• Non ci sono risultati.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Tesoreria è svolto dal Tesoriere nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell’orario osservato dagli istituti bancari presso la propria filiale di Monza, già attiva o che si obbliga ad attivare, via/piazza ……… .

2. Il servizio può essere svolto anche tramite un collegamento in circolarità con le agenzie e le filiali dell’Istituto. Ciò comporta la possibilità per i terzi di recarsi presso le filiali del Tesoriere per l’effettuazione di versamenti/depositi a favore del’Ente nonché per la riscossione di pagamenti disposti dall’Ente, senza alcun onere o commissione a carico dell’Ente ed a carico dei Terzi.

3. Il servizio di Tesoreria è svolto in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente Convenzione.

4. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni della legge, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un miglior svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

5. Il Tesoriere assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente Convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto altresì, l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 15.

2. Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle operazioni degli enti locali (SIOPE) per la gestione degli incassi e pagamenti.

(2)

3. L’esazione è pura e semplice, e dunque si intende effettuata senza l’onere del “non riscosso per riscosso” senza alcun obbligo di sollecito o di esecuzione contro i debitori morosi.

4. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle entrate affidata ai sensi dell’art. 52 e art. 56 del Dlgs. 15/12/1997, n. 446 o di altre disposizioni legislative. In ogni caso le entrate di cui al presente comma pervengono presso il conto di Tesoreria nei tempi tecnici necessari.

5. Qualora venisse meno, durate il periodo di vigenza della convenzione di tesoreria, il regime di tesoreria unica- che comporta l’obbligo di riversamento ex lege di tutte le disponibilità economiche della Provincia alle casse della Banca d’Italia- l’Amministrazione provinciale può avvalersi del Tesoriere nelle operazioni di reimpiego di parte delle disponibilità liquide giacenti sui conti aperti presso la filiale, in operazioni che procurino un rendimento netto superiore a quello pagato per i conti correnti bancari di Tesoreria nel rispetto della normativa vigente. L’ente si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio, e nel rispetto della normativa vigente, la facoltà di porre in essere operazioni di reimpiego della liquidità e di gestione del proprio indebitamento anche con istituti di credito diversi dalla Tesoreria nel rispetto di quanto indicato nel T.U.E.L..

6. L’Istituto Bancario Tesoriere, su richiesta dell’Ente, è tenuto ad aprire presso i propri sportelli sul territorio conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali o per le speciali gestioni dello stesso, comunque ricomprese nel bilancio dell’Ente. Le somme depositate su tali conti, cui saranno applicate le condizioni previste nella Convenzione, devono produrre interessi attivi per l’Ente nella misura prevista al successivo art. 13 da riversare sul conto di Tesoreria. Con riguardo a tali conti correnti, il Tesoriere fornisce rendicontazioni all’Ente delle operazioni effettuate, mediante estratti conto visualizzabili anche attraverso strumenti telematici “HomeBanking”.

7. L’Ente si riserva di chiedere all’Istituto di credito che gestisce il Servizio di Tesoreria di attivare, a favore di categorie di cittadini o all’imprenditoria giovanile e femminile che già opera – o che intende operare - nell’ambito del territorio della provincia di Monza e della Brianza, alcuni prodotti finanziari o concessioni di prestiti a condizioni particolarmente agevolate.

8. Il Tesoriere si impegna a disciplinare con apposita convenzione le migliori condizioni e facilitazioni bancarie su conti correnti, mutui e finanziamenti a favore dei dipendenti dell’ente.

ART. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno solare; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente, salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario.

ART. 4 RISCOSSIONI

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere, in base ad ordinativi di incasso (Reversali) a firma digitale emessi dall’Ente, numerati, datati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altri dipendenti individuati dal Regolamento di contabilità dell’Ente, ovvero nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata alla sostituzione dei

(3)

quali l’Ente s’impegna a comunicare preventivamente firme autografe e/o elettroniche, generalità e qualifiche, nonché tutte le successive variazioni.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente, nonché altre ed eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.

Negli ordinativi sono evidenziati gli eventuali vincoli di destinazione delle somme e le altre informazioni funzionali alla gestione del regime di tesoreria al tempo vigente.

3. E’ sempre fatta salva per l’Ente, la possibilità di produrre documenti cartacei in caso di urgenza e qual’ora le procedure dell’ordinativo informatico non fossero, per qualsiasi ragione, disponibili.

4. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

5. Il Tesoriere è obbligato a riscuotere somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente anche senza ordinativo di incasso, apponendo sulla quietanza la clausola “salvo conferma ed accettazione da parte dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati giornalmente all’Ente, che deve emettere i relativi ordinativi di incasso nel più breve tempo possibile, apponendovi la dicitura: “a copertura del sospeso n. ....”, o equivalente, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

6. A partire dall’01.01.2015, nel caso in cui sia stato ripristinato il regime di “Tesoreria Unica Mista”, per le riscossioni su conto corrente del Tesoriere, verranno applicati i giorni di valuta come presentati in sede di offerta.

7. Il prelevamento di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente, per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissioni di ordinativi cui è allegata copia del saldo del conto postale. Il Tesoriere esegue gli ordini di prelevamento entro il giorno successivo al ricevimento, e accredita l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento, sul conto di Tesoreria lo stesso giorno lavorativo di disponibilità della somma prelevata.

8. Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto remunerato alle stesse condizioni di cui all’art. 13.

9. Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti da terzi a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale.

10. Il tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

11. Il tesoriere si impegna ad installare gratuitamente e senza oneri di gestione e di manutenzione per l’ente apparecchiature tipo POS – Pagobancomat presso le sedi dell’ente, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Ente stesso. Sui pagamenti effettuati dagli utenti, tramite Pagobancomat non dovranno essere applicate commissioni.

ART. 5 PAGAMENTI

1. Il Tesoriere effettua i pagamenti, in qualunque località dello Stato ed occorrendo anche all’estero, su trasmissione telematica di mandato di pagamento, individuale o collettivo, a firma digitale, emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del

(4)

Servizio Finanziario o da altri dipendenti individuati dal Regolamento di contabilità dell’Ente, ovvero nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata alla sostituzione, dei quali l’Ente si impegna a comunicare preventivamente firme autografe e/o elettroniche, generalità e qualifiche nonché tutte le successive variazioni atte ad idetificarle.

2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti ed in particolare, dall’ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente. Sono altresì evidenziate le indicazioni per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

4. E’ sempre fatta salva per l’Ente, la possibilità di produrre documenti cartacei in caso di urgenza e qual’ora le procedure dell’ordinativo informatico non fossero, per qualsiasi ragione, disponibili.

5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento nonché, su richiesta, presentata di volta in volta dai soggetti abilitati alla firma dei mandati, quelli derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze qualora non domiciliate, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso, riportando l’annotazione: “a copertura del sospeso n. ….”, o equivalente, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente in concomitanza con la chiusura dei conti dell’esercizio cui la gestione dei residui è riferita.

7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza rispetto ai fondi stanziati in bilancio e ai residui comunicati non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, che deve procedere alla loro restituzione.

8. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

9. I mandati sono estinti, di norma, il primo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della consegna al Tesoriere salvo i casi urgenti o eccezionali per i quali sarà possibile dar corso ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al Tesoriere, con valuta dello stesso giorno di pagamento. In caso di pagamenti da estinguersi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito precedente alla scadenza. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.

10. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con spese a carico del beneficiario.

(5)

11. L’Ente si impegna a non consegnare - di norma - i mandati al Tesoriere oltre il 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli ritenuti dall’Ente aventi carattere d’urgenza e comunque di quelli del cui mancato pagamento possa scaturire danno per l’ente.

12. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

13. Il Tesoriere non applica alcuna commissione a carico dell’Ente o dei beneficiari per l’esecuzione di ogni pagamento effettuato anche tramite l’economo.

14. Gli emolumenti al personale dipendente saranno corrisposti con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale e senza alcuna spesa.

15. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto della legge, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della dovuta documentazione. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge.

17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua d’ufficio gli accantonamenti necessari, eventualmente anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria.

18. In via generale il tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari nel caso non possa effettuare i relativi pagamenti per mancanza di fondi liberi e non risulti altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata ovvero non richiesta ed attivata nelle forme previste.

ART. 6

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici attraverso il collegamento diretto con il Servizio finanziario dell’Ente. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio, in tempo reale, di dati, atti e informazioni, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. In particolare, il Tesoriere garantisce la trasmissione giornaliera per via telematica del giornale di cassa oltre all’attivazione e il funzionamento di una procedura automatica di registrazione degli ordinativi di incasso e dei mandati estinti sul sistema informatico dell’Ente. Il Tesoriere garantisce, inoltre, il mantenimento dei tracciati e delle procedure informatiche già in uso presso l’Ente, in particolare relativi a:

 trasmissione degli ordinativi informatici;

 trasmissione dei flussi relativi agli stipendi;

 trasmissione da parte del Tesoriere dei flussi relativi al giornale di cassa e alla gestione dei provvisori.

