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N. 42 del 17 febbraio 2020

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SERVIZIO AULA E COMMISSIONI Area Lavori Aula

Atti consiliari Consiglio regionale del Lazio

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 42 del 17 febbraio 2020

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 50 DEL 13 FEBBRAIO 2020

_____

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR). APPROVAZIONE, AI FINI DELL’ACCORDO DI CUI AGLI ARTICOLI 156, COMMA 3, E 143, COMMA 2,

DEL D.LGS. 42/2004, DEL DOCUMENTO «02.01 – NORME PTPR - TESTO PROPOSTO PER L’ACCORDO REGIONE/MIBACT», TRASMESSO DALLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO,

SOSTITUTIVO DELLE NORME DEL PTPR COME APPROVATE DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE 5/2019

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X – I – V – VIII ALTRI PARERI RICHIESTI: CREL

(2)

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, del documento «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, sostitutivo delle norme del PTPR come approvate dalla deliberazione di Consiglio regionale 5/2019”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito, per brevità, Codice;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, la quale ha approvato i Piani Paesaggistici Territoriali della Regione Lazio, attualmente vigenti, e, nel contempo, ha disposto che la Regione proceda all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito, per brevità, PTPR, quale unico piano con efficacia cogente per i beni paesaggistici, secondo la disciplina di redazione ed approvazione di cui agli articoli 21 e seguenti;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007, con cui è stato adottato il PTPR, e n. 1025 del 21 dicembre 2007, di modifica, integrazione e rettifica della predetta D.G.R.

556/2007, pubblicate sul BUR del 14 febbraio 2008, n. 6, s.o. n. 14;

VISTO il “Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale” e relativo disciplinare, sottoscritto l’11 dicembre 2013 sulla base dello schema approvato con D.G.R. del 10 dicembre 2013, n. 447, pubblicata sul BUR del 19 dicembre 2013, n. 104, s.o. n. 1;

VISTO il “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico” sottoscritto in data 16 dicembre 2015;

(3)

VISTO il Voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal Comitato regionale per il territorio concernente l’approvazione del PTPR;

VISTA la Decisione della Giunta regionale n. 59 del 20 dicembre 2018 riguardante l’approvazione del PTPR;

VISTA la deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 concernente “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”;

RILEVATO che il PTPR, adottato prima delle modifiche al Codice introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, non è stato oggetto di preventivo accordo ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del Codice;

DATO ATTO che la suddetta D.C.R. 5/2019, nell’approvare il PTPR con i relativi elaborati, ha, al punto 8) del deliberato, dato mandato alla Giunta regionale, per il tramite degli uffici competenti, “di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice”;

PRESO ATTO che, in attuazione del mandato di cui alla D.C.R. 5/2019, la Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha portato a termine l’interlocuzione con la Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di seguito, per brevità, MiBACT;

PRESO ATTO che, all’esito della citata interlocuzione, la suddetta Direzione Generale del MiBACT ha trasmesso, con nota prot. 4211-P del 3 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale n. 96611 del 4 febbraio 2020, un testo normativo denominato “02.01 - Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT”;

RILEVATO che, nella nota di cui sopra, la suddetta Direzione Generale del MiBACT ha rappresentato che tale testo assicura “il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto - in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR”;

RILEVATO che, sempre nella nota di cui sopra, la suddetta Direzione Generale del MiBACT ha altresì rappresentato che l’approvazione di tale testo “costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/204”;

RILEVATO che il testo normativo in questione, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato “02.01 - Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT”, comprende tutte le norme del PTPR, articoli da 1 a 70, incluse le tabelle a), b) e c) relative alla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi e annesse agli articoli da 22 a 33, e dunque è integralmente sostitutivo delle norme del PTPR come approvate dalla D.C.R. 5/2019;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

(4)

1. di sottoporre al Consiglio regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente:

“Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, del documento «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, sostitutivo delle norme del PTPR come approvate dalla deliberazione di Consiglio regionale 5/2019”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto;

VISTA la Convenzione Europea sul Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con il quale è stato approvato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito, per brevità, denominato Codice;

VISTO l’articolo 133 del Codice, il quale prevede, al comma 1, che “il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio” e, al comma 2, che “Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’articolo 131, comma 1”;

VISTO l’articolo 135 del Codice, il quale prevede, al comma 1, che “L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”;

VISTO l’articolo 143 del Codice, il quale prevede, al comma 2, che “Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici”, che “Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241” e che “Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo”;

