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Modello unico per piccoli impianti fotovoltaici sui tetti

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Modello unico per piccoli impianti fotovoltaici sui tetti

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

come introdotto dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11

agosto 2014, n. 116;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 7-bis, con

il quale si dispone che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la

realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al DM 19 settembre 2010

nonche’ per l’installazione e l’esercizio di unita’ di

microcogenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera

e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene effettuata

utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo

economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ed il

sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai

Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.;

Considerato che il medesimo comma 1 stabilisce che, con

(2)

riferimento

alle comunicazioni destinate al Comune di cui agli articoli 6, comma

11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il

modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per

presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la descrizione sommaria dell’intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della

documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita’

dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore.

Ritenuto che con il modello unico puo’ essere ottenuta una

significativa semplificazione in particolar modo per gli interventi

di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati su edifici operanti in scambio sul posto e che non comportino un incremento dell’impegno di potenza sulla rete;

Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti e’

possibile ridurre i numerosi adempimenti attualmente previsti a due

soli passaggi verso un’unica interfaccia: la trasmissione del modello

unico e la comunicazione della fine lavori;

Considerato inoltre che, per le suddette tipologie di impianti,

l’adozione del modello unico da parte dei soggetti destinatari risulta di piu’ immediata applicazione;

Ritenuto, quindi, di approvare un primo modello unico riferito ai

suddetti impianti, rimandando a successivi provvedimenti

l’implementazione di modelli unici per le altre casistiche piu’

(3)

complesse;

Vista la delibera nr. 172/2015/i/efr del 16 aprile 2015 con la quale l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema

idrico, nel seguito Autorita’, ha espresso parere positivo formulando

le seguenti tre raccomandazioni:

a) la prima raccomandazione riguarda il vademecum informativo previsto dall’articolo 5, comma 6, per il quale l’Autorita’

non

ritiene necessaria una sua preventiva approvazione;

b) la seconda raccomandazione il codice IBAN per i pagamenti del

servizio di scambio sul posto, che l’Autorita’ ritiene debba essere

inserita nella parte II del modulo, per poi essere trasmesso dal

richiedente al GSE all’atto della sottoscrizione del contratto di

scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE;

c) la terza raccomandazione riguarda l’inserimento, fra i dati da

trasmettere alla fine lavori, della marca e del modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali

sistemi di accumulo presenti;

Ritenuto di accogliere integralmente le raccomandazioni sub a) e

sub c), e di accogliere parzialmente la raccomandazione sub b) spostando nella seconda parte del modello – quella da trasmettere

alla fine dei lavori – la richiesta del codice IBAN per regolare i

rapporti con il GSE, inserendo un campo dedicato, senza prevedere,

tuttavia, un ulteriore passaggio presso il GSE; cio’ al fine di

(4)

mantenere un’unica interfaccia per il cittadino, elemento fondante

della semplificazione amministrativa introdotta dal presente decreto.

Decreta:

Art. 1 Finalita’

1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle

procedure per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati

sugli edifici, razionalizzando altresi’ lo scambio di informazioni

fra Comuni, gestori di rete e GSE.

2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle

imprese, per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli

impianti di cui al comma 1, e’ approvato il modello unico di cui

all’allegato 1, parte integrante del presente decreto.

L’allegato 1

e’ costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla

fine dei lavori.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,

il modello unico e’ utilizzato per la realizzazione, la connessione e

l’esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti

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caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali gia’ dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;

b) aventi potenza non superiore a quella gia’ disponibile in prelievo;

c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

d) per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime

dello scambio sul posto;

e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita’ di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto

di prelievo.

Art. 3

Modalita’ di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con

modello unico elettrico

1. Le parti I e II del modello unico sono trasmesse dal soggetto

richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica.

2. Nell’ambito della redazione del modello unico, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati

nell’allegato 1, parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati

nella parte II del medesimo allegato.

3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita’

di cui

al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le

modalita’ e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete

(6)

per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.

4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione

della parte I del modello unico, verifica che:

i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo

2, comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione al soggetto

richiedente;

ii. per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all’installazione del gruppo di misura.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4 punti i) e ii), la presentazione della parte I del modello unico

comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non e’

prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso,

il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;

b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudi’ di Terna;

c) inviare copia del modello al GSE;

d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione,

come stabilito all’articolo 4, comma 4;

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;

f) inviare i dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, qualora

da questa richiesto ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

6. Fermo restando la verifica positiva delle condizioni di cui al

comma 4, punto i), nel caso sia accertata la necessita’ di lavori

complessi per la connessione ovvero la necessita’ di lavori semplici

non limitati all’installazione del gruppo di misura, il

(7)

gestore di

r e t e n e d a ’ i n f o r m a z i o n e a l s o g g e t t o r i c h i e d e n t e , specificandone i

motivi e allegando il preventivo per la connessione.

7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,

trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalita’

definite

dall’Autorita’ in materia di connessioni. In seguito all’accettazione

del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attivita’

di cui al comma 5, lettere a), b), e d).

8. Terminati i lavori di realizzazione dell’impianto, il soggetto

richiedente trasmette al gestore di rete, la parte II del modello

unico.

9. In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:

a) il regolamento di esercizio;

b) il contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto,

fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

10. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete

provvede a:

a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;

b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio

sul posto;

c) caricare sul portale Gaudi’ l’avvenuta entrata in esercizio,

validando i dati definitivi dell’impianto;

d) addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione di

cui all’articolo 4, comma 4, lettera c);

(8)

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere

a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente

richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita’

delle

dichiarazioni rese con il modello unico.

