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Bollettino n. 2 del mese di luglio 2007

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RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL’UNIONE EUROPEA

Bollettino n. 2 del mese di luglio 2007

Editoriale del presidente

In questo secondo numero del nostro Bollettino di informazione ho il piacere di annunciare che il Portale Comune di Giurisprudenza Nazionale è ora on line e consente di effettuare simultaneamente ricerche sulle banche dati britannica, portoghese, tedesca, irlandese, belga e ceca.

http://www.network-presidents.eu/rpcsjue/

I membri della Rete sono anche lieti di poter incontrare i loro colleghi della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America il 17 luglio p.v. per discutere di argomenti di comune interesse (amministrazione della giustizia, formazione dei magistrati, principio di sussidiarietà e federalismo). Troverete una relazione su questo evento nella prossima edizione del Bollettino.

Il ritardo nel recepimento della Direttiva 2005/35 sull’inquinamento marino.

Il giorno 31 marzo 2007 era stato indicato dagli Stati membri dell’UE quale data per il recepimento della Direttiva 2005/35 sull’inquinamento provocato dalle imbarcazioni, adottata il 7 settembre 2005. Tuttavia, soltanto tre di essi, vale a dire Italia, Lituania e Latvia hanno adattato la propria legislazione ai requisiti europei nel settore. Con tale Direttiva l’UE avrà finalmente a sua disposizione un sistema sanzionatorio per prevenire e reprimere l’inquinamento marino in modo più efficace.

Verso una semplificazione dei regolamenti sulle esenzioni per categorie per gli aiuti statali?

La Commissione Europea ha organizzato un incontro a fini consultivi per presentare la nuova proposta di regolamento sulle esenzioni per categoria relative agli aiuti statali. Il nuovo testo mira a semplificare ed unificare in un solo testo le seguenti cinque esenzioni per categoria già esistenti:

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sostegno alle PMI, sostegno per la ricerca e lo sviluppo a favore delle PMI, sostegno all’occupazione, sostegno alla formazione ed aiuti regionali. Inoltre, il nuovo regolamento potrebbe anche consentire l’esenzione per categoria di tre nuovi tipi di aiuti: quello ambientale, il sostegno sotto forma di ricerca sul rischio, il capitale e le esenzioni e gli aiuti allo sviluppo anche a beneficio delle grandi imprese. La Commissione intende adottare la versione definitiva di tale regolamento entro l’estate del 2008.

La Corte di Giustizia ed il mandato di arresto europeo

La Corte di Giustizia della Comunità Europea, chiamata dalla Corte di Arbitrato del Belgio a pronunciarsi in merito ad una questione pregiudiziale relativamente ad alcuni quesiti posti dalla Decisione Quadro sul Mandato di Arresto europeo, ha confermato la sua validità nella decisione del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld VZW v. Leden van de Ministerraad (C-303/05).

In sostanza, l’associazione belga in qualità di parte del procedimento ha sostenuto che l’assenza di armonizzazione delle violazioni penali e delle pene nell’UE, la soppressione del controllo della doppia incriminazione per alcuni tipi di violazione menzionati dalla Decisione Quadro sia contraria al principio di legalità dei reati e delle pene. La Corte di Giustizia ha innanzitutto rilevato che la Decisione Quadro non mira ad armonizzare gli elementi costitutivi o le pene previste per le violazioni penali in questione. A suo avviso, la soppressione del controllo della doppia incriminazione per alcuni tipi di violazione non riguarda la loro definizione e le pene applicabili che continuano ad essere stabilite dallo Stato membro competente ad emanarle secondo il principio di legalità dei reati e delle pene.

Inoltre, l’associazione belga ha affermato che il principio di eguaglianza e non discriminazione è stato illegittimamente violato poiché per tutti i reati diversi da quelli coperti dalla Decisione Quadro la consegna di un latitante resta soggetta al controllo della doppia incriminazione.

