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Inghilterra

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Academic year: 2022

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6. Aspetti applicativi e casistica operativa

6.1 Impresa italiana che presta servizi in altro Paese UE

L’impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE (ad esempio servizi di carattere edile, realizzazione di impianti in loco) deve verificare, ai fini fiscali, in funzione soprattutto della durata della permanenza, se la sua presenza nel Paese estero realizzi o meno gli estremi della stabile organizzazione.

L’istituto del reverse charge o inversione contabile

Nel caso in cui un operatore economico di un Paese UE (Paese X) esegue una prestazione di servizi in un altro Paese UE (Paese Y) a favore di un operatore economico stabilito in tale ultimo Paese, in virtù dell’istituto del reverse charge o inversione contabile, non è obbligato ad identificarsi ai fini IVA in tale Paese (Paese Y), potendo trasferire l’obbligo fiscale in capo al committente, il quale, conseguentemente, diventa debitore dell’imposta e deve assoggettare l’operazione all’IVA del proprio Paese.

Sotto profilo documentale, in tale evenienza:

• il prestatore estero emette fattura senza applicazione dell’imposta

• il committente emette autofattura con IVA nazionale e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

A titolo esemplificativo, sono presentati di seguito due casi.

Caso 1

Impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE senza realizzare gli estremi della stabile organizzazione.

Per quanto concerne gli eventuali obblighi IVA, si possono distinguere due ipotesi:

1. nel caso di prestazione di servizi a favore del consumatore finale, l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese estero al fine di addebitare l’IVA al committente

2. nel caso di prestazione di servizi a favore di soggetto passivo stabilito nel Paese di svolgimento della prestazione, l’impresa italiana non è, in linea generale, obbligata a identificarsi ai fini IVA in quanto torna applicabile la procedura del reverse charge.

Occorre comunque verificare questa possibilità Paese per Paese. In questo caso, il reddito si considera interamente prodotto in Italia.

Ove nel Paese estero, l’impresa committente, applichi una ritenuta alla fonte sui

1

Regno Unito

Il portale dedicato ai Punti di contatto nazionali inglesi è raggiungibile dal sito degli sportelli unici in Europa (EU-GO):

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm (selezionare dalla mappa dell’Europa il Regno Unito).

Per il Regno Unito il portale, denominato UK Welcomes, è il seguente:

http://www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk

Dalla home page, cliccando su Help in other languages è possibile scaricare una guida, disponibile in varie lingue (incluso italiano), che descrive l’operatività dei Point of Single Contact (PSC) presenti nel Regno Unito. È utile conoscere il codice postale della località inglese d’interesse perché il portale, a partire da questo dato, fornisce le informazioni relative alle diverse zone.

Molte attività che in Italia richiedono una certificazione di competenza professionale possono essere esercitate liberamente nel Regno Unito.

Naturalmente, vista l’importanza delle informazioni in questione e delle possibili modifiche legislative, è sempre raccomandabile verificarne la validità, consultando i siti internet indicati o contattando le competenti autorità inglesi, prima di prendere impegni professionali di qualsiasi tipo.

L’esercizio di molte attività nel Regno Unito, se di carattere temporaneo, non richiede il riconoscimento di specifiche qualifiche professionali. L’iscrizione ad eventuali registri nazionali può invece essere richiesta se si intende esercitare in maniera continuativa.

Nonostante questo, è comunque sempre preferibile ottenere una certificazione volontaria per dimostrare il possesso di determinati requisiti di competenza e qualità.

Idraulico

Attualmente non è necessaria una licenza per operare su base temporanea come idraulico nel Regno Unito. Se il lavoro viene svolto per conto di privati è comunque necessario notificare alle autorità la propria intenzione di esercitare nel Paese (la notifica deve essere fatta precedentemente all’inizio del primo lavoro e ripetuta annualmente).

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6. Aspetti applicativi e casistica operativa

6.1 Impresa italiana che presta servizi in altro Paese UE

L’impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE (ad esempio servizi di carattere edile, realizzazione di impianti in loco) deve verificare, ai fini fiscali, in funzione soprattutto della durata della permanenza, se la sua presenza nel Paese estero realizzi o meno gli estremi della stabile organizzazione.

L’istituto del reverse charge o inversione contabile

Nel caso in cui un operatore economico di un Paese UE (Paese X) esegue una prestazione di servizi in un altro Paese UE (Paese Y) a favore di un operatore economico stabilito in tale ultimo Paese, in virtù dell’istituto del reverse charge o inversione contabile, non è obbligato ad identificarsi ai fini IVA in tale Paese (Paese Y), potendo trasferire l’obbligo fiscale in capo al committente, il quale, conseguentemente, diventa debitore dell’imposta e deve assoggettare l’operazione all’IVA del proprio Paese.

