• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali "

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 23/10/2014

Circolare n. 130

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento

all’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, dei

(2)

contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

In data 12 maggio 2014tra l’INPS e l’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti (all. n. 1).

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione:

“quota associativa A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive”.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici– entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno), i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti i dati ricevuti dall’Organizzazione sindacale, perché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe degli associati in loro possesso.

Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dal responsabile dell’ A.N.S.A.P.

– Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, verranno presentate dall’Organizzazione sindacale alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 30 marzo.

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati, con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,20

Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,99

Riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale € 0,17

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014 ed è previsto il rinnovo annuale a seguito di richiesta da parte dell’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive.

Detta richiesta dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Si comunica che la sede dell’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive è in via Padova n.13 – Roma (RM).

Istruzioni contabili

(3)

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto dell’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, si istituisce il seguente conto:

GPN25144 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto dell’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Nell’allegato n.2, si riporta la variazione apportata al piano dei conti.

Il Direttore Generale

Nori

(4)

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1 Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Riferimenti

Documenti correlati

1, comma 1175, della legge 296 del 2006”; si tratta delle note di rettifica emesse per mancato riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti alla formazione del Durc

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi

Dopo il 25 ottobre 2014 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli

Le strutture già presenti nell’elenco relativo all’anno 2013, che intendano iscriversi anche per il biennio 2014-2015, dovranno accedere alla procedura solo per confermare la

55 del 3 aprile 2013 in merito agli obblighi di fatturazione elettronica previsti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l’Istituto ha provveduto ad approfondire gli

Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro

Fornitura telematica della Certificazione Unica 2015: conformemente a quanto indicato al paragrafo 2 della Circolare 71, gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare