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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Città d el

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Academic year: 2022

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APPALTODELSERVIZIODIREALIZZAZIONEDI UNARASSEGNAANNUALEDISPETTACOLI NELCENTROSTORICODISANGIMIGNANO

CAPITOLATO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. Oggetto dell’appalto è la progettazione, l’organizzazione e l’esecuzione (da ora in poi anche “realizzazione”) di una rassegna di spettacoli estivi annuali da svolgersi nel centro storico di San Gimignano.

2. La rassegna sarà inserita nell’ambito di una manifestazione promossa dal Comune di San Gimignano comprendente tutti gli eventi in programma sul territorio da giugno a settembre di ogni anno;

3. La rassegna dovrà configurarsi come un progetto di ampio respiro in grado di valorizzare, sotto il profilo culturale, una città dalla lunga tradizione lirica e musicale e di spettacoli di alto profilo e dalla peculiare rilevanza storico-artistica. Il progetto dovrà consistere nella previsione di un insieme organico di eventi riconducibili ad un festival, o una rassegna tematica, connotato da elementi di originalità e creatività. A tal fine, saranno apprezzate programmazioni di carattere culturale qualificato, innovativo e possibilmente riconosciuto a livello internazionale che sappiano valorizzare le peculiarità culturali della città ed il suo riconoscimento di sito Unesco e coinvolgere la comunità.

4. La rassegna dovrà fregiarsi di specifica denominazione, per la quale l’appaltatore dovrà presentare specifica proposta in fase di presentazione dell’offerta; il Comune potrà discrezionalmente adottare o meno tale proposta, o sostituirla con altra denominazione.

Art. 2 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio oggetto dell’appalto comprende la realizzazione di una rassegna di tre spettacoli, da svolgersi secondo le seguenti tipologie e nei seguenti luoghi:

a) un concerto di musica leggera, in piazza Duomo;

b) una rappresentazione lirica, o un concerto lirico o un concerto di musica classica, in piazza Duomo;

c) un evento culturale di vario genere (musica, teatro, danza, comico, letterario, ecc.), nel parco della Rocca di Montestaffoli.

La specifica indicazione dei luoghi di svolgimento degli eventi è stabilita dal Comune.

2. Gli spettacoli dovranno rivelarsi consoni alla peculiare tipologia ed alla fisionomia di festival proposte dall’appaltatore in fase di gara. Gli spettacoli di cui al comma 1a) e 1b) dovranno inoltre prevedere il coinvolgimento di artisti in possesso di una notorietà, un curriculum professionale ed un repertorio di comprovato valore di livello almeno nazionale, in sintonia con il rilievo degli artisti ospitati nelle precedenti rassegne comunali estive e della ultradecennale tradizione lirica locale, nonché con il prestigio del centro storico di San Gimignano. La tipologia di tali spettacoli dovrà altresì rivelarsi funzionalmente consona alla specifica articolazione architettonica e insediativa dei luoghi di svolgimento, in considerazione della rilevanza e della peculiarità dei beni culturali in essi presenti.

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3. Il Comune si riserva di affidare all’appaltatore la realizzazione di eventuali ulteriori eventi annuali, non necessariamente riferiti al periodo estivo, gratuiti per l’ente o per un corrispettivo comunque non esorbitante il 20% di quello contrattualmente pattuito.

Art. 3 - Durata dell’appalto

1. L’appalto ha durata di tre anni (2020-2021-2022), con esclusiva facoltà del Comune di disporre un rinnovo fino a tre anni ai sensi dell’art. del D.lgs. n. 50/2016,.

Art. 4 - Valore dell’appalto

1. L’importo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 60.000,00 oltre IVA annui, per un totale di € 180.000,00 oltre IVA per il triennio di durata del contratto. Il valore presunto complessivo dell’appalto per sei anni, in caso di eventuale rinnovo, è pari ad € 360.000,00 oltre IVA.

2. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza tra le attività della stazione appaltante e quelle oggetto del contratto di servizio.

3. L’importo a base d’asta comprende ogni onere economico necessario alla realizzazione del servizio. L’appaltatore assume tutte le spese necessarie alla realizzazione degli eventi con l’eccezione di quelle a carico del Comune connesse all’espletamento delle proprie prestazioni di cui all’art. 5, comma 19 ed all’importo contrattuale da corrispondere. Nessun altro onere che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo svolgimento degli spettacoli potrà in alcun modo essere imputato al Comune.

