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Archivio selezionato: Sentenze Tribunale

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Archivio selezionato: Sentenze Tribunale Autorità: Tribunale Trento

Data: 29/05/2015 n. 539

Classificazioni: VENDITA - Garanzia per vizi della cosa venduta - - termini e condizioni per l'azione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 3648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2015 e vertente

TRA

A. s.n.c. (cod. fisc. - p. iva (omissis...)) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ga. di Tr.(), rappresentata e difesa, dagli Avv.

ti Marcello Paiar(cod. fisc. (omissis...)) e Maristella Paiar (cod fisc. (omissis...)) del foro di Trento ed presso il cui studio in Trento(TN)Via Giovanelli n. 2 è

elettivamente domiciliata giusta delega a margine del ricorso ex art. 702 bis RICORRENTE

E

H.E.L. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F.H.U., rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Lucia Mella(cod. fisc. (omissis...)) e Paola Nunez (cod. fisc. (omissis...)) del

foro di Milano e dall'Avv. Valerio Sciacca(cod. fisc. (omissis...)) del foro di Trento, nello studio del quale in Trento, Via (omissis...) è elettivamente domiciliata

RESISTENTE OGGETTO: Contratto di vendita internazionale di merci Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la società A. s.n.c. ricorreva all'intestato Tribunale, premettendo che a mezzo del mediatore alimentare M.A. di Genova, aveva ordinato un quantitativo di noci che il mediatore reperì ed ordinò per la stessa società attrice alla Ditta H.E.L..

Furono così ordinati 3 containers, ovvero 3 carichi, da confermarsi singolarmente e la società ricorrente esponeva, quindi, che la prima conferma d'ordine era datata 16.3.2010 ed il 31.5.2010, venne comunicata la conferma dell'imbarco della merce, che giunse al porto di Genova il 19.6.2010, ma priva dei documenti necessari al passaggio di proprietà ed al relativo sdoganamento.

La documentazione necessaria per lo sdoganamento ed il relativo passaggio di proprietà, giunse in data 29.6.2010 ed in quel momento, la A. s.n.c. effettuò il pagamento di 66.600,00 dollari, di cui alla fattura relativa al carico di merce, oltre al pagamento delle spese di dogana.

La società ricorrente narrava, inoltre, che il 2.7.2010 il relativo container venne consegnato al magazzino di Trento e solo da tale momento veniva notato il difetto della merce consegnata che presentava sapore sgradevole/rancido ed in seguito anche presenza di parassiti, tanto che la società provvedeva a lamentare la presenza del relativo vizio al mediatore per via telefonica, il quale

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successivamente si recava presso i magazzini della A. constatando la presenza dei relativi vizi.

Per la merce fornita, la A. s.n.c. richiedeva accertamento tecnico preventivo in data 6.10.2010, che giungeva alla conclusione di accertare la sussistenza dei vizi e la relativa entità del danno.

La ricorrente chiedeva, quindi, che venissero accolte le seguenti conclusioni: "risolvere il contratto di fornitura tra le parti per inadempimento della H. al contratto di fornitura medesimo, condannando la H.

alla restituzione del prezzo pagato da A. per la merce avariata ed inservibile pari ad € 54.603- 66.600 dollari (ovvero, in subordine almeno del danno accertato dal ATP di 51.175,80 €) e oltre € 20.000, ovvero altra somma diversa maggiore o minore che verrà tenuta di giustizia, a titolo risarcimento danni anche da mancato guadagno e costi tutti patiti e sopportati e oltre le ulteriore spese sopportate, come da documenti che si allegano. Assegnare ad A. SNC la somma sequestrata cautelare ante causam".

La società H.E.L. si costituiva, regolarmente, nel presente procedimento al fine di contrastare le domande tutte formulate dalla società A. s.n.c., chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: "in via preliminare: dichiarare A. decaduta nel fare valere qualsiasi difetto di conformità per mancata comunicazione ad H. entro un termine ragionevole... nel merito: in ogni caso rigettare le domande formulate dalla società A. Snc in quanto tardive e del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nella presente memoria. Con vittoria di spese ed onorari di causa".

La resistente deduceva che A. s.n.c. aveva l'onere di custodire e conservare il relativo carico di merce con la diligenza e perizia necessarie, non avendo in questo senso dimostrato che vi fosse stata tale diligenza.

A sostegno di tale argomentazione, la H.L. deduceva che il contratto sottoscritto tra le parti, era caratterizzato dalla clausola C.F.R. costo e nolo, prevedendo, quindi, che era obbligo del venditore, trattare con la compagnia di navigazione marittima itinerario e condizioni del relativo contratto di trasporto, fino al porto di destinazione, consegnare a sue spese la merce a bordo sdoganata all'esportazione e sopportare i relativi rischi, sino a che la merce non avesse attraversato la murata della nave, al porto di partenza, nonché che era a carico del venditore, sopportare il rischio inerente alle spese di disistivaggio e scarico a terra al momento dell'arrivo e per tutta la durata ed itinerario del relativo viaggio.

La resistente eccepiva, inoltre, di avere consegnato merce priva di vizi, riferendosi a certificazione attestante la mancanza di necessità di effettuare disinfestazioni sul relativo prodotto.

Inoltre, a sostegno dell'infondatezza della relativa domanda della A. s.n.c., la resistente deduceva che fosse maturata la decadenza per la denuncia dei relativi vizi ex art. 39 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, rilevando l'inefficacia della relativa denuncia al mediatore commerciale di Genova.

La H.L. eccepiva, inoltre, che non vi era la prova in atti del momento in cui era avvenuto il relativo deperimento della merce consegnata alla A. s.n.c., tanto che in difetto di tale prova doveva ritenersi che non poteva ritenersi imputabile con certezza ad alcuna delle parti in causa il deperimento della merce.

All'udienza di comparizione del 14 marzo 2012, le parti depositavano note a verbale che, previa sottoscrizione del Giudice, si dichiaravano parte integrante del verbale di udienza ed il Giudice si riservava ordinanza.

Il Giudice con provvedimento depositato del 30 marzo 2012 convertiva il rito sommario in rito ordinario e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 9 maggio 2012.

All'udienza del 9 maggio 2012, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti contestando le reciproche domande ed eccezioni e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI nn. 1- 3 c.p.c.. Il Giudice concedeva i termini, rinviando all'udienza del 3 ott. 2012

Prima dell'instaurazione del procedimento ex art. 702-bis, di cui alla presente sentenza, la ricorrente A.

s.n.c., depositava oltre al procedimento per accertamento tecnico preventivo, ricorso per sequestro conservativo (di beni deteriorabili) d.d. 7.10.2010, con il quale chiedeva al Giudice adito - inaudita altera parte - di autorizzare, con decreto, il sequestro dei beni mobili della H.E.L. fino a concorrenza della somma di 66.600,00 € oltre accessori, ed, in particolare, di disporre il sequestro dei beni della H.

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- compresi quelli in arrivo al Porto di Ge., per ordine della stessa ricorrente A. Snc, partiti dal Cile e spediti dalla ditta cilena H.E.L. - fino alla concorrenza del credito vantato dalla ditta A..

Si chiedeva inoltre, trattandosi di beni deteriorabili, di disporre la vendita immediata degli stessi secondo le modalità stabilite dagli artt. 503 e ss. c.p.c. ovvero che gli stessi beni fossero sostituiti con danaro, anche ad opera di A. Snc.

Il Giudice designato, letti gli atti e i documenti prodotti, con provvedimento dd. 11/28.10.2010 così disponeva "PQM autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e i crediti, anche presso terzi, della ditta H.E.L. con sede in Andres 3789 Quinta Norma Chile, fino alla concorrenza di € 70.000,00 a garanzia del credito vantato, interessi e spese; in particolare, autorizza il sequestro conservativo della partita di beni di proprietà della predetta in arrivo al Porto di Ge.; nomina quale custode il sig. R.A., legale rappresentante della ditta ricorrente; rimette ogni provvedimento in ordine alla richiesta assegnazione a data successiva alla esecuzione del sequestro; fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 26 gennaio 2011 con termine fino al 30.12.2010 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto".

Ricorso per sequestro conservativo e pedissequo Provv. 11/28 ottobre 2011 - dotati di traduzione asseverata e legalizzata - venivano inviati alle notifiche - ex artt. 142 c.p.c.,30 e 75 D.P.R. n. 200 del 1967 - in data 9.11.2011.

Frattanto, inoltre, veniva posto in esecuzione il sequestro conservativo presso la B.B.C. la quale subito poneva a conoscenza la B.C. e H. del motivo del mancato invio delle somme, inviando copia degli atti relativi al sequestro.

