Ditta ITR S.r.l. – Regalbuto (EN) - art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non palabili e non pericolosi mediante le operazioni di recupero R12 e smaltimento D14-D9, di cui agli Allegati “B” e “C” del d.lgs152/2006.
REPUBBLICA ITALIANA
RE G I O N E SI C I L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A.”
I L D I R I G E N T E D E L S ERV I Z I O Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
Visto il D.P. 14 giugno 2016, n.12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. n.2805 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n.264 del 14 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
Visto il D.D.G. n. 1111 del 1.10.2021 con il quale viene conferito all’Arch. Vincenzo Pupillo l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” e, con il quale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, lo stesso viene delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali delegabili di competenza dell’anzidetto Servizio 8;
Visto il D.P.R. n.12 del 27.6.2019, pubblicata sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della l.r.3/2016;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;
Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
Vista l’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
Visto il d.lgs. n.152 del 3.4.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente del 9 Agosto 2007 – Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell’art. 8 che prevede che “Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art.
208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta”;
Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”(SISTRI) e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. n.9 aprile 2008 n.81, e ss. mm.ii., recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;
Visto l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
Vista la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 27 Settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n.9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
Vista la delibera del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.
mm. ed ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di “Impianto Mobile”;
Visto il Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n.8. Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia;
Visto il d.lgs. n.159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
Vista la direttiva dell’Assessorato del Territorio e Ambiente allegata al D.A. n. 259/Gab del 05.10.2020 per la quale, preventivamente alla comunicazione della singola campagna, la Società dovrà attivare la procedura di Valutazione di impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs n. 152/06 o di verifica di di assoggettabilità ex art. 19 del medesimo decreto, presso il competente Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente - Servizio 1 “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
Vista l’istanza del 11.1.2021, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 13.1.2021 al n.
1259 con la quale la ditta ITR s.r.l. (C.F. e P.IVA 01666580889) con sede legale in Regalbuto (EN), via Palermo 149, ha chiesto l’autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto mobile di tipo modulare (Moduli A,B,C), per il trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non palabili non pericolosi, con svolgimento delle operazioni R12, D14 e D9 di cui agli Allegati C e D del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per una potenzialità oraria massima di 8mc/h e una potenzialità massima annuale di 16.640mc/anno, stimando un numero di giornate lavorative di 8 h per 260 giorni/ anno (va evidenziato che le prestazioni complessive dell’impianto variano a seconda della natura del rifiuto in ingresso).
______________L’impianto è così costituito:
- Modulo A : Container scarrabile a tenuta stagna con sistema filtrante per rifiuti liquidi e semi liquidi Marca Gefis;
- Modulo B : Container scarrabile Drybox 15000 NS 42 + Pompa a membrana Zumix;
- Modulo C : Sistema di stoccaggio dei rifiuti liquidi prodotti costituito da Pompa miscelatrice ad aria Winden modello TZ 15 Metal Pump e container scarrabile a tenuta stagna Marca Gefis;
Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza, costituita da :
- relazione tecnica e gestionale dell’impianto mobile;
- schema di flusso complessivo;
- elaborati grafici del Modulo A dell’impianto mobile;
- certificazioni e manuali d’uso degli elementi dell’impianto mobile;
- scheda tecnica polielettrolita;
- dichiarazioni di conformità dei vari componenti l'impianto;
- schede tecniche e manuali dei componenti l'impianto;
Vista la documentazione amministrativa allegata all’istanza, composta di:
• fattura d'acquisto dei Moduli B e C dell'impianto e altri componenti n. 844 del 21/12/2020 emessa da Idromeccanica s.r.l.;
•
autocertificazione iscrizione C.C.I.A.A di Palermo ed Enna;•
dichiarazione requisiti soggettivi, ai sensi della Legge 04/01/1968 n, 15 e del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 da parte dell’ Amministratore Unico della Ditta ITR s.r.l. con sede legale in Via Palermo 149 - 94017 – Regalbuto (EN) e copia del documento d’identità;•
contratto per il trasporto degli elementi dell’impianto nel sito di installazione;•
visura camerale della società al 29.8.2020;•
accettazione incarico di Direttore Tecnico;Vista la nota del 19.7.2021, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 20.7.2021 al n. 28140 con la quale la ditta ITR s.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
- fattura d'acquisto del Modulo A dell’impianto n. 122 del 14.7.2021, emessa da M.C.M Costruzioni s.r.l.;
- fattura d'acquisto n. 2 Pompe dell’impianto n. 1/344 del 14.7.2021, emessa da TEM s.r.l.;
VISTE le specifiche tecniche dell'impianto mobile, di seguito riportate:
Modulo A:
* Container scarrabile in acciaio a tenuta stagna marca Gefis::
Dimensioni:
- Lunghezza 7000 mm - Larghezza 2550 mm - Altezza 2000 mm
* Sistema filtrante a mezzo grigliatura e disoleazione, installato sul container;
* Pompa miscelatrice ad aria Wilden TZ 4 Metal Pump:
Attacco: ½ “
Portata massima: 272 litri/minuto
* Compressore a vite Chicago Pneumatics CPS 5.5 Matricola APP184525:
Dimensioni:
- Lunghezza 3586 mm - Larghezza 1400 mm - Altezza 1280 mm - Massa 960 kg Livello di potenza acustica: > 98 dB Capacità serbatoio carburante: 80 litri Pressione di esercizio: 7 bar
Motore: Deutz D2011L03 da 36 kw Velocità a carico: 1850 rpm Velocità a vuoto: 2750 rpm
* n. 2 Cisternette Tipo IBC in plastica da 1000 litri dotate di gabbia protetttiva;
* Cassonetto Pack Services ECO660:
Dimensioni:
- Lunghezza 1370 mm - Larghezza 775 mm - Altezza 1185 mm - Massa 35 kg
- Volume nominale 660 litri
- Capacità di carico 264 kg
Modulo B:
* Container scarrabile Idee & Prodotti s.r.l. DRYBOX Oltre FILTRODINAMICO Modello D.B.
15FA304 Serie n. 0991002 Matricola 42:
Anno di costruzione: 1999 Dimensioni:
- Lunghezza 6000 mm - Larghezza 2385 mm - Altezza 2015 mm - Massa 2500 kg Peso netto trasportabile: 12000 kg
Interasse guide: 1060 mm guide INP 200 mm Sistema di scarramento: a gancio H
Gancio da terra: 1460 mm
Volume utile fase di alimentazione: 18 mc Pressione max di esercizio: 2,5 bar
*Pompa Idee & Prodotti s.r.l. ZUmix Matricola Z00707014:
Anno di costruzione: 2014 Dimensioni:
- Lunghezza 1250 mm - Profondità 800 mm - Altezza 1100 mm - Massa 150 kg Portata: 10 mc/h
Potenza: 5,5 kw
Pressione max di esercizio: 8 bar Modulo C:
* Pompa miscelatrice ad aria Wilden Modello TZ 15 Metal Pump : Attacco: 3 “
Portata massima: 909 litri/minuto
*Container scarrabile a tenuta stagna Gefis : Dimensioni:
- Lunghezza 7000 mm - Larghezza 2550 mm - Altezza 2000 mm - Massa 2500 kg
Visto il Contratto d’appalto, stipulato in Ragusa in data 30.10.2020 tra il committente Società ITR s.r.l.
e l’appaltatore Società Idromeccanica s.r.l. (C.F. e P.IVA 01434480883) con Sede legale in Ragusa, Via del Pioppo n. 104, avente ad Oggetto: “Trasporto conto terzi impianto mobile in cassoni scarrabili e attrezzatura minuta, presso i siti indicati dal committente”;
Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 13.7.2021;
Visto l’iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna con REA nr. EN – 423142;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante della Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta l'inesistenza per loro, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di di coniugio,
parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell’Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all’articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Vista l’istanza, presentata in data 8.6.2021, con la quale la ditta ITR S.r.l. chiede ai sensi del D.P.C.M.
18/2013, alla Prefettura di Enna l’iscrizione alla White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti in settori sensibili non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose per le attività di cui alla Sezione 10: servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti e che alla data del 7.10.2021 la relativa istruttoria risulta in aggiornamento;
Visto il Patto di Integrità sottoscritto tra la ditta ITR S.r.l. e il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
Ritenuto che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l’attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell’ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D. Lgs n.
152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
Atteso che l’autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
Rilevato che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
Ritenuto pertanto, di poter procedere al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.
Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
Ritenuto il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D. Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., anche se più restrittive;
Ai termini della vigente normativa
D E C R E T A AR T. 1
Ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la Società ITR S.r.l. con sede legale in Regalbuto (EN) – Via Palermo 149, C.F./P.IVA 01666580889, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile modulare, così come in premessa descritto, per l’effettuazione di campagne di attività che prevedano il trattamento dei rifiuti liquidi e fangosi non palabili e non pericolosi con svolgimento delle operazioni R12, D14 e D9 di cui agli Allegati C e D del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per quantitativi non superiori ai 16.640 mc annui. L’autorizzazione alla gestione dell’impianto è
concessa alla Società ITR S.r.l. per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.
