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CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione

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Academic year: 2022

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CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019.

EMENDAMENTI SEGNALATI

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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

EMENDAMENTI SEGNALATI

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, le parole: « 31 di- cembre 2016 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) all’articolo 15, le parole: « 31 di- cembre 2016 » sono sostituite dalle se- guenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) all’articolo 16, le parole: « 31 di- cembre 2016 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

2. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesag- gio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei sud- detti beni laddove riferibili a più compro- prietari e/o condomini, spetta una detra- zione dall’imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti

a carico dei contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000 per unità immo- biliare. La necessità delle spese di cui al periodo precedente, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Alla detrazione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La detrazione di cui al comma 2 è applicata nell’anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell’imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in rela- zione all’imposta lorda dei periodi di im- posta successivi, ma non oltre il decimo, per l’intero importo che trova capienza in essi.

5. La detrazione di cui al comma 2 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), dell’articolo 15 ed all’articolo 16-bis del decreto del Presi- dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. La detrazione di cui al comma 2 non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni pre- viste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.

7. La detrazione di cui al comma 2 non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di

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violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

2. 1. La VI Commissione.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 14:

1) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal successivo numero 2), sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”;

2) al comma 2, lettera a) le parole:

“31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali fina-

lizzati a migliorare la prestazione energe- tica invernale e estiva e che conseguano almeno la classe A1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giu- gno 2015, pubblicato nel supplemento or- dinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. La medesima detra- zione spetta nella misura del 75 per cento per gli interventi di cui al primo periodo e che contestualmente conseguano almeno la classe A1 di cui allo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ed una riduzione del rischio sismico che deter- mini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; ove dall’intervento derivi il pas- saggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’85 per cento. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; nel caso degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le detrazioni sono calcolate su un ammon- tare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle con- dizioni di cui al primo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abi- litati mediante l’attestazione della presta- zione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni- bile, effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione, con procedure, moda- lità e copertura dei costi disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dello svi- luppo economico da emanare entro il 28 febbraio 2017. La non veridicità dell’atte- stazione comporta la decadenza dal bene- ficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere al 1o gennaio

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2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai soggetti in- clusi in apposito elenco con provvedi- mento del direttore dell’Agenzia delle en- trate, da emanare in prima applicazione entro il 31 marzo 2017 e successivamente aggiornato con le medesime modalità con cadenza trimestrale. A fronte della ces- sione del credito i soggetti beneficiari hanno titolo a trasferire al soggetto ces- sionario, ovvero, nel caso siano state pa- gate, ad ottenerne il rimborso, le fatture emesse dai soggetti progettisti e esecutori degli interventi nel limite del valore dei diritti ceduti.

2-septies. Possono chiedere di essere inseriti nell’elenco di cui al comma 2-se- xies:

a) istituti di credito ed intermediari finanziari;

b) concessionari di servizi di distri- buzione di energia elettrica o gas naturale;

c) società di vendita di energia elet- trica o gas naturale con più di centomila clienti serviti nell’anno solare precedente;

d) soggetti giuridici controllati o par- tecipati esclusivamente dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

2-octies. I soggetti di cui al comma 2-septies si avvalgono di Enea, o di altro ente pubblico convenzionato con la stessa, per verificare l’ammissibilità tecnica degli interventi di cui al comma 2-sexies.

2-novies. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2-sexies il direttore del- l’Agenzia delle entrate definisce i requisiti finanziari minimi dei soggetti di cui al comma 2-septies per essere inseriti nell’e- lenco di cui al comma 2-sexies ed indivi- dua i parametri finanziari che gli stessi soggetti hanno l’obbligo di comunicare al fine di rendere trasparente e confrontabile la valorizzazione del credito ceduto.

2-decies. I soggetti inseriti nell’elenco di cui al comma 2-sexies hanno titolo a

godere di un credito di imposta nella misura annuale pari alla somma di:

a) la quota di detrazioni di cui i beneficiari hanno ceduto il diritto, limita- tamente agli importi che risultano essere annualmente detraibili dagli stessi benefi- ciari o da loro aventi titolo;

b) la quota di detrazioni di cui i beneficiari hanno ceduto il diritto che non risultano essere annualmente detraibili dagli stessi beneficiari o da loro aventi titolo.

Per la determinazione annuale delle quote di cui alle lettere a) e b) l’Agenzia delle entrate può operare anche sulla base di verifiche a campione della situazione fiscale dei beneficiari. Il credito di imposta di cui al primo periodo può essere ceduto dal soggetto beneficiario ai soggetti giuri- dici che detengono quote del proprio ca- pitale sociale.

