Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prestazioni Documento: Circolare n. 10 del 28 febbraio 2007.
Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge finanziaria 2007 1. Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale 2. Assegno funerario.
Quadro Normativo
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 19 dicembre 1995;
• Legge n. 493 del 3 dicembre 1999: “ Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici”. Articolo 7, comma 4;
• D.M. 15 settembre 2000: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo”;
• D.M. 15 settembre 2000: “Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”;
• Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1257;
• D.M. 31 gennaio 2006: “Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale”. Articolo 2;
• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 85, comma 3;
• Circolare INAIL n. 9 del 22 febbraio 2001: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge n. 493 del 3 dicembre 1999”.
• Circolare INAIL n. 29 del 14 giugno 2006: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi mortali”.
Premessa
La Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1257) introduce una modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l'abbassamento dal 33% al 27%.
Oggetto dell'assicurazione
Gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 20074 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento.
Assegno funerario per i casi di infortunio mortale
Ad integrazione della circolare n. 29 del 14 giugno 2006 con la quale è stata disciplinata l'erogazione della rendita ai superstiti per i casi di infortunio mortale in ambito domestico, si dispone che, per gli eventi mortali occorsi a far data dal 17 maggio 20065 , venga corrisposto anche l'assegno funerario6.
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1. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 1257.
2. D.M. 31 gennaio 2006, articolo 2.
3. Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, articolo 7, comma 4.
4. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 1364.
5. Data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M. 31 gennaio 2006.
6. D.P.R. n. 1124/1965, articolo 85, comma 3.
IL DIRETTORE GENERALE