AR T. 2 Si riportano i seguenti elementi identificativi dell’autorizzazione:
- Ragione sociale: ITR s.r.l. - C.F./P.IVA 01666580889;
- Sede legale dell'impresa autorizzata: Regalbuto (EN) – Via Palermo 149;
- Attività di gestione autorizzata: trattamento dei rifiuti liquidi e fangosi non palabili e non pericolosi con svolgimento delle operazioni R12, D14 e D9 di cui agli Allegati C e D del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Rifiuti oggetto dell'attività di gestione: si richiama l’art.3 del presente provvedimento, riportante l’elenco dei Codici CER/EER ammessi in impianto;
- Quantità di trattamento autorizzate: 16.640 metri cubi annui;
- Scadenza dell'autorizzazione: 6.10.2031.
AR T. 3
E’ autorizzato lo svolgimento delle operazioni previste agli Allegati “C” e “D” alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per i seguenti rifiuti:
Rifiuti non pericolosi CODICE
EER DESCRIZIONE DEL RIFIUTO OPERAZIONI CONSENTITE
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di
cui alla voce 01 03 07 D14-D9
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui
alla voce 01 04 07 D14-D9
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da
quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 D14-D9-R12 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci D14-D9 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle
voci 01 05 05 e 01 05 06 D14-D9-R12
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle
voci 01 05 05 e 01 05 06 D14-D9-R12
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia D14-D9-R12
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti,
raccolti separatamente e trattati fuori sito D14-D9 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 D14-D9
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia D14-D9-R12
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D14-D9-R12 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,
centrifugazione e separazione di componenti D14-D9-R12
02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti D14-D9
02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente D14-D9
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D14-D9-R12
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti D14-D9
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D14-D9-R12 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D14-D9-R12
02 06 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti D14-D9
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D14-D9-R12 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della D14-D9
materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche D14-D9
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici D14-D9
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D14-D9-R12 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) D14-D9-R12 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della
carta D14-D9-R12
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio D14-D9-R12
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di
rivestimento generati dai processi di separazione meccanica D14-D9-R12 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 03 03 10 D14-D9-R12
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti cromo D14-D9-R12
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non
contenenti cromo D14-D9-R12
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura D14-D9 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 D14-D9 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 D14-D9 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 04 02 19 D14-D9-R12
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 05 01 09 D14-D9-R12
05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie D14-D9-R12
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento D14-D9
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio D14-D9
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti D14-D9
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento D14-D9
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo D14-D9
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03
13 D14-D9
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 D14-D9 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 06 05 02 D14-D9-R12
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 D14-D9 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla
voce 06 09 03 D14-D9
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido
di titanio D14-D9
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 01 11 D14-D9-R12
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 02 11 D14-D9-R12
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 D14-D9
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 03 11 D14-D9-R12
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 04 11 D14-D9-R12
07 05 12 anghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 05 11 D14-D9-R12
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 06 11 D14-D9-R12
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 07 07 11 D14-D9-R12
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08
01 13 D14-D9-R12
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla
voce 08 01 15 D14-D9-R12
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 17 D14-D9-R12
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di
cui alla voce 08 01 19 D14-D9
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici D14-D9-R12
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici D14-D9-R12
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro D14-D9-R12
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro D14-D9
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 D14-D9-R12 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 D14-D9-R12 08 04 14 anghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 04 13 D14-D9-R12
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di
cui alla voce 08 04 15 D14-D9
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di
desolforazione dei fumi D14-D9-R12
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle
voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 D14-D9
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 10 01 20 D14-D9-R12
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui
alla voce 10 01 22 D14-D9-R12
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento D14-D9
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie D14-D9
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 02 07 D14-D9-R12
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 02 11 D14-D9-R12
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 02 13 D14-D9-R12
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione D14-D9-R12
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce D14-D9
10 03 23
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 03 25 D14-D9-R12
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 03 27 D14-D9
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da
quelli di cui alla voce 10 03 29 D14-D9
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 04 09 D14-D9
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 05 08 D14-D9
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 06 09 D14-D9
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi D14-D9-R12 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 07 07 D14-D9
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 08 17 D14-D9-R12
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 08 19 D14-D9
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla
voce 10 11 13 D14-D9
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 11 15 D14-D9
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 11 17 D14-D9-R12
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi D14-D9-R12 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D14-D9-R12 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi D14-D9-R12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento D14-D9-R12
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 D14-D9-R12 11 01 12 rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose D14-D9-R12 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 D14-D9-R12 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 D14-D9-R12 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 D14-D9 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 D14-D9 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 D14-D9 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06,
16 05 07 e 16 05 08 D14-D9
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,
iridio o platino (tranne 16 08 07) D14-D9
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di
metalli di transizione, non specificati altrimenti D14-D9 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) D14-D9 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 D14-D9
