• Non ci sono risultati.

209 Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "209 Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2019"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

DETPRES DEL 20 GIUGNO 2019 N. 209

Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2019.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto l'articolo 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, il quale ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente;

visto il decreto ministeriale del 12 luglio 2000 che approva la “Tabella indennizzo danno biologico”;

visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2018 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018;

visto il decreto ministeriale del 23 aprile 2019, n. 45 concernente l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale;

vista la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 e 2018 pari all’1,10% calcolata secondo i criteri di rivalutazione adottati nei precedenti anni sulla base degli indici Istat;

vista la relazione del Direttore generale in data 19 giugno 2019,

(2)

DETERMINA

di proporre la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, in misura dell’1,10%.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, quantificata complessivamente in euro 3.985.200 graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 “Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro”, imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche agli assicurati” del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del relativo decreto.

f.to prof. Massimo De Felice

Riferimenti

Documenti correlati

38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e

economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico adecorrere dal 1° gennaio 2012 e per i

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011: “Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata 4 la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2005: “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto con decorrenza 1° luglio

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, il quale ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle