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Novità fiscali dell'11 gennaio 2013

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Novità fiscali dell'11 gennaio 2013

Indice:

1) Imponibilità IMU dei terreni c.d. incolti: nota di approfondimento della Fondazione ANCI

2) IMU - TARES: nota di lettura Ifel sulla Legge di stabilità 2013 3) Barca immatricolata a San Marino: evasione Iva ?

4) L’avvocato che lavora per conto dello studio associato non paga Irap

5) Sulle fatture emesse non è più obbligatorio inserire anche il codice fiscale

6) Contributo integrativo: novità per le operazioni extraterritoriali 7) Diffida accertativa per crediti patrimoniali

8) Approvato il pacchetto sul nuovo brevetto europeo

9) Requisiti per l’accesso al pensionamento: messaggio Inps

10) Controlli formali alle società di capitali: inviare la documentazione è più facile con Civis

11) E’ proroga per l’invio delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali Marittime

12) In aumento le nuove partite Iva, in particolare degli under 35

1) Imponibilità IMU dei terreni c.d. incolti: nota di approfondimento della Fondazione ANCI

I terreni incolti sono imponibili ai fini dell’IMU sperimentale per cui le agevolazioni e le esenzioni riservate ai terreni agricoli non sono loro applicabili.

La Fondazione ANCI (Ifel) riguardo ai quesiti pervenuti nelle scorse settimane da diversi Comuni, con la nota del 03 gennaio 2013, ha, infatti, precisato alcuni aspetti riguardanti l’imponibilità dei terreni ai fini dell’IMU in rapporto alle differenti caratteristiche e condizioni d’uso, con particolare riguardo ai terreni cd. “incolti”, cioè non fabbricabili in base agli strumenti urbanistici vigenti, né qualificabili come “agricoli” in base alle definizioni applicabili ai fini fiscali.

In primo luogo, ha ricordato che i terreni sono definiti dal D.Lgs. 504 (art. 2, ripreso dal D.L. n. 201 del 2011 nella disciplina dell’IMU “sperimentale”), con riferimento ai “terreni agricoli” e alle “aree fabbricabili”:

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- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.;

- per area fabbricabile si intende “l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”.

La stessa norma precisa inoltre che se l’area fabbricabile è posseduta e condotta da agricoltori professionali ed utilizzata a fini “agro-silvo-pastorali” si applica il regime fiscale previsto per i terreni agricoli, per il periodo in cui tale uso sussiste.

A seguito di una significativa modifica del comma 2, art. 13, del d.l. 201 (ad opera del D.L. n. 16 del 2012), tali definizioni – diversamente da quanto accadeva nel regime dell’ICI e nello stesso D.Lgs. 23 che regola l’IMU

“ordinaria” – non sono più esaustive degli oggetti imponibili ai fini dell’IMU anticipata in via sperimentale, attualmente vigente.

Infatti, il nuovo testo del comma art. 13 del D.L. 201 recita: “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni”

di cui al citato art. 2, D.Lgs. 504, che riveste ora carattere esclusivamente definitorio di alcune delle fattispecie imponibili, mentre fino a tale modifica rappresentava esaustivamente le fattispecie immobiliari oggetto di imposizione patrimoniale comunale.

Pertanto, anche i terreni non riconducibili alle richiamate disposizioni definitorie dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 risultano imponibili ai fini dell’IMU vigente.

Le aree non edificate che non sono espressamente definite vanno considerato terreni “incolti” (ma l’aggettivo trae in inganno; meglio dire “terreno” e basta, in quanto si tratta di aree che possono essere materialmente coltivate, ma non nei modi dell’art. 2135 c.c., che permettono di considerarle “terreni agricoli” ai fini fiscali).

Possiamo dunque concludere che i “terreni”, senza altre qualificazioni, sono l’insieme delle particelle non edificate che non sono qualificabili né “terreni agricoli” né “aree fabbricabili” e che tale nuova fattispecie risulta certamente imponibile ai fini dell’IMU sperimentale in base al comma 2 dell’art. 13 del D.L.

201.

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Premesso ciò, l’Ifel ha osservato che tutti i benefici previsti dalla legge per i terreni sono invariabilmente riferiti, in modo espresso ed inequivoco alla fattispecie “terreni agricoli”.

L’agevolazione riguardante il calcolo della base imponibile per scaglioni di valore (co. 8-bis, art. 13, D.L. 201) è infatti riservata a i “terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali … iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti”, così come è riservata ai “terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina” l’esenzione di cui alla lettera h), art. 7, del D.Lgs. 504, richiamata dalle norme vigenti sull’IMU sperimentale, che rimanda all’elenco della circolare Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Infine, l’agevolazione insita nell’applicazione del coefficiente moltiplicativo ridotto (110) ai fini del calcolo del valore imponibile, pur riservata ai terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”, si estende anche ai terreni “non coltivati” nelle medesime condizioni di possesso. (co. 5, art. 13, del D.L. 201) I documenti prodotti dal Mef con riferimento alla materia trattata (in sostanza, la circolare n. 3 del 2012 e le istruzioni al modello di dichiarazione IMU di cui al D.M. 30 ottobre 2012) si prestano a qualche ambiguità di interpretazione circa l’effettiva imponibilità di tale fattispecie residuale.

In particolare, le istruzioni alla dichiarazione non fanno alcuna differenziazione tra terreno agricolo e terreno cosiddetto “incolto”, ingenerando la falsa impressione che i proprietari di tali immobili non siano soggetti alla dichiarazione e, al limite, neanche al pagamento dell’IMU.

È probabile che la radice di questa ambiguità vada ricercata nell’assenza nello stesso testo della legge, di un’espressa definizione della base imponibile dei terreni “incolti”.

Infatti, l’unico riferimento si ha indirettamente quando viene prevista l’agevolazione, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, di utilizzare il moltiplicatore ridotto 110, invece di quello ordinario 135, non solo per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente, ma anche per quelli “non coltivati”, eventualmente posseduti dai medesimi soggetti (comma 5, art. 13, del D.L. 201).

Ciò può portare all’erronea conclusione che vi sia una sostanziale identificazione tra i terreni agricoli e i terreni incolti sotto il profilo generale del regime di imposizione applicabile.

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Tale identificazione appare, peraltro, irrilevante quando entrambi sono soggetti Imu, mentre comporta non pochi problemi e rischi quando i terreni incolti sono ubicati in terreni montani o semimontani, nei quali è prevista l’esenzione per i terreni agricoli.

Nel richiamare la norma di riferimento riguardante l’esenzione (la citata lettera h), art. 7 del d.lgs. 504), ad esempio, le istruzioni non riportano dopo la parola

“terreni” la qualificazione “agricoli” recata dalla norma medesima, con la conseguenza che i terreni ubicati in tali comuni sembrerebbero sottratti all’applicazione dell’IMU indipendentemente dalla loro qualifica.

Tanto più che il provvedimento ministeriale sembra avallare l’ipotesi che per questi terreni non sia previsto l’obbligo di dichiarazione, cosa che impedirebbe ai Comuni una spedita individuazione della fattispecie, ostacolando non poco i necessari controlli.

Per quanto autorevole sia da considerare la fonte, non appare tuttavia pensabile che un provvedimento amministrativo, improntato all’applicazione di criteri di semplificazione ed alla massima diffusione delle norme fiscali verso i contribuenti e gli operatori, possa modificare tacitamente l’impostazione normativa che reca con chiarezza l’imponibilità dei terreni c.d. incolti anche nei casi in cui operino dispositivi di agevolazione ed esenzione.

È in proposito ben noto il principio di carattere generale, recato dall’art. 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile secondo cui le norme tributarie di esenzione o di agevolazione debbono considerarsi eccezionali e l’interpretazione di esse deve essere rigorosamente ancorata alla legge ed esclude il procedimento analogico.

Il citato principio è stato poi ribadito in numerose pronunce della Corte di Cassazione.

Il fatto che il D.L. 201 non richiami con riferimento alla generalità dei terreni c.d. incolti le modalità di individuazione della base imponibile non può rappresentare in alcun modo dimostrazione della loro esclusione, in quanto è perfettamente coerente con l’impianto normativo applicare a tali fattispecie il medesimo percorso di determinazione dell’imponibile da sempre osservato per i terreni agricoli: Reddito dominicale rivalutato per il moltiplicatore 135, salvo il caso particolare di detenzione da parte di un agricoltore professionale.

L’alternativa sarebbe, peraltro, non già l’esclusione dall’imposizione, bensì l’individuazione di un valore di mercato, atteso che la definizione generale di base imponibile ai fini dell’IMU (in questo caso direttamente richiamata dal regime ICI) è “il valore degli immobili” (art. 5, co. 1, d.lgs. 504, richiamato dal

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d.lgs. 23, compatibile con l’art. 13 del d.l. 201 e pertanto vigente ai fini dell’IMU sperimentale).

Le diverse specificazioni del calcolo dell’imponibile, di cui la più diffusa è l’applicazione di coefficienti e moltiplicatori al valore della rendita iscritta in catasto, costituiscono, infatti, casi particolari di quella definizione generale.

In conclusione, l’Ifel ritiene che i terreni c.d. incolti, in quanto non qualificabili come “agricoli” né “fabbricabili” a norma dell’art. 2 del d.lgs. 504, siano imponibili ai fini dell’IMU sperimentale e che le esenzioni riservate ai terreni agricoli non siano ad essi applicabili.

Al fine di rispettare la normativa di favore nei confronti di chi esercita attività agricola in modo professionale, consistente nell’applicazione del moltiplicatore ridotto al 110 e di un sistema di esenzione/riduzione dell’imposta per i terreni agricoli di pianura e di un’esenzione piena per i terreni agricoli che ricadono in comuni montani, viene ritenuto conforme alla ratio della norma primaria considerare esenti i terreni incolti montani allorquando questi siano posseduti da agricoltori professionali, unitamente a terreni qualificabili come agricoli.

2) IMU - TARES: nota di lettura Ifel sulla Legge di stabilità 2013

La Fondazione ANCI (Ifel), riguardo la Legge di stabilità 2013, ha anche pubblicato ieri una nota di lettura delle norme di rilevanza finanziaria e fiscale.

IMU

La legge di stabilità dispone la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell’imposta municipale, in particolare dal 2013 tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza comunale.

Il mantenimento di questa riserva statale è necessitato dal mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, ossia la neutralità per lo Stato.

Quindi le assegnazioni statali sono totalmente sostituite dal gettito del tributo dal punto di vista del comparto.

Infatti la manovra finanziaria per il 2013 dispone una riduzione delle risorse statali di oltre 3 miliardi di euro.

Al fine di garantire una equa distribuzione di risorse, è istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito in ragione: dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria d; della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base; della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.

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E’ stata poi inserita – su sollecitazione dell’Anci - una clausola di salvaguardia per singolo comune volta ad evitare che la ripartizione del fondo produca aumenti o diminuzioni troppo elevate con riferimento al complesso delle risorse disponibili di ciascun ente.

L’Associazione, in tutte le sedi istituzionali, ha sempre richiesto per i Comuni la massima autonomia nella gestione delle risorse.

La modifica introdotta dalla legge di stabilità semplifica gli adempimenti dei cittadini e riconosce l’imputazione delle risorse ai soggetti formalmente impositori, i comuni.

Il mantenimento della riserva statale è adottato per mere ragioni di finanza pubblica, è auspicale sia superato nel futuro con la stabilizzazione finanziaria del paese.

TARES

L’ANCI, fin dalla prima formulazione normativa della TARES, ha chiesto e ottenuto la rimozione di una delle principali criticità riguardante la base imponibile: è stato soppresso il dispositivo di calcolo ancorato sulle superfici catastali, che avrebbe creato situazioni di grave sperequazione e avrebbe rischiato di determinare problemi gestionali non facilmente superabili.

In base alla modifica introdotta, la superficie di riferimento per l’applicazione è quella calpestabile già acquisita dai Comuni con le dichiarazioni dei contribuenti o tramite accertamento in vigenza dei precedenti regimi impositivi della Tarsu, TIA1 e TIA2.

Tale regime resterà in vigore fino al definitivo allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, da effettuarsi nell’ambito delle attività di collaborazione tra comuni e Agenzia del territorio, di cui al comma 9-bis, introdotto con questo provvedimento.

La superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà comunque utilizzabile, nella misura cautelativa dell’80%, ai fini dell’attività di accertamento e controllo dei Comuni.

PERSONALE

Nei limiti dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, è possibile prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012 e che superano il limite dei 36 mesi, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali e fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti.

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Si prevede inoltre la possibilità per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto del limite massimo del 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni, di realizzare concorsi pubblici con riserva del 40% dei posti per il personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando nonché la possibilità di valorizzare, nell’ambito dei pubblici concorsi, l’esperienza professionale maturata dal personale con almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

SPENDING REVIEW

Per l’anno 2013 la riduzione di risorse per i comuni in ragione della ”spending review” ammontava a 2 miliardi e 500 milioni, nel corso dell’approvazione della legge di stabilità, anche a seguito delle forti pressioni dell’associazione, il taglio è stato ridotto di 250 milioni di euro per il solo 2013.