2. L’eventuale necessità di modificare le procedure informatiche suddette o di adottare qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio deve essere preventivamente concordata fra le parti e senza oneri per l’Ente. Le modifiche dovranno

(6)

essere effettuate in collegamento diretto con le software house fornitrici dei programmi dell’Ente e non dovranno comportare interruzioni del servizio di tesoreria o disagi a carico dell’Ente.

3. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e a nominare un referente informatico al quale l’Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

4. Il Tesoriere mette a disposizione l’accesso al servizio di collegamento telematico in remote- banking in modalità web, utilizzando gli standard di sicurezza più recenti, per la trasmissione reciproca dati Tesoriere/Provincia, sia in modalità inquiry sia in modalità dispositiva, da un numero illimitato di postazioni che possono operare contemporaneamente.

5. Il Tesoriere deve attivare al più presto, e comunque entro un mese dalla data di inizio del servizio, tutte le procedure necessarie alla prosecuzione della gestione dell’ordinativo informatico, del giornale di cassa e dei provvisori, degli stipendi, provvedendo all’adeguamento della procedura informatica utilizzata dall’Ente per la gestione della contabilità, rispettandone l’operatività e la funzionalità.

6. Il Tesoriere deve garantire quanto sopra, senza costi per l’Ente, ed in particolare deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7/3/2005 n. 82 ed eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI circolare ABI 80 del 29/12/2003 (ed eventuali e successive integrazioni e aggiornamenti) riguardanti il “Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico”, dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

7. Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratterizzato dalla applicazione della “firma digitale” così come definita dal d.p.r. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successivi aggiornamenti), i flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere dovranno essere preferibilmente effettuati in protocollo https ovvero secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale in modo da gestire il seguente iter procedurale:

 i dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico dovranno apporre la firma digitale sui documenti elettronici tramite Smart Card rilasciata da un Ente Certificatore autorizzato, quindi inviare il flusso informatico al Tesoriere;

 il Tesoriere deve riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre per via telematica, ricevuta di ritorno di corretta trasmissione, di validazione firma e di risultato controllo dati;

 in caso di errori, che devono essere evidenziati dalla procedura dell’ordinativo informatico in modo chiaro e non equivoco, l’Ente dovrà provvedere al corretto rinvio dei documenti con le stesse modalità sopraindicate;

 la procedura dovrà permettere il monitoraggio dello stato di avanzamento dei documenti, la gestione degli esiti e la visualizzazione del contenuto di ogni singolo documento;

 il Tesoriere, a completamento della transazione documentale, è tenuto a rendere accessibile “on line” all’Ente e ad inviare e/o conservare, a seconda degli accordi di cui al protocollo prima menzionato, il flusso di ritorno, analogamente firmato, contenente le informazioni inerenti le quietanze di pagamento ai singoli creditori.

8. I flussi informatici bidirezionali verranno disciplinati da un apposito protocollo d’interoperabilità fra le parti, ove verranno specificate le regole per l’interscambio dei dati, il tracciato dell’ordinativo informatico e gli eventuali servizi di conservazione dei documenti quietanzati.

(7)

9. Il Tesoriere garantisce in ogni caso, con la soluzione proposta per l’ordinativo informatico, un flusso per la restituzione degli ordinativi informatici, delle ricevute applicative e delle quietanze di pagamento ad essi collegate, oltre al file di indicizzazione contenente i metadati dei documenti citati, ciò al fine della loro conservazione nel pieno rispetto della delibera CNIPA 19/02/2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti all’originale” ed eventuali successivi aggiornamenti.

ART.7

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere, con le modalità informatiche stabilite dalla presente convenzione. In caso di procedure non informatizzate e per la durata delle stesse, essi saranno accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.

2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe/elettroniche, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. L’Ente trasmette al Tesoriere:

a. Lo Statuto

b. Il Regolamento di Contabilità

c. Il Regolamento Economale (se non già ricompreso in quello contabile)

nonché le loro successive variazioni ed ogni altro documento ulteriore rispetto ai precedenti che ritenga di inviare.

4. All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:

a. il bilancio di previsione e gli estremi della deliberazione di approvazione con specifica indicazione della sua efficacia;

b. l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.

5. Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere:

 le deliberazioni esecutive relative a variazioni di bilancio “comunque denominate” ed a prelevamenti dal fondo di riserva;

 le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

6. L’Ente comunica al Tesoriere il nominativo dei componenti dell’organo di revisione contabile e, se del caso, trasmette copia delle firme di ciascuno di loro.

ART. 8

OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

(8)

1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge. In particolare deve custodire e tenere aggiornati i seguenti documenti:

 il giornale di cassa giornaliero;

 i bollettari della riscossione, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;

 la documentazione atta a comprovare l’esecuzione dei pagamenti;

 lo stato giornaliero delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui;

 eventuali altre evidenze previste dalle norme vigenti.

2. Il Tesoriere deve, inoltre, senza costi a carico dell’Ente:

 fornire quotidianamente all’Ente, con modalità telematiche “home banking”

servendosi delle procedure richiamate dall’art. 6, copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali presso la Banca d’Italia, nonché di eventuali conti correnti attivi presso il Tesoriere, del dossier titoli, degli ordinativi non riscossi e dei mandati non pagati, dei provvisori di entrata ed uscita da regolarizzare con reversali e mandati;

 fornire a richiesta dell’Ente gli estremi di qualsiasi operazione eseguita nonché la relativa prova documentale;

 registrare il carico e lo scarico dei valori e titoli della Provincia, nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;

 fornire tempestive informazioni relative ai flussi finanziari utili e necessari al rispetto degli adempimenti normativi posti a carico dell’Ente;

3. Il Tesoriere è tenuto anche a trasmettere all’Ente, entro i 15 giorni successivi alla fine di ogni mese, copia del giornale di cassa distinto per entrate e spese e del registro dei depositi cauzionali e di proprietà dell’Ente e, con periodicità mensile, gli estratti conto delle movimentazioni contabili. Il giornale di cassa riepiloga i movimenti intervenuti con riporto del saldo all’inizio del mese e con la determinazione del saldo alla fine del mese.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3 il Tesoriere dovrà trasmettere il prospetto dimostrativo della concordanza tra i propri dati e quelli della Banca d’Italia risultanti dal modello relativo alle giacenze di contabilità speciale inviato mensilmente.

5. A richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà garantire il rilascio e la gestione delle carte di credito aziendali per il pagamento di particolari tipologie di spese. Il rilascio e la gestione delle predette carte non dovrà comportare oneri di alcun tipo a carico dell’Ente.

6. Ogni rapporto con il Tesoriere è di competenza esclusiva del Settore Finanziario cui è demandata la sorveglianza sul servizio e che potrà impartire al Tesoriere tutte quelle istruzioni, di esclusivo carattere contabile, che riterrà opportuno.

7. Il Tesoriere garantisce un’adeguata struttura organizzativa con gestione informatizzata di tutti i movimenti di cassa utilizzando metodologie e criteri informatici compatibili con le procedure in uso nell’Ente. Il Tesoriere garantisce, altresì, la collaborazione con l’Ente nel perfezionamento e sviluppo del collegamento informatico e telematico con il Servizio Finanziario dell’Ente al fine di consentire l’interscambio dei dati e dei documenti in tempo reale.

(9)

8. Nel caso in cui il Tesoriere non disponga di apposito sportello ubicato in Monza, è fatto obbligo allo stesso di procedere all’apertura di detto idoneo sportello sito nel territorio comunale di Monza entro la data di inizio del servizio.

ART. 9

VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. L’Ente e l’organo di revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, dei valori dati in custodia e ogniqualvolta lo ritengano necessario e opportuno.

Il Tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’articolo 234 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell’Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

ART. 10

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta - presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite previsto dalla legge.

2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare.

3. Il Tesoriere è obbligato a procedere d’iniziativa per l’immediato rientro totale e parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, su indicazione del Tesoriere provvede all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e mandati di pagamento.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a fare rilevare al tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a fare assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

ART. 11

GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente rilascia, a richiesta, garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

(10)

2.

Sulle fidejussioni il Tesoriere non applica alcuna commissione.

3.

Nel caso di subentro di nuovo Istituto Tesoriere, esso dovrà acquisire tempestivamente presso l’attuale Tesoriere, l’elenco delle fidejussioni rilasciate dal Tesoriere uscente (con allegata fotocopia di ciascuna di esse) a favore di terzi nell’interesse dell’Ente ed elenco delle delegazioni di pagamento notificate all’attuale Tesoriere ( con allegata fotocopia di ciascuna di esse). Il Tesoriere subentrante dovrà assicurare il tempestivo rilascio delle fidejussioni a favore di terzi, garantendo continuità alle stesse.

ART. 12

UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo competente da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della deliberazione di cui al precedente art 10, comma 1, in mancanza di fondi liberi disponibili presso le contabilità speciali, può, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo temporaneo delle somme vincolate ed aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il tesoriere ovvero pervengano nelle contabilità speciali.

2. Nel caso in cui per l’Ente sia stato dichiarato lo stato di dissesto, non può esercitarsi la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

ART. 13

CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 10, sarà applicato il tasso di

interesse passivo rilevato in sede di gara in relazione all’offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio pari a….. Il Tesoriere procede, pertanto, d’iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente, eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente s’impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui all’art. 5.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni applicate alla miglior clientela.

3. Sulle somme depositate presso il Tesoriere, a regime legislativo vigente non è applicato nessun tasso, essendo le relative somme infruttifere. Qualora venisse meno il regime di Tesoreria unica, attualmente vigente a tutto il 31/12/2014 ai sensi dell’art. 35 del D.L.

24/01/2012, n. 1, il Tesoriere si impegna a riconoscere all’Ente, sulle somme presso di se depositate, il tasso d’interesse attivo rilevato in sede di gara in relazione all’offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio, pari a……… In quest’ultimo caso gli interessi saranno liquidati con periodicità trimestrale ed accreditati sul conto dell’Ente d’iniziativa del Tesoriere che provvederà anche a trasmettere all’Ente l’apposito riassunto scalare. A tale accredito farà seguito l’emissione del relativo ordinativo di riscossione.

(11)

4. L’Ente ha la facoltà di richiedere al Tesoriere prestazioni che non rientrano tra quelle obbligatorie previste dalla legge e dalla presente Convenzione- ma comunque attinenti alla presente convenzione- purché di modico valore. In questi casi dovranno essere corrisposti a favore del Tesoriere il compenso e/o le commissioni previste dagli accordi interbancari, ovvero, nei casi di operazioni ivi non contemplate, il compenso da concordare commisurato all’onerosità delle prestazioni richieste.

5. Le condizioni di svolgimento del servizio di Tesoreria, previste ai precedenti commi del presente articolo, sono estese alle aziende speciali (AFOL – ATO) costituite dall’Ente, a richiesta degli stessi. Per la formalizzazione degli accordi si procederà con scambio di lettera.

Il Tesoriere si impegna con la sottoscrizione del contratto di Tesoreria a svolgere il relativo servizio anche a favore di questi ultimi Enti.

ART. 14

RESA DEL CONTO FINANZIARIO

1. Il Tesoriere entro il termine previsto dall’art. 226 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 rende all’Ente su modello conforme a quello approvato con D.P.R. del 31/01/1996, n. 194, il “conto del tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di riscossione e di pagamento e dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

2. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione di approvazione del Rendiconto di gestione munita della relativa certificazione di efficacia e la comunicazione del suo inoltro e di avvenuto deposito presso la Corte dei Conti assicurando, altresì, le comunicazioni che riguardano i decreti di discarico e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.

ART. 15

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Tesoriere assume a titolo gratuito la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente, nonché dei titoli o dei valori depositati da parte di terzi per cauzioni a favore dell’Ente.

2. A richiesta dell’Ente il Tesoriere procederà direttamente e sotto la propria responsabilità al deposito e al successivo ritiro dei titoli azionari, secondo le modalità indicate, per la partecipazione ad assemblee societarie e trasmetterà all’Ente il biglietto di ammissione.

3. Per la costituzione e l’estinzione dei depositi nonché per i prelievi di titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente, che il Tesoriere dichiara di conoscere in ogni sua parte..

4. Gli interessi sui depositi in titoli saranno pagati dal Tesoriere al depositante alle rispettive scadenze senza ordinativo di ragioneria, mentre quelli sui depositi in contanti verranno accreditati sul conto dell’Ente con le modalità di cui all’art. 13.

ART. 16

COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

(12)

1. L’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto gratuitamente dal Tesoriere senza pagamento di spese di tenuta conto.

2. L’ente si impegna a rimborsare, con periodicità trimestrale, le spese postali, bolli nonché gli oneri fiscali sostenuti in dipendenza dell’espletamento del servizio di tesoreria. Il Tesoriere può procedere, pertanto d’iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposita nota spese. L’Ente si impegna, previo riscontro, ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui all’art. 5.

ART. 17

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Tesoriere risponde, a norma dell’art. 211 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, con tutte le proprie

attività e con il proprio patrimonio della corretta gestione del servizio di tesoreria.

2. Il Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga, in modo formale verso l’Ente, a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza dalla presente convenzione.