Art. 4

Compiti dei soggetti interessati

1. In attuazione dell’articolo 3, i gestori di rete, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i loro

portali informatici, anche per consentire l’interoperabilita’

con gli

altri soggetti interessati.

2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni

possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel

modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di

i n t e r f a c c i a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e d o m a n d e d i autorizzazione,

possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate al Comune per l’inserimento dei dati nei database regionali.

3. L’installazione degli impianti fotovoltaici di cui al presente

decreto, effettuata con le modalita’ di cui all’articolo11, comma 3,

deldecreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra

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quelli di cui all’articolo136, comma 1, lettere b) e c),deldecreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e’ subordinata

all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica. Resta ferma

la facolta’ dei Comuni di procedere al controllo sulla veridicita’

delle dichiarazione rese dal proponente con le modalita’ di cui al

D.P.R. n. 445 del 2000.

4. L’Autorita’ vigila sull’attuazione del presente decreto da parte

dei gestori di rete e aggiorna i provvedimenti di competenza in

materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, prevedendo, in particolare

che:

a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all’articolo 3,

comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione,

siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione;

b) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all’articolo 3, comma 3;

c) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente all’atto della comunicazione

di cui all’articolo 3, comma 5; nel caso di importi complessivi

superiori a 100 euro, tale corrispettivo puo’ essere addebitato, su

richiesta del richiedente, in due rate, di cui, la prima

(10)

all’atto

della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 5, e la seconda

all’atto della comunicazione di fine lavori;

d) l’importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate di

cui e’ composto siano determinati e aggiornati dall’Autorita’

in modo

da riflettere il costo medio nazionale delle relative attivita’,

riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all’articolo

3, comma 5.

5. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al comma 4, si applica il corrispettivo di cui all’articolo 12, punto 12.1, allegato

A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e

integrazioni, come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui e’ tenuto il richiedente durante la fase

di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi

riferimenti, cui dovra’ rivolgersi per le varie evenienze che avranno

luogo nel corso della vita dell’impianto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2015

Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi

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SVILUPPO GREEN ECONOMY: LA NOTA DI LETTURA DEL SENATO

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica ha pubblicato la nota di lettura riguardante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Il documento, già approvato dalla Camera dei Deputati, è articolato in XI capi, ognuno dei quali affronta uno specifico settore della green economy. Una riflessione particolare la merita il Capo IV, che si interessa di green public procurement. L’articolo 10, recante disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi, interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici, di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevedere la riduzione del 30% dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMASo e una riduzione del 20% per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067. All’articolo 12, invece, vengono identificati i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e

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negli affidamenti di servizi. La norma, modificata dalla Camera dei deputati, disciplina con l’introduzione dell’articolo 68-bis nel Codice dei contratti l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità a m b i e n t a l e d e i c o n s u m i n e l s e t t o r e d e l l a p u b b l i c a amministrazione (PANGPP). In particolare, la norma prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PANGPP. L’articolo 13, infine, presenta una ulteriore specificazione rispetto a quanto stabilito dall’articolo precedente perchè reca ulteriori disposizioni volte all’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 e 1-bis integrano le competenze dell’Osservatorio dei contratti pubblici assegnando all’Osservatorio il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità a m b i e n t a l e d e i c o n s u m i n e l s e t t o r e d e l l a P u b b l i c a amministrazione (PANGPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2, modificando l’articolo 64, comma 4-bis,del Codice dei contratti pubblici, prevede che i bandi- tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l’integrazione dei criteri ambientali minimi. Il comma 3, nel modificare l’articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, integra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al

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lavoro e al prodotto, e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle “specifiche tecniche premianti”

previste dai criteri ambientali minimi.

link all’articolo dossier-senato

Fondi per le politiche sociali nella legge di stabilità

Pubblicata la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015).

Lo stanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali viene incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Analogamente viene incrementato lo stanziamento del fondo per le non autosufficienze‚ anche per sostenere interventi in favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)‚ con 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

A decorrere dal 1º gennaio 2015 vengono trasferite alcune risorse in un fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Previsto anche uno stanziamento di 250 milioni di euro dedicato al mantenimento della social card. Viene inoltre istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per il 2015‚ da destinare a interventi in favore della famiglia‚ includendo lo sviluppo dei servizi socio–educativi per la prima infanzia.

Il fondo per le politiche della famiglia viene incrementato di

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5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali.

Una quota delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (50 milioni di euro)‚ a decorrere dal 2015 sarà destinata alla prevenzione e alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. Si prevede la sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio‚ mediante l’adozione di software che durante il gioco comunichino al giocatore messaggi di allerta.

L’Osservatorio appositamente istituito per queste problematiche‚ trasferito al Ministero della Salute‚ sarà rideterminato nella sua composizione (con successivo decreto)‚

assicurando la presenza di esperti anche delle associazioni operanti nel settore.

Per quanto concerne gli aiuti umanitari e le organizzazioni impegnate in tale attività‚ viene stabilito che i beni‚

destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione Europea in attuazione di finalità umanitarie‚ saranno acquistabili senza applicazione dell’IVA (un successivo decreto definirà le modalità di applicazione di questa nuova norma agevolativa).

Il 5 per mille viene confermato e reso stabile‚ sia per il 2015 che per gli anni successivi. Al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione di tali risorse‚

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite le modalità di redazione e pubblicazione del rendiconto da parte dell’ente beneficiario. Previste sanzioni in caso di violazioni. Per la liquidazione della quota del 5 per mille del 2015 viene autorizzata la spesa di 500 milioni di euro.

Per la riforma del terzo settore‚ dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015‚ di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

Viene‚ infine‚ stabilito un innalzamento del limite massimo nella detraibilità delle donazioni in denaro effettuate a

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favore delle ONLUS. Dal 2015 infatti sarà possibile la detrazione del 26% (per le persone fisiche) e del 2% (per le imprese) fino ad un limite massimo annuo di 30.000 euro‚

anziché i precedenti 2.065 euro. Viene infatti modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi sia per quanto riguarda le disposizioni sulle detrazioni IRPEF‚ per le persone fisiche‚ che le detrazioni sull’IRES‚ relativamente a persone giuridiche e imprese. È confermato che‚ ai fini della detraibilità‚ il versamento dell’erogazione va effettuato tramite banca‚ ufficio postale o altri sistemi di versamento tracciabili (carte di debito‚ di credito‚ prepagate‚ assegno:

non è applicabile‚ quindi‚ per le erogazioni in denaro contante).

link all’articolo

Legge di Stabilità 2015: una spinta per riqualificare le periferie

La Legge di Stabilità approvata in extremis pochi giorni prima di Natale contiene al suo interno una importante misura per riqualificare le periferie delle nostre città. Andiamo ad analizzarne rapidamente gli aspetti principali.

All’interno della manovra 2015 viene predisposto un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate: è infatti previsto che i Comuni elaborino progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto

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sociale ed ambientale, e entro il 30 giugno 2015 li trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel testo di legge viene disciplinata la procedura per la selezione dei progetti comunali da inserire nel Piano, la stipula di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi, la trasmissione di dati e informazioni finalizzate al monitoraggio degli interventi.

L’insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.

I C o m u n i c h e i n t e n d e r a n n o p r e s e n t a r e p r o g e t t i d i riqualificazione delle aree periferiche dovranno fornire, secondo quanto esposto nell’emendamento, la seguente documentazione:

– relazione degli interventi con tavole illustrative ed elaborati tecnici;

– documentazione comprovante lo stato di progettazione e il cronoprogramma attuativo;

– quadro tecnico-economico e piano economico contenente le risorse economiche pubbliche e quelle cofinanziate;

– schede relative agli interventi privati con definizione delle risorse impiegate e le modalità di affidamento lavori.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti elementi: capacità di ridurre il disagio abitativo e il degrado sociale, miglioramento del decoro urbano, in particolar modo per ciò che concerne il riuso e la rigenerazione dell’edificato, tempestività cantierabilità dell’intervento ed in ultima istanza e coinvolgimento di capitali privati oltre che pubblici.

In ultima istanza, all’interno della Legge di Stabilità, viene istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Questo contiene le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal

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fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

link all’articolo

Dalla legge di Stabilità un piano per l’edilizia sociale

Assegnati 400 milioni per attuare gli interventi stabiliti dal Piano Casa varato a marzo

La legge di Stabilità muove qualche passo verso due delle tante urgenze a cui la politica è chiamata a dare risposte.

Nasce un piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (leggi l’articolo) e si mettono a disposizione risorse per l’edilizia sociale. La rigenerazione delle periferie e l’emergenza casa sono nel mirino della manovra 2015, che riserva ai due temi mirati stanziamenti.

Ai 50 milioni di euro per il 2015 per progetti che affrontino i problemi di marginalizzazione e degrado sociale e ambientale delle periferie, si aggiunge uno stanziamento pluriennale «per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)».

Si tratta di risorse che servono per realizzare gli interventi previsti dal DL 47/2014 sull’emergenza abitativa (Piano Casa), che riguardano il recupero e l’efficientamento energetico di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari e di altri enti di edilizia residenziale pubblica,

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che possono essere resi disponibili per le assegnazioni. Vi rientrano anche gli interventi che hanno come obiettivo la creazione di servizi e funzioni complementari alla residenza, necessari a garantire l’integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali

In particolare alle azioni programmate dal «Piano Casa» vanno 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l’anno 2018. A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro provenienti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti e disposte dal decreto «Destinazione Italia» (DL 145/2013).

I 270 milioni sono così suddivisi: 34,831 milioni per l’anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l’anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l’anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

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Farmer’s Market: a Corviale situazione opaca, si chiarisca e si rilanci il servizio

Il Farmer’s Market di Corviale, attivo in fase sperimentale da tre anni, permette ai residenti di poter acquistare prodotti agroalimentari a chilometro zero dai produttori locali:

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un’iniziativa che sta riscuotendo successo ma che ha un futuro incerto, da un lato per la mancanza di indicazioni chiare sulla gestione, sulla modalità di accesso degli operatori e su come l’iniziativa vuole essere portata avanti e dall’altro sul rispetto delle condizioni di legalità all’interno della struttura stessa. – Lo dichiara Emanuela Mino, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XI.

Ad oggi, Roma Capitale non ha approvato un regolamento che disciplini l’attività dei Farmer’s Market né ha comunicato come si sia conclusa la sperimentazione e quali siano le intenzioni per il proseguo di questo importante servizio. A questo si aggiunge che in un sopralluogo svolto dalla Polizia di Roma Capitale nel Novembre 2012 erano, in molti casi, una serie di irregolarità: non era stato possibile esercitare i riscontri da parte dell’autorità di controllo perché in loco gli operatori non possedevano la documentazione; i prezzi e le tipologie merceologiche non erano pubblicizzate in maniera adeguata e trasparente; il personale presente non era quello a cui era stata rilasciata la licenza così come le postazioni non erano assegnate in maniera univoca. A questo si aggiungeva la segnalazione pervenuta dal Municipio nella passata consiliatura che riferiva di “lamentele informali di alcuni operatori circa l’ingerenza/arroganza di talune persone che millanterebbero una qualsiasi titolarità nella assegnazione degli spazi”.

Riportare quindi l’attenzione su questa vicenda deve essere la nostra priorità: ecco perchè ho domandato chiarimenti al Dipartimento e all’Assessore capitolino competente in merito alla situazione e alle loro intenzioni e chiesto di interagire con il Municipio perché un servizio importante come questo continui ad operare con la massima trasparenza, a tutela dei cittadini e delle attività economiche locali che vi operano.

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Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2014

Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica,

ai sensi dell’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83.

(GU n.280 del 2-12-2014) IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sulla proposta del

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del

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decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la

crescita del Paese, che ha introdotto, con il Capo IV-bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’

sostenibile

mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure

volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la

ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica e la

sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di

veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al

contesto urbano, nonche’ l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o

ibrida;

Visto l’articolo 17-septies introdotto dalla richiamata legge n.

134/2012, concernente il Piano nazionale infrastrutturale per la

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il quale prevede, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i

livelli minimi uniformi di accessibilita’ al servizio di ricarica dei

veicoli alimentati ad energia elettrica, l’approvazione, su proposta

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale infrastrutturale che ha ad oggetto la realizzazione di reti

infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonche’

interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo

sviluppo delle reti medesime;

Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 17-septies il

(22)

quale stabilisce che tale Piano deve essere approvato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni

ed integrazioni;

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del

17 ottobre 2013, recante l’approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica (repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013);

Vista la delibera del CIPE 14 febbraio 2014, n.13 – registrata alla

Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801

– con la quale il Comitato ha approvato il suddetto Piano che costituisce parte integrante della delibera medesima;

Considerato che nella detta delibera sono riportati i profili f i n a n z i a r i a g g i o r n a t i d e l l e r i s o r s e d a d e s t i n a r e all’attuazione del

Piano, nonche’ i criteri e le modalita’ di aggiornamento e di monitoraggio del Piano medesimo;

Considerato che il Piano definisce le linee guida per garantire lo

sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad

energia elettrica nel territorio nazionale sulla base di criteri

oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle

diverse realta’ territoriali, valutato sulla base dei concorrenti

profili della congestione di traffico veicolare privato, della

(23)

criticita’ dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete

stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Decreta:

Art. 1

E’ approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica

dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla delibera del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.

13 del 14 febbraio 2014 richiamata in premessa – registrata alla

Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801

– e della quale costituisce parte integrante.

Art. 2

L’attuazione del Piano, al fine di concentrare gli interventi nei

singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze,

verra’ realizzata attraverso la stipula di appositi accordi di programma che saranno approvati – ai sensi dell’articolo 17- septies,

comma 5, introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012 – con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE,

a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.

Art. 3

(24)

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi

competenti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente alla richiamata delibera del CIPE n.

13/2014 e al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei

veicoli alimentati ad energia elettrica ad essa allegato.

Roma, 26 settembre 2014 Il Presidente

del Consiglio dei ministri Renzi

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,

Reg.ne – Prev. n. 2787 Allegato

COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 17-septies del

decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012).

(Delibera n. 13/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da

(25)

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e

a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualita’ dell’aria, in particolare nelle citta’, imponendo alle

amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni

operatori di tener conto dell’impatto energetico dei veicoli al

momento del loro acquisto;

Visto il regolamento (CE) n.443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissando tra l’altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello

medio di emissioni per il nuovo parco auto;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020

del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» che, relativamente

all’obiettivo di favorire la transizione verso un’economia efficiente

sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio,

i n d i v i d u a t r a l e m i s u r e p e r l a m o d e r n i z z a z i o n e e decarbonizzazione

del settore dei trasporti anche la realizzazione di

(26)

«infrastrutture

grid» di mobilita’ elettrica e la promozione di «veicoli verdi»,

incentivando la ricerca, definendo standard comuni e sviluppando

l’infrastruttura necessaria;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186

del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato

economico e sociale europeo intitolata «Una strategia europea per i

veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a

c o n t r i b u i r e , n e l l u n g o t e r m i n e , a l p r o c e s s o d i

«decarbonizzazione»

del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra

l’altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo

della mobilita’ elettrica;

Visto il libro bianco COM(2011)144 «Tabella di marcia verso uno

spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti

competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea il 28

marzo 2011, che prevede tra l’altro il superamento della dipendenza

dal petrolio nel settore trasporti a fronte del quale la medesima

Commissione si e’ impegnata ad elaborare una strategia sostenibile

per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, fissando

un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas

serra nel settore trasporti – da conseguire entro il 2050 –

(27)

rispetto

ai livelli del 1990, sviluppando e diffondendo eco-tecnologie ed

incentivando l’uso di mezzi «puliti»;

Vista la relazione del «gruppo di alto livello CARS 21»

presentata alla Commissione europea il 6 giugno 2012, nella quale

viene posto in evidenza che la mancanza di un’infrastruttura per i

combustibili alternativi armonizzata a livello dell’Unione ostacola

l’introduzione sul mercato di veicoli alimentati con tali combustibili e ne ritarda i benefici per l’ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2012) 636

dell’8 novembre 2012 dal titolo «Cars 2020: piano d’azione per un’industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa»,

con la quale la stessa Commissione ha fatto proprie le principali

raccomandazioni del «Gruppo di alto livello CARS 21» e ha presentato

un piano d’azione basato su queste ultime;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la

crescita del Paese, che ha introdotto, al Capo IV-bis, le

disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a

favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica

d e i v e i c o l i a l i m e n t a t i a d e n e r g i a e l e t t r i c a e l a sperimentazione e la

diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni

complessive, con particolare riguardo al contesto urbano,

(28)

nonche’

l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Visto l’articolo 17-septies del citato decreto-legge n.

