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Classi di rischio

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 25 del 29 aprile 1985

Oggetto: Determinazione, per l'anno 1985, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. Rideterminazione di alcuni minimi retributivi relativi all'anno 1984.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, prevede come noto, che i limiti minimi di retribuzione giornaliera aumentino ogni anno nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Tali limiti, validi ai fini del calcolo delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale, devono quindi essere variati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui al predetto articolo 19, è risultata, per l'anno 1985, pari al 12,2%

(D.M. 20 novembre 1984).

Tali limiti, inoltre, ai seni dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, a L. 25.928 (7,50% e dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1985, che è stato determinato nella misura di L. 345.700).

Va altresì tenuto presente che il quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 537/1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 6O2, nonché per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del predetto articolo 19 della legge n. 153/1969, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1985, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT e aumentato nella misura del 12,2%, il predetto minimale, fissato al 1° gennaio 1984 in L. 16.010, incrementato dell'aliquota anzidetta risulta determinato in L. 17.970.

Si fa inoltre presente che per i lavoratori addetti i settori di lavoro elencati nei commi 16 e 37 dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 ("Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali") per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il limite minimo di retribuzione giornaliera va determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% anziché quello del 7,50% fissato dall'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Ne consegue che il minimale retributivo giornaliero per l'anno 1984 e pari. a L. 12.808 e per l'anno 1985 a L. 13.828.

Tali importi costituiscono, per i lavoratori dei predetti settori con occupazione inferiore a quattro ore, i "minimi dei minimi", per cui si applicheranno i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981 ove questi dovessero risultare superiori rispettivamente a L. 12.808 e L. 13.828.

Invece nel caso in cui i predetti lavoratori siano occupati con orario superiore alle quattro ore, i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono per l'anno 1984 di L. 24.015 e per l'anno 1985 di L. 25.928.

Si segnala poi che, ai sensi del comma 20 del medesimo articolo 5 della legge n. 863/1984, i limiti minimi della retribuzione giornaliera per i lavoratori occupati nel settore dell'istruzione prescolare non statale sono pari per l'anno 1984 a L. 16.010 e per l'anno 1985 a L. 17.970.

Tanto premesso, corre obbligo di far presente che, nei caso in cui la citata normativa dei commi 16, 17 e 20 dell'articolo 5 anzidetto trovi applicazione nei confronti di insegnanti del settore dell'istruzione scolare e prescolare non statale, per i quali vige il sistema contributivo dei premi speciali unitari di cui al D.M. 5 ottobre 1979, i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono per l'anno 1984 di L. 16.010 e per l'anno 1985 di L. 17.970, sia che si tratti di insegnanti delle scuole prescolari occupati con qualsiasi orario che di insegnanti di insegnanti di scuole scolari occupati per non più di quattro ore giornaliere.

Le retribuzioni annue sono quindi di L. 4.803.000 per il 1984 (premio di L. 12.605) e di L. 5.391.000 per il 1985 (premio di L.

14.145).

Ove si tratti invece di insegnanti occupati per oltre quattro ore giornaliere nel settore dell'istruzione scolare, il limite retributivo minimo giornaliero e di lire 24.015 per l'anno 1984 e di L. 25.928 per l'anno 1985.

Di conseguenza le retribuzioni annue sono di L. 7.204.500 per l'anno 1984 (premio di L. 18.905) e di L. 7.778.400 per l'anno 1985 (premio di L. 20.410).

Si fa presente, infine, che il comma 19 dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile a tutte le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, che prestino attività sia ad orario intero che ad orario parziale, ha stabilito che, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può essere inferiore al 5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 10 gennaio di ciascun anno.

Tale limite, che per l'anno 1984 e risultato pari a L. 16.010, per l'anno 1985 e pari a L. 17.285, ma va comunque sostituito dal limite minimo di L. 17.970, determinato ai sensi della legge n. 537/1981.

Tanto premesso, nel far presente che per quanto concerne le altre disposizioni della legge n. 863/1984 sarà emanata apposita

(2)

circolare, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, il limite minimo di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1985 ed i relativi premi di assicurazione.

Inoltre, tenuto conto che in conseguenza dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il limite minimo di retribuzione determinato ai sensi dell'articolo 5, punto 19, della citata legge numero 863/1984, vale anche per i lavoratori a salario convenzionale che prestino attività ad orario intero, si indicano, per le categorie di lavoratori interessati, in sostituzione di quanto esposto nella circolari e n. 36/1984, sia il limite minimo di retribuzione da valere per l'anno 1984 che i relativi premi di assicurazione.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, rimanendo soggette alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del più volte citato articolo 19 della legge n. 153/1969 a loro volta maggiorate dal 10 gennaio 1985, in virtù dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, di un importo pari al 50% delle misure vigenti a tale data.

I - SETTORE INDUSTRIALE

a) Generalità dei lavoratori dipendenti:

b) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori, nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 7.778.400 (25.928 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverte classi di rischio sono i seguenti:

Per tutte le posizioni assicurative in vigore al 10 gennaio 1985, la variazione della classe minima di retribuzione sarà disposta a cura di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - in occasione dell'aggiornamento automatico con i tassi in aumento ed in riduzione che, per il corrente anno, avrà luogo dopo l'elaborazione dei dati anagrafici.

L'adeguamento dei premi derivante dalla citata variazione di retribuzione verrà effettuato contestualmente alla elaborazione della richiesta di "supplemento premio anticipato" relativo all'anno 1985 ovvero in occasione della "regolazione premio" per lo stesso anno.

Saranno escluse dall'adeguamento automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già coperti da regolazione che risulteranno opportunamente evidenziati nel tabulato di riscontro, che scaturirà dall'aggiornamento anagrafico con il quale si opererà la variazione della suddetta classe di retribuzione.

