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Tale articolo prevede la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la regolarizzazione per usufruire del "condono&#34

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 40 del 30 maggio 1984

Oggetto: Articolo 4 del decreto legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30. Condono. Regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione di crediti.

La Gazzetta Ufficiale n. 83 del 23 marzo 1984 ha pubblicato la legge 22 marzo 1984, n.30 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 21 gennaio 1984, n. 4 il quale all'articolo 4 contiene norme per la regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

Tale articolo prevede la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la regolarizzazione per usufruire del

"condono" - di cui all'articolo 2, commi 5° e seguenti, del decreto legge n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 - mediante la cessione di crediti, maturati entro il 30 aprile 1984 vantati nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Lo stesso articolo prevede il differimento del termine del 30 novembre 1983, fissato dalla citata legge 638/1983 per la regolarizzazione, al 30 aprile 1984 e quello del 31 luglio 1984, stabilito come termine ultimo per il mantenimento dello stato di regolarita, al 31 dicembre 1984.

Per quanto concerne il differimento del termine del 30 novembre 1983 al 30 aprile 1984, pure in carenza di una espressa menzione nella norma in esame, appare di tutta evidenza che la locuzione

"regolarizzazione" attiene sia alla regolarizzazione della situazione debitoria che alla presentazione dell'istanza di "condono". Ciò nella considerazione che quei datori di lavoro che alla data del 30 novembre 1983 non abbiano inteso beneficiare del "condono" a causa di mancanza di liquidità e della allora non prevista facoltà di estinguere i debiti tramite cessione di crediti, sono ora, dalla norma medesima, posti in condizione di avviare la singola procedura con la presentazione dell'istanza di "condono".

Per l'attuazione delle richiamate disposizioni il Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 aprile 1984 ha adottato la deliberazione che si allega (all.n.1).

A chiarimento della normativa si sottolinea innanzitutto che la configurazione giuridica della cessione di crediti può assumere i due aspetti della cessione "pro-soluto" o della cessione "pro-solvendo".

Nel primo caso il cedente non risponde dell'eventuale insolvenza del debitore ceduto e, quindi, si trova liberato dalla propria obbligazione al momento del trasferimento del credito; nel secondo caso, invece, il cedente, con clausola espressa, si assume, con le locuzioni "salvo buon fine" o "salvo incasso", da inserire nella richiesta di cessione del credito, la garanzia dell'effettiva realizzazione (v. p. 8 della delibera).

Nel silenzio della citata norma di legge non sembra che l'Istituto possa esimersi dal verificare che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili ed adeguatamente documentati (v. p.2 della delibera) e dal richiedere la citata garanzia del "buon fine" ai fini della massima cautela per quanto riguarda la esigibilità del credito e la solvenza del debitore ceduto. Ciò, non per cautela circa la solvibilita del debitore che, essendo riferita allo Stato o ad altre pubbliche amministrazioni, appare certa, ma per la eventualità di eccezioni da parte del debitore ceduto nella fase di soddisfazione del debito.

Qualora, pertanto, per qualsiasi motivo vengano a decadere le possibilità di esigibilità del credito, il datore di lavoro cedente decadrà dal beneficiò del "condono" e riassumerà la figura del debitore originario, con tutte le conseguenze di legge anche per quanto attiene alle sanzioni (v. p.8 della delibera).

Peraltro, il decadimento dai benefici del "condono" a causa di inadempienze commesse dal datore di lavoro dalla data di cessione del credito fino al 31 dicembre 1954, non dispiegherà alcun effetto sulla cessione di credito effettuata che potrà essere ulteriormente coltivata.

La cessione di crediti può essere effettuata anche limitatamente ad una parte dei debiti (v. p.2 della delibera), con conseguente necessità, però, che i datori di lavoro abbiano provveduto all'integrazione, per la regolarizzazione della intera situazione debitoria, con il versamento della residua parte del debito in unica soluzione, entro il 30 aprile 1984, o mediante la forma rateale prevista dal 6° comma dell'art 2 del decreto legge n. 463/1983. In tal caso, il versamento della prima rata dovrà risultare effettuato entro la medesima data del 30 aprile 1984 ed al relativo importo potranno concorrere in tutto o in parte i crediti ceduti.

La cessione dei crediti in argomento e utile strumento di pagamento anche da parte dei datori di lavoro

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che, avendo presentato istanza di "condono" entro il 30 novembre 1983 ed essendosi avvalsi della forma rateale di pagamento, intendano estinguere il residuo debito rateizzato mediante la cessione in parola (v.

p.3 della delibera).

Nei casi di cessioni di crediti riguardanti somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti in corso, particolare rilievo assume l'adesione dell'amministrazione interessata. Ciò alla luce dell'articolo 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 9, allegato E, della legge 20 marzo 1965, n. 2248, sul contenzioso amministrativo.