83/2012

che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli

minimi uniformi di accessibilita’ al servizio di ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica, prevede che debba essere approvato,

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il

Piano nazionale infrastrutturale avente ad oggetto la realizzazione

di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonche’

interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo

sviluppo delle reti medesime;

Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 17- septies,

che stabilisce che detto Piano deve essere approvato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE,

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive

modificazioni;

Considerato che il citato Piano deve inoltre definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica

s u l l a b a s e d i c r i t e r i o g g e t t i v i c h e t e n g a n o c o n t o dell’effettivo

fabbisogno presente nelle diverse realta’ territoriali, valutato

sulla base dei concorrenti profili della congestione del traffico

(29)

veicolare privato, della criticita’ dell’inquinamento atmosferico e

dello sviluppo della rete urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17 del 24 gennaio 2013, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, concernente

l’«Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia

di combustibili alternativi», nella quale sono prese in esame le

principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, al fine di

contribuire anche alla riduzione delle emissioni di gas serra nel

settore dei trasporti, e in cui viene altresi’ proposto un elenco

organico di misure indicando anche l’elettricita’ tra le principali

opzioni energetiche in materia di combustibili alternativi al petrolio per promuovere la loro diffusione sul mercato europeo;

Vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2013) 18 del 24 gennaio 2013 concernente la

realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi,

che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di

tale infrastruttura al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio nel

settore dei trasporti e che definisce i requisiti minimi per la sua

realizzazione e specifiche tecniche comuni, anche in materia di punti

di ricarica per i veicoli elettrici;

(30)

Visto inoltre l’articolo 3 della suddetta proposta con la quale

la Commissione europea chiede agli Stati membri di definire quadri

strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e

della relativa infrastruttura, al fine di promuovere la diffusione

s u l m e r c a t o d e i c o m b u s t i b i l i a l t e r n a t i v i e c r e a r e l’infrastruttura

minima necessaria per tali combustibili;

Vista la proposta n. 25156 del 2 agosto 2013 del Capo di

Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la

quale, d’ordine del Ministro, e’ stato trasmesso il Piano nazionale

infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica (PNIRE), unitamente alla relazione istruttoria della competente Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la

programmazione ed i progetti internazionali, Piano successivamente

trasmesso dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento

della politica economica (DIPE), in data 20 settembre 2013, alla

Conferenza unificata per l’acquisizione della prescritta intesa;

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013 – repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013 –

trasmessa con nota n. 4585 del 23 ottobre 2013 e recante

l’approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica

dei veicoli alimentati ad energia elettrica presentato dal Ministero

(31)

delle infrastrutture e dei trasporti nella versione che recepisce sia

le integrazioni proposte dalle Regioni nella riunione tecnica del 10

ottobre 2013, sia la richiesta formulata dall’ANCI e diramata dalla

Conferenza con nota n. CSR4483 del 16 ottobre 2013, volta ad integrare il capitolo 7 del Piano;

Vista la nota della Conferenza unificata n. 4542 del 21 ottobre

2013 con la quale sono state trasmesse al DIPE le precisazioni del

Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto – di cui alla nota

n. 23841 del 17 ottobre 2013 – concernenti lo stanziamento del Fondo

di cui all’articolo 17-septies del citato decreto-legge n.

83/2012

per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale (PNIRE),

nonche’ quello destinato alle agevolazioni per l’acquisto di veicoli

a basse emissioni complessive, di cui all’articolo 17-undecies del

medesimo decreto-legge, oggetto di riduzioni in attuazione di provvedimenti legislativi;

Considerato che, nella seduta dell’8 novembre 2013, questo

Comitato ha deciso di rinviare ad altra seduta l’esame del Piano

nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici

iscritto al relativo ordine del giorno;

Vista la nota n. 44075 del 23 dicembre 2013 con la quale il Capo

di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha

richiesto di iscrivere all’ordine del giorno del CIPE l’esame

(32)

del

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per la conseguente approvazione;

Vista la successiva nota n. 7621 del 30 gennaio 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale sono state segnalate

ulteriori riduzioni degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di

bilancio a seguito di recenti provvedimenti legislativi;

Tenuto conto che, a seguito di tutti gli aggiornamenti

intervenuti, le disponibilita’ del capitolo 7119/MIT risultano pari a

euro 18.417.176 per il 2013, a euro 14.297.133 per il 2014 e a euro

14.915.000 per il 2015, mentre le disponibilita’ del capitolo 7322/MISE risultano pari a euro 36.385.329 per il 2013, a euro 31.363.943 per il 2014 e a euro 40.392.276 per il 2015;

Tenuto conto delle valutazioni congiunte del Tavolo tecnico del 4

febbraio 2014, istituito in esito all’esame del Piano nella seduta

preparatoria del CIPE del 28 gennaio 2014, cui hanno partecipato i

rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture, dello sviluppo

economico, dell’ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, riportate rispettivamente nelle note n.

250/SG del 7

febbraio 2014 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Segretariato generale e n. 3603 del 13 febbraio 2014 del Ministero dello sviluppo economico – Gabinetto;

Vista inoltre la nota n. 5101 del 6 febbraio 2014 con la quale il

Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei

(33)

trasporti

ha nuovamente chiesto di inserire all’ordine del giorno della seduta

preparatoria del CIPE in pari data, l’esame del Piano nazionale

infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica per la sua approvazione nella successiva seduta di questo

Comitato;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del

vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13

maggio 2010, n. 58);

Vista l’odierna nota n. 693-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica

economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero

dell’economia e delle finanze e posta a base della presente seduta

del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Delibera:

E’ approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica

dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all’articolo

17-septies del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n.

134/2012, presentato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e

allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

1. Modalita’ attuative del Piano

(34)

1.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la

programmazione ed i progetti internazionali e della Direzione generale per la motorizzazione, promuove la stipula di appositi

accordi di programma, al fine di concentrare gli interventi nei

singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze,

promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e

privati, ivi comprese le societa’ di distribuzione dell’energia

elettrica.

1.2 Tali accordi di programma, ai sensi dell’art.17-septies, comma 5, saranno approvati con decreto del Presidente del consiglio

dei Ministri, previa delibera di questo Comitato a seguito di intesa

con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta

intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

2. Istituzione del Tavolo tecnico (MISTEG)

2.1 In tempo utile per il primo aggiornamento del Piano fissato

al 30 giugno 2014 dall’articolo 17-septies, comma 2, del citato

decreto-legge n. 83/2012 andra’ costituito, presso la Direzione

generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i

progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei

(35)

trasporti, un apposito Tavolo tecnico (MISTEG) tra il detto Ministero, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’

per

l’energia elettrica ed il gas, esteso al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, all’ANCI, all’UPI e alla

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche ai fini

dell’aggiornamento del Piano medesimo.

2.2 Al fine di migliorare la realizzazione dei programmi

integrati di promozione dell’adeguamento tecnologico degli edifici

esistenti e di favorire la possibile associazione tra province e

comuni (ex comma 6 del richiamato articolo 17-septies), e’

necessario

individuare per la selezione di tali programmi, nell’ambito del

citato Tavolo tecnico (MISTEG), idonei criteri generali modulati

anche in funzione del livello di cooperazione inter- istituzionale.

3. Copertura finanziaria

3.1 Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, le risorse sono quelle individuate nell’apposito fondo istituito nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7119, con una dotazione che, allo stato, risulta pari a

complessivi euro 47.629.309, di cui euro 18.417.176 per l’anno 2013,

euro 14.297.133 per l’anno 2014 ed euro 14.915.000 per l’anno 2015.

3.2 A valere sulle risorse di cui al punto precedente, il

Ministero delle infrastrutture partecipa al cofinanziamento, fino ad

(36)

un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e

per l’installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle

Regioni e dagli Enti locali, relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell’ambito degli

accordi di programma di cui al precedente punto 1.1.

3.3 Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 – convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre

2 0 1 2 , n . 2 1 3 – u n a q u o t a p a r i a l l ’ 8 0 p e r c e n t o d e i trasferimenti

erariali a favore di ciascuna regione sara’ erogata a condizione che

la regione stessa abbia adottato apposite misure di riduzione dei

costi della politica.

3.4 Le agevolazioni relative all’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, previste al punto 8.5 del Piano nazionale,

trovano copertura a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo

7322 del Ministero dello sviluppo economico, che, allo stato, ammontano a complessivi euro 108.141.548, di cui euro 36.385.329 per

il 2013, euro 31.363.943 per il 2014 e euro 40.392.276 per il 2015.

3.5 Il Piano, nelle varie fasi della sua realizzazione, dovra’

essere ricondotto nel limite delle effettive disponibilita’

iscritte

sui pertinenti capitoli di bilancio indicati ai punti 3.1 e 3.4.

4. Attivita’ di monitoraggio

4.1 Nel quadro delle attivita’ del Tavolo tecnico di cui al precedente punto 2.1, al fine di migliorare la base conoscitiva

(37)

funzionale ad una programmazione maggiormente mirata ed efficace

della relativa strategia di intervento, si rende necessario effettuare, nell’ambito delle risorse disponibili, anche:

a) il monitoraggio degli adempimenti posti in capo alle Regioni e

ai Comuni in termini di adeguamento delle normative di rispettiva

competenza (articolo 17-ter, comma 1; articolo 17-quinquies, commi

1-ter e 1-quater; articolo 17-sexies, commi 2 e 3 del decreto- legge

n. 83/2012);

b) l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati concernenti i

parametri individuati come significativi per l’assegnazione del

relativo livello di priorita’ a ciascuna delle aree candidate agli

interventi di infrastrutturazione;

c) la realizzazione di un sistema informativo in grado di monitorare i progressi del Piano nazionale e le criticita’

riscontrate in corso di realizzazione, anche ai fini delle

comunicazioni dello Stato italiano alla Commissione europea, in linea

con la proposta di direttiva COM(2013)18;

d) al fine di assicurare maggiore efficienza al sistema di

monitoraggio, e’ opportuno che il Tavolo tecnico (MISTEG) individui

anche idonei meccanismi premiali per i soggetti virtuosi

nell’alimentare il flusso informativo verso la Piattaforma unica

nazionale (PUN) prevista al capitolo 6.3 del Piano e, viceversa,

sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti.

5. Aggiornamento del Piano

5.1 Ai sensi dell’articolo 17-septies, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 83/2012, il Piano nazionale in esame sara’

(38)

oggetto

di aggiornamenti annuali, a partire sin dall’anno 2014, entro il 30

giugno di ciascun anno.

5.2 Con riferimento alle ulteriori linee guida previste dal Piano, finalizzate a dettare le indicazioni di base per

l’installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico,

le stesse dovranno essere definite in occasione del primo aggiornamento del Piano medesimo.

5.3 I dati quantitativi contenuti nel Piano, relativi al numero

di infrastrutture di ricarica da realizzare entro il 2020,

costituiscono una stima non vincolante suscettibile di aggiornamenti.

