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Allegato 5: disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione

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Academic year: 2022

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Allegato 5: disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione

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Allegato 5

Prescrizioni pianificatorie

Livello nazionale e regionale

Per quanto riguarda le prescrizioni pianificatorie che fanno riferimento al DM 9 maggio 2001 nella versione territoriale contenuta nelle recenti linee guida della Regione Lombardia si fa riferimento alla tabella che segue.

Tabella 1 DM 9 maggio 2001 – categorie territoriali

(in grassetto gli elementi introdotti dalle linee guida Regione Lombardia del luglio 2012) Categorie

territoriali

Grado di urbanizzazione - Tipologie insediative ammesse

CATEGORIA A - Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/ m2

- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

- Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura almeno mensile

CATEGORIA B - Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/ m2

- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc.

(oltre 500 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo , destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso).

- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno

CATEGORIA C - Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/ m2

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc.

(fino a 500 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo , destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, fino a 1000 al chiuso: di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).

- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno.

- Autostrade e tangenziali sprovviste di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d’incidente

- Aeroporti

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Categorie territoriali

Grado di urbanizzazione - Tipologie insediative ammesse

CATEGORIA D - Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/ m2 .

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..

- Autostrade e tangenziali provviste di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso d’incidente

- Strade statali ad alto transito veicolare

CATEGORIA E - Area con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/ m2 .

- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, aree tecnico produttive CATEGORIA F - Area entro i confini dello stabilimento.

- Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone.

Livello provinciale

Per quanto riguarda le prescrizioni attinenti le aziende RIR introdotte dal PTCP della Provincia di Bergamo si fa riferimento a:

PTCP Provincia di Bergamo

Nell’ambito delle finalità del presente elaborato il PTCP adottato tratta le aziende RIR all’art. 98 (Stabilimenti a rischio di incidente rilevante) in cui si recepiscono anche attraverso successivi approfondimenti i disposti di cui al D.M. 9 maggio 2001 e s.m.i. il citato Piano di settore è stato predisposto in via preliminare nel 2008, ad oggi non se ne conoscono gli ulteriori sviluppi.

Art. 98 Le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. La Provincia, ai sensi del D.M. 09.05.2001, con il concorso dei Comuni interessati, individua le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, acquisendo, ove disponibili, le informazioni e facendole oggetto di uno specifico Piano di settore ai fini della determinazione degli assetti generali del territorio, della disciplina della relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti o previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel Piano di protezione civile.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano di Settore, di cui al comma 1, ove definito, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta.

3. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo i principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

Livello comunale

Nel PGT vigente gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono normati all’art. 44 – delle NdA con riferimento ai contenuti dell’Elaborato Rischio di Incidenti Rilevanti (ex DM 9–5–01, art.4).

ART. 44 AREE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI INDIVIDUATE DALL’E.R.I.R

1.- La variante al P.R.G. n. 19, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.02.2010, ha individuato le aree di massimo inviluppo delle aree di danno, ottenute mediante l’intersezione delle circonferenze individuanti le aree di rischio per ogni singola sostanza coinvolta

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nelle ipotesi incidentali, come valutata dall’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (E.R.I.R.) redatto ai sensi del D.M. 09.05.2001.

Tale elaborato è da intendersi parte integrante del P.G.T. come pure la normativa di riferimento che si riporta di seguito:

Le aree esterne al perimetro degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, evidenziate nelle tavole del P.d.R sono del tutto inedificabili.

Esse mantengono la classificazione urbanistica prevista dal P.d.R.. e la relativa possibilità edificatoria e pertanto computabili agli effetti della determinazione del potenziale edificato eventualmente previsto per la zona urbanistica.

Proposta di modifica/integrazione all’art44 delle NdA del PGT vigente

Art. …. Disciplina per stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante (ex D.Lgs 105/2015)

1. La disciplina di cui al presente articolo fa riferimento al documento ERIR (predisposto ai sensi del DM 9 maggio 2001 e della DGR IX/3753 del 11 luglio 2012) che fa parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

2. L’insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante è ammesso esclusivamente nelle zone classificate come Tessuti a funzione produttiva di cui alle presenti norme tecniche di attuazione del PdR.

3. Non è ammesso l’insediamento di nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante qualora l’ambito interessato confini con zone in cui siano presenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti elementi di vulnerabilità sensibili al danno sanitario ed ambientale così come identificati nel DLgs 105/2015 e nel DM 9/5/2001 (a solo titolo esemplificativo: scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, ecc.).

4. Stante le caratteristiche del territorio e la presenza di elementi di vulnerabilità territoriale ed ambientale le aree di danno, individuate ai sensi dell’Allegato al DM 9 maggio 2001, relative a nuovi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (ex art. 3 D.Lgs 105/2015)( riconducibili ai rischi letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili, nonché i rischi relativi a possibili effetti domino), devono essere interamente contenute all’interno del perimetro dell’insediamento stesso. Ciò vale anche per le eventuali modifiche e integrazioni agli stabilimenti esistenti che possano comportare un aggravio del rischio per il territorio.

5. Tenendo conto delle possibilità di insediamento di cui sopra, gli stabilimenti a RIR saranno comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio circostante come previsto dal D.Lgs 105/2015.

6. Le spese tecniche e di istruttoria sostenute dal comune per le procedure di cui sopra ed in particolare per la revisione/aggiornamento dell’ERIR, per la partecipazione alle eventuali conferenze dei servizi e per il conseguente adeguamento del proprio strumento urbanistico in relazione ai casi previsti dalla normativa vigente (ivi incluse le linee guida regionali), sono preventivamente valutate e restano a carico degli stabilimenti a RIR che ne hanno attivato l’iter.

7. In riferimento all’Elaborato di rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti le aree di danno così come definite dal D.Lgs 105/2015 e dal DM 9/05/2001 esterne al perimetro dello stabilimento non possono essere ulteriormente estese.

I gestori degli stabilimenti attiveranno un confronto con le autorità competenti per garantire massima collaborazione :

 nella ricerca delle migliori tecniche disponibili al fine di ridurre la probabilità di accadimento degli eventi incidentali e contenere il rischio sanitario ed ambientale per il territorio circostante;

nella trasmissione delle informazioni nell’ambito delle procedure urbanistico/ambientali che interessano il territorio comunale (art.22 D.Lgs 105/2015);

(6)

nella trasmissione delle informazioni nell’ambito delle attività di informazione e consultazione alla/della popolazione (art. 23, 24 D.Lgs 105/2015);

……….

8 In riferimento all’Elaborato rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti esistenti:

nelle aree di danno che ricadono all’esterno del perimetro dello stabilimento e riconducibili ai rischi: letalità, lesioni irreversibili, lesioni reversibili (quest’ultima per il solo caso dell’evento incendio mentre resta esclusa per il caso del rilascio di sostanze tossiche di cui al pt successivo) restano escluse le possibilità di edificazione. Esse mantengono tuttavia la classificazione urbanistica prevista dal P.d.R.. e la relativa possibilità edificatoria e pertanto computabili agli effetti della determinazione del potenziale edificato eventualmente previsto per la zona urbanistica;

 nelle aree di danno esterne al perimetro degli stabilimenti e riconducibili al rischio di lesioni reversibili in caso di dispersione di sostanze tossiche, l’attivazione di procedure urbanistiche/ambientali che possano comportare un aggravio del rischio sarà accompagnata, da parte del proponente, da una specifica analisi e valutazione dei rischi con approfondimento della compatibilità sanitaria ed ambientale della proposta.

……….

Riferimenti

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