ART. 18

CONTRIBUTO DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere si impegna a versare all’Ente, entro il 30 settembre di ciascun anno di validità della presente convenzione, il contributo annuo di €. 5.000,00 (cinquemila) soggetto a rialzo in sede di gara, a sostegno delle attività istituzionali dell’Ente. Tale somma sarà accertata nel bilancio dell’Ente ed utilizzata nell’ambito delle funzioni di competenza provinciale.

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Mancando il Tesoriere in forma non giustificata anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla Convenzione sarà facoltà dell’Ente risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.

1456 del Codice Civile con preavviso di almeno tre mesi spedito a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tale evenienza l’Ente ha diritto alla refusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell’interruzione del rapporto.

2. Stessa facoltà di recedere unilateralmente è riservata al Tesoriere, con lo stesso termine di preavviso.

ART. 20

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione è fissata in 3 anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 con possibilità di ripetizione del servizio per i successivi tre anni ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs n. 163/2006. Nel caso in cui l’istituzione Provincia dovesse modificare la propria qualificazione a seguito dei processi di riforma in itinere, la durata quinquennale della presente convenzione resta ferma, salvo specifiche disposizioni di legge in senso avverso,

(13)

ovvero specifiche pattuizioni tra il Tesoriere e il soggetto giuridico nel quale la Provincia di Monza e Brianza confluirà ovvero sarà trasformata.

2. Il Tesoriere si obbliga comunque a continuare la temporanea gestione del servizio a condizioni invariate fino al subentro dell’eventuale nuovo aggiudicatario e si impegna affinché il passaggio avvenga nella massima efficienza e senza alcun pregiudizio al servizio.

3. Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di carte, stampati e quant’altro affidatogli, in custodia od in uso, dall’Ente e/o abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

4. Il Tesoriere provvederà a proprio carico e senza alcuna spesa per l’Ente ad effettuare il corretto collegamento, anche informatico, tra la situazione finanziaria alla data di chiusura della precedente gestione di tesoreria e quella di presa in carico del tesoriere subentrante.

Questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decise e stabilite ad insindacabile giudizio dell’Ente.

5. Per un periodo non superiore ai 3 mesi dalla data di cessazione del servizio, il Tesoriere uscente, se preventivamente autorizzato dalla Provincia, trasferirà direttamente al nuovo Tesoriere dell’Ente, con la massima celerità, senza applicare alcun diritto di commissione, le somme destinate all’Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico.

Art. 21

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’Ente.

2. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D.lgs. del 30/06/2013, n.196 e s.m.

ART. 22

SPESE DI STIPULAZIONE E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra

spesa conseguente sono a carico del Tesoriere.

2. La convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa.

ART. 23

PENALITA’

(14)

1. Qualora il Tesoriere non adempia con puntualità e correttezza agli obblighi assunti con la presente convenzione, la Provincia, previa formale contestazione al Tesoriere si riserva la possibilità di applicare una penale giornaliera pari a € 175,00 fatto salvo il diritto dell’Ente di risolvere il contratto- in presenza di contestazioni non inferiori a tre- o penali a carico dell’Ente e quanto previsto al successivo comma 2. Gli adempimenti andranno verificati, ove possibile in contradditorio tra i rappresentanti delle parti e, in ogni caso, la comunicazione di inadempimento soggetta a penale andrà formulata in forma scritta direttamente presso la sede del Tesoriere.

2.

L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento da parte dell’Ente per il maggior danno subito dall’inadempimento contrattuale del Tesoriere.

ART. 24

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. É fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, o di subappaltare il servizio di tesoreria pena la risoluzione del contratto medesimo. L’ente si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente o dell’appaltante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

(15)

ART. 25 SICUREZZA

1. Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto della presente convenzione, per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

ART. 26 CONTROVERSIE

1. Per ogni eventuale controversia derivante dalla presene convenzione sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

2. Non è in alcun modo ammessa la compromissione in arbitri.

ART. 27 RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia della finanza e della contabilità degli enti locali e pubblica e la materia bancaria e creditizia nonché al Regolamento di contabilità della Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 28

DOMICILIO DELLE PARTI

1.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Riferimenti

Documenti correlati

13 gennaio 2004, che disciplina le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche

1 - Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la

12.Le somme relative al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente vengono accreditate entro il 27 di ogni mese, o nella giornata precedente se

detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere

f) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. Il Tesoriere provvede a commutare d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, che invia al

È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti

267/2000, entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente

Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza. L’ordinativo è sottoscritto - con