4. L’appaltatore potrà introitare gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti degli spettacoli secondo prezzi da esso stabiliti e preventivamente comunicati all’ente.

5. L’appaltatore potrà altresì fruire di introiti derivanti da sponsorizzazioni, riservandosi tuttavia il Comune discrezionalmente di non autorizzare queste ultime qualora rechino qualsiasi forma di pregiudizio all’immagine dell’ente o della città o siano in contrasto con i principi e i programmi istituzionali dell’Amministrazione.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

1. L’appaltatore dovrà realizzare gli spettacoli per l’anno 2020 secondo la proposta progettuale indicata in sede di gara.

2. L’appaltatore dovrà presentare le proposte degli eventi per gli anni seguenti entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente, pena l’applicazione di una penale per grave inadempimento di cui all’art. 13 comma 7. Le proposte di tali eventi dovranno indicare, per ciascuno di essi: a) la tipologia; b) gli artisti coinvolti; c) i luoghi e le date di svolgimento; d) il prezzo di ciascun evento proposto (per un importo totale per tutti gli eventi coincidente con il corrispettivo contrattuale). In caso di mancata approvazione da parte del Comune degli spettacoli proposti, poiché non coincidenti con le caratteristiche del presente appalto, l’appaltatore potrà presentare nuove proposte entro e non oltre il 31 dicembre. In caso di mancata approvazione anche di tali eventi, il Comune avrà facoltà di procedere all’applicazione di una penale per grave inadempimento di cui all’art. 13 comma 7 oppure, alla risoluzione del contratto. In caso di variazioni del programma di eventi approvato dal Comune entro i suddetti termini, dovute a cause straordinarie ed imprevedibili, l’Ente valuterà di non accogliere le medesime se ritenute di un livello

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qualitativo inferiore rispetto a quelle programmate, procedendo in tal caso, all’annullamento degli eventi programmati e all’applicazione delle relative penali e/o all’eventuale risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva inoltre di valutare eventuali modifiche degli eventi programmati in caso di proposte dell’appaltatore palesemente migliorative rispetto ai medesimi.

3. Gli spettacoli dovranno svolgersi, in tre diversi giorni, nel periodo compreso dal 15 luglio al 31 agosto, in date proposte dall’appaltatore con riferimento allo specifico format di festival o rassegna tematica oggetto del contratto, da approvare dal Comune con congruo anticipo, con orario di inizio previsto fra le 21:00 e le 21:30 (salvo diverso orario preventivamente approvato dall’ente). Gli spettacoli e i relativi allestimenti dovranno comunque svolgersi in date e orari tali da non ostacolare il regolare svolgimento dei mercati ambulanti settimanali del giovedì e delle due fiere del mese di agosto.

4. L’appaltatore dovrà svolgere, a propria cura e spese, tutte le prestazioni necessarie alla progettazione, organizzazione ed esecuzione degli spettacoli oggetto dell’appalto, con la sola esclusione di quelle a carico del Comune di cui al comma 19. Tra le prestazioni e gli oneri a carico dell’appaltatore sono comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) fornitura, installazione e rimozione di palchi, impianti elettrici, illuminotecnici, audio, ecc., scenografie, arredi, costumi, ausili tecnici per la sicurezza dei luoghi scenici e di accoglienza del pubblico e tutti gli altri impianti, attrezzature e beni necessari allo svolgimento degli eventi, ivi compresi la cura ed eventuali oneri per la sorveglianza dei medesimi;

b) fornitura di cast artistico, regia, tecnici, personale di sala, personale per sorveglianza di tutte le attrezzature di scena e dei luoghi di svolgimento degli spettacoli e dei relativi accessi, personale per cassa, biglietteria, controllo dei biglietti, maschere, distribuzione programmi di sala ed altri servizi connessi;

c) organizzazione di trasporti, vitto e ospitalità;

d) intestazione e gestione di tutte le scritture economiche, amministrative e contabili relative alla gestione degli eventi (contratti, borderò, SIAE, ENPALS, ecc.);

e) ideazione e realizzazione grafica di un logo identificativo della rassegna, da sottoporre alla preventiva approvazione del Comune e da riportare su tutto il materiale promozionale realizzato, unitamente al logo e alla denominazione del Comune e agli altri loghi e soggetti indicati da quest’ultimo;

f) ideazione, realizzazione, stampa, distribuzione e diffusione di tutti i materiali promozionali degli eventi (comunicati stampa, conferenze stampa, manifesti, locandine, programmi di sala, comunicati via social e Internet, ecc.), secondo tipologie, modalità e quantità proposte in sede di gara e comunque concertate con il Comune;

g) gestione (autonoma o tramite soggetti terzi) dei servizi di biglietteria, prevendita e cassa, assumendosi ogni responsabilità ad essi correlata e senza alcun coinvolgimento del Comune;

5. Per gli spettacoli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), l’appaltatore dovrà inoltre specificamente garantire: a) il montaggio e lo smontaggio di un palco di dimensioni e conformazione di cui alle piante allegate al presente capitolato, con facoltà di fornitura di un palco di dimensioni più ridotte, nel rispetto di analoga posizione indicata nella pianta, previa autorizzazione preventiva del Comune; b) la numerazione, collocazione e rimozione di sedute per il pubblico (fornite dal Comune), nel numero e secondo la

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disposizione di cui alla pianta allegata, salvo il caso di spettacoli con posti in piedi (o con un ridotto numero di sedute) se preventivamente autorizzati dal Comune.

6. Per gli spettacoli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), il montaggio del palco e delle attrezzature di scena potrà avvenire a partire dalle ore 24 del giorno precedente allo spettacolo e lo smontaggio dovrà essere ultimato entro le ore 12 del giorno seguente, salvo straordinarie circostanze autorizzate dal Comune; tali operazioni dovranno comunque avvenire secondo le indicazioni operative impartite dal Comune e recare il minor disturbo possibile agli abitanti e alle attività professionali localmente presenti. Per lo spettacolo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), l’appaltatore dovrà allestire tutte le attrezzature di scena il giorno di svolgimento degli spettacoli e rimuoverle tempestivamente alla fine dei medesimi, comunque entro le ore 6 del giorno seguente.

7. Il numero massimo di posti disponibili per il pubblico (salvo eccezionali deroghe autorizzate dal Comune) è il seguente: a) piazza Duomo: 520 su sedute + 260 seduti sulla gradinata del Duomo; oppure, per il solo concerto di musica leggera: 970 in piedi fra piazza e gradinata o, in caso di utilizzo anche di piazza delle Erbe: 520 su sedute in piazza Duomo + 900 in piedi fra gradinata del Duomo e piazza delle Erbe, o 1.700 totali in piedi nelle due piazze; b) parco della Rocca di Montestaffoli: 150 su sedute o in piedi.

8. Non saranno possibili prove degli spettacoli né utilizzi dei palchi e dei luoghi scenici nei giorni antecedenti e successivi a quelli di svolgimento degli spettacoli, salvo casi eccezionali autorizzati dal Comune.

9. Tutti gli eventi dovranno concludersi entro le ore 24, salvo diverso orario preventivamente approvato dall’Ente e previa eventuale acquisizione da parte dell’appaltatore delle specifiche autorizzazioni e dovranno comunque rispettare i limiti massimi di emissioni sonore previsti dal regolamento e dalle disposizioni comunali in materia.

10. I mezzi impiegati dall’appaltatore per il trasporto e l’allestimento/disallestimento dei palchi e delle attrezzature di scena dovranno essere consoni con la peculiare conformazione architettonica del centro storico di San Gimignano e delle specifiche vie di accesso alle piazze e luoghi di svolgimento degli spettacoli; a tal riguardo, l’appaltatore dovrà preventivamente prendere atto delle modalità di transito e sosta per l’accesso ai luoghi scenici indicate dai competenti uffici comunali.

11. L’appaltatore dovrà comunicare al Comune, in fase di presentazione dell’offerta il nominativo del direttore artistico e/o del proprio referente operativo con il quale l’ente dovrà interagire per qualsiasi aspetto inerente l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

12. L’appaltatore provvederà ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli eventi (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche a quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità connessa.

13. L’appaltatore, in qualità di organizzatore unico degli eventi, dovrà attenersi alle normative ed ai regolamenti comunali vigenti in materia di pubblici spettacoli, nonché a tutte le ulteriori disposizioni impartite dal Comune e dalla Commissione Pubblici Spettacoli per lo svolgimento degli eventi e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Tutte le spese inerenti al possesso delle documentazioni necessarie al rispetto delle suddette normative e all’ottenimento delle autorizzazioni sono ad

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esclusivo carico dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà presentare al Comune tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione del parere sullo svolgimento degli eventi da parte della Commissione Pubblici Spettacoli e delle autorizzazioni del Comune tassativamente entro trenta giorni dalla data di svolgimento, e comunque entro il termine diversamente indicato dal Comune. In caso di mancato o parziale rispetto di tale disposizione, il Comune avrà facoltà di annullare gli spettacoli e di procedere all’applicazione delle penali e all’eventuale risoluzione del contratto di cui ai successivi artt. 13 e 14.