All'udienza del 18.05.2011 si costituiva la H. chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla A. e la declaratoria di inesistenza e/o inefficacia e/o nullità del provvedimento di sequestro in quanto notificato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 669-sexies c.p.c. A detta udienza il Giudice si riservava concedendo ad A. termine per il deposito di memoria autorizzata e alla H. per il deposito di memoria autorizzata di replica,

Depositate le memorie, a scioglimento della riserva con Provv. 11/15 novembre 2011 il Giudice, a definizione del ricorso per sequestro conservativo, così disponeva: "PQM conferma il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e i crediti, anche presso terzi, della ditta H.E.L. con sede in Andres 3789 Quinta Norma Chile, fino alla concorrenza di € 70.000,00 a garanzia del credito vantato, interessi e spese così come concesso con provvedimento dell'11 ottobre 2010 ".

La domanda di parte ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti indicati nella seguente motivazione.

Preliminarmente, deve essere rilevato, che al caso di specie, è applicabile la Convenzione di Vienna, in merito alla vendita internazionale di beni mobili.

L'applicazione della suddetta Convenzione, discende dallo stesso disposto di cui all'art. 1 della normativa de qua, nella parte in cui stabilisce espressamente, che la stessa sia applicabile, laddove la vendita avvenga tra Stati, che hanno stabile organizzazione in Stati Contraenti diversi.

Peraltro, deve essere applicata interamente la Convenzione, posto che il nostro paese non si è avvalso della facoltà di non aderire alla terza parte della stessa, inerente i rimedi nei confronti dell'eventuale inadempimento.

Inoltre, deve essere disattesa, l'eccezione inerente la decadenza della A. s.n.c. dalla garanzia per vizi della cosa venduta, per non avere denunciato gli stessi, entro un tempo ragionevole, come richiesto dall'art. 39 della Convenzione, il quale richiede espressamente che il compratore perda il diritto di far valere il difetto di conformità, se non lo denuncia entro un termine ragionevole, a partire da quando lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo.

La medesima norma richiede, inoltre, che in ogni caso il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni gli sono stati effettivamente consegnati.

La denuncia dei vizi nel caso di specie è avvenuta entro un tempo ragionevole dal momento in cui i beni sono giunti a destinazione.

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L'istruttoria in questo senso espletata ha confermato la sussistenza di una denuncia per via telefonica e la tempestiva e ragionevole denuncia del vizio.

L'immediatezza della denuncia è provata sia dalla testimonianza della signora P.I. sia del signor M.A.

che del signor A.M..

In particolare, quest'ultimo - sentito all'udienza del 6.2.2013 sul capitolo 6 Vero che i detti vizi sono stati denunciati da A.R. personalmente e telefonicamente al mediatore A. immediatamente appena scoperti - rispondeva: "confermo il capitolo, succede sempre così. Il signor A. mi ha contattato subito.

Solitamente si parla al telefono e poi si parte e si viene a vedere la merce" e sul capitolo 7 Vero che poco dopo venivano scoperti anche insetti infestanti e ciò veniva comunicato al mediatore A. ribadiva

"confermo che mi venne comunicato che vi erano anche degli insetti nella merce".

È provato che immediato fu l'inoltro dalla denuncia ad H.: infatti, sentito sul capitolo 10 Vero che lo stesso A. ha subito avvisato la H. delle doglianze di A. ed ha confermato di averlo fatto il teste A.M.

confermava "immediatamente ho avvisato la H., fa parte del mio mestiere... io ero il contatto unitamente al co-agente A.E. fra le due ditte, io non avevo contatto diretto con la H.. Io i vizi li ho riferiti a E.".

Tutto ciò induce a ritenere che vi è stata una corretta tempistica in merito alla denuncia dei vizi, tanto che deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza proposta dalla parte resistente.

Anche l'argomentazione difensiva della resistente, che solo con lettera del settembre del 2010, la A.

abbia provveduto a contestare alla resistente H. i vizi della partita di merce consegnata, è in questo senso priva di rilevanza avendo la parte già al momento della consegna della merce effettuato le relative denunce dei vizi al mediatore commerciale come emerso nel corso dell'istruttoria espletata.

Anche l'eccezione inerente all'accertamento effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, inerente la mancata individuazione del momento in cui il vizio della merce si era verificato, è destituita di fondamento giuridico.

È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza, che grava sul venditore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la relativa prestazione e specificamente, di avere alienato la merce conforme all'ordine e priva di difetti e non, all'acquirente l'onere di provare di avere diligentemente adempiuto e, specificamente di avere conservato la merce presa in consegna.

Va escluso, peraltro, che il certificato fitosanitario, emesso dall'apposito ufficio in Ci., prodotto dalla resistente, provi di per sé la conformità della merce ed in particolare il vizio poi accertato dal mediatore commerciale a Genova e successivamente dal C.T.U.