In tali ipotesi, le unità operative (v. p.10 della delibera) richiederanno all'amministrazione interessata formale adesione della stessa alla cessione.

Al fine di evitare eventuali eccezioni da parte delle pubbliche amministrazioni (che in alcuni casi hanno chiesto la stipulazione dell'atto pubblico), è necessario che le cessioni siano formalizzate mediante scrittura privata autenticata da notaio o mediante atto pubblico. In proposito si richiama il disposto dell'articolo 69, 3° comma, del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sulla contabilità dello Stato (v. p.9 della delibera).

Pertanto le unità operative, accertato che l'instanza di "condono" è da accogliere e verificato che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, provvederanno ad invitare i datori di lavoro a perfezionare l'operazione di cessione del credito mediante scrittura privata autenticata o per atto pubblico, con spese a carico degli stessi, ed alla notificazione della scrittura stessa (o dell'atto pubblico, nel caso sia esplicitamente richiesto) alla pubblica amministrazione tramite ufficiale giudiziario.

Il datore di lavoro dovrà notificare la dichiarazione di cessione del credito contestualmente alla competente Sede dell'INAIL ed alla pubblica amministrazione (debitore ceduto) interessata.

Indipendentemente dall'esito dell'istanza di "condono", che sarà esaminata alla luce delle disposizioni di carattere generale e particolare in materia vigenti, la competente Sede invierà, con la massima urgenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al datore di lavoro ed alle pubbliche amministrazioni debitrici cedute, la comunicazione dell'accettazione della cessione di credito "pro-solvendo" e, alle stesse pubbliche amministrazioni, una richiesta intesa ad accertare la regolarità della cessione, l'esatto ammontare del debito ceduto nonchè le modalità e i termini con i quali le amministrazioni stesse intendono definire le partite debitorie cedute (v. P. 10 della delibera).

L'accettazione della cessione del credito da parte dell'Istituto comporta l'abbandono delle procedure esecutive nei confronti dei datori di lavoro interessati. Qualora, successivamente, si verifichi una condizione di decadenza dal "condono" dovrà essere avviata una nuova azione di recupero del dovuto in forma coattiva, che troverà la sua fonte nei nuovi riscontrati motivi di decadenza (v. p.11 della delibera).

Ai fini della stipula si richiama la circolare n.30/1974, riguardante la rappresentanza legale dell'Istituto nell'esercizio dell'assicurazione.

Per quanto attiene poi la riserva formulata dal Consiglio di amministrazione in calce alla menzionata deliberazione allegata, si sottolinea che la possibilità o meno di includere gli enti pubblici economici tra i soggetti considerati dalla legge quali debitori ceduti (v. p.4 della delibera), è subordinata alle determinazioni che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'uopo interessato riterrà di assumere.

Alle determinazioni ministeriali e subordinata altresì la necessità dell'impegno da parte dei datori di lavoro di corrispondere, appena quantificati dall'Istituto, gli interessi di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981 e successivi decreti Interministeriali, nella misura vigente alla data della cessione del credito, fino alla data di effettivo realizzo del credito stesso da parte dell'Istituto, di cui alle istruzioni a suo tempo diramate in via provvisoria ed ora recepite dal Consiglio di amministrazione con la medesima deliberazione (v. p.8 della delibera).

Ciò stante, le unità operative si asterranno dall'assumere definitivi provvedimenti sulle due questioni.

Si raccomanda di tenere in particolare evidenza le pratiche che interessano e di curare con la massima attenzione e tempestività le operazioni ed i rapporti con pubbliche amministrazioni debitrici cedute sia in fase di prima richiesta che in quella dei successivi pagamenti anche al fine di una eventuale determinazione degli interessi qualora il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ne dovesse riconoscere l'applicabilità.

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Considerato l'esiguo numero dei casi che interessano non si ritiene di modificare i programmi in uso e pertanto sarà cura delle Sedi determinare direttamente gli interessi di rateazione provvedendo all'inserimento nell'archivio magnetico avvalendosi delle ordinarie procedure.

Poichè la cessione del credito comporta - come si è detto - l' abbandono delle procedure esecutive, le evidenze di cui sopra saranno utilizzate anche per rilevare casi per i quali si impone il blocco delle procedure stesse.

Per la predisposizione delle necessarie segnalazioni per l'aggiornamento dell'archivio magnetico, valgono le modalità operative illustrate nella nota tecnica allegata alla circolare n. 60/1983.

