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204 Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2021 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n

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DELIBERA DEL 20 LUGLIO 2021 N. 204

Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, di nomina del Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto;

visto l'articolo 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, il quale ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente;

visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 che approva la “Tabella indennizzo danno biologico”;

visto il decreto ministeriale 23 aprile 2019 n. 45 concernente l’approvazione della nuova

“Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”;

visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021 n. 60 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2020;

visto che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat per l’anno 2021 è risultata negativa e pari a – 0,3%;

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visto l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente, non può risultare inferiore a zero;

vista la relazione del Direttore generale in data 9 luglio 2021;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di confermare, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del relativo decreto.

Il Segretario Il Presidente f.to Stefania Di Pietro f.to Franco Bettoni

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