Si precisa inoltre che, in sede di digitazione, deve essere assunto il valore "7778".

c) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono i seguenti:

retribuzione

L. 25.928

retribuzione

L. 25.928

Classi di rischio

Retribuzione minima annua L. 7.778.400

I L. 30.000

II L. 71.725

III L. 162.200

IV L. 243.075

V L. 320.850

VI L. 407.175

VII L. 522.050

VIII L. 534.750

IX L. 616.600

X L. 732.025

retribuzione

L. 25.928

I settore L. 38.300

1) facchini

II settore L. 87.700

2) barrocciai L. 67.150

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d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

d 1 ) Per l'anno 1984... retribuzione L. 16.010

Pertanto, le misure di premio capitario, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Di conseguenza le Sedi provvederanno a rimborsare agli organismi interessati la differenza di premio versata in più perché calcolata sul limite retributivo di L. 24.015 indicato nella circolare n. 36/1984.

d 2) Per l'anno 1985...

Pertanto, le misure di premio capitario, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

e) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:

e 1) Per l'anno 1984...

Pertanto, la misura del premio a persona, per mese o frazione di mese, e di L. 16.330.

Di conseguenza le Sedi provvederanno a rimborsare agli interessati la differenza di premio vergata in più perché calcolata sul limite retributivo di L. 24.015 indicato nella circolare n. 36/1984.

e 2) Per l'anno 1985...

Pertanto, la misura del premio a persona, per mese o frazione di mese, e di L. 18.330.

f) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1985/1986, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

Gli importi dei premi anzidetti andranno ovviamente ricalcolati allorquando verrà emanato il decreto ministeriale di rivalutazione del massimale e del minimale della retribuzione annua da valere ai fini della riliquidazione delle rendite, previsto dall'articolo 116 del vigente Testo Unico.

g) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, SOGGETTI alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

g 1) Per l'anno 1984...

I settore L. 23,430

1) facchini

II settore L. 54.260

2) barrocciai L. 41.650

retribuzione

L. 17.970

I settore L. 26.430

1) facchini

II settore L. 61.050

2) barrocciai L. 46.850

retribuzione

L. 16.010

retribuzione

L. 17.970

retribuzione

L. 25.928

- per lavori di durata non superiore a 30 giorni

L. 83.800

- per l'intera campagna olearia L. 261.800

2) Frantoi di tipo B

- per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 116.400

- per l'intera campagna olearia L. 316.000

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Di conseguenza le Sedi provvederanno a rimborsare agli organismi interessati: la differenza di premio versata in più perché calcolata sul limite retributivo di L. 24.015 indicato nella circolare n. 36/1984.

g 2) Per l'anno 1985...

h) Lavoratori a domicilio:

1) Addetti ai servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella allegato A.

Si rammenta, inoltre, che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, mentre si applicano agli addetti lavorazione meccanico - agricole per conto terzi (v. lettera ai Direttori di ispettorato n. 637/PG/11 bis del 18 novembre 1983), non sono invece applicabili agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, per i quali valgono, anche se inferiori, gli importi stabiliti dagli appositi decreti (v. circolare n. 27/1983), nè ai detenuti ed internati ed agli allievi dei corsi di istruzione professionale, le cui retribuzioni convenzionali sono agganciate al più elevato importo del c.d. "minimale di rendita" (v. circolare numero 64/1983).

Qualora per i predetti allievi si configuri la previsione contenuta nell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, la contribuzione sarà attuata, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 3, con le modalità previste per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Infine, particolare attenzione dovrà essere posta dalle Unità operative relativamente alle retribuzioni media convenzionali a carattere locale fissate a norma dell'articolo 118 del Testo Unico. Qualora i relativi importi siano inferiori al minimale di L. 17.970, gli stessi dovranno essere adeguati a quest'ultimo.

II - SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

retribuzione L.28.830

(Per effetto dell'indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981)

Sotto il profilo risarcitivo, si precisa che:

A) per quanto concerne indennità per inabilita temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verifacatesi dal 1° gennaio 1985 nonché nei casi in cui, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione.

Per le categorie dei lavoratori soggette alle norme di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per le quali i minimi retributivi relativi al 1984 sono stati modificati, dovrà altresì procedersi a partire dal 1° gennaio di quell'anno al corrispondente conguagli secondo i criteri sopra descritti.

L'evidenza dei casi sarà fornita da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - con apposito tabulato.

B) Per ciò che riguarda la rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangono, per gran parte delle categorie interessate, tuttora inferiori al minimale fissato per il settore industriale nell'anno 10 luglio 1984 - 30 giugno 1985 al quale, pertanto, dovrà farsi riferimento per la liquidazione della prestazione stessa.

Ovviamente, nuove misure dovranno invece essere assunte a base del calcolo della rendita, per gli eventi verificatisi dal 1°

gennaio 1985, nei confronti delle categorie dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (limitatamente alle classi salariali più elevate) nonché dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, la cui retribuzione annua sopra il summenzionato limite.

All.: n. 1

TABELLA ALLEGATO A) alla circolare n. 25/1985

ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

retribuzione

L. 16.010

retribuzione

L. 17.970

retribuzione

L. 25.928

Classe di retribuzione oraria

Ore lavorative prestate convenzionale giornalmente 2.565 3.645 5.460

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere 3.850 5.470 8.190

b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere 8.980 12.760 19.110

(5)

c) oltre n. 4 ore e fino a n.6 ore di lavoro giornaliere 14.110 20.050 30.030

d) oltre n.6 ore e fino a n.8 ore di lavoro giornaliere 19.240 27.340 40.950

e) oltre le n. 8 ore di lavoro giornaliere 25.650 36.450 54.600

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