All. n.1

Allegato alla circolare n. 40/1984 15/a) Art. 4 del decreto legge 17 gennaio 1984, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1984 - "Condono" e regolarizzazione debitoria mediante cessione di crediti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 16 aprile 1984 visto l'art. 2 del decreto legge n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983;

visto l'art. 4 del decreto legge n. 4/1984, convertito con modificazioni, nella legge n. 30/19884;

viste le proprie deliberazioni n. 243 del 27 luglio 1983 e n. 327 del 287 novembre 1983;

vista la relazione della Direzione generale in data 6 aprile 1984;

visto il parere espresso dalla I Commissione - Affari di natura istituzionale in data 16 aprile 1984;

atteso che è stato chiesto parere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine sia all'esclusione o meno, tra i crediti cedibili, di quelli vantati dai datori di lavoro nei confronti degli Enti pubblici economici sia all'individuazione della parte che dovrà sostenere l'onere degli interessi da corrispondere per il periodo intercorrente tra la data di cessione del credito e la data di effettivo realizzo dello stesso;

preso atto che a tutt'oggi il suddetto Dicastero non si è ancora espresso al riguardo;

ravvisata, comunque, la necessità di adottare il presente provvedimento stante la imminente scadenza del termine utile per la regolarizzazione della situazione debitoria;

sentito i Direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, delibera

1) restano valide, purchè compatibili con le disposizioni di cui alla normativa in oggetto, le determinazioni assunte con le proprie delibere n. 243 del 27 luglio 1983 e n. 327 del 28 novembre 1983, in premessa citate;

2) il termine del 30 aprile 1984 è utile sia per la regolarizzazione della situazione debitoria mediante totale o parziale cessione di crediti certi, liquidi ed esigibili, sia per la presentazione dell'istanza di "condono";

3) la cessione del credito è valida:

a) per la estinzione totale del debito;

b) per l'avvio del piano di rateazione (massimo nove rate) previsto dal decreto legge n. 463/1983 e dalla legge di conversione dello stesso e può valere, se del caso adeguatamente integrata, come versamento della prima rata;

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c) per la estinzione delle rate residue di piani di rateazione impostati in applicazione del predetto decreto legge n. 463/1983;

4) possono beneficiare della norma in esame soltanto quei datori di lavoro che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, con esclusione degli enti pubblici economici, maturati al 30 aprile 1984;

5) l'istanza di "condono", che dovrà contenere gli elementi di cui ai punti 1 e 2 della soprarichiamata deliberazione del 27 luglio 1983, la dichiarazione di cessione del credito e la relativa documentazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile 1984;

6) i datori di lavoro interessati dovranno conservare lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1984, pena la decadenza dal "condono";

7) i datori di lavoro interessati dovranno produrre, in allegato alla documentazione di cui al punto 5), una distinta dei crediti che intendono cedere all'INAIL in pagamento delle partite debitorie, dalla quale risultino tutti gli estremi dei crediti stessi ed in particolare;

-ammontare esatto del credito ceduto;

-natura del creditore;

-estremi del titolo rappresentativo del credito;

-denominazione esatta e sede ufficiale dell'amministrazione debitrice ceduta;

8) nella dichiarazione di cessione il datore di lavoro dovrà, inoltre, dichiararsi consapevole che, in caso di insufficienza, per qualsiasi motivo, dei crediti ceduti per la copertura del debito complessivo relativo alla posizione assicurativa, decadrà dal beneficiò del "condono".

La stessa dichiarazione dovrà contenere la clausola espressa "salvo buon fine" o "salvo incasso" e l'impegno, da parte del datore di lavoro, a corrispondere, appena quantificati dall'INAIL, gli interessi di dilazione di cui all'art. 13 del decreto legge n. 402/1981 convertito con legge n. 537/1981 e successivi decreti interministeriali, nella misura vigente alla data della cessione fino alla data di effettivo realizzo del credito;

9) la firma del datore di lavoro, in calce alla dichiarazione di cessione, dovrà essere autenticata nelle forme di legge;

10) il datore di lavoro deve notificare la dichiarazione di cessione del credito contestualmente alla competente Sede dell'INAIL ed alla pubblica amministrazione (debitore ceduto) interessata;

11) l'accettazione della cessione del credito da parte dell'Istituto comporta l'abbandono delle procedure esecutive nei confronti dei datori di lavoro interessati. Qualora successivamente si verifichi una condizione di decadenza dal "condono" dovrà essere avviata una nuova azione di recupero del dovuto in forma coattiva che troverà la sua fonte nei nuovi riscontrati motivi di decadenza;

si riserva di apportare quelle modifiche che - in relazione al parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine sia all'esclusione o meno, tra i crediti cedibili, di quelli vantati dai datori di lavoro nei confronti degli Enti pubblici economici sia all'individuazione della parte che dovrà sostenere l'onere degli interessati da corrispondere per il periodo intercorrente tra la data di cessione del credito e la data del suo effettivo realizzo - si ritenessero necessarie.

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