2-undecies. Le detrazioni cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Isti- tuti autonomi per le case popolari, co- munque denominati, per interventi realiz- zati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

2-duodecies. Il comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

2-terdecies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e tra- sporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, le disposizioni attuative dei commi 345, 346 e 347 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate fissando dei tetti di spesa mas- simi per tecnologia e adeguate alle dispo- sizioni di cui all’articolo 14, comma 2, letterab), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n.

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63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché all’ar- ticolo 1, comma 88, della legge 28 dicem- bre 2015, n. 208.

2-quaterdecies. Il Ministro delle infra- strutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, pro- muove un Accordo di Programma con l’ENEA, l’ANCE – Associazione nazionale costruttori edili – e altri soggetti interes- sati per la qualificazione delle imprese del settore delle costruzioni; l’Accordo è fina- lizzato ad ampliare il numero delle im- prese in grado di offrire interventi di riqualificazione energetica profonda degli edifici e di adeguamento antisismico at- traverso la partecipazione su base volon- taria di imprese o gruppi di imprese ad appositi programmi di formazione che consentano, unitamente alla disponibilità di adeguate tecnologie, l’ottenimento da parte delle imprese di una specifica cer- tificazione. Lo stesso Accordo prevede at- tività di informazione degli amministratori di condominio in merito alle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 61 milioni di euro per l’anno 2017, 127,2 milioni di euro per l’anno 2018, 289,5 milioni di euro per l’anno 2019, 558,9 milioni di euro per l’anno 2020, 579,2 milioni di euro per l’anno 2021, 548,8 milioni di euro per l’anno 2022, 563,9 milioni di euro per l’anno 2023, 530,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 494,1 milioni di euro per l’anno 2028, 89,3 milioni di euro per l’anno 2029, 105,8 milioni di euro per l’anno 2030 e 13,9 milioni di euro per l’anno 2031 si provvede mediante:

a) quanto a 27,2 milioni di euro per l’anno 2018, 189,5 milioni di euro per l’anno 2019, 300,0 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 e 5,8 milioni di euro per l’anno 2030, a valere sulle risorse del Fondo di cui al-

l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 81, comma 2;

b) quanto a 158,9 milioni di euro per l’anno 2020, 179,2 milioni di euro per l’anno 2021, 148,8 milioni di euro per l’anno 2022, 163,9 milioni di euro per l’anno 2023, 130,7 milioni di euro per l’anno 2024, 130,7 milioni di euro per l’anno 2025, 130,7 milioni di euro per l’anno 2026, 130,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 94,1 milioni di euro per l’anno 2028, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 61.000.000;

2018: – 100.000.000;

2019: – 100.000.000.

2. 66. Misiani.

Relatore Governo

* * *

Al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ivi inclusa la realizza- zione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coeffi- ciente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento ».

Conseguentemente, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ivi inclusa la realizza-

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zione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coeffi- ciente di detrazione sarà nella misura del 30 per cento in luogo del 65 per cento ».

* 2. 281. Abrignani.

Al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ivi inclusa la realizza- zione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coeffi- ciente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento ».

Conseguentemente, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ivi inclusa la realizza- zione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coeffi- ciente di detrazione sarà nella misura del 30 per cento in luogo del 65 per cento ».

* 2. 282. Palese.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall’amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell’arti- colo 16-bis, comma 1, lettera l), del de- creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali ope- razioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore

massimo della detrazione di 100.000 euro ».

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 295 milioni di euro per l’anno 2017, di 270 milioni di euro per l’anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

** 2. 6. La VIII Commissione.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall’amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell’arti- colo 16-bis, comma 1, lettera l), del de- creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali ope- razioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro ».

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 295 milioni di euro per l’anno 2017, di 270 milioni di euro per l’anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

** 2. 55. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pa- storelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zar- dini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Lavagno.

Relatore Governo

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Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la letterab) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l’acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispet- tano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto ministeriale del 4 agosto 2011. »

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, con le seguenti: 299 milioni di euro per l’anno 2017, 299 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

2. 12. Benamati, Braga, Vico.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per interventi relativi all’in- stallazione di impianti di aspirazione cen- tralizzata sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. ».

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

2. 26. Gianluca Pini.

Relatore Governo

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, com- prese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell’esistente, per la rea- lizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abi- litati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro. ».

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

2. 187. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) per l’acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000,00 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispet- tano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2011.”.

