• Non ci sono risultati.

48 del 5 novembre 1979 Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni degli insegnanti degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "48 del 5 novembre 1979 Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni degli insegnanti degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 48 del 5 novembre 1979

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni degli insegnanti degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 5 ottobre 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 26 ottobre 1979, ha approvato la deliberazione 20 giugno 1979 del Consiglio di amministrazione (cfr. allegato) con la quale sono stabilite le nuove misure del premio speciale unitario dell'assicurazione delle persone in oggetto.

Il provvedimento ha decorrenza dall'anno scolastico 1979/80.

Restano confermate, per quanto compatibili, le istruzioni impartite in precedenza.

Allegato alla circ. n. 48/1979

26.10.1979 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 293 DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Nuove misure dei premi speciali unitari, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 20 giugno 1979, concernente la determinazione di premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 20 giugno 1979, nel testo annesso al presente decreto, concernente la determinazione di premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 20 giugno 1979.

(Omissis)

(2)

ADOZIONE DEI NUOVI PREMI SPECIALI UNITARI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI, DEGLI STUDENTI E DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO NON STATALI.

(Omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del direttore generale in ordine all'assicurazione degli alunni e studenti e degli insegnanti delle scuole ed istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;

Visto il disposto dell'art. 42 del testo unico 30 giugno 1965, numero 1124;

Vista la propria deliberazione del 7 maggio 1969, approvata con decreto ministeriale 1° agosto 1969, con la quale sono stati fissati i premi speciali unitari annui pro capite per gli alunni e per gli studenti nonché per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali ed è stato altresì disposto che la misura del premio degli studenti segua automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai sensi dell'art. 116 del citato testo unico;

Considerato che per effetto delle variazioni anzidette il premio degli alunni e degli studenti in questione è stato di volta in volta proporzionalmente adeguato sino alla misura variazione delle retribuzioni stabilita con decreto ministeriale 15 novembre 1974;

Vista la propria deliberazione del 21 febbraio 1978, approvato con decreto ministeriale 25 luglio 1978, concernente la conferma a decorrere dal 1° luglio 1977, nella misura di L. 1.785 annue pro capite, del premio speciale unitario degli alunni e degli studenti di cui trattasi;

Esaminati i dati di gestione dell'assicurazione degli alunni e degli studenti relativi al triennio scolastico 1972-73, 1973-74 e 1974-75, dai quali risulta che la misura di premio speciale unitario adeguata agli oneri è pari a L. 700 annue pro capite;

Considerato che, in base ai dati di gestione dell'assicurazione degli insegnanti relativi al medesimo triennio scolastico la misura di premio speciale unitario annuo adeguata agli oneri risulta pari a L. 12.200 pro capite;

Ravvisata pertanto l'urgente necessità di provvedere all'adozione di nuove misure di premio;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 31 maggio 1979;

Sentito il parere favorevole del direttore generale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera che a decorrere dall'anno scolastico 1979-80:

1) il premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni e degli studenti delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali venga stabilito nella misura di L. 700 annue pro capite.

Tale premio seguirà automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai sensi dell'art. 116 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 39, secondo comma, dello stesso testo unico;

2) il premio speciale unitario per l'assicurazione degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali venga stabilito nella misura di L. 12.200 annue pro capite.

Detta misura e riferita ad una retribuzione effettiva fino a L. 4.650.000 annue. Per retribuzione superiore il premio sarà aumentato proporzionalmente.

(3)

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i provvedimenti di competenza.

Riferimenti

Documenti correlati

Danno: il pregiudizio subito dall’Assicurato in conseguenza di un sinistro. Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o

Al termine del periodo di Ricovero, l’Assicuratore versa all’Assicurato – in aggiunta all’Indennità per R i cov e ro – l ’ In d e nn ità forfetaria di post Ricovero

r) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici. Tale estensione di garanzia non si applica ai soggetti Assicurati durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali per

la garanzia si Intende prestata per gli infortuni che i dipendenti dei Contraente e/o le persone autorizzate dalla Contraente subiscano in occasione di missioni, trasferte o

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero e per il quale l'Assicurato non abbia richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza, AXA

r) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici. Tale estensione di garanzia non si applica ai soggetti Assicurati durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali

Nel caso di Disdetta della Polizza Collettiva, la copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente rimarrà attiva fino alla sua naturale scadenza indicata

1.La valutazione dei titoli, espletata ai soli fini della ammissione alla successiva prova scritta, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di