14. L’appaltatore dovrà eseguire e coordinare tutte le prestazioni tecniche ed organizzative necessarie e connesse allo svolgimento degli spettacoli senza impartire alcuna direttiva ad eventuali soggetti che abbiano rapporti contrattuali con il Comune a vario titolo coinvolti nello svolgimento degli eventi.

15. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare i beni immobili e mobili ricevuti in uso dal Comune con la “diligenza del buon padre di famiglia” ed a riconsegnarli alla fine del rapporto contrattuale nelle condizioni e quantità in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d’uso, provvedendo alla loro completa manutenzione ed all’eventuale copertura degli oneri per qualsiasi danneggiamento arrecato loro direttamente o indirettamente, fatte salve ulteriori richieste di risarcimento.

16. Il Comune non è responsabile per eventuali danni a cose o persone relativi all’utilizzo di palchi, impianti, attrezzature e tutti i beni immobili e mobili da parte dell’appaltatore e del pubblico.

17. In caso di mancato svolgimento degli eventi l’appaltatore dovrà provvedere al rimborso degli eventuali biglietti venduti e non dovrà ricevere alcun compenso dal Comune; in tali casi riconducibili a cause oggettivamente non imputabili all’appaltatore (come in caso di pioggia o maltempo o di certificata assenza degli artisti principali per malattia), gli eventi, potranno essere recuperati in altra data solo previa specifica richiesta dell’appaltatore e discrezionale autorizzazione in tal senso da parte del Comune; in caso di mancato svolgimento degli eventi per cause imputabili all’appaltatore (per insufficienti incassi, o per assenza non certificata di artisti principali o per assenza di artisti non principali e comunque sostituibili, per la mancata o irregolare presentazione della documentazione occorrente al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli eventi od altre cause), il Comune procederà all’applicazione delle penali e all’eventuale risoluzione del contratto di cui agli artt. 13 e 14.

18. L’appaltatore dovrà presentare annualmente al Comune, entro sessanta giorni dalla fine della rassegna e comunque non oltre la presentazione della proposta annuale di eventi per l’anno seguente (entro il 30 novembre), una relazione sullo svolgimento degli spettacoli e sui risultati conseguiti (indicante, per ciascun evento, il numero degli spettatori e la tipologia dei biglietti venduti, le attività promozionali effettuate ed i costi complessivi sostenuti, nonché eventuali problematiche emerse e proposte di miglioramento del servizio per le seguenti annualità), corredata da una copia della rassegna stampa della manifestazione su supporto cartaceo e multimediale.

19. Il Comune si impegna a collaborare con l’appaltatore garantendo, a titolo gratuito per l’appaltatore, per lo stretto tempo necessario allo svolgimento degli eventi, esclusivamente quanto segue:

a) concessione in uso di piazza Duomo e della gradinata del Duomo per posti per il pubblico ed eventualmente (previa richiesta dell’appaltatore e discrezionale

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autorizzazione in tal senso da parte dell’ente) uso di piazza delle Erbe per posti in piedi per il pubblico per il concerto di musica leggera in piazza Duomo;

b) delimitazioni e chiusure degli accessi a piazza Duomo (ed eventualmente a piazza delle Erbe in caso di concerto di cui sopra);

c) eventuale concessione in uso di locali o spazi comunali per cambio costumi di scena, individuati dall’ente (se richiesti dall’appaltatore);

d) concessione in uso di un palco nel parco della Rocca di Montestaffoli di m 8x8, secondo la pianta allegata al capitolato, dotato di un ring di circa m 10x10 privo di attrezzature illuminotecniche, foniche e di altro genere;

e) concessione in uso di un tavolo e sedie per postazione di cassa e biglietteria e relativa illuminazione;

f) concessione in uso di sedute per il pubblico (con numerazione, collocazione e rimozione a carico dell’appaltatore) per piazza Duomo e di sedute per il pubblico non numerate (con collocazione e rimozione a carico del Comune) per la Rocca di Montestaffoli, nonché di sedute per gli artisti (se richieste dall’appaltatore e con sistemazione a carico di quest’ultimo) nella tipologia e nel numero massimo stabilito dal Comune;