Conseguentemente, all’articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’attua- zione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2-bis), valutati in 7 milioni di euro annui per il periodo 2017-2026, si provvede mediante

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corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo.

2. 275. Tancredi, Piccone, Vignali.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) per l’acquisto di sistemi di accumulo di energia installati su autovei- coli a esclusiva trazione elettrica, conte- stuale all’acquisto degli autoveicoli stessi o alla riqualificazione elettrica di veicoli già circolanti, sostenute dal 1ogennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore mas- simo della detrazione di 6.500 euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacin- que giorni dall’entrata in vigore della pre- sente norma, sono disciplinate le modalità attraverso cui i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito alla casa pro- duttrice del veicolo acquistato o ad altro soggetto privato.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000.

2. 272. Catalano, Mucci, Galgano, Vargiu, Mazziotti Di Celso, Menorello, Molea, Librandi.

Relatore Governo

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, dopo le parole:

riqualificazione energetica inserire le se- guenti: nonché per interventi di bonifica da amianto.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

2. 169. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, al primo pe- riodo sopprimere le parole: parti comuni degli.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 2.000.000;

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000.

2. 64. Braga, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Comi- nelli, Covello, De Menech, Gadda, Gi- noble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mar- roni, Massa, Mazzoli, Morassut, Rea- lacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zar- dini, Cenni.

Relatore Governo

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Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 295 milioni di euro per l’anno 2017, di 285 milioni di euro per l’anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

* 2. 7. La VIII Commissione.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 295 milioni di euro per l’anno 2017, di 285 milioni di euro per l’anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

* 2. 56. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pa- storelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zar- dini.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) dopo il comma 1, è inse- rito il seguente:

« 1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti benefi- ciari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono de- finite con provvedimento del direttore del- l’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro a decorrere dall’anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 275 milioni di euro per l’anno 2018, di 250 milioni di euro per l’anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

** 2. 2. La VI Commissione.

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) dopo il comma 1, è inse- rito il seguente:

« 1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti benefi- ciari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane

(11)

esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono de- finite con provvedimento del direttore del- l’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro a decorrere dall’anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 275 milioni di euro per l’anno 2018, di 250 milioni di euro per l’anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

** 2. 84. Barbanti.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1, 2 e.

* 2. 279. Palese.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1, 2 e.

* 2. 280. Alberto Giorgetti, De Girolamo.

Relatore Governo

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finan- ziari.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.

** 2. 3. La VI Commissione.

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finan- ziari.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.

** 2. 20. Guidesi.

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finan- ziari.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,

(12)

con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.

** 2. 129. Moretto, Marco Di Maio, Do- nati.

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finan- ziari.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.

** 2. 90. Alberto Giorgetti, Milanato, Pre- stigiacomo, Squeri.

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finan- ziari.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.

** 2. 85. Rampelli, Rizzetto.

Relatore Governo

Al comma 1, lettera a), numero 3, ca- poverso comma 2-sexies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l’IRAP, l’imposta sul valore aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, dopo il quarto periodo aggiun- gere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l’IRAP, l’impo- sta sul valore aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.

2. 283. De Girolamo.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso comma 2-septies con il seguente:

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Isti- tuti autonomi per le case popolari, co- munque denominati, per interventi realiz- zati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immo- bili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni

(13)

di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.

2. 51. Misiani, Paola Bragantini, Bargero, Giulietti, Marco Di Maio, Ferrari.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-septies, dopo le parole:

su immobili di loro proprietà aggiungere le seguenti: o di proprietà degli enti locali,.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 con le seguenti: di 298,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 282,9 milioni di euro per l’anno 2018, di 273,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

2. 75. Iori, Marchi, De Maria, Zampa.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi gli interventi previsti nell’ambito dei Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residen- ziale pubblica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. 8. La VII Commissione.

Relatore Governo

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale a combu- stibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ».

* 2. 11. La VIII Commissione.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale a combu- stibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ».

* 2. 222. Carrescia, Preziosi, Marchetti, Realacci..

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1 Per le spese sostenute e documen- tate per gli interventi di cui al comma 1

(14)

relativi ai fabbricati rurali, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per fabbricato. La detrazione è pari al 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione, di cui al presente comma, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nel- l’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi ».

Conseguentemente, all’articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l’anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionaliz- zazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro l’anno 2018. Entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031.

2. 69. Guidesi.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, secondo periodo,

sostituire le parole: La detrazione è ripar- tita in cinque quote annuali con le se- guenti: La detrazione è ripartita, a richie- sta del contribuente, fino a dieci anni in quote annuali.