Pertanto, gia’ in occasione della prima revisione del Piano (30

giugno 2014), andranno rivisti gli obiettivi quantitativi relativi al

numero di infrastrutture di ricarica, alla luce di quanto emergera’

dalla direttiva comunitaria in corso di adozione sullo sviluppo delle

infrastrutture di rifornimento dei veicoli alternativi e in coerenza

con il trend di sviluppo del parco veicoli elettrici circolante nel

nostro Paese, nonche’ sulla base di altri parametri che potranno

emergere dal Tavolo tecnico (MISTEG).

5.4 Per gli aspetti relativi all’ambiente, l’aggiornamento del Piano dovra’ incentrarsi sui seguenti temi:

a) strategia al 2030 secondo i nuovi obiettivi UE concernenti la riduzione dei gas ad effetto serra, l’incremento delle fonti

energetiche rinnovabili ed il miglioramento della qualita’

dell’aria

(39)

ambiente;

b) uso dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica con priorita’ di provenienza da fonti

rinnovabili, attraverso una corretta modalita’ di gestione delle

reti;

c) progetti di finanziamento del Piano con priorita’ nei confronti degli Enti locali che hanno sviluppato interventi finalizzati all’efficienza energetica, all’uso delle fonti

rinnovabili e alla gestione del traffico attraverso la mobilita’

sostenibile, a valere su finanziamenti gia’ concessi dal Ministero

dell’ambiente e dagli altri Ministeri competenti in materia;

d) fissazione dei criteri di valutazione dei progetti regionali

e dei punti di ricarica considerando, tra gli altri, lo sviluppo

della rete di gas naturale, la produzione di biometano (decreto

interministeriale Ministeri sviluppo economico, ambiente e politiche

agricole del 5 dicembre 2013) e la situazione del territorio in

termini di inquinamento atmosferico;

e) in considerazione del notevole impatto ambientale correlato allo smaltimento degli accumulatori con cui sono alimentati i veicoli

a trazione elettrica, e’ necessario che il Tavolo tecnico (MISTEG) di

cui al punto 2.1 indichi un percorso temporale e metodologico per la

creazione di un Pubblico Registro degli Accumulatori tale da consentire la tracciabilita’ degli stessi, sia nella fase di loro

utilizzo che in quella di smaltimento.

(40)

100 anni di Federico Caffè:

l’eredità di un maestro e le politiche europee *

Mario Draghi, presidente BCE, ricorda Federico caffè e parla delle misure BCE contro la crisi

<<Ciao Ignazio!>> sussurra Mario Draghi, interrompendo la sua relazione. Era entrato nella sala il governatore della banca d’ Italia Ignazio Visco, in deciso ritardo dalla pausa pranzo.

Si accomoda in prima fila, accanto al rettore della terza università di Roma, Mario Panizza, nell’ aula magna della Facoltà di Economia in cui si svolge un convegno importante, in occasione del centenario della nascita di Federico Caffè.

Caffè era l’economista per eccellenza, docente universitario, consulente della banca d’ Italia e dei cittadini -come amava definirsi- , che ha fatto perdere misteriosamente le sue

(41)

tracce ormai 27 anni fa.

La giornata è iniziata poco dopo le 9 ed è terminata nel tardo pomeriggio, perché gli interventi sono stati molti, lunghi e articolati; la maggior parte anche appassionati, al limite della commozione. In cattedra si alternano alcuni tra i più famosi allievi di Caffè e l’impressione che si ha è quella di trovarsi di fronte ai membri del gotha della politica

economica italiana, un insieme di menti che hanno determinato e indirizzato le politiche economiche del paese, dietro le quinte. A dimostrazione del clima estremamente amichevole, sembra quasi una rimpatriata, ci sono i saluti, per niente istituzionali ma calorosi tra baci e abbracci e pacche sulle spalle. Nella prima mattinata i relatori analizzano la figura e gli insegnamenti del loro maestro, indicando collegamenti con il presente ed evidenziando la genialità del precursore che è stato Caffè, oltre ai suoi pregi e difetti come persona.

Alle 15 fa il suo ingresso nella sala il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Quando era studente di Caffè, ricorda la sua capacità di guardare dentro i suoi

studenti e provare amore e fiducia verso di loro. I 30 minuti successivi trascorrono con un’ interessante panoramica sulla reazioni della BCE alla crisi del 2008, partendo da quanto la disoccupazione sia degradante e iniqua per l’uomo e per la sua dignità, consegnando i soliti dati allarmanti alla platea

studentesca. Rivendica a gran voce le misure, convenzionali e non, che ha adottato Bruxelles: l’abbattimento dei tassi d’

interesse da 1.5% del novembre 2009 allo 0.05% odierno;

l’interesse negativo sui depositi della banche nel suo

istituto per stimolare il credito e quindi la ripresa, come anche il credito diretto agli istituti di 1000 miliardi a 3 anni. Snodo cruciale del discorso sono anche le misure non convenzionali di politica monetaria: le linee di credito alle banche ad un interesse vicino allo zero per finanziare

famiglie e imprese e della direzione presa per arrivare ad una vigilanza unica del mercato bancario culminata con gli stress test di qualche giorno fa. L’ ennesima immissione di liquidità è garantita dall’acquisto di particolari titoli bancari (ABS e

(42)