La Corte ha sottolineato in merito che, con riferimento alla scelta delle 32 categorie di reati elencati nella Decisone Quadro, il Consiglio ha potuto giungere alla conclusione, sulla base del principio del riconoscimento reciproco ed alla luce dell’elevato grado di fiducia e di solidarietà tra gli Stati membri, che, in virtù della loro natura o a motivo della pena prevista per un massimo di almeno tre anni, le categorie di reati in questione appaiono tra quelle la cui gravità, in termini di lesione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, giustifica l’esonero dal la verifica della doppia incriminazione.

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Lancio della rete europea dei controlli delle frontiere

L’agenzia FRONTEX (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’UE), istituita nel 2004, ha lanciato il 24 maggio scorso, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la rete europea dei controlli alle frontiere. Questa mira a contenere l’immigrazione clandestina nel Mediterraneo e lungo la costa atlantica a sud-ovest e ad individuare situazioni di emergenza in mare per prevenire la perdita di vite umane. Questa rete consentirà una cooperazione più stretta, coordinata e ragionevolmente sostenibile dal punto di vista economico tra i servizi nazionali incaricati di controllare la frontiera esterna meridionale del mare degli Stati membri.

Diritto europeo dei contratti: il ruolo dello Acquis Group

Mercato comune e diritto dei contratti

Il Mercato Comune si fonda su rapporti contrattuali transfrontalieri. Da questo punto di vista un diritto europeo dei contratti armonizzato e coerente è estremamente importante. Ciononostante, il diritto dei contratti resta di competenza del legislatore nazionale, mentre gli scambi transfrontalieri ed i diritti dei consumatori sono disciplinati tramite regolamenti comunitari.

Alcuni gruppi universitari si sono presto interrogati su tale questione. E così, al principio degli anni

’80, il Gruppo Lando aveva lo scopo di fissare “Principi di Diritto Europeo dei Contratti”. A fronte dell’assenza di disposizioni comunitarie in materia, però, il gruppo Lando basò il suo lavoro su un’analisi esclusivamente comparativa dei diritti nazionali per estrapolare da ciascuno di essi le soluzioni migliori per ogni questione, generando in tal modo il rischio di concorrenza tra i diritti nazionali.

Il Quadro Comune di Riferimento

Nel corso degli anni la regolamentazione europea in materia contrattuale si è moltiplicata, aprendo la strada a nuove sfide. In effetti, il diritto comunitario si è formato in modo frammentario, con regolamenti puntuali e settoriali, producendo una certa incoerenza del diritto così creatosi.

Muovendo da questa premessa, la Commissione Europea ha lanciato nel marzo 2003 un piano d’azione a favore di un diritto europeo dei contratti più coerente.

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Strumento dell’azione di armonizzazione del diritto, il Quadro Comune di Riferimento (CFR) mira a rivedere ed analizzare le norme, i principi generali e le definizioni su cui si fonda il diritto europeo dei contratti. Il Quadro Comune è destinato, da un lato, a facilitare il recepimento e l’interpretazione

“delle direttive comunitarie” relative al diritto dei contratti”, proponendo a tal fine la definizione di concetti fondamentali utilizzati nel diritto europeo dei contratti. Dall’altro, esso è finalizzato a svolgere un ruolo essenziale nell’attuazione delle altre misure definite nel piano d’azione, in particolare nella redazione di uno strumento opzionale del diritto dei contratti che le parti potrebbero scegliere per disciplinare il loro rapporto contrattuale al posto di applicare una legge nazionale.

Study Group e Acquis Group

Dopo la gara e la procedura di selezione, i lavori preparatori di un codice civile europeo sono stati affidati ad una Rete universitaria. Essa abbraccia al contempo anche lo Study Group diretto dal professore tedesco Von Bar che è stato incaricato di aggiornare e completare i cosiddetti principi Lando del diritto europeo dei contratti utilizzando i metodi del diritto comparato.