Sotto profilo documentale, in tale evenienza:

• il prestatore estero emette fattura senza applicazione dell’imposta

• il committente emette autofattura con IVA nazionale e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

A titolo esemplificativo, sono presentati di seguito due casi.

Caso 1

Impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE senza realizzare gli estremi della stabile organizzazione.

Per quanto concerne gli eventuali obblighi IVA, si possono distinguere due ipotesi:

1. nel caso di prestazione di servizi a favore del consumatore finale, l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese estero al fine di addebitare l’IVA al committente

2. nel caso di prestazione di servizi a favore di soggetto passivo stabilito nel Paese di svolgimento della prestazione, l’impresa italiana non è, in linea generale, obbligata a identificarsi ai fini IVA in quanto torna applicabile la procedura del reverse charge.

Occorre comunque verificare questa possibilità Paese per Paese. In questo caso, il reddito si considera interamente prodotto in Italia.

Ove nel Paese estero, l’impresa committente, applichi una ritenuta alla fonte sui

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Regno Unito

Il portale dedicato ai Punti di contatto nazionali inglesi è raggiungibile dal sito degli sportelli unici in Europa (EU-GO):

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm (selezionare dalla mappa dell’Europa il Regno Unito).

Per il Regno Unito il portale, denominato UK Welcomes, è il seguente:

http://www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk

Dalla home page, cliccando su Help in other languages è possibile scaricare una guida, disponibile in varie lingue (incluso italiano), che descrive l’operatività dei Point of Single Contact (PSC) presenti nel Regno Unito. È utile conoscere il codice postale della località inglese d’interesse perché il portale, a partire da questo dato, fornisce le informazioni relative alle diverse zone.

Molte attività che in Italia richiedono una certificazione di competenza professionale possono essere esercitate liberamente nel Regno Unito.

Naturalmente, vista l’importanza delle informazioni in questione e delle possibili modifiche legislative, è sempre raccomandabile verificarne la validità, consultando i siti internet indicati o contattando le competenti autorità inglesi, prima di prendere impegni professionali di qualsiasi tipo.

L’esercizio di molte attività nel Regno Unito, se di carattere temporaneo, non richiede il riconoscimento di specifiche qualifiche professionali. L’iscrizione ad eventuali registri nazionali può invece essere richiesta se si intende esercitare in maniera continuativa.

Nonostante questo, è comunque sempre preferibile ottenere una certificazione volontaria per dimostrare il possesso di determinati requisiti di competenza e qualità.

Idraulico

Attualmente non è necessaria una licenza per operare su base temporanea come idraulico nel Regno Unito. Se il lavoro viene svolto per conto di privati è comunque necessario notificare alle autorità la propria intenzione di esercitare nel Paese (la notifica deve essere fatta precedentemente all’inizio del primo lavoro e ripetuta annualmente).

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Atre informazioni utili

Registro per la sicurezza degli operatori del gas. Coloro che decidono di esercitare questa attività nel Regno Unito devono iscriversi ad un registro nazionale. Per essere inseriti è necessario dimostrare di possedere una qualifica professionale che attesti la competenza per operare in questo settore e/o dimostrare un’esperienza professionale.

JIB-PMES CSCSS card. Qualora l’idraulico operi in un cantiere edile, gli potrà venire richiesto, a discrezione del responsabile del cantiere, la JIB-PMES CSCSS card, una carta correlata alle competenze acquisite in materia di sicurezza. Se si è già in possesso di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro, è possibile ottenere un riconoscimento.

Per maggiori informazioni consultare il link:

http://www.jib-pmes.org.uk/non_uk_quals.htm

Se invece si intende esercitare come stabile organizzazione, generalmente occorre avere i seguenti riconoscimenti:

City and Guilds (6089) NVQ livello 2 o 3, per il settore Mechanical Engineering Services (MES)

• Plumbing and City and Guilds (6129) - Technical Certificate Level 2 Basic Plumbing Skills and Level 3 Plumbing Studies.

Se già si lavora come idraulico in un altro Stato membro è possibile ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale.

Il livello 3 del NVQ/SVQ contiene anche i riconoscimenti per i seguenti settori:

• regolazione delle acque

• sistemi ad acqua calda

• ACS sicurezza impianti a gas.

Il registro ufficiale per questa professione è stato creato nel 1886 ed assegna il codice “RP” preceduto dal nome della persona interessata alla registrazione;

per essere iscritto occorre avere almeno il livello 2 dell’NVQ (o certificazioni equivalenti).

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet dell’Istituto inglese del settore idraulico:

http://www.ciphe.org.uk

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Atre informazioni utili

Registro per la sicurezza degli operatori del gas. Coloro che decidono di esercitare questa attività nel Regno Unito devono iscriversi ad un registro nazionale. Per essere inseriti è necessario dimostrare di possedere una qualifica professionale che attesti la competenza per operare in questo settore e/o dimostrare un’esperienza professionale.