Di tale certificazione, per vero, si dubita della sua rituale formazione, non essendo chiaro se la medesima sia stata emessa all'esito di controlli effettivamente effettuati in laboratorio, sui prodotti oggetto di causa, dovendosi in particolare evidenziare che, anche il contenuto del documento non esclude che la merce era priva di conformità e difetti, limitandosi il certificato a dire che non era stato fatto trattamento di disinfestazione.

Quanto al merito della presente controversia, deve osservarsi che è risultato pacificamente che la merce consegnata dalla H.E.L., è risultata non conforme alla qualità e quantità richieste in contratto, risultando la stessa, come anche rilevato dal C.T.U. nel corso del relativo accertamento tecnico preventivo, inadatta al consumo ed inidonea pertanto ad essere lavorata e poi commercializzata (osservazioni del C.T.U. pag. 6 risposte osservazioni periti di parte).

Da tale accertamento, discende inevitabilmente che la resistente abbia violato la norma di cui all'art.

35 della Convenzione di Vienna, consegnando beni non conformi rispetto a quelli richiesti dal contratto.

Avendo, quindi, la parte ricorrente dimostrato che la H.E.L. ha adempiuto in maniera inesatta la sua prestazione, essendo risultata provata la difformità dei beni consegnati, nonché la tempestiva denuncia dei vizi, era il venditore che doveva fornire adeguata prova idonea di avere correttamente adempiuto, consegnando merce conforme a quella oggetto del contratto.

Non avendo dimostrato tutto ciò, il fornitore resistente deve essere dichiarato inadempiente rispetto alla prestazione contrattuale e conseguentemente dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, con obbligo di risarcire il danno arrecato da parte di H.E.L.

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In questo senso, appare corretta la quantificazione del danno effettuata da parte del consulente tecnico d'ufficio, che ha stabilito la ripartizione del relativo pregiudizio economico subito in due voci di danno diretto e danno indiretto.

Il primo di questi, è costituito dal pregiudizio economico inerente al prezzo pagato rispetto alla quantità di merce, presente nei magazzini della A. s.n.c., al momento del sopralluogo del consulente tecnico d'ufficio, quantificato dal medesimo sulla base del prezzo pagato dalla ricorrente, sulla base delle fatture depositate agli atti di causa moltiplicato per il quantitativo di noci.

Così come costo puro d'acquisto il consulente tecnico nominato, calcola il prezzo di dollari $ 3,07 moltiplicato il quantitativo in chili di noci presenti in magazzino, pari a kg. 13.122, giungendo al risultato di arrivare ad un pregiudizio diretto di $ 48.551,40 che convertiti in € danno un totale di € 39.082,75.

Per quel che concerne, invece, il danno indiretto, il medesimo è stato calcolato, prendendo a base il prezzo medio delle noci, nel mercato più vicino a quello di Trento, costituito da quello di Verona e moltiplicando il prezzo medio al kg, per i chili di noci presenti in magazzino, arrivando così ad ottenere il costo di acquisto del relativo quantitativo (13.122 kg * € 3,90 = € 51.175,80).

Il danno da mancato guadagno è pertanto costituito dal costo d'acquisto effettuato dalla A. s.n.c.

sottratto al prezzo della merce ossia € 51.175,80 - € 39.082,75= € 11.373,05.

Le due componenti di danno diretto ed indiretto sommate danno, quindi, il totale del danno da risarcire in favore di A. s.n.c. pari ad € 51.175,80.

Gli ulteriori costi richiesti in comparsa conclusionale a titolo di spese di stoccaggio, assicurazione, sdoganamento non devono essere presi in considerazione visto che si tratta di costi che in ogni caso la A. s.n.c. avrebbe sostenuto, tanto da dover ritenere quanto già respinto dal C.T.U. nominato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate comprensive del procedimento di reclamo cautelare in complessivi € 10.400,00 per diritti, € 1.000,00 per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a come per legge.

Diritto PQM P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Istruttore Marco Tamburrino, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

- Accerta e dichiara il grave inadempimento di H.E.L. al contratto di vendita concluso con la A. s.n.c. in data 16.3.2010;

- Dichiara la risoluzione del suddetto contratto e per l'effetto condanna la H.E.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 51.175,80 oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo;

- Condanna al pagamento delle spese processuali, la H.E.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della A. s.n.c. liquidando le stesse, in complessivi € 10.400,00 per diritti, € 1.000,00 per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;

- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della C.T.U. effettuata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;

Così deciso in Trento, il 24 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2015.

Note

Utente: casbb09 CASB BIBLIOTECA DIGITALE - www.iusexplorer.it - 21.11.2017

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