Lo Acquis Group ha lo scopo di preparare il Quadro Comune di Riferimento stabilendo principi fondamentali, definizioni generali e regole comuni, sulla base dell’acquis comunitario. In particolare, i compiti dello Acquis Group sono di due tipi: il primo consiste nell’analizzare e rivedere i regolamenti europei in vigore nel settore del diritto privato, composto attualmente da testi sparsi e frammentari. Il secondo consiste nel sistematizzare il diritto privato comunitario in vigore per estrarre eventualmente alcuni principii guida. L’ipotesi di lavoro si basa sull’idea che esiste un numero maggiore di principi guida suscettibili di essere generalizzati di quanto si ammetta abitualmente. Questo sforzo contribuirà a realizzare la coerenza del diritto europeo non soltanto nell’attuale applicazione, ma anche nella prospettiva dei suoi prossimi sviluppi.

Metodi di lavoro

All’interno dello Acquis Group, il lavoro di inventario, analisi, razionalizzazione e sistematizzazione è diviso in gruppi di lavoro, ognuno responsabile di un settore del diritto dei contratti (obbligazioni precontrattuali, conclusione del contratto, clausole vessatorie …). I gruppi di lavoro presentano le loro prime proposte sui principi da applicare al settore in questione all’Assemblea plenaria dello Acquis Gruop che si riunisce due volte all’anno, in luoghi diversi su invito dei membri locali. Mentre lo Study Group ha scelto di lavorare soltanto in inglese, lo Acquis Group utilizza l’inglese, il tedesco ed il francese.

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Verso un codice civile europeo?

In ogni caso, il futuro di un codice civile europeo resta incerto. Da un lato, la maggior parte della dottrina continua a sollevare dubbi sull’opportunità ed anche sulla legittimità di tale armonizzazione. I poteri pubblici, dall’altro, contribuiscono a nutrire tali dubbi sulla portata del progetto. Effettivamente, quando la Commissione presieduta da Romano Prodi (1999-2004) lanciò questo progetto con fini ambiziosi, la Commissione Barroso si sforzò di restringere l’azione concentrandola sul diritto dei consumatori.

Il Parlamento europeo ed il diritto dei contratti

Con una delibera del 4 settembre 2006 sul diritto europeo dei contratti, il Parlamento europeo, però, si è opposto alla suddetta scelta. Esso ha affermato che “un mercato interno uniforme non può essere completamente operativo senza nuovi sforzi di armonizzazione del diritto civile”, ed ha ricordato che “l’iniziativa relativa al diritto europeo dei contratti è la più importante attualmente in corso nel settore del diritto civile”. Inoltre il Parlamento si è dichiarato “assolutamente favorevole ad un approccio basato su un Quadro Comunitario di Riferimento allargato che tratti questioni generali del diritto dei contratti, superando il settore della tutela del consumatore”.

I diritti dei disabili

Nel corso del primo giorno di apertura alla firma, il 30 marzo 2007, 81 Stati (di cui 22 Stati membri dell’UE), inclusa l’UE, hanno sottoscritto la Convenzione volta a garantire l’eguaglianza effettiva dei diritti umani e delle libertà fondamentali con riferimento ai disabili. Tuttavia, la Commissione si è rifiutata di firmare il protocollo aggiuntivo che prevede una procedura di contestazione la cui portata è giudicata eccessiva da alcuni Stati membri. E’ opportuno sottolineare che si tratta del primo testo ONU sui diritti dell’Uomo sottoscritto dall’Unione Europea.

Roma II: l’armonizzazione delle norme nel campo della legge applicabile alla responsabilità civile

Il cosiddetto regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, che completa il lavori di armonizzazione delle norme di diritto privato internazionale relative a questioni civili e commerciali a livello europeo, è stato adottato lo scorso 15 maggio dal comitato sulla conciliazione, composto dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio.

