• Non ci sono risultati.

lA de/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "lA de/"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

vf{uwt'e.n;. de/ 2cwo//o e de/& Yb&tck 5/;aad

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro già Direzione Generale della Tutela delle

Condizioni di Lavoro Divisione III

lA .

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

&artenza. Roma, 31/01/2013 . Prot. 32 / 0002583 / MA001.A001

Al Ministero della Salute

Al Ministero dello Sviluppo economico Al Ministero dell'Interno

Al Ministero della Difesa

Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva All'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania AI Comando Carabinieri per la tutela del lavoro Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano AI Coordinamento Tecnico delle Regioni All'INAIL

Alla CGIL Alla CISL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RElAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma Tel. 0646834059 Fax. 06 46834260 Email: [email protected]

(2)

Alla UIL Alla UGL Alla CISAL Alla CONFSAL Alla CIU

Alla CIDA

Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFAGRICOLTURA Alla CONFARTIGIANATO Alla CNA

Alla CONFESERCENTI Alla CONFAPI

Alla CONFCOOPERA TIVE Alla LEGACOOP

All' ABI All'AGCI All'UNCI

Alla CASARTIGIANI

LORO SEDI

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al tennine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del tennine per I"autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 8112008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIAU E DEI RAPPORTI DI LAVORO Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Tel. 0546834059 Fax. 06 46834260 Email: [email protected]

(3)

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "l datori di lavoro che occupano fìno a IO lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui ali 'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). ".

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: " l datori di lavoro che occupano fino a lO lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lellera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lellere a), b), c), d) nonché g)."

AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n.

285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: " I datori di lavoro che occupano fino a IO lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

~nTORE GErMk RA 2 ! i H TO\

{D O W ~~

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE RElAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma Tel. 0646834059 Fax. 0646834260 Email: [email protected]

Riferimenti

Documenti correlati

Lavoro a più turni anche notturni Presenza di rientro durante il turno di riposo RISCHI LEGATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO (per ogni aspetto segnalare se il compito lo prevede) CONDIZIONE

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione nel caso si verifica la presenza di una persona con COVID-19 nei locali aziendali... Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni

Dirigente Scolastico Prof.ssa TERESA GOFFREDO.. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO - LICEO SCIENTIFICO “G. 28, DLgs 81/08) è stato elaborato in

Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gom- ma o della plasti- ca, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimenta- ri, per la stampa,

Pag. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, le mascherine chirurgiche (e non il modello “FFP2” come prescritto per altri ambienti al chiuso) saranno considerate

Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale ai fini

OBIETTIVO: Prosecuzione della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute perché rappresenta una ulteriore misura