Quindi, per il prossimo anno è stabilita una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti dei Comuni della Sicilia e della Sardegna di 2.250 milioni di euro. Le riduzioni delle risorse sono imputate dalla Conferenza Stato Città (sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI) e recepite con Decreto del Ministero dell’Interno entro il 31 gennaio 2013, tenendo conto dell’analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti per l’analisi dei fabbisogni standard, nonché degli stessi fabbisogni standard, e dei conseguenti risparmi.

Le assegnazioni erariali saranno ridotte di 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La legge di stabilità per il 2013 interviene modificando lievemente la disciplina del patto di stabilità interno per il 2013-2016, lasciando inalterato la struttura del patto di stabilità interno.

Le principali modifiche riguardano:

- la base di calcolo: l’obiettivo del patto di stabilità interno deve essere calcolato sulla spesa media corrente del 2007-2009 invece che del 2006-2008;

- introduzione di due nuovi indicatori per calcolare gli enti virtuosi;

- anche per il 2013 viene finanziato il patto incentivato regionale per un importo di 600 milioni di euro, anche in risposta all’emergenza lanciata dall’ANCI in merito alla impossibilità di gestione del bilancio, in particolare delle spese in conto capitale a causa dell’entità della manovra imposta attraverso il patto di stabilità interno.

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Per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti per il 2013 è prevista una percentuale per il calcolo del contributo alla manovra attraverso il patto di stabilità interno minore rispetto a quella applicata dagli altri comuni.

Ciò implica una riduzione del patto di stabilità di circa 180 milioni di euro per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

La virtuosità

La legge di stabilità per il 2013 interviene nuovamente sugli indicatori di virtuosità introdotti dell’art. 20, comma 2 del D.L. n. 98 del 2011, prorogando al 2014 l’applicazione di alcuni parametri e introducendo due nuovi parametri al fine di tener conto del livello socioeconomico:

- il valore delle rendite catastali;

- numero degli occupati.

La versione definitiva della griglia dei parametri di virtuosità, chiamati a dividere il comparto dei Comuni in due classi, punta sulla valutazione ponderata dei seguenti elementi:

- a decorrere dal 2014 prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

- rispetto del Patto di Stabilità Interno;

- a decorrere dal 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’Ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

- autonomia finanziaria;

- equilibrio di parte corrente;

- a decorrere dal 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli Enti locali;

- a decorrere dal 2014, effettiva partecipazione degli Enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale;

- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

- a decorrere dal 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente;

- valore delle rendite catastali;

- numero occupati.

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I Comuni virtuosi conseguono un obiettivo strutturale pari a zero mentre i restanti Enti del comparto dovranno farsi carico degli importi della manovra azzerata agli Enti virtuosi.

L’individuazione degli enti virtuosi è determinato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la conferenza Stato città ed autonomie locali.

Gli obiettivi programmatici per ente

La legge di stabilità per il 2013, come anticipato in premessa, modifica la base di calcolo e conseguentemente le percentuali.

Inoltre, introduce una percentuale diversa per i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti.

Gli Enti locali devono conseguire, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, un saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore dell’obiettivo “specifico” che si articola in due passaggi.

Inizialmente tutti i Comuni quantificano la manovra applicando alla media triennale 2007-2009 della spesa corrente (impegni del Titolo I) le percentuali del:

- 15,8% dall’anno 2013 al 2016 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non virtuosi;

- 13% per l’anno 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti. Dal 2014 al 2016 si applicherà la percentuale del 15,8%.

L’importo così ottenuto va neutralizzato del taglio dei trasferimenti erariali previsto dall’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 per gli Enti sopra i 5.000 abitanti di 1,5 miliardi a partire dal 2011 e di un ulteriore miliardo a partire dal 2012.

Il secondo passaggio, tiene conto della virtuosità: gli Enti che rientrano nella classe dei virtuosi dovranno conseguire l’obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario di competenza mista pari a zero.

Pertanto, sul pluriennale resta da adottare il comportamento prudenziale di applicazione delle percentuali fissate per gli Enti non virtuosi.