Esso è finalizzato a garantire che, indipendentemente dalla giurisdizione di uno Stato membro adita per una causa per responsabilità extracontrattuale internazionale, si applicherà sempre la stessa

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legge. In questo modo, si sosterrà anche il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziali all’interno dell’UE. Inoltre, le nuove norme cercano di fornire un ragionevole equilibrio tra gli interessi della parte ritenuta responsabile e quelli della vittima. Come norma generale accettata dalla maggioranza degli Stati membri, il cosiddetto “Regolamento Roma II” prevede che la legge applicabile ad un’obbligazione non contrattuale derivante da responsabilità non contrattuale sia la legge del paese in cui i danni si sono verificati, salvo quando entrambe le parti risiedono abitualmente nello stesso paese; in tal caso, sarà applicata la legge di quest’ultimo. Inoltre, il nuovo Regolamento fornisce alcune previsioni destinate a disciplinare le questioni specifiche più comuni, quali gli incidenti provocati da prodotti difettosi, il danneggiamento dell’ambiente, condotte anticoncorrenziali … La questione vessata della diffamazione è stata esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento. I compromessi raggiunti nella procedura conciliativa dovrebbero essere confermati dal Consiglio e dal Paramento Europeo entro il 10 luglio, in modo tale che il regolamento possa essere applicato a partire dagli inizi del 2009.

Sviluppo dell’Europol a livello comunitario

Istituito nel 1992, l’Europol mira ad aiutare gli Stati membri a cooperare in modo più stretto ed efficace per prevenire e combattere la criminalità organizzata internazionale. Il 13 giugno 2007 il Consiglio dell’UE ha adottato la decisione volta a trasferire l’Europol nel primo pilastro. La decisione del Consiglio sarà attuata entro il mese di giugno 2008 ed il finanziamento dell’UE dovrebbe iniziare nel mese di gennaio 2010.

La procedura pregiudiziale d’urgenza

Il 13 giungo 2007, la Corte di Giustizia ha formulato una proposta volta ad istituire una procedura pregiudiziale di urgenza nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art. 68 CE del primo pilastro, art. 35 UE del terzo pilastro). Numerosi Stati membri hanno già accettato l’ampliamento della piena giurisdizione della Corte di Giustizia in questo settore. Di contro, essi rivendicano la creazione di una procedura pregiudiziale di urgenza per garantire che la sospensione del procedimento nazionale, nell’attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, non violi il principio di un processo da concludersi entro un ragionevole lasso di tempo innanzi al giudice nazionale.

Poiché si ritiene che la procedura accelerata già esistente (art. 104bis del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia) sia troppo lunga dal punto di vista temporale, la nuova procedura mira a

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riconciliare la necessità di una pronuncia rapida nell’ambito dei procedimenti urgenti con il bisogno degli Stati membri di essere coinvolti. Un collegio (Chambre/Chamber) composto da cinque Giudici della Corte sarà incaricato di svolgere la procedura, attivata su richiesta di una giurisdizione nazionale o, in via eccezionale, ex officio.

Il 24 settembre 2007 il gruppo di lavoro “Corte di Giustizia” del Consiglio dell’UE esaminerà la proposta della Corte.

La Relazione annuale del Mediatore europeo (Ombudsman)

Il mediatore europeo (Ombudsman), il Prof. Nikiforos Diamandouros, ha presentato il 4 maggio scorso la sua relazione annuale per il 2006. Ha sottolineato che il numero di doglianze relative alla cattiva amministrazione presso le istituzioni e gli organi dell’UE resta vicino ai livelli record degli ultimi due anni (3830). La maggior parte delle 582 inchieste hanno riguardato la mancanza di trasparenza da parte dell’amministrazione, i pagamenti in ritardo e l’abuso di potere. Per la prima volta sono stati evidenziati casi di buona amministrazione: pagamenti degli interessi arretrati, cessazione di atti discriminatori, accesso a documenti.

Nomine

Vincent Lamada, Primo Presidente della Corte di appello di Versailles, è stato nominato Primo Presidente della Corte di cassazione francese il 30 maggio 2007, in sostituzione di Guy Canivet nominato presso il Consiglio Costituzionale.

Marc Schlungs è diventato Presidente della Corte Suprema di Giustizia del Gran Ducato del Lussemburgo il primo aprile 2007, a seguito del pensionamento del Presidente Marc Thill.

Ghislain Londers è succeduto a Marc Lahousse nella carica di Primo Presidente della Corte di cassazione del Belgio il primo aprile scorso.

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