti di importo ma sono avviabili solo nelle specifiche ipotesi e casistiche ivi previste.

8. D. Ma se la norma mi permette ora l'affidamento diretto fino alle soglie ex art. 35 (servizi e forniture) l'avviso può essere informale??? nel senso non lo devo approvare con determina?

8. R. Se si pubblica un avviso per cercare gli operatori economici da valutare/invitare, occorrerà determinare, se ve ne sono, requisiti o criteri di qualificazione e cosa succede se vi sono più candidati rispetto ai cinque richiesti; tali scelte vanno in qualche modo giustificate e pertanto potrebbe essere necessario adottare un atto prodromico.

9. D. Ma applicando il nuovo articolo 36, comma 2, lett. b) e quindi alla procedura di richiesta di almeno 5 preventivi, si applica il taglio delle ali, il soccorso istruttorio, chiedere la cauzione?

9. R. Sotto a 10 offerte non vi è il taglio delle ali, al massimo il calcolo della soglia di anomalia; sugli altri istituti se ci si formalizza con un avviso occorrerà normare nello stesso la procedura successiva.

Cauzione e soccorso istruttorio sono coerenti con lo svolgimento di una gara, non con una mera indagine di mercato.

10. D. In riferimento al comma 6ter dell'art. 36 del Codice come si stabilisce se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6- bis?

10. R. Occorrerà verificare, sulla base della documentazione messa a disposizione dal gestore del mercato elettronico, se sono stati eseguiti i riscontri richiesti.

11. D. in realtà la norma non parla di 5 preventivi, ma parla di selezione di 5 operatori, secondo me sempre meglio fare una negoziata, avviso di manifestazione e successiva lettera.

11. R. Ribadisco quanto risposto alla domanda n. 6.

12. D. Quindi per servizi sotto soglia è ammissibile affidamento diretto previa valutazione di 5 preventivi? dalla lettura della norma non mi pare, ma è poco chiara.

12. R. Ribadisco quanto risposto alla domanda n. 6.

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13. D. In caso di procedura negoziata l'OE invitato può rispondere in RTP e uno dei componenti concede l'avvalimento dei requisiti tecnici ed economici?

13. R. L’ipotesi è percorribile; occorrerà prestare attenzione alle misure dei requisiti “prestati” e

“rimanenti” in capo al componente del RTP, che svolge anche il ruolo di ausiliario. Si tengano anche presenti le indicazioni sulla intrasmissibilità dei requisiti professionali esperienziali ex art. 89, comma 1.

14. D. MA NEL CASO DI SERVIZI NON TECNICI MA DI NATURA INTELLETTUALE? POSSO APPLICARE L'ART. 36, COMMA 2, CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA?

14. R. L’art. 157 è abbastanza chiaro nel definire il proprio ambito oggettivo (progettazione, ecc.) pertanto per gli altri servizi di natura intellettuale si torna alla piena operatività di tutto l’art. 36, comma 2, lett.b).

15. D. Se l'ufficio tecnico deve affidare un incarico sotto i 5.000 € a un agronomo deve utilizzare il 36 lett. a) o collaborazione autonoma ed occasionale art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii?

15. R. Occorre valutare se l’incarico ha per oggetto la prestazione di un servizio, magari connesso ad una progettazione (appalto di servizi), o se la prestazione è riconducibile ad un’attività di consulenza, di studio o di supporto alle scelte dell’Amministrazione (contratto di collaborazione).

16. D. Quando è possibile avviare procedura negoziata con inviti a operatori scelti autonomamente dall'Ente senza preventiva indagine di mercato, ossia avviso esplorativo?

16. R. Ad es. nel caso di forniture o di servizi a non alta intensità di manodopera, ove non siano richiesti particolari requisiti di qualificazione.

17. R. Per quanto riguarda la procedura di acquisti di BENI E SERVIZI INFORMATICI, dopo l'innalzamento del limite a 5000 per l'utilizzo delle piattaforme elettroniche, vige ancora l'obbligatorietà di impiego delle piattaforme stesse PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 5000?

17. R. In questo caso il limite non vi è mai stato e non è stato innalzato; infatti, diverse Corti dei conti, avevano ritenuto prevalente l’obbligo del ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori, stabilito dall’art. 1, comma 512 della legge 208/2015, rispetto al limite di esenzione previsto dall’art.

1, comma 450 della legge 296/2006.