La legge di stabilità prevede anche per il 2013 per gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, un miglioramento di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013.

Il sistema dei monitoraggi e controlli

Il sistema di monitoraggio e controllo degli adempimenti in materia di finanza locale assume maggiore rigidità; gli Enti locali devono inviare:

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- gli obiettivi programmatici;

- il monitoraggio semestrale;

- la certificazione finale.

La certificazione finale del rispetto degli obiettivi annuali dovrà essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine costituisce inadempimento al Patto di Stabilità Interno e fa scattare tutte le sanzioni.

Il prospetto dimostrativo dei risultati finali dovrà essere firmato oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall’organo di revisione economico-finanziario; la certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del Patto di Stabilità Interno.

La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante.

La legge di stabilità 2013 inasprisce le sanzioni nel caso in cui non vengano trasmesse le certificazioni della verifica del patto di stabilità nel termine perentorio del 31 marzo.

Nel caso in cui la trasmissione avvenga in ritardo ed entro i 60 giorni dall’approvazione del consuntivo ed attesti il rispetto del patto di stabilità all’ente si applica la prevista sanzione ossia l’ente non può assumere personale a qualsiasi titolo.

Decorso il temine dei 60 giorni il presidente dei revisore dei conto, in qualità di commissario ad acta provvede all’invio della certificazione sottoscritta dai soggetti previsti dalla legge entro 30 giorni.

L’erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi alla data di trasmissione fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione.

La Legge di stabilità 2013 introduce il comma 20 bis che stabilisce che i comuni entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto possono inviare una nuova certificazione se rileva un peggioramento del rispetto del patto di stabilità interno.

Il patto orizzontale nazionale

Il D.L. n. 16 del 2012 ha introdotto l’ulteriore strumento della redistribuzione degli obiettivi (patto orizzontale) su scala nazionale fra coloro che hanno spazi

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finanziari da cedere e coloro che ne fanno richiesta, successivamente modificato dall’art. 16 del D.L. n. 95 del 2012.

La legge di stabilità modifica i termini per le comunicazioni da parte dei Comuni al ministero dell’economia e delle finanze.

Il Patto orizzontale nazionale consente ai Comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 15 luglio, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Al contrario, i Comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo, entro la stessa data, possono comunicare gli spazi finanziari che cedono.

Agli Enti che cedono spazio finanziario viene riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa dell’obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.

A questo miglioramento, ovviamente, corrisponde un peggioramento degli obiettivi per gli Enti che acquisiscono maggiori spazi finanziari, per un importo annuale pari alla metà del miglioramento ottenuto nell’anno in cui è stata fatta la richiesta.

Sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato ha tempo fino al 10 settembre per aggiornare il prospetto degli obiettivi degli Enti interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo.

Anche per l’anno 2013 sono confermate le disposizioni relative al Patto di stabilità orizzontale e verticale (commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010).

La legge di stabilità per il 2013, art 1 commi 93-bis e seguenti, ripresenta il meccanismo del patto verticale incentivato.

Patto verticale incentivato

La norma stabilisce per le Regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna, un contributo massimo di 800 milioni di euro destinato all’estinzione anche parziale del debito, condizionato a quanto le Regioni stesse mettono a disposizione dei Comuni e delle province del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del Patto di Stabilità regionale verticale.

In particolare, le Regioni sono destinatarie di un contributo pari all’83,33%

degli spazi finanziari ceduti ai Comuni nei limiti degli importi indicati per ciascuna Regione nella tavola contenuta nella legge.

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Gli importi indicati in tabella sono suscettibili di modifiche, tramite accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro il 30 aprile 2013, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni per le province e 600 per i comuni.

Gli spazi finanziari sono ceduti dalle Regioni attraverso le stesse modalità definite dal comma 138 delle legge n. 220 del 2010, ossia con il c.d. “patto regionale verticale”.

Le Regioni hanno tempo fino al 31 maggio 2013 (termine perentorio) per comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli spazi finanziari ceduti a ciascun Comune e gli elementi informativi necessari per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ossia consentire al Ministero di verificare che la somma degli spazi ceduti sia pari al peggioramento dell’obiettivo della regione.