2. 213. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costan- tino, D’Attorre, Duranti, Daniele Fa- rina, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbi- chler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pan- narale, Pellegrino, Piras, Placido, Qua- ranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3, ca- poverso comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.

2. 263. Mucci, Menorello, Galgano, Li- brandi.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:

« 1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classifica- zione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione prin- cipale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

(15)

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 299 milioni di euro per l’anno 2017, di 288 milioni di euro per l’anno 2018, di 282 milioni di euro per l’anno 2019, di 275 milioni di euro per l’anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. ».

* 2. 9. La VIII Commissione.

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:

« 1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classifica- zione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione prin- cipale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 299 milioni di euro per l’anno 2017, di 288 milioni di euro per l’anno 2018, di 282 milioni di euro per l’anno 2019, di 275 milioni di euro per l’anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. ».

* 2. 54. Realacci, Baradello, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Ber- gonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Pastorelli, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Ter- zoni, Zolezzi.

Relatore Governo

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese di redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classifica- zione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

2. 181. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le detrazioni spettano anche per le spese di redazione del libretto unico del fabbricato, che rac- chiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 4.000.000;

(16)

2018: – 4.000.000;

2019: – 4.000,000.

2. 215. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Fer- rara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D’Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Gior- dano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, San- nicandro.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:

« 1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall’articolo 817 del codice civile, di fab- bricati di qualsiasi genere o tipo già esi- stenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso spor- tivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l’adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la de- trazione dall’imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.

1-octies. Al fine di agevolare il tempe- stivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell’articolo 1135 del codice civile

è costituito obbligatoriamente entro l’ini- zio dei lavori o entro l’inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in fun- zione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi. ».

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 299 milioni di euro per l’anno 2017, di 296 milioni di euro per l’anno 2018, di 292 milioni di euro per l’anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

* 2. 10. La VIII Commissione.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:

« 1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall’articolo 817 del codice civile, di fab- bricati di qualsiasi genere o tipo già esi- stenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso spor- tivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l’adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la de- trazione dall’imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.

1-octies. Al fine di agevolare il tempe- stivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell’articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l’ini- zio dei lavori o entro l’inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in fun- zione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi. ».

(17)

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017con le seguenti: di 299 milioni di euro per l’anno 2017, di 296 milioni di euro per l’anno 2018, di 292 milioni di euro per l’anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

* 2. 57. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pa- storelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zar- dini, Tentori.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall’amianto nei fab- bricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri con- nessi all’attività agricola, spetta una detra- zione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare com- plessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli suc- cessivi.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente

articolo, sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2017, 10 milioni di euro per l’anno 2018 e 15 milioni di euro per l’anno 2019;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000 2018: – 10.000.000 2019: – 15.000.000 2. 14. La XIII Commissione.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all’articolo 16-bis sono appor- tate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 la parola: « credito » è sostituita dalle seguenti: « un mutuo » e le parole: « e di ristrutturazione edilizia » sono sostituite dalle seguenti: « di ristrut- turazione edilizia e di adeguamento si- smico »;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I soggetti che intendono acce- dere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e succes- sive modificazioni. La garanzia è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari la valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.

(18)

1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.

1-quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, pro- muove con l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, una verifica sulle condizioni per offrire polizze assicurative per il rischio premorienza agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle de- trazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico.

1-quinquies. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di effi- cienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d’imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammor- tamento del mutuo con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dell’istituto di credito o dell’intermediario finanziario de- stinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare en- tro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammorta- mento, al netto delle sole quote di detra- zione effettivamente compensate, è a ca- rico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.

1-septies. Il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, detta le norme at- tuative dei commi da 1-bis a 1-sexies e

provvede ad apportare le opportune mo- difiche al fondo di cui al comma 1-bis. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 di- cembre 2013, n. 147, e successive modifi- cazioni, a decorrere dall’anno 2017 è in- crementato di 200 milioni di euro l’anno.

Conseguentemente, all’articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

2. 127. Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto, Alberti.

Relatore Governo

* * *

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all’articolo 16-bis sono appor- tate le seguenti modificazioni:

1) la parola: « credito » è sostituita dalle seguenti: « un mutuo » e le parole: « e di ristrutturazione edilizia » sono sostituite dalle seguenti: « di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico »;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I soggetti che intendono acce- dere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e succes- sive modificazioni. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore com- plessivo pari al valore della detrazione

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