g) fornitura di energia elettrica per un massimo di 80 kw per piazza Duomo (due attacchi rispettivamente di 50 kw e 30 kw) e per un massimo di 12 kw per la Rocca dei Montestaffoli (si precisa che, fino al punto di fornitura, il progetto, il collaudo e la dichiarazione di conformità degli impianti saranno a carico del Comune, mentre da tale punto tutti gli impianti montati dovranno essere progettati, eseguiti e collaudati dal soggetto realizzatore, senza possibilità di modificare l’impianto e le prese fornite);

h) rilascio di autorizzazioni al transito e alla sosta di mezzi strettamente funzionali agli allestimenti e al materiale svolgimento degli eventi (se richieste dall’appaltatore e secondo modalità stabilite discrezionalmente dall’ente).

Art. 6 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo a carico del Comune per l’espletamento del servizio, stabilito dal prezzo offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, sarà liquidato entro trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, da presentare esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 3/4/2013, di attuazione della legge 244/2007, arti 1, commi da 209 a 214.

2. Il Codice Univoco dell’Ufficio è UFVSA5, il quale dovrà essere obbligatoriamente inserito nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica.

3. Le fatture relative alla prestazione di cui al presente avviso sono soggette al meccanismo dello “split payment” o scissione dei pagamenti, il quale prevede che il Comune paghi l’importo della fattura come segue:

a) l’importo al netto dell’IVA direttamente al fornitore;

b) l’importo dell’IVA deve essere pagato all’erario per conto del fornitore (il Comune è sostituto d’imposta e versa l’IVA per il proprio prestatore di servizi).

4. Su ogni fattura presentata dovrà essere evidenziato l’importo dell’IVA ed essere inserita la dicitura “Scissione dei pagamenti, Art. 17-ter DPR n. 633/1972”.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii., le parti contrattuali dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

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2. L’aggiudicatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, c. 9 della stessa legge, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.

3. L’aggiudicatario e i subcontraenti comunicano al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il Codice Identificativo di Gara (CIG). Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Responsabilità e assicurazioni

1. L’appaltatore assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio, impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificatamente indicato nell’offerta tecnica presentata, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. L’appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorre per garantire l’incolumità degli utenti del servizio, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei, per evitare danni materiali a persone o cose di qualsiasi natura nell’espletamento dell’appalto.

3. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, siano cose o persone, saranno, senza riserve ed eccezioni, a carico dell’appaltatore, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

4. A copertura dei rischi del servizio, l’appaltatore dovrà stipulare e mantenere in vigore, per l’intera durata dell’appalto, apposita assicurazione di congruo importo, con l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. La polizza assicurativa dovrà comprendere: a) la responsabilità civile verso terzi (RCT/O), ritenendosi tra i terzi anche il Comune, per tutti i rischi, anche prodotti per colpa grave, derivanti dall’attività oggetto dell’appalto; b) l’estensione per i danni che il soggetto realizzatore dovesse causare al patrimonio del Comune (beni immobili, mobili e attrezzature).

5. La polizza suddetta, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata al Comune prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte alle relative scadenze.

Art. 9 - Cauzioni

1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti è richiesta una cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta.

2. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

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Art. 10 - Contratto

1. I rapporti fra il Comune e l’appaltatore saranno regolati da un contratto.

2. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto di servizio, con la sola eccezione dell’IVA.

Art. 11 - Subappalto

1. Le uniche tipologie di prestazioni che possono essere oggetto di subappalto sono quelle di natura non prettamente artistica.

2. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.

3. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 12 - Cessione del contratto

1. E’ vietata la cessione del contratto, nonché la cessione, integrale o parziale, dei crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del contratto senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 13 - Inadempienze e penali

1. L’assunzione dell’appalto oggetto del capitolato implica, da parte dell’aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che disciplinano e si riferiscono al servizio. Nella formulazione dell’offerta, l’appaltatore dovrà aver tenuto conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari allo svolgimento del servizio a perfetta regola d’arte, così come descritti nel capitolato e come normativamente disciplinati, restando a suo esclusivo carico l’obbligo di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi e adoperarsi per la gestione delle emergenze.

2. I servizi oggetto del capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti “servizi pubblici” e non possono essere sospesi o trascurati, fatti salvi i casi di “forza maggiore”, da comprovare al Comune.

3. Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, senza alcun preavviso, controlli e ispezioni per verificare il corretto espletamento delle prestazioni contrattuali.

4. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dall’appaltatore al contratto ed a tutte le prescrizioni normative applicabili al servizio, il Comune procederà in forma verbale e scritta: a) alla contestazione dell’inadempimento riscontrato; b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile; c) all’assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell’entità e della gravità dell’inadempimento.

5. L’appaltatore, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Comune una comunicazione con cui: a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata; b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all’entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

6. Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, l’appaltatore dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Comune, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

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7. Il Comune, esaurita la procedura di cui ai precedenti punti, decide in modo definitivo applicando le seguenti penali e comunicando la decisione all’appaltatore, restando impregiudicato il diritto dell’ente al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento stesso: a) lievi (tra cui la parziale o inadeguata realizzazione di prestazioni oggetto del contratto): da € 500,00 a 1.000,00; b) gravi (tra cui l’annullamento di spettacoli per cause imputabili all’appaltatore): da e 1.000,01 a 10.000,00.

8. In caso di mancato svolgimento di uno o più eventi per cause imputabili all’appaltatore, il Comune tratterrà dall’importo del corrispettivo contrattuale il prezzo relativo allo spettacolo non realizzato così come indicato dall’appaltatore nella proposta annuale degli eventi di cui all’art. 5, commi 1 e 2.

9. In caso di applicazione di due penali (di cui una grave) in un anno, di due penali gravi in due anni o di tre penali nell’intero periodo di esecuzione dell’appalto, sarà facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

10. Il Comune applicherà le penali tramite emissione di fatture che l’appaltatore dovrà liquidare entro trenta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine concordato con il Comune.

11. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, il Comune potrà anche rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore, ovvero, in mancanza dei crediti, sulla cauzione definitiva, la quale dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata, fatto salvo il diritto per il Comune al risarcimento dei maggiori danni.

12. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, ovvero non la esegua con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore, a cui saranno addebitati costi e danni eventualmente derivati al Comune.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. E’ facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi degli artt. 1453- 1454 del Codice Civile, previa comunicazione tramite PEC o raccomandata senza termini di preavviso ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o delle disposizioni legislative vigenti, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune.

2. Il Comune ha comunque facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) applicazione di penali di cui all’art. 13 comma 9;

b) subappalto non autorizzato del servizio;

c) perdita dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio od erogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la sua capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (cessione dell’azienda, fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata, ecc.);

d) frode e interruzione del servizio senza giustificato motivo;

e) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le retribuzioni e le assicurazioni obbligatorie sul personale;

f) inadempienza degli obblighi tributari di legge;

g) mancato reintegro della cauzione definitiva;

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h) fattispecie di cui agli artt. 5 comma 2 e 12;

i) ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini di legge.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune procede ad incamerare la cauzione definitiva prestata e ad addebitare all’appaltatore l’eventuale maggior costo sostenuto in conseguenza dell’avvenuta risoluzione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

4. In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore è comunque tenuto, su richiesta del Comune, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi contrattualmente pattuiti fino all’atto del subentro del nuovo appaltatore.

Art. 15 - Elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali, il Comune e l’appaltatore eleggono domicilio legale presso il Municipio di San Gimignano, sito in piazza Duomo n. 2.

Art. 16 - Rischi di interferenza

1. Non rilevandosi rischi di interferenze, non si procederà alla redazione del DUVRI.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, tratterà i dati personali forniti dall’appaltatore esclusivamente per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio e per la gestione del successivo contratto, nonché per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti.

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informativi e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’appaltatore.

3. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti.

4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Gimignano.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dr. Valerio Bartoloni.

7. L’informativa completa potrà essere visualizzata sul sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.sangimignano.si.it

Art. 18 - Controversie e foro competente

1. In caso di controversia in ordine all’applicazione del contratto, le parti sono tenute a tentare una composizione amichevole.

2. La definizione di qualsiasi controversia tra le parti non sanabile tramite accordo bonario è demandata al Tribunale di Siena.

3. In caso di controversia, il contratto conserva piena validità e le prestazioni sono eseguite dalle parti senza interruzioni.

19-RUP

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Culturale alla Persona, Dr. Valerio Bartoloni.

(11)

Art. 20 - Disposizioni finali

1. L’appalto è soggetto all’osservanza di tutte prescrizioni e normative indicate nel presente Capitolato nonché alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

2. L’appaltatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale e nulla potrà essere da questa richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’applicazione di tali nuove normative.

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