3) Barca immatricolata a San Marino: evasione Iva ? Niente evasione Iva per la barca immatricolata a San Marino.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 1172/2013, nel caso di uso stabile in Italia di una barca immatricolata a San Marino non è configurabile il reato di evasione dell’IVA all’importazione.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il mancato assolvimento dell’IVA non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 292 del D.P.R. n. 43/73;

inoltre, a parere della Cassazione, il rinvio alle leggi doganali contenuto nell’art. 70, D.P.R. n. 633/72 costituisce in questo caso un’analogia inammissibile.

4) L’avvocato che lavora per conto dello studio associato non paga Irap

Può essere erogato il rimborso dell’Irap all’avvocato che svolge attività per conto di uno studio associato.

A ciò non influisce la circostanza che tale professionista abbia investito 10 mila euro all’anno in beni strumentali.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 382 del 9 gennaio 2013, la quale, accogliendo il ricorso presentato dal professionista, ha ribaltato la decisione della Ctr di Milano che, invece, era stata sfavorevole.

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Nel caso di specie, era stato accertato che “l’avvocato non faceva parte di uno studio associato ma soltanto svolgeva attività per conto di uno studio associato. Ha però ritenuto che il contribuente disponesse di una propria autonoma struttura sufficientemente articolata e complessa da determinare la soggezione ad Irap. A tal fine il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione a imposta l’esistenza spese per 8.869, cifra che non appare però adeguata a determinare l'esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente. Specie se si tiene conto che non compaiono esborsi per personale dipendente; mentre oltre 2.000 euro sono stati spesi per prestazioni alberghiere”.

La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia delle entrate.

Infatti, a parere dei giudici supremi, “la presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali”.

5) Sulle fatture emesse non è più obbligatorio inserire anche il codice fiscale

Dal 2013 si devono applicare tante novità nel campo Iva, tanti sono i dubbi che attanagliano gli addetti ai lavori, tra di essi quello ad es. se sulle fatture emesse alle ditte individuali sia obbligatorio inserire anche il codice fiscale oltre alla partita Iva.

Ebbene, la Legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 325 della legge n.

228/2012), mediante la modifica dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, adesso prevede solo l’indicazione della partita Iva.

In particolare, la neo norma dispone che solo “nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d'impresa, arte o professione”, occorre indicare il codice fiscale.

Quindi, per chi ha partita Iva (impresa/professionista) si indica solo tale dato, così come per chi ha soltanto il codice fiscale (privato) si indica in fattura tale numero.

Fatture identificate con l’anno solare di emissione

L’anno solare di emissione identificherà univocamente la fattura.

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Con l’azzeramento del numero progressivo del documento al termine di ogni esercizio.

È questa la soluzione che sarà adottata dalle software house (e quindi dalle p.a., dalle imprese e dai professionisti loro clienti) per rispondere al requisito dell’identificazione univoca in materia di fatturazione dettato dal legislatore in sede di recepimento della direttiva 2010/45/Ue.

L’orientamento dovrebbe avvenire con una risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Lo ha ribadito Assosoftware in una nota, che ha fornito indicazioni operative alle aziende produttrici dei software gestionali e fiscali chiamate ad adeguare le proprie procedure.

L’associazione ritiene che sia possibile mantenere una numerazione progressiva per anno solare, che si azzeri quindi ad ogni inizio anno, costituendo l'’anno una “serie” che rende univoca la numerazione, alla stregua del sezionale contabile.

Ciò significa che in fase di emissione della fattura il soggetto che cede un bene o presta un servizio potrà darne rappresentazione nel documento “in modo libero, purché sia chiaramente identificabile l'anno solare di riferimento”, precisa Assosoftware.

La prima fattura dell’anno potrà così recare la dicitura “00001/2013”, “00001- 2013” oppure “00001 anno 2013”.

In presenza di diversi cicli di fatturazione, per es. in base alla tipologia di bene o servizio oppure alla classificazione dei clienti, l’univocità potrà essere garantita anche mantenendo separate le serie (es. 00001/2013/A e 00001/2013/B, con il crescere del numero al proseguire delle procedure amministrative).

Resta sempre la possibilità di numerare le fatture “all’infinito”.

6) Contributo integrativo: novità per le operazioni extraterritoriali

Dal 1 gennaio 2013, le operazioni extraterritoriali concorreranno alla determinazione del volume d'affari IVA.

Per conseguenza, dovrà essere applicato anche per tali operazioni il contributo integrativo del 4%.