VISTO l’articolo 156 del Codice, il quale prevede, al comma 1, che “Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti”, al comma 3, che “Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici”, che “Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all’articolo 15 prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi fra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” la quale ha approvato i Piani Paesaggistici Territoriali della Regione Lazio, attualmente vigenti, e, nel contempo, ha disposto che la Regione proceda all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito, per brevità, PTPR, quale unico piano con efficacia cogente per i beni paesaggistici, secondo la disciplina di redazione ed approvazione di cui agli articoli 21 e seguenti;

VISTO l’articolo 21 della l.r. 24/1998 ai sensi del quale “Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all’approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale”;

RILEVATO che la redazione del PTPR è stata avviata, dall’anno 1999, in collaborazione con l’allora Ministero per i Beni e le Attività culturali, oggi Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di seguito, per brevità, Ministero, e si è articolata come di seguito illustrato:

1) elaborazione congiunta: in base all’“Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR”, sottoscritto il 9 febbraio 1999 ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 241/1990 fra il Ministero, la Regione Lazio e l’Università di Roma Tre – DIPSA, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5814 del 3 novembre 1998, il Piano è stato sviluppato congiuntamente pervenendo alla definizione di criteri, metodologie, e contenuti del piano;

2) adozione e pubblicità: il PTPR è stato adottato con deliberazioni di Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, in applicazione dei principi, criteri e contenuti di cui alla Parte III del Codice ed in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 156 dello stesso, in ordine alla verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti alle disposizioni di cui all’articolo 143; il PTPR è stato quindi pubblicato sul s.o. n. 14 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008 e sugli Albi pretori dei Comuni e delle Provincie del Lazio ed ha assunto efficacia, in regime di salvaguardia, dal giorno successivo a tale pubblicazione;

3) copianificazione: successivamente all’adozione, a seguito delle modificazioni al Codice introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, la Regione Lazio ed il Ministero hanno proceduto congiuntamente a portare a compimento, per mezzo di un comitato tecnico congiunto istituito con il protocollo d’intesa sottoscritto l’11 dicembre 2013, sulla base dello schema approvato con D.G.R. del 10 dicembre 2013, n. 447, pubblicata sul BUR del 19 dicembre 2013, n. 104, s.o. n.

1, il procedimento di formazione del PTPR, al fine di verificarne ed integrarne i contenuti onde conformarlo ed adeguarlo al vigente testo del Codice;

RILEVATO che il comitato tecnico congiunto istituito con il suddetto protocollo d’intesa del 2013 ha portato a termine le proprie attività raggiungendo la condivisione dei contenuti del PTPR con la sottoscrizione, in data 16 dicembre 2015, del “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione del protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico”;

VISTO il Voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal Comitato regionale per il territorio concernente l’approvazione del PTPR;

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VISTA la Decisione della Giunta regionale n. 59 del 20 dicembre 2018 riguardante l’approvazione del PTPR;

VISTA la deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 concernente “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”;

DATO ATTO che la suddetta D.C.R. 5/2019, nell’approvare il PTPR con i relativi elaborati, ha, al punto 8) del deliberato, dato mandato alla Giunta regionale, per il tramite degli uffici competenti, “di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice”;

RILEVATO che il PTPR, adottato prima delle modifiche al Codice introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, non è stato oggetto di preventivo accordo ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del Codice;

PRESO ATTO che, in attuazione del mandato di cui al punto 8) della D.C.R. 5/2019, la Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha portato a termine un’interlocuzione con la Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di seguito, per brevità, MiBACT;

PRESO ATTO che, all’esito della citata interlocuzione, la suddetta Direzione Generale del MiBACT ha trasmesso, con nota prot. 4211-P del 3 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale n. 96611 del 4 febbraio 2020, un testo normativo denominato «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT»;

RILEVATO che, nella nota di cui sopra, la suddetta Direzione Generale del MiBACT ha rappresentato che tale testo assicura “il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto - in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR”;

RILEVATO che, sempre nella nota di cui sopra, la suddetta Direzione Generale del MiBACT ha altresì rappresentato che l’approvazine di tale testo “costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/204”;

RILEVATO che il testo normativo allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT»

comprende tutte le norme del PTPR, articoli da 1 a 70, incluse le tabelle a), b) e c) relative alla diintegralmente sostitutivo delle norme del PTPR come approvate dalla D.C.R. 5/2019;

RITENUTO opportuno fare quanto necessario per raggiungere l’accordo previsto dagli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del Codice;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di approvare, ai fini del raggiungimento dell’accordo previsto dagli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il documento «02.01 – Norme PTPR –

(7)

Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo comprendente tutte le norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articoli da 1 a 70, allegato e parte ingrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che le norme previste dal documento di cui al punto 1) sostituiscono integralmente quelle approvate dalla D.C.R. 5/2019;

3) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di procedere ai conseguenti adeguamenti degli allegati e delle Tavole.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

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