18. D. Buongiorno, è corretto considerare gli affidamenti di natura URBANISTICA non come "incarichi di progettazione" e quindi avvalermi dell'art. 36 per il relativo affidamento?

18. R. Ribadisco che l’art. 157 è abbastanza chiaro nel definire il proprio ambito di applicazione, riferito alla progettazione e alle altre prestazioni tecniche connesse alla realizzazione di opere o lavori pubblici.

19. D. Per quanto riguarda la fornitura di beni e servizi informatici non esiste l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip?

19. R. L’art. 1, comma 512 della legge 208/2015 prevede l’obbligo di negoziare tramite strumenti di acquisto (convenzioni o accordi quadro) o di megoziazione (MEPA) di Consip o degli altri soggetti aggregatori

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20. D. È necessario rispettare l'art. 58 che prevedere procedure telematiche o è possibile espletare le gare in modo cartaceo? E nel caso non si abbia ancora possibilità a gestire le gare tramite applicativi informatici deve rivolgersi alle centrali di committenza?

20. R. L’obbligo di svolgere le gare con le piattaforme telematiche è riconosciuto da quasi tutti i commentatori, anche se non ho notizie di sentenze che abbiano delibato sulla materia; vero è che potrebbero essere adottati sistemi alternativi, quali quelli suggeriti dalla sentenza del TAR Friuli. Se non si ha a disposizione un sistema telematico adeguato a ricevere le offerte, occorrerà dotarsene autonomamente o aggregarsi a soggetti che ne dispongano.

21. D. In merito alla rotazione ANAC nelle linee guida scrive che essa non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga con procedura ove non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali fare la selezione. Ritenevo quindi possibile chiedere preventivo anche all'operatore uscente se preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse aperta a tutti. Ho però letto recenti sentenze contrarie. Cosa ne pensa?

21. R. Condivido che vi è giurisprudenza contrastante; andrebbero esaminati gli atti effettivamente oggetto delle censure in caso di procedure sostanzialmente aperte che, in base alle Linee guida ANAC (paragrafo 3.6) non richiederebbero nemmeno la motivazione per il reinvito all’uscente 22. D. Le cooperative sociali di tipo B sono soggette come gli altri operatori economici al principio di rotazione? Grazie

22. R. Non vi sono esclusioni rispetto alla tipologia di operatore economico che ci troviamo di fronte.

23. D. l'obbligo di rotazione vale anche per gli operatori precedentemente invitati?

23. R. La rotazione è da applicarsi anche in relazione agli inviti, salvo l’utilizzo di procedure sostanzialmente aperte, come previsto da ANAC nelle linee guida n° 4 (paragrafo 3.6).

24. D. possiamo quindi affermare che le parole consultazione e valutazione assumono in questo contesto lo stesso senso ...

24. R. La consultazione può portare alla mancata presentazione di un’offerta da parte dell’operatore economico interpellato, la valutazione richiede la presenza materiale dei tre preventivi.

25. D. in ipotesi di inversione procedimentale, perché non si procede alla verifica della documentazione amministrativa prima di fare la determina di aggiudicazione?

25. R. Perché sull’aggiudicatario si va direttamente alla verifica della documentazione amministrativa intesa come verifica del possesso dei requisiti, la cui conclusione porta all’efficacia della determina di aggiudicazione.

26. D. sono comunque esclusi i servizi sotto i 40.000,00 €? anche se ad alta intensità di mano d'opera?

26. R. In questo caso dovrebbe essere sempre utilizzabile il prezzo più basso alla luce della chiara formulazione dell’art. 95, comma 3.

27. D. Il rup nella commissione giudicatrice può continuare a svolgere la funzione di segretario

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27. R. Non vi sono mai state preclusioni in tal senso

28. D. Può RIPETERE IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

28. R. Ipotesi maggioritaria: Si prendono le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi delle offerte al netto di quelle ricadenti nelle ali e si moltiplicano tra loro; il numero (percentuale) così ottenuto viene moltiplicato per lo scarto medio; il risultato ottenuto viene sottratto in valore assoluto alla soglia di anomalia determinata inizialmente quale somma di media e di scarto medio.

29. D. mi scusi ma se al di sotto dei 500.000,00 euro ci sono particolari difficoltà perchè non vanno riconosciuti gli incentivi?

29. R. Il problema è chi dichiara la complessità al di fuori degli esempi, abbastanza limitati, previsti da ANAC?

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