Da tale data, infatti, è entrato in vigore il D.Lgs. di recepimento della direttiva 2010/45/UE che, modificando l’art. 20 del Decreto IVA (DPR n. 633/72), prevede l’inclusione nel volume d’affari del fornitore nazionale delle prestazioni di servizi generiche, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi

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UE, ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 e sottoposte ad obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis.

(ENPACL, Ente nazionale di previdenza dei Consulenti del lavoro, nota del 10 gennaio 2013)

7) Diffida accertativa per crediti patrimoniali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 08 gennaio 2013, ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative in merito all’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.

La circolare si è soffermata in particolare sul contenuto dell’accertamento tecnico demandato al personale ispettivo del Ministero del Lavoro precisando per quali crediti è consentita l’adozione della diffida. Vengono poi forniti chiarimenti in relazione alla fase contenziosa di competenza dei comitati regionali.

Per ciascuna categoria di crediti “diffidabili” (crediti retributivi da omesso pagamento, crediti di tipo indennitario, retribuzioni di risultato, crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale, crediti legati al demansionamento), la circolare ministeriale fornisce indicazioni operative per gli ispettori del lavoro, affinché la diffida esplichi i propri effetti.

8) Approvato il pacchetto sul nuovo brevetto europeo

Lo scorso 11 dicembre il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto sul nuovo brevetto europeo, composto da due regolamenti sull’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e sul relativo regime linguistico e da un accordo internazionale per la creazione di un Tribunale unificato dei brevetti.

I due regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 361 del 31 dicembre 2012.

Ne ha dato notizia Assonime con la nota del 10 gennaio 2013.

La nuova disciplina contenuta nel regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio “relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria” darà la possibilità alle imprese di ottenere con un’unica procedura un brevetto europeo con effetto unitario, che fornisce una protezione uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata (attualmente 25).

(16)

Italia e Spagna non hanno sinora aderito alla cooperazione rafforzata, anche se possono scegliere di aderire in un momento successivo.

Allo stato attuale, quindi, il brevetto europeo con effetto unitario non fornirà protezione in Spagna e in Italia.

Le imprese italiane e spagnole possono però chiedere la protezione unitaria negli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata.

Nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti, gli Stati membri partecipanti hanno conferito all’Ufficio europeo dei brevetti una serie di compiti amministrativi per l’attuazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda il regime linguistico, il regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio sancisce che la domanda di brevetto potrà essere presentata in una qualsiasi delle lingue parlate negli Stati membri ma dovrà necessariamente essere accompagnata da una traduzione in inglese, francese o tedesco.

E’ previsto un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività di uno Stato membro. Il compito di gestire il regime di compensazione è assegnato all’Ufficio europeo dei brevetti.

L’accordo internazionale riguarda la creazione di un Tribunale unificato dei brevetti, con giurisdizione esclusiva per le controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Il tribunale comprenderà un Tribunale di primo grado, una Corte d’appello e un Registro.

Il Tribunale di primo grado sarà composto da una divisione centrale con sede a Parigi e due sezioni a Londra e Monaco e da diverse divisioni locali e regionali negli altri Stati membri contraenti.

La Corte d’appello avrà sede in Lussemburgo.

La conferenza diplomatica per la firma dell’accordo internazionale avrà luogo il 18 febbraio 2013; successivamente inizierà il processo di ratifica da parte degli Stati membri. Affinché l’accordo possa entrare in vigore, è necessaria la ratifica di almeno 13 Stati membri contraenti tra cui devono essere inclusi Francia, Germania e Regno Unito.

I due regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti, se successiva.

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9) Requisiti per l’accesso al pensionamento: messaggio Inps

Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Di ciò se ne occupa l’Inps con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

(18)

A tal fine, l’Inps ha specificato i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.

10) Controlli formali alle società di capitali: inviare la documentazione è più facile con Civis

I documenti richiesti alle società di capitali a seguito di un controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) possono essere da ieri inviati tramite Civis, il canale ondine dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo servizio di trasmissione dei documenti riguarderà prima le richieste di documentazione relative alle dichiarazioni Unico SC 2010, poi da maggio 2013 dovrebbe interessare anche le dichiarazioni Unico PF.

Come accedere al servizio

Per trasmettere i documenti si deve accedere al canale Civis, dedicato agli utenti registrati ai servizi telematici, dal sito www.agenziaentrate.it.

