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Passaggio dalla contabilità semplificata alla ordinaria - Prospetto attività e passività - Vidimazione - n. 2/2003

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Settore Attività connesse con il Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6261/3 Fax 011 571 6265

Email albi.tecnologici@to.camcom.it Web http://www.to.camcom.it

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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE Nota informativa n. 2/2003

Oggetto: passaggio dalla contabilita’ semplificata alla contabilita’ ordinaria - prospetto attivita’ e passivita’ - vidimazione

Le imprese individuali e le società di persone possono decidere di passare dalla contabilità forfetaria o semplificata a quella ordinaria ove

• nel corso dell’anno solare precedente si sia superato il limite dei ricavi di euro 309.874,14 per attività di prestazione di servizi e di euro 516.456,90 per attività diverse ovvero

• su opzione -dettata dal comportamento concretamente tenuto nel corso dell’anno di riferimento o comunque dall’inizio dell’attività- espressa dal contribuente nella dichiarazione annuale IVA successiva

Senza volerci addentrare ulteriormente in questa tematica, peraltro non di pertinenza di questo Reparto, si segnala che il passaggio a questa diversa contabilità richiede, oltre all’istituzione dei libri e scritture contabili previsti da norme di legge, la redazione del prospetto delle attività e passività, così come disposto dal D. L. 02/03/1989, n. 69 (convertito nella L. 27/04/1989, n. 154).

Questo documento esplicita la situazione patrimoniale di partenza necessaria per attivare la contabilità ordinaria.

L’art. 10, comma 5, del D. L. 02/03/1989 n. 69, sopra citato, così recita: “In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e passività esistenti all’inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta

precedente”

Sebbene questa norma si esprima in termini di “vidimazione”, com’è noto, la vidimazione è stata soppressa con l’entrata in vigore della L. 489/1994 (art. 7 bis) nonché, successivamente, con la L.

383/2001.

In ragione di ciò, si ritiene che l’unica formalità inerente al prospetto in questione sia la sua trascrizione sul libro degli inventari, così come previsto dalla prima parte dell’articolo sopra riportato.

Si rimane comunque in attesa di disposizioni ministeriali che chiariscano questa problematica e che eventualmente affermino la competenza del Registro Imprese a bollare detto prospetto,

specificandone le relative modalità (quali dati indicare da parte del funzionario, quale l’importo dei diritti di segreteria, etc.).

Torino, 29 gennaio 2003

Il Capo Reparto Attività Connesse al Registro Imprese Anna Nicola

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