JIB-PMES CSCSS card. Qualora l’idraulico operi in un cantiere edile, gli potrà venire richiesto, a discrezione del responsabile del cantiere, la JIB-PMES CSCSS card, una carta correlata alle competenze acquisite in materia di sicurezza. Se si è già in possesso di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro, è possibile ottenere un riconoscimento.

Per maggiori informazioni consultare il link:

http://www.jib-pmes.org.uk/non_uk_quals.htm

Se invece si intende esercitare come stabile organizzazione, generalmente occorre avere i seguenti riconoscimenti:

City and Guilds (6089) NVQ livello 2 o 3, per il settore Mechanical Engineering Services (MES)

• Plumbing and City and Guilds (6129) - Technical Certificate Level 2 Basic Plumbing Skills and Level 3 Plumbing Studies.

Se già si lavora come idraulico in un altro Stato membro è possibile ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale.

Il livello 3 del NVQ/SVQ contiene anche i riconoscimenti per i seguenti settori:

• regolazione delle acque

• sistemi ad acqua calda

• ACS sicurezza impianti a gas.

Il registro ufficiale per questa professione è stato creato nel 1886 ed assegna il codice “RP” preceduto dal nome della persona interessata alla registrazione;

per essere iscritto occorre avere almeno il livello 2 dell’NVQ (o certificazioni equivalenti).

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet dell’Istituto inglese del settore idraulico:

http://www.ciphe.org.uk

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3 3 Elettricista

Anche per l’attività di elettricista non viene obbligatoriamente richiesto di possedere una licenza. Nonostante questo, è raccomandabile ottenere una certificazione volontaria, self certified scheme, per dimostrare di avere le competenze necessarie.

Nella tabella sottostante sono riportati gli enti, e i rispettivi siti internet, a cui fare riferimento per maggiori informazioni in merito ai riconoscimenti volontari.

Ente Sito internet

British Standards Institution - BSI http://www.kitemark.com

EC Certification Limited - ELECSA http://www.eccertification.co.uk http://www.elecsa.co.uk NAPIT Registration Limited

(National Association of Professional Inspectors

and Testers)

http://www.napit.org.uk

NICEIC Group Limited http://www.niceic.com

Joint Industry Board http://www.jib.org.uk/index.htm Qualora l’elettricista operi in un cantiere edile gli potrà venire richiesto un Electrotechnical certification scheme (ECS). Questo documento attesta il rispetto di determinati standard di sicurezza. Per chi già possiede una certificazione in un altro Stato membro è possibile ottenere un riconoscimento della propria qualifica.

Per maggiori informazioni consultare il link:

http://www.ecscard.net/faqs.html#nonuk Operatore edile

Il settore edile è caratterizzato dalla presenza di tante professioni diverse (ad esempio imbianchini, demolitori e vetrai), che possono essere regolamentate in maniera differente a seconda del tipo di edificio in cui si deve operare e del lavoro che si intende effettuare. Sul portale UK Welcomes, selezionando Apply for licences / Go to the licence and regulation tool / Start now, è possibile scegliere il settore Construction (building and civil engineering works) e, in seguito, il tipo di attività e di edificio interessato e la zona di realizzazione, per conoscere la normativa applicabile al singolo caso specifico.

Altre informazioni utili di carattere generale sono disponibili sempre sul portale UK Welcomes, selezionando The UK economy / UK economic sector / Construction.

Anche per le attività correlate al settore edile è possibile acquisire certificazioni volontarie che attestino le proprie competenze in materia di sicurezza dei lavori realizzati.

Per maggiori informazioni consultare il sito:

http://www.cscs.uk.com

3 3 Elettricista

Anche per l’attività di elettricista non viene obbligatoriamente richiesto di possedere una licenza. Nonostante questo, è raccomandabile ottenere una certificazione volontaria, self certified scheme, per dimostrare di avere le competenze necessarie.

Nella tabella sottostante sono riportati gli enti, e i rispettivi siti internet, a cui fare riferimento per maggiori informazioni in merito ai riconoscimenti volontari.

Ente Sito internet

British Standards Institution - BSI http://www.kitemark.com

EC Certification Limited - ELECSA http://www.eccertification.co.uk http://www.elecsa.co.uk NAPIT Registration Limited

(National Association of Professional Inspectors

and Testers)

http://www.napit.org.uk

NICEIC Group Limited http://www.niceic.com

Joint Industry Board http://www.jib.org.uk/index.htm Qualora l’elettricista operi in un cantiere edile gli potrà venire richiesto un Electrotechnical certification scheme (ECS). Questo documento attesta il rispetto di determinati standard di sicurezza. Per chi già possiede una certificazione in un altro Stato membro è possibile ottenere un riconoscimento della propria qualifica.

Per maggiori informazioni consultare il link:

http://www.ecscard.net/faqs.html#nonuk Operatore edile

Il settore edile è caratterizzato dalla presenza di tante professioni diverse (ad esempio imbianchini, demolitori e vetrai), che possono essere regolamentate in maniera differente a seconda del tipo di edificio in cui si deve operare e del lavoro che si intende effettuare. Sul portale UK Welcomes, selezionando Apply for licences / Go to the licence and regulation tool / Start now, è possibile scegliere il settore Construction (building and civil engineering works) e, in seguito, il tipo di attività e di edificio interessato e la zona di realizzazione, per conoscere la normativa applicabile al singolo caso specifico.

Altre informazioni utili di carattere generale sono disponibili sempre sul portale UK Welcomes, selezionando The UK economy / UK economic sector / Construction.

Anche per le attività correlate al settore edile è possibile acquisire certificazioni volontarie che attestino le proprie competenze in materia di sicurezza dei lavori realizzati.

Per maggiori informazioni consultare il sito:

http://www.cscs.uk.com

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Commerciante

Per il settore del commercio, generalmente, nel Regno Unito non viene richiesto il rilascio di una licenza professionale. Nonostante ciò, per alcuni prodotti, un permesso può essere necessario (ad esempio per la vendita di alcolici e dischi musicali).

Per verificare se per il tipo di prodotto che si intende vendere è necessaria o meno una licenza specifica, dal portale UK Welcomes:

http://www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk

selezionare Apply for licences / Go to the licence and regulation tool / Start now / Retail, hire and repair (the sale, rental and restoration of goods) e indicare il tipo di prodotto (ad esempio Food, drink and tobacco retail ) e, se richiesti, ulteriori dettagli, ad esempio la zona di vendita e una specifica del prodotto.

Quando è necessario un permesso, occorre rivolgersi all’autorità locale competente.

On-line è possibile trovare i contatti delle diverse autorità municipali al link:

http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/Localcouncils/

AToZOfLocalCouncils/index.htm

Il commercio ambulante

L’attività di commercio ambulante è regolamentata in maniera diversa da quella tradizionale. Chiunque voglia fare del commercio “di strada”

deve ottenere una licenza dalle autorità locali competenti per la zona in cui intende vendere. Le licenze possono essere rilasciate anche solo per una durata determinata (in genere non vengono rilasciate per più di 7 giorni) ed essere limitate a speciali eventi e/o manifestazioni. Può essere definito un numero massimo di licenze ottenibili nell’arco dell’anno. Se si hanno dei dipendenti, anch’essi devono ottenere una licenza personale.

Dal portale UK Welcomes selezionare Apply for licences e scrivere Street trader nel campo Licence name, successivamente scegliere la zona di interesse.

Molte altre informazioni utili per vivere, viaggiare, lavorare e “fare impresa” in Europa sono disponibili sul portale La tua Europa - imprese:

http://ec.europa.eu/youreurope

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Commerciante

Per il settore del commercio, generalmente, nel Regno Unito non viene richiesto il rilascio di una licenza professionale. Nonostante ciò, per alcuni prodotti, un permesso può essere necessario (ad esempio per la vendita di alcolici e dischi musicali).

Per verificare se per il tipo di prodotto che si intende vendere è necessaria o meno una licenza specifica, dal portale UK Welcomes:

http://www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk

selezionare Apply for licences / Go to the licence and regulation tool / Start now / Retail, hire and repair (the sale, rental and restoration of goods) e indicare il tipo di prodotto (ad esempio Food, drink and tobacco retail ) e, se richiesti, ulteriori dettagli, ad esempio la zona di vendita e una specifica del prodotto.

Quando è necessario un permesso, occorre rivolgersi all’autorità locale competente.

On-line è possibile trovare i contatti delle diverse autorità municipali al link:

http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/Localcouncils/

AToZOfLocalCouncils/index.htm

Il commercio ambulante

L’attività di commercio ambulante è regolamentata in maniera diversa da quella tradizionale. Chiunque voglia fare del commercio “di strada”

deve ottenere una licenza dalle autorità locali competenti per la zona in cui intende vendere. Le licenze possono essere rilasciate anche solo per una durata determinata (in genere non vengono rilasciate per più di 7 giorni) ed essere limitate a speciali eventi e/o manifestazioni. Può essere definito un numero massimo di licenze ottenibili nell’arco dell’anno. Se si hanno dei dipendenti, anch’essi devono ottenere una licenza personale.

Dal portale UK Welcomes selezionare Apply for licences e scrivere Street trader nel campo Licence name, successivamente scegliere la zona di interesse.

Molte altre informazioni utili per vivere, viaggiare, lavorare e “fare impresa” in Europa sono disponibili sul portale La tua Europa - imprese:

http://ec.europa.eu/youreurope

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