Il sistema guiderà l’utente passo dopo passo nella procedura: una volta effettuato il login, occorrerà inserire i dati identificativi della comunicazione a cui si riferisce la documentazione da inviare. Sarà il sistema stesso a indicare all’utente dove trovare le informazioni richieste all’interno della comunicazione.

Come trasmettere i documenti

I documenti da trasmettere devono essere contenuti in file denominati secondo l’elenco di voci di spesa riportate nella comunicazione ricevuta.

I file devono essere in formato pdf/A o tiff e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb.

Nel caso di un file di dimensione maggiore occorrerà suddividerlo in più file da inviare uno per volta.

L’utilizzo di CIVIS, in questa fase iniziale, riguarda la trasmissione dei documenti da parte del contribuente o dell’intermediario; la lavorazione della pratica e le comunicazioni successive verranno curate dall’ufficio competente secondo le consuete modalità.

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11) E’ proroga per l’invio delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali Marittime

Definite le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali Marittime.

I termini del 31 gennaio 2013 e del 31 dicembre 2012, previsti al punto 3.1 e 3.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2012, sono prorogati al 31 marzo 2013.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2013 modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2012, disponendo un più ampio termine per la prima comunicazione dei dati, secondo le nuove modalità, originariamente fissati al 31 dicembre 2012 e al 31 gennaio 2013, tenuto conto soprattutto delle oggettive difficoltà incontrate dagli Enti concedenti nell’aggiornamento dei dati nel S.I.D in particolare con riferimento alle concessioni di aree demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2011.

12) In aumento le nuove partite Iva, in particolare degli under 35

Nello scorso mese di novembre sono state aperte 35.706 nuove partite Iva; in confronto al corrispondente mese dello scorso anno si registra un contenuto aumento (+2,9%).

Quasi la metà delle aperture è dovuta a giovani fino a 35 anni e poco più di un terzo alla classe 36-50 anni.

E’ quanto viene riportato nella sintesi dei dati di novembre 2012 dell’osservatorio sulle partite IVA curato dal MEF – Dipartimento delle Finanze La distribuzione per natura giuridica evidenzia una quota relativa alle persone fisiche nelle aperture di partita Iva pari al 68,6%; le società di capitali salgono al 22,5%.

Anche in questo mese si registra un calo di aperture, rispetto al novembre 2011, relativo alle società di persone (-15,3%), compensato dagli aumenti relativi a persone fisiche e società di capitali. Il consistente aumento delle aperture delle società di capitali registrato ad ottobre (+24,4%) e novembre (+8,3%) è dovuto alla possibilità, introdotta dalla recente normativa, di avviare società a responsabilità limitata semplificata (Srls) tra under 35 che possono avere anche un solo euro come capitale sociale e società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

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Riguardo alla ripartizione territoriale delle aperture, il 40,2% di esse è avvenuto al Nord, il 22% al Centro ed il 37,7% al Sud ed Isole; il confronto con novembre dello scorso anno mostra un andamento molto variegato: gli aumenti più sensibili, a parte il caso dell’Abruzzo (+90%), si registrano in Molise e Campania, mentre le flessioni più consistenti, oltre il 10%, in Valle d’Aosta, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano.

La classificazione per settore produttivo evidenzia che il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite Iva: il 28% del totale, seguito dalle attività legate ad alloggio e ristorazione e professionali, ambedue intorno al 10%.

Rispetto al corrispondente mese del 2011, sensibili aumenti per i settori dell’istruzione, professionale, finanziario e manifatturiero.

Si osservano invece cali accentuati per l’immobiliare ed edilizio, come già registrato nei mesi precedenti.

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile, con i maschi cui appartiene il 62,7% di aperture di partite Iva.

Quasi la metà delle aperture è dovuta a giovani fino a 35 anni e poco più di un terzo alla classe 36-50 anni.

Rispetto al corrispondente mese del 2011, solo la classe più anziana mostra un leggero calo di aperture, mentre l’aumento più sensibile è relativo alla classe fino a 35 anni.

Nel mese di novembre 2012 circa 6.200 soggetti hanno aderito al nuovo regime di vantaggio riservato ai contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

In particolare tra i soggetti sotto i 35 anni che hanno aperto un’attività, il 38%

ha aderito a tale regime.

Da tenere presente che il nuovo regime, introdotto dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2012, sostituisce quello dei contribuenti minimi:

l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta (in luogo di Irpef ed Iva) si riduce dal 20% al 5%.

Vincenzo D’Andò

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