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 D14-D9-R12 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 D14-D9-R12 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 D14-D9 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 D14-D9 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi D14-D9 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla
voce 19 02 05 D14-D9-R12
19 02 10 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e
19 02 09 D14-D9
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 D14-D9 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati D14-D9 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani D14-D9 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani D14-D9 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o
vegetale D14-D9
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine
animale o vegetale D14-D9
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 D14-D9
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia D14-D9-R12
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane D14-D9-R12 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili D14-D9 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali,
diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 D14-D9-R12 D14-D9-R12 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi
da quelli di cui alla voce 19 08 13 D14-D9-R12
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua D14-D9-R12
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione D14-D9-R12
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico D14-D9-R12 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di
cui alla voce 19 11 05 D14-D9-R12
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli
di cui alla voce 19 13 03 D14-D9-R12
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 D14-D9-R12 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
D14-D9-R12
20 03 04 fanghi delle fosse settiche D14-D9-R12
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature D14-D9
AR T. 4 La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
1. l’impianto è destinato allo smaltimento di rifiuti liquidi e fangosi non palabili e non pericolosi (operazioni D9-D14) e al recupero delle medesime tipologie di rifiuto (R12);
2. il quantitativo massimo di rifiuti inerti da trattare con l'impianto è di 8 mc/h, fino a un massimo giornaliero di 64 mc/
giorno, considerando 8 ore lavorative giornaliere, per una potenzialità massima annua di 16640 mc;
3. l'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada;
4. ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
5. la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
6. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
7. i rifiuti prodotti dall’attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde eventualmente prodotte dall’impianto;
8. l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l’attività di recupero dei rifiuti;
9. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente del 09.08.2007, recante
“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, in premessa citato;
10. l’impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;
11. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
12. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell’impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d’insieme dell’impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde eventualmente prodotte e commercializzate;
13.l’impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell’autorizzazione della singola campagna;
14. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull’impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d’insieme dell’impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
15. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
16. devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l’impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
17. l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente di cui all’art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
18. alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino della stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
19. qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
20. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto delle norme vigenti.
21. deve essere predisposto un piano sicurezza e gestione dell’attività dell’impianto.
AR T. 5
Preventivamente alla comunicazione della singola campagna, la Società dovrà attivare la procedura di Valutazione di impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs n. 152/06 o di verifica di di assoggettabilità ex art. 19 del medesimo decreto, presso il competente Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente - Servizio 1
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali” come disposto dalla direttiva dell’Assessorato del Territorio e Ambiente allegata al D.A. n. 259/Gab del 05.10.2020.
AR T. 6
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, ai sensi del comma 15 del D.
lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, è obbligata a comunicare all’Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:
1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzi, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell’impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l’indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in t/giorno, oggetto dell’attività e l’indicazione di quelli risultanti dall’attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzi che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l’esatta ubicazione dell’impianto ed i confini dell’area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l’impianto viene installato;
6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intenda procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell’impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l’orario di esercizio;
9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. piano operativo di sicurezza.
11. luogo di rimessaggio nei periodi di inattività dell'impianto.
AR T. 7
La Ditta, prima dell’inizio delle operazioni di esercizio dell’attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.
L’eventuale ritardo nell’avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.
In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.
AR T. 8
La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/
materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, Codici CER e quantità con frequenza almeno
mensile e comunque secondo modalità che saranno disposte dal D.R.A.R., sull'indirizzo PEC :
AR T. 9
La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale né come una omologa dell’impianto mobile.
AR T. 1 0
La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
AR T. 11
Quando a seguito di controlli sulla gestione dell’impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l’Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.
L’attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizi all’ambiente ed in particolare creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.
Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d’azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.
AR T. 1 2
Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato o ha in itinere il rilascio dell'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.
AR T. 1 3
Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell’impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell’A.R.P.A., dell’A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.
AR T. 1 4
Le comunicazioni di campagna di cui all’art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento, anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.
La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l’attività di controllo e vigilanza di cui all’art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell’A.R.P.A anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.
AR T. 1 5
Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l’Amministrazione e la Ditta, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.
AR T. 1 6
Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi
dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.
AR T. 1 7
Il presente provvedimento verrà notificato alla Società ITR S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9.
Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.
Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti:
Comune di Regalbuto, Libero Consorzio Comunale di Enna, Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.T.A-Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, A.R.T.A - Servizio 2- Pianificazione ambientale, D.R.A.R.- Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.
Palermo, lì ___________
L’Istruttore (Antonino Cusimano)
Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell’Ufficio
Il Dirigente del Servizio (Arch. Vincenzo Pupillo)
Firmato digitalmente da VINCENZO PUPILLO
SerialNumber =
TINIT-PPLVCN58H22G273B C = IT