COVERED BOND) mirati a trasformare i crediti, di prima categoria, in capo alle banche in liquidità per il sistema economico. La strategia che sta dietro queste misure è una politica monetaria molto espansiva, che vorrebbe far ripartire i consumi e gli investimenti per riportare l’Europa a

crescere. Draghi ha parlato della necessità di passare dalla riflessione all’ azione, che però non può essere appannaggio esclusivo della banca centrale, perché se una caratteristica fondamentale dei rapporti economici è la fiducia, quando si parla di nazioni, la riduzione del rischio paese e l’aumento di fiducia dei mercati è una precisa responsabilità politica che corre attraverso le riforme strutturali per la

competitività, per un fisco, una burocrazia e un mondo del lavoro più agili e uniformi che però devono garantire

chiarezza e soprattutto diritti nel raggiungimento degli obiettivi macroeconomici. Draghi si è sentito più volte solo di fronte alle diverse necessità dei paesi dell’eurozona e alle critiche ricevute specialmente dal fronte tedesco nei confronti del suo operato. Ma l’unione monetaria, ha ribadito nelle ultime battute, non è perdita di sovranità, che viene comunque meno quando lo stato è vittima di un enorme debito pubblico, ma condivisione delle scelte per creare fiducia e forza nelle scelte del lungo viaggio quale è l’Europa. Come sempre il governatore è stato accompagnato dalle polemiche perché ritenuto uno dei responsabili del disagio sociale, mutato ormai tra la gente comune in rabbia, rassegnazione e sfiducia provocato dalle politiche di austerità. Come da copione all’esterno dell’edificio si sono presentati un centinaio di studenti in corteo appartenenti alla rete Link che con il lancio di uova e vernice hanno chiarito qual è il clima di intolleranza verso la figura di Draghi. Ma anche dentro l’aula magna la tensione si è alzata.

Al termine dell’incontro, mentre il governatore salutava e si dirigeva all’ uscita un giovane ricercatore si è alzato e forte della sua prenotazione per le domande, ha chiesto di poterle rivolgere direttamente al governatore ricevendo come risposta un no categorico con la rassicurazione che qualcun’

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altro gli avrebbe dato risposta. Le considerazioni da fare sarebbero molte: in primo luogo durante l’incontro è stato citato Caffè e il suo pensiero riguardo la prepotenza e

pericolosità dei poteri forti dell’economia che lui chiamava

“incappucciati della finanza”, al suo amore per gli studenti.

La domanda per lui era proprio rivolta in questa direzione e vorrei invitare i lettori a riflettere su questo: siamo

veramente sicuri che ci sia stato un favoritismo nei confronti del mondo della finanza a discapito dei cittadini o

l’austerity deriva dal fatto che le politiche fiscali (spesa pubblica e tasse) non essendo controllabili dall’Europa hanno aperto il terreno alle condizioni durissime di salvataggio della BCE? Una risposta oggettiva è difficilissima da dare. Si può affermare però che l’Europa nel disegno dei suoi padri nasce per tutelare pace e crescita duratura attuando una netta scelta di campo: l’essere umano e i suoi diritti al centro. Se Federico Caffè, scoprendo il cappuccio, potrebbe trovare il suo allievo Draghi questo non è possibile dirlo, ma

sicuramente avrebbe combattuto per difendere il capitale umano che in Europa si sta degradando, cercando di salvare le

persone dalla povertà e cambiando un sistema finanziario che troppo spesso antepone profitti enormi alla sua missione di pubblica utilità, non imponendo sacrifici impensabili e polarizzazione delle ricchezze per interi popoli.

L’Europa non deve essere un onere finanziario e sociale ma una scelta politica che operi a vantaggio dei cittadini.

Francesco Lomonaco

* Resoconto didattico di uno studente di Economia dell’Università di Roma Tre

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Proposta di legge:

“Disposizioni per la diffusione dell’accesso alla rete internet mediante connessioni senza fili”

XVII LEGISLATURA A.C. 2528

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PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del deputato

BOCCADUTRI, BRUNO BOSSIO, CARBONE, LOSACCO, MIGLIORE

“Disposizioni per la diffusione dell’acceso alla rete internet mediante connessione senza fili”

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ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni è emerso in modo chiaro il ruolo di internet nello sviluppo dell’economia, e non solo di quella digitale, ma anche di quella reale. La crescita della rete e l’accesso ai suoi servizi assicurano prestazioni efficienti e risparmi di gestione alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese, con beneficio indiscusso per l’economia del Paese, per tutti i cittadini e per la loro

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qualità di vita.

In tal senso, lo sviluppo della rete internet e l’allargamento della sua base di accesso contribuiscono in modo indiscusso, come attestato da un’ampia letteratura in merito, alla costruzione di nuovo valore e all’innalzamento del prodoto interno lordo (PIL): oggi benessere e crescita hanno anche bisogno della rete internet.

Purtroppo, nonostante il periodo di forte crisi economica da cui l’Italia sta tentando con enormi sforzi di uscire, questo Parlamento non è ancora riuscito ad affrontare in modo serio e risolutivo il tema del digital divide. L’Italia si colloca in posizioni arretrate per quanto riguarda l’accesso alla rete internet e ciò rischia di comportare un progressivo impoverimento dei nostri settori produttivi, compreso il turismo cui facciamo affidamento per attrarre visitatori che apprezzino la nostra accoglienza e i nostri beni culturali.

Questa proposta di legge intende mettere in campo in campo una serie di strumenti tesi a migliorare la possibilità di accesso alla rete Internet tramite tecnologia wi-fi da parte di tutti i consumatori.

L’analisi della situazione presente vede solo poco più dell’8%

degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici coperti da tecnologia wi- fi.

Lo scopo che si pone la proposta di legge e quello di arrivare in sei mesi a una copertura del 100%.

La possibilità di accedere alla rete internet in mobilità, in un Paese dove gli apparati dotati di tecnologia wi-fi sono già ampiamente diffusi, è un’opportunità enorme : in questo modo si rende più accogliente il Paese per i tanti turisti che ogni anno lo scelgono come meta delle proprie vacanze, ma si rilancia anche la crescita economica con la creazione di nuova occupazione, tutto questo grazie a una maggiore interazione non solo tra privati, ma anche tra privati e pubblica

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